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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2022
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 490/2022 promossa da:
_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
MONTICELLI LEVORATO MARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. P.IVA 1 con il patrocinio _1 و
dell'avv. GIARDINO VINCENZO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Livorno pubblicata il 28.2.2022; trattenuta in decisione in data 11 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, così come formulate nell'atto di citazione in appello e, pertanto, chiede ammettersi CTU tecnica volta a quantificare i danni patiti e patiendi dall'attrice sul fondo di proprietà di quest'ultima, a seguito dell'evento del 30.10.2018 descritto nell'atto introduttivo.
NEL MERITO: si insiste affinché Venga accertata e dichiarata “la responsabilità della
[...] P.IVA_1 in persona del suo omonimo titolare firmatario CP_1 _1 (p.iva C.F. 2[...] nato a [...] il [...] (cf ), residente in
Piombino, Via Enrico Fermi 12, nell'evento che ha cagionato il danno all'immobile di proprietà della
Ricorrente e conseguentemente e per l'effetto, in tesi, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e/o 2050 c.c., condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €.102.100,42 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ipotesi, visti gli artt. 1176, 1218,
1453, 1667 e 1668 c.c., condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €.102.100,42 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, emettere ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio ed anche per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo".
Per parte appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: previo rigetto di ogni ulteriore richiesta istruttoria avanzata dall'appellante ed opponendosi al rinnovo della CTU in mancanza dei presupposti per la ripetizione degli accertamenti a fronte dell'esaustività della relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis cpc (ATP); via istruttoria: in conseguenza dell'ammissione ed espletamento di alcune delle prove orali dedotte dalla difesa di Parte_1 in primo grado in relazione alle quali _1 aveva a suo tempo chiesto di essere eventualmente abilitata, in caso di ammissione dei capitoli avversari, alla prova contraria sui capitoli dedotti dall'attrice in prova diretta, l'appellata chiede, previa revoca dell'ordinanza di rigetto emessa dal
Giudice Istruttore all'udienza del 11.06.2024, di essere ammessa alla controprova sui capitoli in prova diretta ammessi dalla Corte d'Appello con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183 VI co. cpc depositata l'11.01.2021 nel corso della causa di primo grado (Controparte_2 e Controparte_3 nel merito: rigettare l'appello avversario in relazione a tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del gravame, per le ragioni illustrate nella comparsa e scritti successivi depositati da Controparte_1 per essere del tutto infondati anche all'esito dell'espletata istruttoria, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, conrefusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 187/2022 con cui il Tribunale di Livorno ha respinto la domanda da essa proposta nei confronti di tesa ad ottenere il _1
,
risarcimento dei danni subiti all'immobile (ed a beni mobili posti all'interno) di sua proprietà adibito a studio professionale, sito in Piombino, nel fabbricato condominiale di Via Ruffilli,
a causa di gravi infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura dell'edificio, verificatesi nel corso di lavori condominiali appaltati all'impresa convenuta, a seguito di evento meteorico tra il 29-30 ottobre 2018.
Nel giudizio di primo grado l'attrice ha imputato alla appaltatrice di avere svolto i lavori con negligenza ed imperizia, per avere lasciato scoperto il tetto in corrispondenza dell'immobile di sua proprietà per diversi mesi, applicando poi, solo in data 29/10/2018, dei teli di protezione che sono stati divelti dal vento, oltre ad aver eseguito i lavori sulla porzione di edificio(cd. “blocco C") espressamente esclusa dal contratto di appalto stipulato fra l'impresa ed il Condominio, di cui fa parte l'immobile di sua proprietà.
I danni subiti sono stati individuati dalla attrice nel costo dei lavori di ripristino del bene e dei relativi arredi, nel mancato guadagno per i giorni di chiusura dello studio, nel costo del trasloco presso altri locali e di locazione degli stessi, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di rifacimento dell'immobile. E' stata prodotta la CTU espletata in sede di ATP ante causam, di cui la danneggiata ha contestato le risultanze anche con riferimento alla quantificazione dei danni da essa subiti.
Nel costituirsi in giudizio, l'impresa CP_1 ha negato la propria responsabilità, assumendo che i danni siano stati causati da una violenta perturbazione atmosferica, avente le caratteristiche di un evento eccezionale;
ha poi dedotto di aver eseguito, su incarico del condominio Parte_2 gli interventi di ripristino delle impermeabilizzazioni delle coperture piane e sistemazione dei pluviali degli immobili facenti parte del complesso condominiale, come riportati nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera e dei lavori" (il Capitolato e il Computo Metrico Estimativo dei lavori) i quali hanno interessato tutte le porzioni di copertura dell'intero edificio, compreso il cd “blocco C".
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP., rigettate le istanze istruttorie delle parti, il
Tribunale di Livorno, esclusa l'applicabilità al caso concreto dell'art. 2050 c.c. "in quanto l'attività esercitata dalla ditta convenuta non puo' essere ritenuta pericolosa,, trattandosi di attività che ha ad oggetto lavori edili, "non comportanti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi e interessanti vaste aree”(Cass. n.10131/2015). Dal contratto di appalto e dalla allegata documentazione emerge invero che i lavori consistevano nella impermeabilizzazione della copertura piana del fabbricato, praticabile, senza pericolo di caduta di materiale di cantiere nei piani inferiori, pericolo evitato anche grazie alla presenza di parapetti lungo il confine del tetto (v. fotografie prodotte dalla parte resistente in sede di ATP nel fascicolo n.r.g.361/2019, acquisito agli atti del presente procedimento)
Neppure risultano pericolosi i mezzi adoperati, risultando dalla documentazione fotografica in atti, la esecuzione dell'opera appaltata senza l'utilizzo di macchinari pericolosi, quali gru, ruspe, betoniere, come si desume dalla documentazione fotografica del fascicolo di ATP, che mostra la esecuzione dei lavori di rimozione della ghiaia su un tetto piano mediante secchi, rastrelli, pompa per gettare il massetto (v. foto 9) in generale mediante utensili manuali e non meccanici.", ha ritenuto che i danni lamentati dall'attrice siano stati provocati da un evento meteorico eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed anche eventualmente contrattuale della impresa convenuta, anche qualora non le fossero stati appaltati i lavori di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato ove è posto l'appartamento di proprietà della signora Pt_1 limitazione del contenuto del contratto di appalto come non provata-Parte_3 così argomentando: "In particolare dagli articoli dei quotidiani depositati emerge che nei giorni 28 e
29 ottobre 2018 "La protezione civile della provincia di Livorno ha cambiato il codice di stato di vigilanza per avverse condizioni meteo marine da giallo a rosso, il massimo grado di allerta"; che "anche il Comune di Piombino ha diramato una nota avvisando che la Regione Toscana ha emesso il codice arancio per rischio idrogeologico e temporali forti e un codice rosso per il forte vento e mareggiate nella giornata di lunedì 29 ottobre"; che "si sono verificati numerosi danni in questa giornata soprattutto a causa del vento, e in particolare, cadute di alberi, crollo di strutture esterne, tetti di abitazioni ed esercizi commerciali divelti". In particolare dalla lettura dell'articolo del quotidiano Val di Cornia.it del 29 ottobre 2018 14:20, emergono tutta la portata e la violenza dell'evento metereologico in esame, che ha provocato i danni descritti nello stesso articolo. Le risultanze esposte non appaiono confutate da elementi di segno contrario prodotti dalla parte attrice, sì che deve ritenersi che i danni subiti dalla Pt_1 sono stati prodotti da un caso fortuito e in particolare da un evento meteorico di particolare intensità, idoneo a recidere il nesso di causalità fra l'allagamento dell'appartamento di proprietà attrice e la condotta dell'impresa convenuta. Anche il CTU nominato nel corso del procedimento in sede di ATP non ha ravvisato l'esistenza di vizi o difetti nella condotta della appaltatrice, ritenendo i danni lamentati provocati dall' evento meteorico eccezionale su descritto. Risulta infine irrilevante il fatto che il tetto sia rimasto scoperto, come dedotto dall'attrice, per diversi mesi, atteso che le infiltrazioni si sono verificate soltanto in conseguenza dell'evento meteorico di cui si è detto, come può desumersi dalla comunicazione via mail prodotta da parte attrice sub 4, laddove la stessa dichiara di non avere mai subito infiltrazioni d'acqua in precedenza rispetto a quelle verificatesi il
29-30 ottobre 2018.
Quanto all'allegazione della Pt_1 secondo cui i lavori non avrebbero dovuto riguardare la parte di tetto corrispondente al proprio ufficio, va rilevato che nel contratto prodotto in atti l'oggetto dell'appalto è individuato all'articolo 7, che prevede che "sono comprese nell'appalto tutte le opere descritte nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" (prodotte dalla parte convenuta in sede di ATP).
Dall'esame dell'atto in questione non emerge alcuna limitazione nell'esecuzione delle opere di ripristino della impermeabilizzazione delle coperture piane del fabbricato.
Anche nell'ipotesi, dunque, in cui i lavori avessero riguardato, sulla base del contratto stipulato dal porzioni condominiali escluse dalla delibera assembleare prodotta dalla parte attrice, la parte CP_4
convenuta non risulterebbe inadempiente al contratto di appalto, né potrebbe essere ritenuta responsabile di avere svolto lavorazioni non previste dallo stesso."
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda e condannato l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
Avverso siffatta decisione la signora Pt_1 ha proposto appello per i seguenti motivi:
-erronea qualificazione dell'evento meteorico del 29-30 ottobre 2018 come caso fortuito in assenza di elementi idonei a dimostrarne l'eccezionalità ed imprevedibilità; -erronea valutazione della condotta dell'appaltatrice come adeguata, avendo omesso di considerare il primo giudice il comportamento colposo omissivo dell'impresa per aver lasciato divelta ed incustodita la copertura piana del fabbricato per quasi sei mesi e approntato soltanto il 29.10.2018 un sistema di copertura inidoneo ad impedire l'evento di danno;
violazione dell'art. 115 c.p.c e errata valutazione delle risultanze istruttorie, là dove il
Tribunale ha ritenuto dimostrato che fossero stati affidati all'appaltatrice anche i lavori di rifacimento del tetto del cd “blocco C” e conseguentemente escluso anche una responsabilità di natura contrattuale dell'impresa.
L'appellante ha poi reiterato le istanze istruttorie di prova per testi e per interpello, non ammesse, e quella di CTU ai fini della quantificazione dei danni subiti, riportando le censure già formulate in primo grado alla perizia depositata nel procedimento di ATP.
Ritualmente costituitasi, parte appellata ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della decisione gravata.
La causa, istruita attraverso prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data
11.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 12 luglio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. Inammissibilità della controprova di parte appellata articolata nella memoria n.
3 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata nel primo grado di giudizio
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Livorno non ha rassegnato conclusioni istruttorie ( cfr note conclusionali scritte depositate il
7.10.2021), neanche in via subordinata, nonostante l'attrice avesse concluso invece anche in via istruttoria, reiterando l'istanza di ammissione delle prove orali rigettate e articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. Nell'atto di citazione di appello siffatte istanze sono state ritualmente riproposte, mentre parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta si è limitata ad opporsi alla loro ammissione, conseguentemente la richiesta della prova testimoniale a controprova formulata soltanto nel corso del presente giudizio, deve ritenersi inammissibile (cfr Cass. 10767/2022; Cass. 33103/2021).
3. Le risultanze dell'istruttoria espletata Con ordinanza del 12.4.2024 la Corte ha ammesso alcuni capitoli della prova testimoniale richiesta dall'attrice e reiterata nell'atto di appello.
Le dichiarazioni rese dai testi edotti hanno confermato la circostanza allegata dalla danneggiata, ovvero che l'impresa convenuta-appellata effettuò lavori di demolizione e di impermeabilizzazione sul c.d. "blocco C" del condominio, ove è ubicato l'immobile di proprietà della signora Pt_1 nonostante fosse stato espressamente escluso dal computo dei lavori appaltati.
In particolare l'amministratrice del Parte_4 ha rappresentato quanto segue:
1) che "all'epoca prima dell'affidamento dei lavori alla ditta di _1 CP_1 ) fu
Per 1 per esaminare fatta una assemblea condominiale anche alla presenza del direttore dei lavori E. il preventivo e alcuni condomini del cd" Blocco C "fecero presente di aver fatto la manutenzione del tetto autonomamente, non avevano infiltrazioni, fu quindi escluso l'affidamento alla ditta dell'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del "Blocco c" e sul contratto di appalto fu indicato a penna “A riferito al Blocco A e B riferito al
Blocco B con i relativi importi, contratto così firmato dalla ditta";
2) Che il contratto in questione è il medesimo prodotto come doc. 14 da parte attrice- appellante ("come si vede nel documento a penna sono indicati alla prima pag. Blocco A e B ed alla pag.
2 sempre a penna modificati gli importi in cui viene escluso dal totale del costo dell'appalto quelli riferiti al
Blocco C");
3) che "la tipologia di impermeabilizzazione esistente sul(la) copertura del Blocco C fu rimossa dalla ditta appaltatrice";
4) Che, a seguito della comunicazione dell'attrice di cui al doc. 4), l'amministratrice contatto nell'immediatezza il Direttore del Lavori “Ing. Per 1 per dirgli di recarsi sui luoghi ed intimare alla ditta di non procedere ai lavori non affidategli in appalto";
5) Che il documento prodotto su richiesta della Corte da parte appellata denominato "lista lavorazioni e forniture per ripristino impermeabilizzazione del 8.2.2018 era riferibile al "preventivo redatto dalla ditta di OR A. ( CP_1 che in origine nell'importo ivi indicato prevedeva anche l'impermeabilizzazione del Pt_5 e che fu sottoposto insieme ad altri preventivi all'assemblea condominiale nell'aprile del 2018 e che fu poi modificato come da contratto, scorporando il costo dei lavori per il Pt_5 ha confermato quanto segue:Il Direttore dei Lavori Ing. Per_1
1)" fu fatto un errore da parte della CP_5 nel togliere la ghiaia sulla prima parte della palazzina del Pt 5 C palazzina come da modifica del contratto originario fra CP_4 ed impresa" (...)tolta la ghiaia di copertura era rimasto il telo in PVC tenuto fermo a pavimento delle mattonelle per tenerlo aderente poiché è stato un vento atmosferico straordinario che ha scoperchiato tutto"
2) che lo stesso aveva "dato indicazione alla CP_5 su quali erano i blocchi su cui dovevano lavorare, in particolare sui tetti ove era stato montato il ponteggio per agevolare la movimentazione dei materiali, che sul blocco in questione non c'era”;
3)che "prima dell'evento atmosferico straordinario che si verifico" aveva intimato alle maestranze
"della ditta presenti di procedere a rimettere la ghiaia sul Blocco C“, e ciò sarebbe avvenuto almeno
'una ventina di giorni prima" dell'evento meteorico.
Il caso fortuito (primo motivo di appello)
Il primo giudice ha escluso la riconducibilità dei fatti di causa alla previsione di cui all'art. 2050 c.c. statuizione su cui si è formato il giudicato in quanto non impugnata- ed ha affermato che qualunque fosse il titolo (contrattuale o extracontrattuale ai sensi degli artt.
2051-2043 c.c. invocati dalla attrice) per cui la CP_1 era astrattamente chiamata a rispondere dei danni subiti dalla signora Pt_1 quest'ultimi erano sul piano causale da ricondursi esclusivamente all'evento meteorico verificatosi fra il 29/30 ottobre 2018, il quale presentando i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, costituiva caso fortuito.
L'appellante ha censurato siffatta valutazione, perché fondata su meri articoli di quotidiani locali, privi di valenza scientifica e probatoria.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
In linea generale, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" (cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4588; 22/11/2019 n. 30521).
Spetta poi al soggetto chiamato a rispondere del danno dimostrare il caso fortuito, ma nel caso in esame l'impresa appaltatrice non ha offerto la prova che l'evento atmosferico presentasse i caratteri sopra richiamati, omettendo peraltro qualsiasi allegazione dei “dati pluviometrici” né l'eccezionalità ed imprevedibilità di un vento atmosferico può ritenersi provata “per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa" (Cass. Sez. III Ord., 31/05/2019, n. 14861).
L'impresa inoltre ha rimosso la ghiaia sul tetto del fabbricato denominato “blocco C" arbitrariamente, nonostante il contratto di appalto escludesse interventi di impermeabilizzazione in loco- come emerso all'esito dell'istruttoria- lasciandolo scoperto per circa sei mesi, creando dunque con la sua condotta negligente, imprudente ed imperita, le condizioni dell'allegamento della proprietà della signora Pt_1 in occasione dell'evento meteorico de quo.
4. La responsabilità dell'impresa appaltatrice (secondo motivo di appello)
L'appellante ha censurato la valutazione del primo giudice di adeguatezza della condotta posta in essere dalla lamentando una erronea disamina dei fatti e documenti CP_1
di causa nonché la mancata ammissione dei mezzi di prova da essa articolati.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta in esame, occorre considerare i seguenti fatti : CP_4- CP_1il contratto di appalto è stato stipulato fra il e la e all'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio, si è accertato che il fabbricato condominiale denominato "blocco C” in cui è ubicato l'immobile di proprietà della danneggiata, era escluso da interventi di impermeabilizzazione del tetto di copertura, come comprovato anche dal documento contrattuale e dal verbale dell' assemblea condominiale, depositati in giudizio (all.ti 13 e 14 fascicolo appellante);
- è pacifico oltre che acclarato in sede di ATP (cfr relazione peritale) che l'appaltatrice ha invece rimosso lo strato di ghiaia di protezione del manto di impermeabilizzazione nella porzione di tetto corrispondente all' ufficio di proprietà Pt_1 rimasto per diversi mesi scoperto, procedendo poi a stabilizzare le guaine esistenti con il peso di blocchi di calcestruzzo, posati provvisoriamente in attesa di completare i lavori;
in occasione dell'evento meteorico il vento ha sollevato la guaina, divelto parte delle scossaline, cosicchè la pioggia è filtrata attraverso il solaio prefabbricato in cemento armato precompresso ed alla botola 50 per 50 cm presente nello stesso, ed essendo il tetto rimasto privo di impermeabilizzazione, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua all' interno dell' immobile di proprietà Pt_1
I danni conseguenti cagionati a parte appellante quale soggetto terzo, in quanto proprietaria di immobile situato nel fabbricato non ricompreso nell'oggetto del contratto di appalto, derivano dunque dall' erronea esecuzione dei lavori, pertanto l'appaltatore è tenuto a risponderne non ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma dell'art. 2043 c.c. Sul punto, anche in epoca recente, la Suprema Corte (v. Cass. 14732/2022, Cass. 7027/2021; Cass. 17801/2024) ha avuto modo di chiarire che l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera.
La condotta colposa dell'impresa appellata è consistita in primis nell'aver rimosso lo strato di ghiaia sul tetto del fabbricato nonostante tale intervento non le fosse stato commissionato, nel lasciare poi per diversi mesi e senza alcuna giustificazione, il bene privo di adeguata copertura, per poi apporre dei blocchi di calcestruzzo sopra la guina rimasta scoperta. E' verosimile dunque che se l'appaltatrice non fosse intervenuta, l'evento di danno rappresentato dall'allagamento dell'immobile della signora Pt_1 non si sarebbe verificato, considerato che l'impermeabilizzazione del tetto era stata rifatta di recente dai condomini del cd “blocco C" (cfr dichiarazione testimoniale dell'amministratrice e verbali di assemblea), motivo per cui il predetto fabbricato era stato escluso dai lavori. CP_1L'accertamento del nesso di causalità fra la condotta colposa imputabile alla e i danni subiti dalla Pt_1 emerge chiaramente anche dalla relazione peritale depositata nel procedimento di ATP ove si legge: "All'inizio dell'estate 2008 l'impresa _1 aveva rimosso lo strato di ghiaia (...) a protezione del manto di impermeabilizzazione nella porzione di tetto corrispondente all'ufficio di proprietà Pt_1 La ditta aveva provveduto a stabilizzare le guaine esistenti con il peso dei blocchi di calcestruzzo, posati provvisoriamente in attesa di completare i lavori. Purtroppo il peso dei blocchi di calcestruzzo non si rivelò sufficiente alla pressione in aspirazione del vento che sollevò il
28.10.2018 (data errata n.d.r.) la guaina, divelse parte delle scossaline e permise alla pioggia di filtrare attraverso il solaio prefabbricato in cemento armato precompresso ed alla botola 50 per 50 cm presente nello stesso. Il distacco della guaina comportò anche quello della scossalina e del terminale di scarico della caldaia.
Essendo rimasto il tetto privo di impermeabilizzazione, si verificarono copiose infiltrazioni di acqua all'interno dell'ufficio della Parte Attrice, provocando i danni elencati dalla stessa e documentati dalla documentazione fotografica e dal filmato agli atti, forniti dalla parte stessa. Non è dato sapere il motivo per cui la porzione di tetto in questione sia rimasta per alcuni mesi nello stato provvisorio precedentemente descritto(...)"
Va dunque affermata la responsabilità dell'appellata ex art. 2043 c.c. nei confronti della appellante, in riforma della sentenza impugnata.
5. I danni
Il ctu nominato in sede di ATP in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.5.2019 ha verificato che all'interno, l'immobile di proprietà della appellante, adibito a studio professionale, “appariva in ottime condizioni, rispetto al filmato ed alle fotografie prodotte da Parte
Attrice in conseguenza dell' evento meteorico del 28 e 29 Ottobre 2019. Il pavimento in parquet era in discrete condizioni, ad eccezione di una zona dove alcuni listelli sono rigonfiati e rialzati (Foto 15 e 16), evidentemente a causa dell' allagamento dei locali. I mobili ed i quadri appesi alle pareti apparivano in buone condizioni. I lampadari e le attrezzature elettroniche (rete, computer, stamapanti, ecc.) perfettamente funzionanti (Foto 9 e 13). Si notavano macchie sulle pareti e sul soffitto, specialmente del vano scala (Foto
17 e 18), dovute alla passata umidità. Il portoncino blindato era stato sostituito ed il vecchio portato in cantina (Foto 19)." Ha quindi proceduto alla stima dei danni come di seguito riportato:
Opere edilizie esterne Impermeabilizzaione copertura 14'180.88 14'180.88
a) Opere edilizie interne
Pavimenti 3'000.00
Portoncino blindato 2'000.00
Impianto antiintrusione 1'000.00
Impianto climatizzazione e risc. 3'000.00
Impianto di illuminazione 2'000.00
Opere in cartongesso 4'000.00
Tinteggiature interne 6'800.00
Totale 21'800.00 21'800.00
b) Arredi e attrezzature
Attrezzature elettroniche 3'000.00
Mobilio e quadri 2'000.00
Totale 5'000.00
Totale Euro 40'.80.88
Il ctu ha precisato che i lavori alle opere esterne erano stati ultimati dalla Pt_1 e di non aver considerato i costi di trasloco, dei dipendenti, del mancato guadagno, dell' eventuale affitto per il ripristino perché non rientranti nel quesito formulato dal Tribunale.
La richiesta di siffatte voci di danno è stata reiterata dall'attrice in questa sede, tuttavia essa deve essere respinta per mancanza di prova, dal momento che il preventivo prodotto a dimostrazione dei costi di trasloco redatto in data 5.12.2018 dalla CP_6 (doc. 23), non è idoneo a dimostrare l'effettivo esborso, considerato che già al momento del sopralluogo da parte del ctu, l'immobile era in buone condizioni, ripristinato per consentire l'uso di ufficio, quindi si tratterebbe di una spesa già affrontata che la Pt_1 avrebbe dovuto documentare mediante produzione di fattura o altra documento contabile;
medesime considerazioni valgono per i costi di affitto di un locale da adibire a studio per il tempo di esecuzione dei lavori di ripristino, in alcun modo provati, e per le ulteriori spese-rispetto a quella riconosciute dal ctu- per riparazione arredi e apparecchiature elettroniche.
Parimenti indimostrate sono le voci di pregiudizio rappresentate da costi dipendenti e dal lucro cessante per mancato guadagno nei giorni di chiusura dello studio indicati nel numero di 5, essendosi l'appellante limitata a depositare un conteggio dalla medesima redatto, senza alcuna documentazione di supporto e raffronto.
In definitiva il danno va liquidato nella misura quantificata nella relazione tecnica del perito d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, corrispondente ad euro 40.980.88; trattandosi di credito di valore, su tale somma, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738-01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 01; Sez.
6 - L,
-
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731
- 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985
del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice -appellante vittoriosa, la deve essere condannata a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
comprese quelle del procedimento di ATP e di CTP, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia determinato in base al decisum (scaglione ricompreso fra € 26.000 ed € 52.000), considerato un impegno difensivo medio.
Parimenti, le spese della ctu del procedimento di ATP vano poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Livorno, ogni altra _1
domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
al pagamento in favore di _1 a titolo di risarcimento _1
del danno, della somma di euro 40.980.88 oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo in € 9.396,00 per compensi professionali anche del procedimento di ATP, oltre spese di CTP per € 1.015,04 rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte appellata le spese della ctu del procedimento di
ATP;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 490/2022 promossa da:
_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
MONTICELLI LEVORATO MARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. P.IVA 1 con il patrocinio _1 و
dell'avv. GIARDINO VINCENZO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Livorno pubblicata il 28.2.2022; trattenuta in decisione in data 11 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, così come formulate nell'atto di citazione in appello e, pertanto, chiede ammettersi CTU tecnica volta a quantificare i danni patiti e patiendi dall'attrice sul fondo di proprietà di quest'ultima, a seguito dell'evento del 30.10.2018 descritto nell'atto introduttivo.
NEL MERITO: si insiste affinché Venga accertata e dichiarata “la responsabilità della
[...] P.IVA_1 in persona del suo omonimo titolare firmatario CP_1 _1 (p.iva C.F. 2[...] nato a [...] il [...] (cf ), residente in
Piombino, Via Enrico Fermi 12, nell'evento che ha cagionato il danno all'immobile di proprietà della
Ricorrente e conseguentemente e per l'effetto, in tesi, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e/o 2050 c.c., condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €.102.100,42 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ipotesi, visti gli artt. 1176, 1218,
1453, 1667 e 1668 c.c., condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €.102.100,42 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, emettere ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio ed anche per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo".
Per parte appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: previo rigetto di ogni ulteriore richiesta istruttoria avanzata dall'appellante ed opponendosi al rinnovo della CTU in mancanza dei presupposti per la ripetizione degli accertamenti a fronte dell'esaustività della relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis cpc (ATP); via istruttoria: in conseguenza dell'ammissione ed espletamento di alcune delle prove orali dedotte dalla difesa di Parte_1 in primo grado in relazione alle quali _1 aveva a suo tempo chiesto di essere eventualmente abilitata, in caso di ammissione dei capitoli avversari, alla prova contraria sui capitoli dedotti dall'attrice in prova diretta, l'appellata chiede, previa revoca dell'ordinanza di rigetto emessa dal
Giudice Istruttore all'udienza del 11.06.2024, di essere ammessa alla controprova sui capitoli in prova diretta ammessi dalla Corte d'Appello con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183 VI co. cpc depositata l'11.01.2021 nel corso della causa di primo grado (Controparte_2 e Controparte_3 nel merito: rigettare l'appello avversario in relazione a tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del gravame, per le ragioni illustrate nella comparsa e scritti successivi depositati da Controparte_1 per essere del tutto infondati anche all'esito dell'espletata istruttoria, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, conrefusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 187/2022 con cui il Tribunale di Livorno ha respinto la domanda da essa proposta nei confronti di tesa ad ottenere il _1
,
risarcimento dei danni subiti all'immobile (ed a beni mobili posti all'interno) di sua proprietà adibito a studio professionale, sito in Piombino, nel fabbricato condominiale di Via Ruffilli,
a causa di gravi infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura dell'edificio, verificatesi nel corso di lavori condominiali appaltati all'impresa convenuta, a seguito di evento meteorico tra il 29-30 ottobre 2018.
Nel giudizio di primo grado l'attrice ha imputato alla appaltatrice di avere svolto i lavori con negligenza ed imperizia, per avere lasciato scoperto il tetto in corrispondenza dell'immobile di sua proprietà per diversi mesi, applicando poi, solo in data 29/10/2018, dei teli di protezione che sono stati divelti dal vento, oltre ad aver eseguito i lavori sulla porzione di edificio(cd. “blocco C") espressamente esclusa dal contratto di appalto stipulato fra l'impresa ed il Condominio, di cui fa parte l'immobile di sua proprietà.
I danni subiti sono stati individuati dalla attrice nel costo dei lavori di ripristino del bene e dei relativi arredi, nel mancato guadagno per i giorni di chiusura dello studio, nel costo del trasloco presso altri locali e di locazione degli stessi, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di rifacimento dell'immobile. E' stata prodotta la CTU espletata in sede di ATP ante causam, di cui la danneggiata ha contestato le risultanze anche con riferimento alla quantificazione dei danni da essa subiti.
Nel costituirsi in giudizio, l'impresa CP_1 ha negato la propria responsabilità, assumendo che i danni siano stati causati da una violenta perturbazione atmosferica, avente le caratteristiche di un evento eccezionale;
ha poi dedotto di aver eseguito, su incarico del condominio Parte_2 gli interventi di ripristino delle impermeabilizzazioni delle coperture piane e sistemazione dei pluviali degli immobili facenti parte del complesso condominiale, come riportati nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera e dei lavori" (il Capitolato e il Computo Metrico Estimativo dei lavori) i quali hanno interessato tutte le porzioni di copertura dell'intero edificio, compreso il cd “blocco C".
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP., rigettate le istanze istruttorie delle parti, il
Tribunale di Livorno, esclusa l'applicabilità al caso concreto dell'art. 2050 c.c. "in quanto l'attività esercitata dalla ditta convenuta non puo' essere ritenuta pericolosa,, trattandosi di attività che ha ad oggetto lavori edili, "non comportanti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi e interessanti vaste aree”(Cass. n.10131/2015). Dal contratto di appalto e dalla allegata documentazione emerge invero che i lavori consistevano nella impermeabilizzazione della copertura piana del fabbricato, praticabile, senza pericolo di caduta di materiale di cantiere nei piani inferiori, pericolo evitato anche grazie alla presenza di parapetti lungo il confine del tetto (v. fotografie prodotte dalla parte resistente in sede di ATP nel fascicolo n.r.g.361/2019, acquisito agli atti del presente procedimento)
Neppure risultano pericolosi i mezzi adoperati, risultando dalla documentazione fotografica in atti, la esecuzione dell'opera appaltata senza l'utilizzo di macchinari pericolosi, quali gru, ruspe, betoniere, come si desume dalla documentazione fotografica del fascicolo di ATP, che mostra la esecuzione dei lavori di rimozione della ghiaia su un tetto piano mediante secchi, rastrelli, pompa per gettare il massetto (v. foto 9) in generale mediante utensili manuali e non meccanici.", ha ritenuto che i danni lamentati dall'attrice siano stati provocati da un evento meteorico eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed anche eventualmente contrattuale della impresa convenuta, anche qualora non le fossero stati appaltati i lavori di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato ove è posto l'appartamento di proprietà della signora Pt_1 limitazione del contenuto del contratto di appalto come non provata-Parte_3 così argomentando: "In particolare dagli articoli dei quotidiani depositati emerge che nei giorni 28 e
29 ottobre 2018 "La protezione civile della provincia di Livorno ha cambiato il codice di stato di vigilanza per avverse condizioni meteo marine da giallo a rosso, il massimo grado di allerta"; che "anche il Comune di Piombino ha diramato una nota avvisando che la Regione Toscana ha emesso il codice arancio per rischio idrogeologico e temporali forti e un codice rosso per il forte vento e mareggiate nella giornata di lunedì 29 ottobre"; che "si sono verificati numerosi danni in questa giornata soprattutto a causa del vento, e in particolare, cadute di alberi, crollo di strutture esterne, tetti di abitazioni ed esercizi commerciali divelti". In particolare dalla lettura dell'articolo del quotidiano Val di Cornia.it del 29 ottobre 2018 14:20, emergono tutta la portata e la violenza dell'evento metereologico in esame, che ha provocato i danni descritti nello stesso articolo. Le risultanze esposte non appaiono confutate da elementi di segno contrario prodotti dalla parte attrice, sì che deve ritenersi che i danni subiti dalla Pt_1 sono stati prodotti da un caso fortuito e in particolare da un evento meteorico di particolare intensità, idoneo a recidere il nesso di causalità fra l'allagamento dell'appartamento di proprietà attrice e la condotta dell'impresa convenuta. Anche il CTU nominato nel corso del procedimento in sede di ATP non ha ravvisato l'esistenza di vizi o difetti nella condotta della appaltatrice, ritenendo i danni lamentati provocati dall' evento meteorico eccezionale su descritto. Risulta infine irrilevante il fatto che il tetto sia rimasto scoperto, come dedotto dall'attrice, per diversi mesi, atteso che le infiltrazioni si sono verificate soltanto in conseguenza dell'evento meteorico di cui si è detto, come può desumersi dalla comunicazione via mail prodotta da parte attrice sub 4, laddove la stessa dichiara di non avere mai subito infiltrazioni d'acqua in precedenza rispetto a quelle verificatesi il
29-30 ottobre 2018.
Quanto all'allegazione della Pt_1 secondo cui i lavori non avrebbero dovuto riguardare la parte di tetto corrispondente al proprio ufficio, va rilevato che nel contratto prodotto in atti l'oggetto dell'appalto è individuato all'articolo 7, che prevede che "sono comprese nell'appalto tutte le opere descritte nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" (prodotte dalla parte convenuta in sede di ATP).
Dall'esame dell'atto in questione non emerge alcuna limitazione nell'esecuzione delle opere di ripristino della impermeabilizzazione delle coperture piane del fabbricato.
Anche nell'ipotesi, dunque, in cui i lavori avessero riguardato, sulla base del contratto stipulato dal porzioni condominiali escluse dalla delibera assembleare prodotta dalla parte attrice, la parte CP_4
convenuta non risulterebbe inadempiente al contratto di appalto, né potrebbe essere ritenuta responsabile di avere svolto lavorazioni non previste dallo stesso."
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda e condannato l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
Avverso siffatta decisione la signora Pt_1 ha proposto appello per i seguenti motivi:
-erronea qualificazione dell'evento meteorico del 29-30 ottobre 2018 come caso fortuito in assenza di elementi idonei a dimostrarne l'eccezionalità ed imprevedibilità; -erronea valutazione della condotta dell'appaltatrice come adeguata, avendo omesso di considerare il primo giudice il comportamento colposo omissivo dell'impresa per aver lasciato divelta ed incustodita la copertura piana del fabbricato per quasi sei mesi e approntato soltanto il 29.10.2018 un sistema di copertura inidoneo ad impedire l'evento di danno;
violazione dell'art. 115 c.p.c e errata valutazione delle risultanze istruttorie, là dove il
Tribunale ha ritenuto dimostrato che fossero stati affidati all'appaltatrice anche i lavori di rifacimento del tetto del cd “blocco C” e conseguentemente escluso anche una responsabilità di natura contrattuale dell'impresa.
L'appellante ha poi reiterato le istanze istruttorie di prova per testi e per interpello, non ammesse, e quella di CTU ai fini della quantificazione dei danni subiti, riportando le censure già formulate in primo grado alla perizia depositata nel procedimento di ATP.
Ritualmente costituitasi, parte appellata ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della decisione gravata.
La causa, istruita attraverso prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data
11.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 12 luglio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. Inammissibilità della controprova di parte appellata articolata nella memoria n.
3 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata nel primo grado di giudizio
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Livorno non ha rassegnato conclusioni istruttorie ( cfr note conclusionali scritte depositate il
7.10.2021), neanche in via subordinata, nonostante l'attrice avesse concluso invece anche in via istruttoria, reiterando l'istanza di ammissione delle prove orali rigettate e articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. Nell'atto di citazione di appello siffatte istanze sono state ritualmente riproposte, mentre parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta si è limitata ad opporsi alla loro ammissione, conseguentemente la richiesta della prova testimoniale a controprova formulata soltanto nel corso del presente giudizio, deve ritenersi inammissibile (cfr Cass. 10767/2022; Cass. 33103/2021).
3. Le risultanze dell'istruttoria espletata Con ordinanza del 12.4.2024 la Corte ha ammesso alcuni capitoli della prova testimoniale richiesta dall'attrice e reiterata nell'atto di appello.
Le dichiarazioni rese dai testi edotti hanno confermato la circostanza allegata dalla danneggiata, ovvero che l'impresa convenuta-appellata effettuò lavori di demolizione e di impermeabilizzazione sul c.d. "blocco C" del condominio, ove è ubicato l'immobile di proprietà della signora Pt_1 nonostante fosse stato espressamente escluso dal computo dei lavori appaltati.
In particolare l'amministratrice del Parte_4 ha rappresentato quanto segue:
1) che "all'epoca prima dell'affidamento dei lavori alla ditta di _1 CP_1 ) fu
Per 1 per esaminare fatta una assemblea condominiale anche alla presenza del direttore dei lavori E. il preventivo e alcuni condomini del cd" Blocco C "fecero presente di aver fatto la manutenzione del tetto autonomamente, non avevano infiltrazioni, fu quindi escluso l'affidamento alla ditta dell'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del "Blocco c" e sul contratto di appalto fu indicato a penna “A riferito al Blocco A e B riferito al
Blocco B con i relativi importi, contratto così firmato dalla ditta";
2) Che il contratto in questione è il medesimo prodotto come doc. 14 da parte attrice- appellante ("come si vede nel documento a penna sono indicati alla prima pag. Blocco A e B ed alla pag.
2 sempre a penna modificati gli importi in cui viene escluso dal totale del costo dell'appalto quelli riferiti al
Blocco C");
3) che "la tipologia di impermeabilizzazione esistente sul(la) copertura del Blocco C fu rimossa dalla ditta appaltatrice";
4) Che, a seguito della comunicazione dell'attrice di cui al doc. 4), l'amministratrice contatto nell'immediatezza il Direttore del Lavori “Ing. Per 1 per dirgli di recarsi sui luoghi ed intimare alla ditta di non procedere ai lavori non affidategli in appalto";
5) Che il documento prodotto su richiesta della Corte da parte appellata denominato "lista lavorazioni e forniture per ripristino impermeabilizzazione del 8.2.2018 era riferibile al "preventivo redatto dalla ditta di OR A. ( CP_1 che in origine nell'importo ivi indicato prevedeva anche l'impermeabilizzazione del Pt_5 e che fu sottoposto insieme ad altri preventivi all'assemblea condominiale nell'aprile del 2018 e che fu poi modificato come da contratto, scorporando il costo dei lavori per il Pt_5 ha confermato quanto segue:Il Direttore dei Lavori Ing. Per_1
1)" fu fatto un errore da parte della CP_5 nel togliere la ghiaia sulla prima parte della palazzina del Pt 5 C palazzina come da modifica del contratto originario fra CP_4 ed impresa" (...)tolta la ghiaia di copertura era rimasto il telo in PVC tenuto fermo a pavimento delle mattonelle per tenerlo aderente poiché è stato un vento atmosferico straordinario che ha scoperchiato tutto"
2) che lo stesso aveva "dato indicazione alla CP_5 su quali erano i blocchi su cui dovevano lavorare, in particolare sui tetti ove era stato montato il ponteggio per agevolare la movimentazione dei materiali, che sul blocco in questione non c'era”;
3)che "prima dell'evento atmosferico straordinario che si verifico" aveva intimato alle maestranze
"della ditta presenti di procedere a rimettere la ghiaia sul Blocco C“, e ciò sarebbe avvenuto almeno
'una ventina di giorni prima" dell'evento meteorico.
Il caso fortuito (primo motivo di appello)
Il primo giudice ha escluso la riconducibilità dei fatti di causa alla previsione di cui all'art. 2050 c.c. statuizione su cui si è formato il giudicato in quanto non impugnata- ed ha affermato che qualunque fosse il titolo (contrattuale o extracontrattuale ai sensi degli artt.
2051-2043 c.c. invocati dalla attrice) per cui la CP_1 era astrattamente chiamata a rispondere dei danni subiti dalla signora Pt_1 quest'ultimi erano sul piano causale da ricondursi esclusivamente all'evento meteorico verificatosi fra il 29/30 ottobre 2018, il quale presentando i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, costituiva caso fortuito.
L'appellante ha censurato siffatta valutazione, perché fondata su meri articoli di quotidiani locali, privi di valenza scientifica e probatoria.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
In linea generale, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" (cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4588; 22/11/2019 n. 30521).
Spetta poi al soggetto chiamato a rispondere del danno dimostrare il caso fortuito, ma nel caso in esame l'impresa appaltatrice non ha offerto la prova che l'evento atmosferico presentasse i caratteri sopra richiamati, omettendo peraltro qualsiasi allegazione dei “dati pluviometrici” né l'eccezionalità ed imprevedibilità di un vento atmosferico può ritenersi provata “per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa" (Cass. Sez. III Ord., 31/05/2019, n. 14861).
L'impresa inoltre ha rimosso la ghiaia sul tetto del fabbricato denominato “blocco C" arbitrariamente, nonostante il contratto di appalto escludesse interventi di impermeabilizzazione in loco- come emerso all'esito dell'istruttoria- lasciandolo scoperto per circa sei mesi, creando dunque con la sua condotta negligente, imprudente ed imperita, le condizioni dell'allegamento della proprietà della signora Pt_1 in occasione dell'evento meteorico de quo.
4. La responsabilità dell'impresa appaltatrice (secondo motivo di appello)
L'appellante ha censurato la valutazione del primo giudice di adeguatezza della condotta posta in essere dalla lamentando una erronea disamina dei fatti e documenti CP_1
di causa nonché la mancata ammissione dei mezzi di prova da essa articolati.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta in esame, occorre considerare i seguenti fatti : CP_4- CP_1il contratto di appalto è stato stipulato fra il e la e all'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio, si è accertato che il fabbricato condominiale denominato "blocco C” in cui è ubicato l'immobile di proprietà della danneggiata, era escluso da interventi di impermeabilizzazione del tetto di copertura, come comprovato anche dal documento contrattuale e dal verbale dell' assemblea condominiale, depositati in giudizio (all.ti 13 e 14 fascicolo appellante);
- è pacifico oltre che acclarato in sede di ATP (cfr relazione peritale) che l'appaltatrice ha invece rimosso lo strato di ghiaia di protezione del manto di impermeabilizzazione nella porzione di tetto corrispondente all' ufficio di proprietà Pt_1 rimasto per diversi mesi scoperto, procedendo poi a stabilizzare le guaine esistenti con il peso di blocchi di calcestruzzo, posati provvisoriamente in attesa di completare i lavori;
in occasione dell'evento meteorico il vento ha sollevato la guaina, divelto parte delle scossaline, cosicchè la pioggia è filtrata attraverso il solaio prefabbricato in cemento armato precompresso ed alla botola 50 per 50 cm presente nello stesso, ed essendo il tetto rimasto privo di impermeabilizzazione, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua all' interno dell' immobile di proprietà Pt_1
I danni conseguenti cagionati a parte appellante quale soggetto terzo, in quanto proprietaria di immobile situato nel fabbricato non ricompreso nell'oggetto del contratto di appalto, derivano dunque dall' erronea esecuzione dei lavori, pertanto l'appaltatore è tenuto a risponderne non ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma dell'art. 2043 c.c. Sul punto, anche in epoca recente, la Suprema Corte (v. Cass. 14732/2022, Cass. 7027/2021; Cass. 17801/2024) ha avuto modo di chiarire che l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera.
La condotta colposa dell'impresa appellata è consistita in primis nell'aver rimosso lo strato di ghiaia sul tetto del fabbricato nonostante tale intervento non le fosse stato commissionato, nel lasciare poi per diversi mesi e senza alcuna giustificazione, il bene privo di adeguata copertura, per poi apporre dei blocchi di calcestruzzo sopra la guina rimasta scoperta. E' verosimile dunque che se l'appaltatrice non fosse intervenuta, l'evento di danno rappresentato dall'allagamento dell'immobile della signora Pt_1 non si sarebbe verificato, considerato che l'impermeabilizzazione del tetto era stata rifatta di recente dai condomini del cd “blocco C" (cfr dichiarazione testimoniale dell'amministratrice e verbali di assemblea), motivo per cui il predetto fabbricato era stato escluso dai lavori. CP_1L'accertamento del nesso di causalità fra la condotta colposa imputabile alla e i danni subiti dalla Pt_1 emerge chiaramente anche dalla relazione peritale depositata nel procedimento di ATP ove si legge: "All'inizio dell'estate 2008 l'impresa _1 aveva rimosso lo strato di ghiaia (...) a protezione del manto di impermeabilizzazione nella porzione di tetto corrispondente all'ufficio di proprietà Pt_1 La ditta aveva provveduto a stabilizzare le guaine esistenti con il peso dei blocchi di calcestruzzo, posati provvisoriamente in attesa di completare i lavori. Purtroppo il peso dei blocchi di calcestruzzo non si rivelò sufficiente alla pressione in aspirazione del vento che sollevò il
28.10.2018 (data errata n.d.r.) la guaina, divelse parte delle scossaline e permise alla pioggia di filtrare attraverso il solaio prefabbricato in cemento armato precompresso ed alla botola 50 per 50 cm presente nello stesso. Il distacco della guaina comportò anche quello della scossalina e del terminale di scarico della caldaia.
Essendo rimasto il tetto privo di impermeabilizzazione, si verificarono copiose infiltrazioni di acqua all'interno dell'ufficio della Parte Attrice, provocando i danni elencati dalla stessa e documentati dalla documentazione fotografica e dal filmato agli atti, forniti dalla parte stessa. Non è dato sapere il motivo per cui la porzione di tetto in questione sia rimasta per alcuni mesi nello stato provvisorio precedentemente descritto(...)"
Va dunque affermata la responsabilità dell'appellata ex art. 2043 c.c. nei confronti della appellante, in riforma della sentenza impugnata.
5. I danni
Il ctu nominato in sede di ATP in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.5.2019 ha verificato che all'interno, l'immobile di proprietà della appellante, adibito a studio professionale, “appariva in ottime condizioni, rispetto al filmato ed alle fotografie prodotte da Parte
Attrice in conseguenza dell' evento meteorico del 28 e 29 Ottobre 2019. Il pavimento in parquet era in discrete condizioni, ad eccezione di una zona dove alcuni listelli sono rigonfiati e rialzati (Foto 15 e 16), evidentemente a causa dell' allagamento dei locali. I mobili ed i quadri appesi alle pareti apparivano in buone condizioni. I lampadari e le attrezzature elettroniche (rete, computer, stamapanti, ecc.) perfettamente funzionanti (Foto 9 e 13). Si notavano macchie sulle pareti e sul soffitto, specialmente del vano scala (Foto
17 e 18), dovute alla passata umidità. Il portoncino blindato era stato sostituito ed il vecchio portato in cantina (Foto 19)." Ha quindi proceduto alla stima dei danni come di seguito riportato:
Opere edilizie esterne Impermeabilizzaione copertura 14'180.88 14'180.88
a) Opere edilizie interne
Pavimenti 3'000.00
Portoncino blindato 2'000.00
Impianto antiintrusione 1'000.00
Impianto climatizzazione e risc. 3'000.00
Impianto di illuminazione 2'000.00
Opere in cartongesso 4'000.00
Tinteggiature interne 6'800.00
Totale 21'800.00 21'800.00
b) Arredi e attrezzature
Attrezzature elettroniche 3'000.00
Mobilio e quadri 2'000.00
Totale 5'000.00
Totale Euro 40'.80.88
Il ctu ha precisato che i lavori alle opere esterne erano stati ultimati dalla Pt_1 e di non aver considerato i costi di trasloco, dei dipendenti, del mancato guadagno, dell' eventuale affitto per il ripristino perché non rientranti nel quesito formulato dal Tribunale.
La richiesta di siffatte voci di danno è stata reiterata dall'attrice in questa sede, tuttavia essa deve essere respinta per mancanza di prova, dal momento che il preventivo prodotto a dimostrazione dei costi di trasloco redatto in data 5.12.2018 dalla CP_6 (doc. 23), non è idoneo a dimostrare l'effettivo esborso, considerato che già al momento del sopralluogo da parte del ctu, l'immobile era in buone condizioni, ripristinato per consentire l'uso di ufficio, quindi si tratterebbe di una spesa già affrontata che la Pt_1 avrebbe dovuto documentare mediante produzione di fattura o altra documento contabile;
medesime considerazioni valgono per i costi di affitto di un locale da adibire a studio per il tempo di esecuzione dei lavori di ripristino, in alcun modo provati, e per le ulteriori spese-rispetto a quella riconosciute dal ctu- per riparazione arredi e apparecchiature elettroniche.
Parimenti indimostrate sono le voci di pregiudizio rappresentate da costi dipendenti e dal lucro cessante per mancato guadagno nei giorni di chiusura dello studio indicati nel numero di 5, essendosi l'appellante limitata a depositare un conteggio dalla medesima redatto, senza alcuna documentazione di supporto e raffronto.
In definitiva il danno va liquidato nella misura quantificata nella relazione tecnica del perito d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, corrispondente ad euro 40.980.88; trattandosi di credito di valore, su tale somma, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738-01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 01; Sez.
6 - L,
-
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731
- 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985
del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice -appellante vittoriosa, la deve essere condannata a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
comprese quelle del procedimento di ATP e di CTP, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia determinato in base al decisum (scaglione ricompreso fra € 26.000 ed € 52.000), considerato un impegno difensivo medio.
Parimenti, le spese della ctu del procedimento di ATP vano poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Livorno, ogni altra _1
domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
al pagamento in favore di _1 a titolo di risarcimento _1
del danno, della somma di euro 40.980.88 oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo in € 9.396,00 per compensi professionali anche del procedimento di ATP, oltre spese di CTP per € 1.015,04 rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte appellata le spese della ctu del procedimento di
ATP;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.