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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/08/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1894/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - opposizione a cartella di pagamento
TRA
già Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Petrosino Controparte_2
,
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. وgià Controparte_1
[...]
4813/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di
Controparte_2 e annullato la cartella di pagamento n.10020140042258911 emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione amministrativa relativa a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada elevato dalla Prefettura di CP_3
(anno 2013). L'appellante chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti ed anche in primo grado affinché il Tribunale, in accoglimento del proposto appello, annullasse la sentenza n.4813/15 del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore e per l'effetto, in via preliminare, dichiarasse:
-l'inammissibilità della domanda di primo grado per inoppugnabilità della cartella - formazione del giudicato;
- il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 oggi Parte_1
,
[...] in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa, ovvero alla
,
mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuto produrla la Controparte_3 che era rimasta contumace.
,
sostenere che fornire la prova Difatti, è tesi dell Parte_1 della notifica dell'atto presupposto all'esecuzione sia onere solo dell'ente creditore, così ritenendosi esente da ogni onere di verifica rispetto al credito che le è stato affidato dall'ente stesso.
Nel merito l'appellante chiedeva fosse dichiarata l'infondatezza della domanda di primo grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna di Controparte_2 al risarcimento ex art 96 c.p.c. ed alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via subordinata chiedeva la condanna dell'ente impositore Controparte_3 al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale domandava dichiararsi
,
inammissibile l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato.
Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto. opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa.
L Parte_1 non ha prodotto agli atti alcun documento idoneo a superare la mancanza di prova della regolarità dell'atto presupposto alla pretesa avanzata con la cartella impugnata. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado nè dalla Controparte_3 rimasta contumace, né dalla concessionaria per la riscossione. agiva ed agisce per la riscossione come Orbene 1 Parte_1
Controparte_3 e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandataria della mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
rimasta peraltro Nulla per le spese fra parte appellante e l'appellata CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1894/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - opposizione a cartella di pagamento
TRA
già Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Petrosino Controparte_2
,
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. وgià Controparte_1
[...]
4813/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di
Controparte_2 e annullato la cartella di pagamento n.10020140042258911 emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione amministrativa relativa a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada elevato dalla Prefettura di CP_3
(anno 2013). L'appellante chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti ed anche in primo grado affinché il Tribunale, in accoglimento del proposto appello, annullasse la sentenza n.4813/15 del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore e per l'effetto, in via preliminare, dichiarasse:
-l'inammissibilità della domanda di primo grado per inoppugnabilità della cartella - formazione del giudicato;
- il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 oggi Parte_1
,
[...] in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa, ovvero alla
,
mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuto produrla la Controparte_3 che era rimasta contumace.
,
sostenere che fornire la prova Difatti, è tesi dell Parte_1 della notifica dell'atto presupposto all'esecuzione sia onere solo dell'ente creditore, così ritenendosi esente da ogni onere di verifica rispetto al credito che le è stato affidato dall'ente stesso.
Nel merito l'appellante chiedeva fosse dichiarata l'infondatezza della domanda di primo grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna di Controparte_2 al risarcimento ex art 96 c.p.c. ed alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via subordinata chiedeva la condanna dell'ente impositore Controparte_3 al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale domandava dichiararsi
,
inammissibile l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato.
Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto. opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa.
L Parte_1 non ha prodotto agli atti alcun documento idoneo a superare la mancanza di prova della regolarità dell'atto presupposto alla pretesa avanzata con la cartella impugnata. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado nè dalla Controparte_3 rimasta contumace, né dalla concessionaria per la riscossione. agiva ed agisce per la riscossione come Orbene 1 Parte_1
Controparte_3 e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandataria della mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
rimasta peraltro Nulla per le spese fra parte appellante e l'appellata CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo