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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 752/2020
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OT, Sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
Dott.ssa Angela Alborino Giudice
Dott. Davide Visconti Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 752/2020, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F. (v.r.)
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, , nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...] C.F._2 Parte_3
(NA), c.f. , , nata il [...] a C.F._3 Parte_4
Napoli (NA), c.f. , nato il C.F._4 Parte_5
28.07.1950 a Corleto Perticara (PZ), c.f. , tutti rappresentati C.F._5
e difesi, come da procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria
Grazia OLIVIERO, c.f. , presso il cui studio sono C.F._6
elettivamente domiciliati in OT, alla via A. Vespucci, n. 24;
-ricorrenti-
E
1
Controparte_1 Parte_6
(n. 36/1999 R.F.), P.Iva: , in persona del Curatore fallimentare avv. P.IVA_1
Vincenzo Lombardi, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro SERRA, c.f.:
, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 26 C.F._7
novembre 2021 e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in OT, alla via N. Sauro, n. 44;
-resistente-
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2020 i ricorrenti hanno chiesto: in fase pre- contenziosa ed in via preliminare, la stipula da parte della EL fallimentare del contratto definitivo di compravendita con riferimento ai beni immobili riportati nel contratto preliminare sottoscritto in data 19.04.1993, liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, nonché la condanna al pagamento in prededuzione della penale contrattuale per la somma complessiva di € 154.937,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda di trasferimento degli immobili con sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre alla condanna al pagamento in prededuzione della penale sopra richiamata con interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, nel caso di non perseguibilità delle predette richieste, la condanna della EL fallimentare al versamento, in prededuzione, della somma complessiva di € 516.454,49, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, di penale contrattuale per inadempimento e di restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti, oltre alle spese del presente giudizio.
La vicenda trae origine dalla stipula, in data 19.04.1993, di un contratto preliminare con cui la società CI.TRE di LO US AS & C. s.n.c. aveva promesso la vendita di due locali situati nel Comune di OT in favore del sig.
e del sig. (dante causa degli altri ricorrenti Parte_5 Parte_7
indicati), cui non aveva fatto seguito il contratto definitivo di compravendita.
Di conseguenza, i promissari acquirenti avevano avviato un giudizio per ottenere una sentenza sostitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso e la condanna al pagamento della penale contrattuale ovvero, in subordine, la condanna al pagamento del doppio della caparra e della penale.
A seguito del fallimento della società promittente venditrice, si era costituita la
2 EL con riserva di optare per l'esecuzione del contratto preliminare o per il suo scioglimento ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare.
La causa veniva decisa con sentenza n. 342/2001 del Tribunale di OT con condanna della EL alla restituzione di parte della somma, nei limiti di quanto provato in giudizio, mentre non veniva accolta la richiesta di esecuzione in forma specifica della promessa di vendita a seguito dell'intervenuta sentenza di fallimento.
Successivamente, veniva proposto il giudizio di appello, deciso con sentenza n.
295/2005 della Corte di Appello di OT (con dichiarazione di improcedibilità in sede non fallimentare delle domande tese a far valere le pretese creditorie), cui seguiva ricorso per cassazione con emissione della sentenza n. 28668/2013.
In precedenza, la EL fallimentare aveva avviato, a sua volta, il giudizio iscritto al n. R.G. 2582/2002 del Tribunale di OT, conclusosi con sentenza n. 441/2018 di rigetto sia delle richieste di accertamento della risoluzione del contratto di compravendita e di condanna al pagamento della penale prevista nel contratto preliminare, sia della domanda riconvenzionale delle controparti finalizzata al pagamento della penale ed al risarcimento dei danni.
Ebbene, per i ricorrenti la presenza della EL fallimentare nei giudizi sopra richiamati e le richieste in essi formulate sarebbero espressione della volontà di subentrare nella posizione della società fallita, in quanto incompatibili con la facoltà alternativa di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 L.F.
Nessuna rilevanza - sempre secondo i ricorrenti - avrebbe la comunicazione di scioglimento intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che avrebbe accertato il subentro della EL nella posizione sostanziale del promittente venditore.
Dal canto suo, invece, la EL fallimentare ha precisato di non aver optato per il subentro nella posizione della Ci-Tre di LO US AS & C. s.n.c. per il solo fatto di aver partecipato ai giudizi sopra richiamati;
al contrario, in data
24.11.2020, ha provveduto formalmente a comunicare lo scioglimento dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.Fall.
Secondo la EL, rispetto alle domande dalla stessa formulate nel giudizio iscritto al 2582/2002 R.G. del Tribunale di OT, andrebbe evidenziata semmai la volontà di far accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare in un
3 momento anteriore all'apertura del fallimento, tanto è vero che una eventuale sentenza favorevole sul punto avrebbe escluso anche la necessità di esprimere la volontà di subentrare o meno nella posizione contrattuale.
Ha eccepito, di conseguenza, l'inammissibilità di tutte le richieste dei ricorrenti.
Inoltre, ha messo in evidenza la rinuncia alla domanda di insinuazione al passivo formalizzata dai ricorrenti in fase di precisazione delle conclusioni nel procedimento 2582/2002 R.G. ed ha anche segnalato il giudicato formatosi rispetto al rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare per mancata dimostrazione della trascrizione della domanda giudiziale in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento.
Ha eccepito, quindi, la prescrizione della domanda di insinuazione al passivo, oltre alla prescrizione del diritto di chiedere la liberazione dell'immobile da trascrizioni pregiudizievoli, del diritto al pagamento della penale, del doppio della caparra e del risarcimento dei danni;
ed ancora, con riferimento alla domanda di ammissione tardiva del credito, ha eccepito la mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che ha dichiarato la competenza a decidere del giudice fallimentare.
In data 8.06.2021 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice, ai sensi di quanto disposto dall'originaria formulazione dell'art. 101 Legge
Fallimentare, e la EL ha contestato l'ammissione del credito per cui la causa
è stata rinviata per l'istruzione al 12.01.2022.
All'udienza del 14.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Preliminarmente, in merito alla composizione del Collegio, va rilevato che rispetto al presente giudizio risulta del tutto irrilevante la circostanza che uno o più giudici che compongono il Collegio abbiano deciso, in parte, la medesima questione di diritto in altri giudizi.
Quanto alla normativa applicabile, trattandosi di fallimento dichiarato con sentenza n. 936 pubblicata in data 27.09.1999, trova applicazione la formulazione originaria dell'art. 101 L.F. e non la versione introdotta con le riforme intervenute con il
D.Lgs. n. 5/2006.
Premesso ciò, la domanda proposta dai ricorrenti va rigettata.
4 2 - Innanzitutto, risulta inammissibile la richiesta dei ricorrenti in ordine all'asserito obbligo della EL fallimentare di prestare il consenso per la stipula del contratto definitivo di compravendita per il trasferimento dei beni immobili indicati nel contratto preliminare (con cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli).
Sulla questione, infatti, si è già formato il giudicato con la sentenza n. 28668/2013 della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello di OT n. 295/2005, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di OT di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato tra la società CI-TRE di LO US AS & C. s.n.c. (promittente venditrice) ed i sig.ri e . Parte_5 Parte_7
Con la sentenza della Cassazione è stato definitivamente chiarito che, rispetto al giudizio finalizzato ad ottenere la pronuncia traslativa dei beni immobili ai sensi dell'art. 2932 c.c., i sig.ri e non hanno prodotto Parte_5 Parte_7 in giudizio (gravando su di loro l'onere della prova) la nota di trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, necessaria per rendere opponibile al fallimento la relativa sentenza.
Infatti, soltanto la prova documentale dell'avvenuta trascrizione della domanda avrebbe consentito di individuare la data verso cui far retroagire gli effetti dell'eventuale sentenza favorevole di trasferimento ai sensi dell'art 2932 c.c., rendendo irrilevante il successivo esercizio di recesso ai sensi dell'art. 72 L.Fall. da parte della curatela fallimentare.
Di conseguenza, vista l'esistenza di un precedente giudicato sulla questione, risultano inammissibili le domande di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
A quanto appena esposto, inoltre, si aggiunge la decisione presa dal Tribunale di
OT sul reclamo iscritto al n. 2336/2021 R.G. con il decreto di rigetto del
13.12.2021, depositato nel presente giudizio dalla EL fallimentare in data
23.12.2021.
Nell'occasione il Collegio ha preso posizione in merito alla sussistenza del diritto della EL di esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare (testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.lgs, n. 5/2006).
Ha ritenuto, infatti, che la EL ha legittimamente esercitato il diritto previsto
5 dalla versione originaria dell'art. 72, comma 4, L.F., argomentazione che trova conferma anche in precedenti giurisprudenziali secondo cui la facoltà di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento è preclusa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza traslativa della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Al contrario, come già accennato in precedenza, nelle vicende processuali intercorse tra le parti si è formato il giudicato sulla sentenza di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica.
Nel decreto di rigetto del reclamo, inoltre, è stato rilevato che la precedente scelta della EL fallimentare di esercitare l'azione di risoluzione del contratto preliminare nei confronti dei promissari acquirenti (procedimento n. 2582/2002
R.G.) non si pone in contrasto con la facoltà di chiedere successivamente lo scioglimento del contratto stesso ai sensi del citato art. 72 L.F. giacché il fine è sempre quello di garantire la conservazione dei beni immobili in questione rispetto all'attivo fallimentare;
parimenti, l'autorizzazione concessa dal Giudice delegato ad esercitare la suddetta azione non può essere inquadrata in termini di autorizzazione formale al subentro nel contratto preliminare di vendita.
Come anticipato in premessa, la EL fallimentare sostiene di non aver optato per il subentro nella posizione della Ci-Tre di LO US AS & C.
s.n.c. con la partecipazione ai giudizi sopra richiamati, mentre ha provveduto formalmente a comunicare lo scioglimento dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.Fall. in data 24.11.2020.
Questa circostanza è stata accertata nel giudizio di reclamo sopra richiamato.
Sulla questione in giurisprudenza ha trovato conferma il principio secondo cui “In tema di contratto preliminare di compravendita ed in ipotesi di fallimento del promittente alienante, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto, sancito dall'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), ha carattere potestativo, e si perfeziona con la mera comunicazione - eventualmente anche mediante l'atto introduttivo di un giudizio - della volontà del suo titolare alla controparte, senza che sia necessario un intervento del giudice, cui compete solo di accertare che l'effetto si sia prodotto. Né assume rilievo che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto sia proposta in via subordinata rispetto alla domanda diretta alla declaratoria di nullità (ovvero di rescissione o risoluzione per colpa), non comportando, quest'ultima, la volontà
6 di considerare efficace l'obbligazione nascente dal preliminare, né un consenso al trasferimento della proprietà.” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8686 del
10/04/2013).
Ebbene, ai fini della definizione del presente procedimento, tenuto conto che la
EL ha esercitato la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare, non possono trovare accoglimento neanche le richieste di condanna della EL al pagamento, in prededuzione, della penale e del doppio della caparra (formulate in via subordinata dai ricorrenti), proprio perché manca il necessario presupposto del subentro nel rapporto contrattuale oggetto di causa.
3 – In ultimo, va analizzata l'eccezione di prescrizione formulata dalla EL con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo dei crediti in questione.
In particolare, è stata segnalata la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge a seguito della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che ha dichiarato la competenza a decidere del giudice fallimentare per i crediti da insinuare al passivo.
Ed invero, occorre evidenziare che alla fattispecie in questione va applicata la formulazione originaria dell'art. 101 della Legge Fallimentare (nella formulazione vigente ratione temporis e, dunque, anteriore alla riforma del 2006) che rende possibile ai creditori di chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.
I ricorrenti, in effetti, hanno insistito per l'ammissione tardiva di crediti scaturenti dall'esecuzione del contratto preliminare, in caso di rigetto della richiesta di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932
c.c.; in particolare, hanno chiesto l'ammissione in prededuzione delle somme a titolo di doppio della caparra, di penale contrattuale e di risarcimento danni.
Tuttavia, come già anticipato in precedenza, le suddette richieste non possono trovare accoglimento in quanto presuppongono il subentro della EL nel contratto preliminare.
Resta da valutare, pertanto, se dalle argomentazioni difensive dei ricorrenti si può giungere all'accertamento della sussistenza di crediti da inserire nel passivo fallimentare, sebbene non in prededuzione.
Ed invero, fin da subito va detto che i ricorrenti non hanno formulato una specifica richiesta di ammissione al passivo in via chirografaria, quanto meno in via subordinata, e nemmeno è stata fornita prova documentale per giustificare un
7 accertamento in tal senso.
Del resto, con la sentenza n. 28668/2013 (che ha deciso il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di OT n. 295/2005, con cui era stata confermata la sentenza n. 342/2001 del Tribunale di OT di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del contratto preliminare) la Cassazione ha ritenuto di non dover vagliare la questione del pagamento quietanzato nel preliminare vista l'improcedibilità delle domande di pagamento formulate dai ricorrenti nei riguardi del fallimento ai sensi dell'art. 52
Legge Fallimentare.
Tutto ciò porta a ritenere superato quanto deciso dalla sentenza n. 342/2001 del
Tribunale di OT nella parte in cui il fallimento veniva condannato alla restituzione delle somme quietanzate nel contratto preliminare (segnatamente, Lire
80.000.000 a favore di e Lire 60.000.000 a favore di Parte_7 Parte_5
).
[...]
Ad ogni modo, come già anticipato poco prima, i ricorrenti non hanno formulato una specifica richiesta di ammissione al passivo in via chirografaria, quanto meno in via subordinata, delle somme appena sopra indicate, né è stata fornita prova documentale per giustificare un'ammissione al passivo, sebbene in via chirografaria, di quelle relative alla restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti.
Per quanto esposto, pertanto, si ritiene di non poter ammettere alcuna somma al passivo del TRE di LO US AS & C. s.n.c., neanche Parte_8
in via chirografaria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata, considerata la natura essenzialmente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda dei ricorrenti finalizzata ad ottenere il trasferimento degli immobili con sentenza produttiva degli effetti del contratto preliminare non concluso;
8 2) rigetta la domanda dei ricorrenti di condanna al pagamento in prededuzione della somma a titolo di risarcimento danni, di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, di penale contrattuale per inadempimento e di restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti;
3) condanna i ricorrenti al pagamento in favore della EL fallimentare delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 6.023,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge se dovuta.
Così deciso in OT in camera di consiglio il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Annachiara Di Paolo
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OT, Sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
Dott.ssa Angela Alborino Giudice
Dott. Davide Visconti Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 752/2020, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F. (v.r.)
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, , nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...] C.F._2 Parte_3
(NA), c.f. , , nata il [...] a C.F._3 Parte_4
Napoli (NA), c.f. , nato il C.F._4 Parte_5
28.07.1950 a Corleto Perticara (PZ), c.f. , tutti rappresentati C.F._5
e difesi, come da procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria
Grazia OLIVIERO, c.f. , presso il cui studio sono C.F._6
elettivamente domiciliati in OT, alla via A. Vespucci, n. 24;
-ricorrenti-
E
1
Controparte_1 Parte_6
(n. 36/1999 R.F.), P.Iva: , in persona del Curatore fallimentare avv. P.IVA_1
Vincenzo Lombardi, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro SERRA, c.f.:
, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 26 C.F._7
novembre 2021 e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in OT, alla via N. Sauro, n. 44;
-resistente-
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2020 i ricorrenti hanno chiesto: in fase pre- contenziosa ed in via preliminare, la stipula da parte della EL fallimentare del contratto definitivo di compravendita con riferimento ai beni immobili riportati nel contratto preliminare sottoscritto in data 19.04.1993, liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, nonché la condanna al pagamento in prededuzione della penale contrattuale per la somma complessiva di € 154.937,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda di trasferimento degli immobili con sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre alla condanna al pagamento in prededuzione della penale sopra richiamata con interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, nel caso di non perseguibilità delle predette richieste, la condanna della EL fallimentare al versamento, in prededuzione, della somma complessiva di € 516.454,49, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, di penale contrattuale per inadempimento e di restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti, oltre alle spese del presente giudizio.
La vicenda trae origine dalla stipula, in data 19.04.1993, di un contratto preliminare con cui la società CI.TRE di LO US AS & C. s.n.c. aveva promesso la vendita di due locali situati nel Comune di OT in favore del sig.
e del sig. (dante causa degli altri ricorrenti Parte_5 Parte_7
indicati), cui non aveva fatto seguito il contratto definitivo di compravendita.
Di conseguenza, i promissari acquirenti avevano avviato un giudizio per ottenere una sentenza sostitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso e la condanna al pagamento della penale contrattuale ovvero, in subordine, la condanna al pagamento del doppio della caparra e della penale.
A seguito del fallimento della società promittente venditrice, si era costituita la
2 EL con riserva di optare per l'esecuzione del contratto preliminare o per il suo scioglimento ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare.
La causa veniva decisa con sentenza n. 342/2001 del Tribunale di OT con condanna della EL alla restituzione di parte della somma, nei limiti di quanto provato in giudizio, mentre non veniva accolta la richiesta di esecuzione in forma specifica della promessa di vendita a seguito dell'intervenuta sentenza di fallimento.
Successivamente, veniva proposto il giudizio di appello, deciso con sentenza n.
295/2005 della Corte di Appello di OT (con dichiarazione di improcedibilità in sede non fallimentare delle domande tese a far valere le pretese creditorie), cui seguiva ricorso per cassazione con emissione della sentenza n. 28668/2013.
In precedenza, la EL fallimentare aveva avviato, a sua volta, il giudizio iscritto al n. R.G. 2582/2002 del Tribunale di OT, conclusosi con sentenza n. 441/2018 di rigetto sia delle richieste di accertamento della risoluzione del contratto di compravendita e di condanna al pagamento della penale prevista nel contratto preliminare, sia della domanda riconvenzionale delle controparti finalizzata al pagamento della penale ed al risarcimento dei danni.
Ebbene, per i ricorrenti la presenza della EL fallimentare nei giudizi sopra richiamati e le richieste in essi formulate sarebbero espressione della volontà di subentrare nella posizione della società fallita, in quanto incompatibili con la facoltà alternativa di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 L.F.
Nessuna rilevanza - sempre secondo i ricorrenti - avrebbe la comunicazione di scioglimento intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che avrebbe accertato il subentro della EL nella posizione sostanziale del promittente venditore.
Dal canto suo, invece, la EL fallimentare ha precisato di non aver optato per il subentro nella posizione della Ci-Tre di LO US AS & C. s.n.c. per il solo fatto di aver partecipato ai giudizi sopra richiamati;
al contrario, in data
24.11.2020, ha provveduto formalmente a comunicare lo scioglimento dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.Fall.
Secondo la EL, rispetto alle domande dalla stessa formulate nel giudizio iscritto al 2582/2002 R.G. del Tribunale di OT, andrebbe evidenziata semmai la volontà di far accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare in un
3 momento anteriore all'apertura del fallimento, tanto è vero che una eventuale sentenza favorevole sul punto avrebbe escluso anche la necessità di esprimere la volontà di subentrare o meno nella posizione contrattuale.
Ha eccepito, di conseguenza, l'inammissibilità di tutte le richieste dei ricorrenti.
Inoltre, ha messo in evidenza la rinuncia alla domanda di insinuazione al passivo formalizzata dai ricorrenti in fase di precisazione delle conclusioni nel procedimento 2582/2002 R.G. ed ha anche segnalato il giudicato formatosi rispetto al rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare per mancata dimostrazione della trascrizione della domanda giudiziale in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento.
Ha eccepito, quindi, la prescrizione della domanda di insinuazione al passivo, oltre alla prescrizione del diritto di chiedere la liberazione dell'immobile da trascrizioni pregiudizievoli, del diritto al pagamento della penale, del doppio della caparra e del risarcimento dei danni;
ed ancora, con riferimento alla domanda di ammissione tardiva del credito, ha eccepito la mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che ha dichiarato la competenza a decidere del giudice fallimentare.
In data 8.06.2021 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice, ai sensi di quanto disposto dall'originaria formulazione dell'art. 101 Legge
Fallimentare, e la EL ha contestato l'ammissione del credito per cui la causa
è stata rinviata per l'istruzione al 12.01.2022.
All'udienza del 14.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Preliminarmente, in merito alla composizione del Collegio, va rilevato che rispetto al presente giudizio risulta del tutto irrilevante la circostanza che uno o più giudici che compongono il Collegio abbiano deciso, in parte, la medesima questione di diritto in altri giudizi.
Quanto alla normativa applicabile, trattandosi di fallimento dichiarato con sentenza n. 936 pubblicata in data 27.09.1999, trova applicazione la formulazione originaria dell'art. 101 L.F. e non la versione introdotta con le riforme intervenute con il
D.Lgs. n. 5/2006.
Premesso ciò, la domanda proposta dai ricorrenti va rigettata.
4 2 - Innanzitutto, risulta inammissibile la richiesta dei ricorrenti in ordine all'asserito obbligo della EL fallimentare di prestare il consenso per la stipula del contratto definitivo di compravendita per il trasferimento dei beni immobili indicati nel contratto preliminare (con cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli).
Sulla questione, infatti, si è già formato il giudicato con la sentenza n. 28668/2013 della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello di OT n. 295/2005, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di OT di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato tra la società CI-TRE di LO US AS & C. s.n.c. (promittente venditrice) ed i sig.ri e . Parte_5 Parte_7
Con la sentenza della Cassazione è stato definitivamente chiarito che, rispetto al giudizio finalizzato ad ottenere la pronuncia traslativa dei beni immobili ai sensi dell'art. 2932 c.c., i sig.ri e non hanno prodotto Parte_5 Parte_7 in giudizio (gravando su di loro l'onere della prova) la nota di trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, necessaria per rendere opponibile al fallimento la relativa sentenza.
Infatti, soltanto la prova documentale dell'avvenuta trascrizione della domanda avrebbe consentito di individuare la data verso cui far retroagire gli effetti dell'eventuale sentenza favorevole di trasferimento ai sensi dell'art 2932 c.c., rendendo irrilevante il successivo esercizio di recesso ai sensi dell'art. 72 L.Fall. da parte della curatela fallimentare.
Di conseguenza, vista l'esistenza di un precedente giudicato sulla questione, risultano inammissibili le domande di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
A quanto appena esposto, inoltre, si aggiunge la decisione presa dal Tribunale di
OT sul reclamo iscritto al n. 2336/2021 R.G. con il decreto di rigetto del
13.12.2021, depositato nel presente giudizio dalla EL fallimentare in data
23.12.2021.
Nell'occasione il Collegio ha preso posizione in merito alla sussistenza del diritto della EL di esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare (testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.lgs, n. 5/2006).
Ha ritenuto, infatti, che la EL ha legittimamente esercitato il diritto previsto
5 dalla versione originaria dell'art. 72, comma 4, L.F., argomentazione che trova conferma anche in precedenti giurisprudenziali secondo cui la facoltà di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento è preclusa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza traslativa della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Al contrario, come già accennato in precedenza, nelle vicende processuali intercorse tra le parti si è formato il giudicato sulla sentenza di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica.
Nel decreto di rigetto del reclamo, inoltre, è stato rilevato che la precedente scelta della EL fallimentare di esercitare l'azione di risoluzione del contratto preliminare nei confronti dei promissari acquirenti (procedimento n. 2582/2002
R.G.) non si pone in contrasto con la facoltà di chiedere successivamente lo scioglimento del contratto stesso ai sensi del citato art. 72 L.F. giacché il fine è sempre quello di garantire la conservazione dei beni immobili in questione rispetto all'attivo fallimentare;
parimenti, l'autorizzazione concessa dal Giudice delegato ad esercitare la suddetta azione non può essere inquadrata in termini di autorizzazione formale al subentro nel contratto preliminare di vendita.
Come anticipato in premessa, la EL fallimentare sostiene di non aver optato per il subentro nella posizione della Ci-Tre di LO US AS & C.
s.n.c. con la partecipazione ai giudizi sopra richiamati, mentre ha provveduto formalmente a comunicare lo scioglimento dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.Fall. in data 24.11.2020.
Questa circostanza è stata accertata nel giudizio di reclamo sopra richiamato.
Sulla questione in giurisprudenza ha trovato conferma il principio secondo cui “In tema di contratto preliminare di compravendita ed in ipotesi di fallimento del promittente alienante, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto, sancito dall'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), ha carattere potestativo, e si perfeziona con la mera comunicazione - eventualmente anche mediante l'atto introduttivo di un giudizio - della volontà del suo titolare alla controparte, senza che sia necessario un intervento del giudice, cui compete solo di accertare che l'effetto si sia prodotto. Né assume rilievo che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto sia proposta in via subordinata rispetto alla domanda diretta alla declaratoria di nullità (ovvero di rescissione o risoluzione per colpa), non comportando, quest'ultima, la volontà
6 di considerare efficace l'obbligazione nascente dal preliminare, né un consenso al trasferimento della proprietà.” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8686 del
10/04/2013).
Ebbene, ai fini della definizione del presente procedimento, tenuto conto che la
EL ha esercitato la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare, non possono trovare accoglimento neanche le richieste di condanna della EL al pagamento, in prededuzione, della penale e del doppio della caparra (formulate in via subordinata dai ricorrenti), proprio perché manca il necessario presupposto del subentro nel rapporto contrattuale oggetto di causa.
3 – In ultimo, va analizzata l'eccezione di prescrizione formulata dalla EL con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo dei crediti in questione.
In particolare, è stata segnalata la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge a seguito della sentenza n. 441/2018 del Tribunale di OT che ha dichiarato la competenza a decidere del giudice fallimentare per i crediti da insinuare al passivo.
Ed invero, occorre evidenziare che alla fattispecie in questione va applicata la formulazione originaria dell'art. 101 della Legge Fallimentare (nella formulazione vigente ratione temporis e, dunque, anteriore alla riforma del 2006) che rende possibile ai creditori di chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.
I ricorrenti, in effetti, hanno insistito per l'ammissione tardiva di crediti scaturenti dall'esecuzione del contratto preliminare, in caso di rigetto della richiesta di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932
c.c.; in particolare, hanno chiesto l'ammissione in prededuzione delle somme a titolo di doppio della caparra, di penale contrattuale e di risarcimento danni.
Tuttavia, come già anticipato in precedenza, le suddette richieste non possono trovare accoglimento in quanto presuppongono il subentro della EL nel contratto preliminare.
Resta da valutare, pertanto, se dalle argomentazioni difensive dei ricorrenti si può giungere all'accertamento della sussistenza di crediti da inserire nel passivo fallimentare, sebbene non in prededuzione.
Ed invero, fin da subito va detto che i ricorrenti non hanno formulato una specifica richiesta di ammissione al passivo in via chirografaria, quanto meno in via subordinata, e nemmeno è stata fornita prova documentale per giustificare un
7 accertamento in tal senso.
Del resto, con la sentenza n. 28668/2013 (che ha deciso il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di OT n. 295/2005, con cui era stata confermata la sentenza n. 342/2001 del Tribunale di OT di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del contratto preliminare) la Cassazione ha ritenuto di non dover vagliare la questione del pagamento quietanzato nel preliminare vista l'improcedibilità delle domande di pagamento formulate dai ricorrenti nei riguardi del fallimento ai sensi dell'art. 52
Legge Fallimentare.
Tutto ciò porta a ritenere superato quanto deciso dalla sentenza n. 342/2001 del
Tribunale di OT nella parte in cui il fallimento veniva condannato alla restituzione delle somme quietanzate nel contratto preliminare (segnatamente, Lire
80.000.000 a favore di e Lire 60.000.000 a favore di Parte_7 Parte_5
).
[...]
Ad ogni modo, come già anticipato poco prima, i ricorrenti non hanno formulato una specifica richiesta di ammissione al passivo in via chirografaria, quanto meno in via subordinata, delle somme appena sopra indicate, né è stata fornita prova documentale per giustificare un'ammissione al passivo, sebbene in via chirografaria, di quelle relative alla restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti.
Per quanto esposto, pertanto, si ritiene di non poter ammettere alcuna somma al passivo del TRE di LO US AS & C. s.n.c., neanche Parte_8
in via chirografaria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata, considerata la natura essenzialmente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda dei ricorrenti finalizzata ad ottenere il trasferimento degli immobili con sentenza produttiva degli effetti del contratto preliminare non concluso;
8 2) rigetta la domanda dei ricorrenti di condanna al pagamento in prededuzione della somma a titolo di risarcimento danni, di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, di penale contrattuale per inadempimento e di restituzione del residuo prezzo versato dai promissari acquirenti;
3) condanna i ricorrenti al pagamento in favore della EL fallimentare delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 6.023,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge se dovuta.
Così deciso in OT in camera di consiglio il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Annachiara Di Paolo
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