CA
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 6257/2023
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, riunita in camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6257/23 R.G. dell'anno 2023 su ricorso congiunto di
( ) cittadina americana, nata il [...] in Parte_1 C.F._1
USA ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 4, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo e
( ), di cittadinanza americana ed italiana, nato Parte_2 C.F._2
il 28.05.72 in USA e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Marzocca, con studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo
Premesso che con ricorso congiunto ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 16.12.2023 Parte_2
ed hanno chiesto la dichiarazione di esecutività in Italia del provvedimento Parte_1
emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon (USA), Contea di Multnomah, -
, procedimento n. 21DR22256, con il quale è stato omologato Organizzazione_1
l'accordo di divorzio sottoscritto dai predetti ricorrenti ed è stato tra gli stessi regolamentato il regime di custodia e di mantenimento dei figli minori della coppia, nato nel Persona_1
settembre 2008, e nato nel mese di luglio del 2011; Parte_3
a fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di avere necessità di procedere alla corretta esecuzione del provvedimento statunitense de quo, con riferimento a tutte le obbligazioni previste nell'accordo di divorzio, anche a tutela dei figli minori;
In data 2 febbraio 2024 il P.G. ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso. R.G. 6257/2023
Motivazione
La richiesta di riconoscimento del provvedimento straniero congiuntamente formulata dai ricorrenti risulta fondata e viene pertanto accolta.
Sussistono, invero, tutte le condizioni di riconoscibilità del provvedimento straniero
(provvedimento emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon, Contea di
Multnomah - Dipartimento del Diritto di Famiglia, procedimento n. 21DR22256) giacché:
- il giudice straniero era competente a decidere sulle domande di regolamentazione della custodia e mantenimento dei figli minori, entrambi residenti negli USA con la madre;
- Non sussistono questioni di rispetto del contraddittorio, in quanto il procedimento avente ad oggetto la domanda di ratifica dell'accordo di divorzio e del relativo piano genitoriale,
è stata introdotta congiuntamente dalle parti, le quali nel corso del relativo procedimento erano regolarmente costituite ed erano rappresentate e assistite dai rispettivi procuratori, così come anche i due minori, che nell'ambito del suddetto giudizio sono stati anch'essi rappresentati e assistiti da un avvocato;
- il provvedimento, che ha ratificato l'accordo è definitivo secondo la disciplina straniera, avendo le parti espressamente rinunciato all'appello, ed è stato autenticato secondo la normativa di cui alla Convenzione dell'Aja 5.10.1961;
- non risulta pendente alcun processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti iniziato prima di quello straniero;
- le statuizioni contenute nel provvedimento straniera non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico, trattandosi della ratifica di un accordo contenente le condizioni del divorzio e la regolamentazione della custodia e del mantenimento dei figli minori dei sottoscrittori, secondo modalità del tutto conformi alla disciplina prevista in materia dal nostro ordinamento (affidamento congiunto, collocamento presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza con il padre, contributo paterno mensile di $ 1,296.00); la natura della causa e la congiunta formulazione della domanda impongono la non ripetibilità delle spese processuali;
p.q.m.
la Corte, nella composizione di cui in intestazione, acquisito il parere del P.G., definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'esecutività in Italia del provvedimento emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon, Contea di Multnomah, Dipartimento del Diritto di Famiglia, procedimento n.
21DR22256, che ha ratificato l'accordo di divorzio con relativo piano genitoriale intercorso tra e Parte_1 Parte_2
-nulla sulle spese. R.G. 6257/2023
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del il 1° marzo 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Sofia Rotunno
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, riunita in camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6257/23 R.G. dell'anno 2023 su ricorso congiunto di
( ) cittadina americana, nata il [...] in Parte_1 C.F._1
USA ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 4, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo e
( ), di cittadinanza americana ed italiana, nato Parte_2 C.F._2
il 28.05.72 in USA e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Marzocca, con studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo
Premesso che con ricorso congiunto ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 16.12.2023 Parte_2
ed hanno chiesto la dichiarazione di esecutività in Italia del provvedimento Parte_1
emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon (USA), Contea di Multnomah, -
, procedimento n. 21DR22256, con il quale è stato omologato Organizzazione_1
l'accordo di divorzio sottoscritto dai predetti ricorrenti ed è stato tra gli stessi regolamentato il regime di custodia e di mantenimento dei figli minori della coppia, nato nel Persona_1
settembre 2008, e nato nel mese di luglio del 2011; Parte_3
a fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di avere necessità di procedere alla corretta esecuzione del provvedimento statunitense de quo, con riferimento a tutte le obbligazioni previste nell'accordo di divorzio, anche a tutela dei figli minori;
In data 2 febbraio 2024 il P.G. ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso. R.G. 6257/2023
Motivazione
La richiesta di riconoscimento del provvedimento straniero congiuntamente formulata dai ricorrenti risulta fondata e viene pertanto accolta.
Sussistono, invero, tutte le condizioni di riconoscibilità del provvedimento straniero
(provvedimento emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon, Contea di
Multnomah - Dipartimento del Diritto di Famiglia, procedimento n. 21DR22256) giacché:
- il giudice straniero era competente a decidere sulle domande di regolamentazione della custodia e mantenimento dei figli minori, entrambi residenti negli USA con la madre;
- Non sussistono questioni di rispetto del contraddittorio, in quanto il procedimento avente ad oggetto la domanda di ratifica dell'accordo di divorzio e del relativo piano genitoriale,
è stata introdotta congiuntamente dalle parti, le quali nel corso del relativo procedimento erano regolarmente costituite ed erano rappresentate e assistite dai rispettivi procuratori, così come anche i due minori, che nell'ambito del suddetto giudizio sono stati anch'essi rappresentati e assistiti da un avvocato;
- il provvedimento, che ha ratificato l'accordo è definitivo secondo la disciplina straniera, avendo le parti espressamente rinunciato all'appello, ed è stato autenticato secondo la normativa di cui alla Convenzione dell'Aja 5.10.1961;
- non risulta pendente alcun processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti iniziato prima di quello straniero;
- le statuizioni contenute nel provvedimento straniera non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico, trattandosi della ratifica di un accordo contenente le condizioni del divorzio e la regolamentazione della custodia e del mantenimento dei figli minori dei sottoscrittori, secondo modalità del tutto conformi alla disciplina prevista in materia dal nostro ordinamento (affidamento congiunto, collocamento presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza con il padre, contributo paterno mensile di $ 1,296.00); la natura della causa e la congiunta formulazione della domanda impongono la non ripetibilità delle spese processuali;
p.q.m.
la Corte, nella composizione di cui in intestazione, acquisito il parere del P.G., definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'esecutività in Italia del provvedimento emesso il 5 giugno 2023 dalla Corte dello Stato dell'Oregon, Contea di Multnomah, Dipartimento del Diritto di Famiglia, procedimento n.
21DR22256, che ha ratificato l'accordo di divorzio con relativo piano genitoriale intercorso tra e Parte_1 Parte_2
-nulla sulle spese. R.G. 6257/2023
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del il 1° marzo 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Sofia Rotunno