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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23150/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Parte 1 '
Galluccio, contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte 1
e difesa dall' avv. Francesco Lembo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.10.2024 l'istante , dipendente dell'
[...]
con profilo di inquadramento D, chiedeva CP 1
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro. straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento Controparte 1
della somma di € euro 724,08 oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle
8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività
infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Si costituiva l' Controparte 1 chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda va accolta, condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell'intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att. cpc (cfr. sentenze dott.sse Palumbo, Per 1 Per 2 Per_3 Persona 4 )
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass.
25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre
1995" (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) "per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl
20 settembre 2001" (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), "di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla "Stampa Cartellino" in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere,
condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' Controparte_1 al pagamento di euro € 724,08 in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l' Controparte 1 al pagamento della somma di €
321,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 17.10.2025
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23150/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Parte 1 '
Galluccio, contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte 1
e difesa dall' avv. Francesco Lembo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.10.2024 l'istante , dipendente dell'
[...]
con profilo di inquadramento D, chiedeva CP 1
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro. straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento Controparte 1
della somma di € euro 724,08 oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle
8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività
infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Si costituiva l' Controparte 1 chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda va accolta, condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell'intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att. cpc (cfr. sentenze dott.sse Palumbo, Per 1 Per 2 Per_3 Persona 4 )
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass.
25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre
1995" (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) "per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl
20 settembre 2001" (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), "di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla "Stampa Cartellino" in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere,
condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' Controparte_1 al pagamento di euro € 724,08 in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l' Controparte 1 al pagamento della somma di €
321,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 17.10.2025
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio