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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 991/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANARESE ANTONIO e dell'avv. BUZZONI Parte_1
ND ;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TIRELLI GIANLUCA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza del 13/02/2025.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
03/02/2025.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
A seguito di Ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, , con ricorso in riassunzione depositato in data 27/03/2024, Parte_1
riassumeva innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il procedimento di divorzio in origine instaurato a dalla moglie , chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 Controparte_1
matrimonio, alle seguenti condizioni:
- confermare il collocamento prevalente presso la madre dei tre figli (nato il Per_1
30/04/2012), (nata il [...]) e (nato il [...]), presso l'attuale Per_2 Per_3
dimora di Reggio Emilia, via Casartelli n 22, assegnata alla in ragione della convivenza CP_1
con i minori;
- diritti di visita del padre a week end alternati e festività alternate con la madre, come concordato sulla base dell'accordo separativo;
- ridurre l'assegno mensile di mantenimento dei tre figli stabilito in sede di separazione consensuale, da € 850,00 ad € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con prima rivalutazione a gennaio 2025;
- disporre il riconoscimento – come per legge - del 50% dell'Assegno Unico per i figli a favore del padre a decorrere dal gennaio 2024;
- ripartire, al 50% ciascuno tra i genitori, le spese straordinarie sostenute per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2024, si costituiva in giudizio la resistente , la quale esponeva di essersi separata dal marito in Controparte_1 Parte_1
forza di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 05/04/2022.
Pur aderendo alla domanda di divorzio, la chiedeva che, a modifica delle condizioni di CP_1
separazione (che avevano previsto l'affidamento condiviso), fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli a sé, allegando il distacco ed il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei minori. Chiedeva una conferma delle condizioni della separazione consensuale, in merito ai diritti di visita del padre (due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì ed un week end ogni 15 giorni, oltre ai periodi di vacanze), ed una conferma del contributo di mantenimento dei tre figli, rivalutato pari ad € 900,00 (€
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva infine di disporre, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709 ter c.c. che nel caso di grave inadempienza o di atti che arrechino pregiudizi ai minori anche in merito al corretto svolgimento dei diritti di visita e di prendere e tenere con sé i figli nei modi e tempi che saranno stabiliti da questo
pagina 2 di 10 Tribunale”, il ricorrente fosse condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni a favore dei minori e del coniuge.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 19/09/2024, veniva esperito il tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo.
Venivano sentiti i coniugi.
Il ricorrente dichiarava: “non intendo riconciliarmi e confermo la mancata ripresa Parte_1
della convivenza dalla data della separazione. Vivo a Camaiore in provincia di , lavoro in una Pt_1
clinica odontoiatrica e percepisco in media come reddito netto tra i 2.000 e i 2.200 euro al mese comprese tredicesima e quattordicesima mensilità. L'abitazione in cui vivo è di proprietà della mia compagna. La mia compagna lavora come infermiera e fa i turni anche di notte. Con la mia attuale compagna abbiamo avuto una figlia, che non ha ancora compiuto un anno. Mi sono trasferito in
Toscana da circa due anni e mezzo, e già al momento della separazione consensuale mi ero trasferito in Toscana, anche perché già lavoravo là. Vorrei tenere i figli a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
il venerdì sera andrebbero a prenderli i miei genitori, che hanno dichiarato di essere disponibili in tal senso, il venerdì sera i bambini dormirebbero a casa dei miei genitori, la casa dei miei genitori ha due camere da letto. Io finisco di lavorare il venerdì alle ore 18:30; quindi verrei a
Reggio Emilia il sabato mattina a prendere i bambini e li terrei sino alla domenica sera”.
La resistente , di contro, dichiarava: “non intendo riconciliarmi e confermo la mancata Controparte_1
ripresa della convivenza dalla data della separazione. Lavoro come impiegata in uno studio di consulenza del lavoro e prendo in media circa 1.300 euro netti al mese, abito nella casa coniugale, che
è in comproprietà con il ricorrente ed è gravata da mutuo cointestato al 50% ciascuno con rata mensile di 697 euro, quindi pari a 348,50 euro a testa. Sono d'accordo sulle visite dei figli da parte del padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera come proposto dal ricorrente, ma chiedo che il padre tenga i figli qui a Reggio Emilia e non li porti in Toscana, perché qui a Reggio i bambini nei week end hanno le loro esigenze extrascolastiche, quali sport, amici e catechismo”.
Il Giudice relatore, con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione, tenuto conto della distanza geografica esistente tra la residenza dei minori (Reggio Emilia) e quella del padre (Camaiore in provincia di , disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a fine settimana Pt_1
alternati, dal venerdì sera (quando i nonni paterni li sarebbero andati a prelevare) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li avrebbero riportati presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
veniva inoltre recepito l'accordo raggiunto in udienza dalle parti, in base al quale il padre pagina 3 di 10 avrebbe potuto sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore 20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
Venivano per il resto confermate le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 05/04/2022.
All'udienza del 13/11/2024, veniva ascoltato il figlio minore più grande, Persona_4
Infine, all'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 05/04/2022 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fatto che il marito si sia trasferito in provincia di ove ad oggi convive con la nuova compagna da cui ha avuto altra Pt_1
figlia, e come confermato dai coniugi all'udienza di prima comparizione del 19/09/2024 e nelle loro conclusioni, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
3.
Quanto all'affidamento dei tre figli , e che hanno rispettivamente l'età di Per_1 Per_2 Per_3
12, 8 e 5 anni, ritiene il Collegio che debbano essere confermate le condizioni della separazione consensuale che avevano disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
L'affidamento condiviso non può innanzitutto ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori (la madre a Reggio Emilia ed il padre a Camaiore in provincia di
, potendo detta distanza incidere semmai sulla disciplina dei tempi e delle modalità della Pt_1
presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cass. n. 6535/19).
Inoltre, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido (disciplinato dall'art. 337 ter
c.c.), per pacifica giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso potrebbe essere derogata solo laddove tale regime appaia pregiudizievole per i minori.
Nel caso di specie, non risulta comprovata la sussistenza di concrete ragioni che rendano l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli;
manca dunque la prova che l'affidamento condiviso sia per loro pregiudizievole.
pagina 4 di 10 I capitoli di prova reiterati dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni sono palesemente inammissibili, in quanto dedotti in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. e di contenuto generico (si rimanda al foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla in data CP_1
03/02/2025).
Le dichiarazioni rese con riguardo al padre dal figlio più grande in sede di ascolto all'udienza Per_1 del 13/11/2024 (“di noi non chiede praticamente nulla non sa nemmeno cosa facciamo a scuola o negli sport”), non possono di certo comprovare una situazione di assoluto disinteresse del genitore che giustifichi una deroga all'affidamento condiviso. Il minore stesso, alla medesima udienza, ha dichiarato di avere un buon rapporto con il padre. Il padre stesso vede i figli nei week end (di regola, in base al calendario vigente, uno ogni 15 giorni), li sente in video-chiamata, concorre al loro mantenimento.
Deve essere dunque respinta la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla resistente, non ravvisandosi motivi di pregiudizio per i minori, ostativi alla conservazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso. Va tuttavia aggiunta la previsione dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine all'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Deve essere altresì respinta la domanda formulata dalla resistente ex art. 709 ter c.c., atteso che - a prescindere dall'erroneo richiamo normativo (l'art. 709 ter c.c., infatti, risulta abrogato dalla c.d.
Riforma Cartabia e non è applicabile ratione temporis al presente procedimento) - il padre non si è reso responsabile di inadempienze “gravi” che possano giustificare l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori invocati dalla convenuta.
Le parti sono concordi sul collocamento prevalente dei figli presso la madre, alla quale, di conseguenza, rimane assegnata la casa coniugale.
Quanto ai diritti di visita del padre, le conclusioni della resistente (due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì ed un week end ogni 15 giorni) non tengono conto né dell'attuale distanza geografica esistente tra le residenze dei due genitori e degli impegni lavorativi del padre, né della dichiarazione resa in udienza dalla stessa la quale, pur chiedendo che il diritto di visita fosse CP_1 esercitato sul territorio reggiano, si è dichiarata “d'accordo sulle visite dei figli da parte del padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera come proposto dal ricorrente” (verbale d'udienza del 19/09/2024).
Il ricorrente, in merito ai diritti di visita, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori (cfr. verbale d'udienza del 13/02/2025).
Ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano essere confermati.
pagina 5 di 10 Invero, gli incontri tra il padre ed i figli devono tenere conto della distanza esistente tra le rispettive abitazioni e degli orari lavorativi del padre, cosicché i tempi di permanenza dei figli presso il padre possono essere stabiliti a fine settimana alternati, dal venerdì sera (quando i nonni paterni andranno a prelevare i minori) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li riporteranno presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Si prende atto altresì dell'accordo raggiunto dai genitori in udienza sulle videochiamate, e dunque il padre, quando i bambini staranno presso la madre, potrà sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore 20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
4.
Venendo alla questione economica del contributo del padre al mantenimento dei tre figli, si osserva che, in forza delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, omologata in data
05/04/2022, il sia tenuto a versare, a titolo di concorso al loro mantenimento, la somma Parte_1 mensile di € 850,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha concluso chiedendo sul punto la conferma delle condizioni di separazione, domandando una somma mensile di € 900,00 (€ 850 rivalutati all'attualità), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il ricorrente, di contro, ha chiesto una riduzione dell'assegno mensile ad € 600,00, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, occorre procedere all'esame delle condizioni economiche delle parti.
La ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021 e 2022: la prima CP_1 riporta un reddito netto di circa € 1.500,00 al mese per dodici mensilità; la seconda un reddito netto di circa € 1.600,00 al mese per dodici mesi.
Ella è comproprietaria al 50% della casa coniugale, a lei assegnata in quanto collocataria dei figli.
L'immobile è gravato da mutuo, la cui rata mensile, per metà (€ 348,00) è pagata dal ricorrente, e per la restante metà (€ 348,00) dalla resistente.
Il lavora a tempo indeterminato alle dipendenze della Aba Dentale RL, in una clinica Parte_1
odontoiatrica, con mansioni di “coordinatore di clinica” (cfr. contratto di cui al doc. attoreo n. 7); vive con la attuale compagna nell'abitazione di proprietà di quest'ultima (come dallo stesso dichiarato all'udienza del 19/9/2024).
Nei suoi conteggi, il ricorrente pone come dato reddituale di partenza uno stipendio mensile percepito pari ad € 1.645,00; tale stipendio, tuttavia, come da contratto, è per n. 14 mensilità. Essendo l'assegno mensile di mantenimento ripartito su dodici mesi, occorre dunque allineare il dato reddituale alla pagina 6 di 10 ripartizione su dodici mesi. In altri termini, occorre considerare il reddito annuo netto, comprensivo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, e poi dividerlo per dodici mesi, risultando il reddito mensile così determinato ben maggiore di € 1.645,00.
In particolare, se il reddito annuo netto viene suddiviso per dodici mesi, il reddito mensile del ricorrente
è quello da quest'ultimo dichiarato all'udienza del 19/09/2024 : “lavoro in una clinica odontoiatrica e percepisco in media come reddito netto tra i 2.000 e i 2.200 euro al mese comprese tredicesima e quattordicesima mensilità” (verbale d'udienza del 19/09/2024).
Tale ultimo dato trova peraltro riscontro documentale nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022 ( ove è indicato come datore di lavoro sostituto d'imposta proprio la Aba Dentale RL ), la quale riporta un reddito imponibile di € 31.193,00, che detratte l'imposta netta ( - € 5.158 ) e le addizionali regionale e comunale dovute ( - € 515 - € 221 ), corrisponde ad un reddito netto di €
25.299,00, suddiviso per dodici mesi pari ad € 2.108,00 al mese (documento attoreo n. 42).
Emerge da un raffronto delle tre dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente, relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (docc. 41-42-43), che in questo triennio si sia verificato un progressivo incremento reddituale, come reso evidente da un raffronto dei redditi complessivi lordi ivi dichiarati:
2021 2022 2023
Reddito complessivo € 18.250 € 31.538 € 32.976
La separazione consensuale, come si è detto, è stata omologata nell'anno 2022, con decreto del
05/04/2022.
Il ricorrente non ha fornito prova di un sopravvenuto peggioramento dei suoi redditi, rispetto a quelli che, all'epoca della separazione consensuale, lo avevano condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno per il mantenimento dei tre figli pari ad € 850, rivalutabile in base agli indici Istat. Occorre al riguardo tener conto che un impegno economico liberamente assunto dal padre senza che, successivamente, le sue condizioni reddituali siano mutate in pejus, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che i redditi del resistente siano tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento della prole nella misura a suo tempo pattuita.
Già all'epoca della separazione, come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 19/09/2024, quest'ultimo si era traferito in Toscana, ove già lavorava, e già all'epoca della separazione i coniugi avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, e che il marito pagasse la metà del mutuo gravante su tale immobile.
pagina 7 di 10 Quanto agli altri finanziamenti dedotti in atti, non se ne può tener conto, in assenza di prova della loro causale.
Pur vero inoltre che il padre, essendosi trasferito in Toscana (ma questa circostanza già era prevista quando erano stati conclusi gli accordi di separazione), abbia a suo carico gli oneri di viaggio legati all'esercizio del suo diritto di visita dei figli a Reggio Emilia;
di contro, tuttavia, occorre considerare che i tempi di permanenza dei figli presso di lui si sono drasticamente ridotti, vedendo egli i figli, di regola, solo due week end al mese. I tre figli, quindi, sono a carico della madre in via di gran lunga prevalente, e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento della prole.
Il ricorrente, infine, a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento dei tre figli , e ha allegato la nascita della figlia nata in Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5
data 08/11/2023 dalla sua relazione con la attuale compagna (doc. 8 fasc. ricorrente). Controparte_2
Osserva il Collegio che la nascita della figlia dalla nuova compagna non può, di per sé, determinare una automatica riduzione dell'obbligo di provvedere al mantenimento dei primi tre figli, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato, e non di una sua necessità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare la figlia nata dalla sua Parte_1 Per_5
relazione con la attuale compagna , egli era ben consapevole di dover concorrere al Controparte_2
mantenimento dei tre figli nati dal precedente matrimonio mediante corresponsione, alla madre dei minori, dell'assegno periodico stabilito in sede di separazione, sicché la formazione della nuova famiglia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso ricorrente, non può andare a discapito del mantenimento dei suoi primi tre figli.
Peraltro, nel caso in cui, a supporto della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari, la giurisprudenza della Cassazione richiede che il giudice di merito debba verificare se il nuovo nucleo familiare abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner, e se la nuova famiglia sia sorretta economicamente da uno solo o da entrambi i genitori.
Sul punto, osserva il Collegio che il abbia dichiarato all'udienza del 19/09/2024 che la Parte_1
attuale compagna lavori come infermiera, dovendosi quindi escludere che il mantenimento del nuovo nucleo familiare gravi esclusivamente sull'odierno ricorrente.
pagina 8 di 10 Per tutte le suesposte ragioni, tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 337 ter c.c. e della mancata prova di una sopravvenuta riduzione dei redditi del ricorrente rispetto a quelli percepiti all'epoca in cui furono sottoscritte le condizioni della separazione consensuale, va confermato il vigente contributo paterno di mantenimento dei tre figli, cosicché, in accoglimento della domanda della resistente
(“dichiarare il marito tenuto a corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 900,00”), va posto a carico del padre un assegno mensile già rivalutato all'attualità pari ad € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5.
Controversa è infine la sorte dell'assegno unico. Negli accordi di separazione, era previsto che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla Ora questo accordo è venuto meno, posto che, CP_1
nelle sue conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata avanti al Tribunale di Lucca (doc. attoreo n. 18), poi ribadite innanzi all'intestato Tribunale, il ha chiesto di Parte_1
“disporre il riconoscimento – come per Legge - del 50% dell'Assegno Unico per i figli a favore del padre a decorrere dal gennaio 2024”.
La domanda del è fondata, posto che la disciplina legislativa sull'assegno unico prevede che, Parte_1
in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati l'importo debba essere ripartito tra gli stessi al
50% ciascuno, salvo diverso specifico accordo (accordo che, tuttavia, nella specie manca).
6.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattese ed assorbite:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Emilia in data 8 giugno
2013 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Reggio Emilia (Atto n. 51, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 9 di 10 3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera
(quando i nonni paterni andranno a prelevare i minori) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li riporteranno presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
il padre inoltre, quando i bambini staranno presso la madre, potrà sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore
20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
5) Assegna la casa coniugale a Controparte_1
6) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il mantenimento dei tre figli , e così come stabilito in sede di separazione Per_1 Per_2 Per_3
consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del 05/04/2022, pari alla somma mensile di €
900,00 già rivalutata alla data odierna (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
7) Dispone che, a decorrere dalla domanda (gennaio 2024), l'assegno unico sia ripartito tra i genitori, come per legge, al 50% ciascuno.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 991/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANARESE ANTONIO e dell'avv. BUZZONI Parte_1
ND ;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TIRELLI GIANLUCA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza del 13/02/2025.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
03/02/2025.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
A seguito di Ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, , con ricorso in riassunzione depositato in data 27/03/2024, Parte_1
riassumeva innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il procedimento di divorzio in origine instaurato a dalla moglie , chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 Controparte_1
matrimonio, alle seguenti condizioni:
- confermare il collocamento prevalente presso la madre dei tre figli (nato il Per_1
30/04/2012), (nata il [...]) e (nato il [...]), presso l'attuale Per_2 Per_3
dimora di Reggio Emilia, via Casartelli n 22, assegnata alla in ragione della convivenza CP_1
con i minori;
- diritti di visita del padre a week end alternati e festività alternate con la madre, come concordato sulla base dell'accordo separativo;
- ridurre l'assegno mensile di mantenimento dei tre figli stabilito in sede di separazione consensuale, da € 850,00 ad € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con prima rivalutazione a gennaio 2025;
- disporre il riconoscimento – come per legge - del 50% dell'Assegno Unico per i figli a favore del padre a decorrere dal gennaio 2024;
- ripartire, al 50% ciascuno tra i genitori, le spese straordinarie sostenute per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2024, si costituiva in giudizio la resistente , la quale esponeva di essersi separata dal marito in Controparte_1 Parte_1
forza di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 05/04/2022.
Pur aderendo alla domanda di divorzio, la chiedeva che, a modifica delle condizioni di CP_1
separazione (che avevano previsto l'affidamento condiviso), fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli a sé, allegando il distacco ed il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei minori. Chiedeva una conferma delle condizioni della separazione consensuale, in merito ai diritti di visita del padre (due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì ed un week end ogni 15 giorni, oltre ai periodi di vacanze), ed una conferma del contributo di mantenimento dei tre figli, rivalutato pari ad € 900,00 (€
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva infine di disporre, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709 ter c.c. che nel caso di grave inadempienza o di atti che arrechino pregiudizi ai minori anche in merito al corretto svolgimento dei diritti di visita e di prendere e tenere con sé i figli nei modi e tempi che saranno stabiliti da questo
pagina 2 di 10 Tribunale”, il ricorrente fosse condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni a favore dei minori e del coniuge.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 19/09/2024, veniva esperito il tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo.
Venivano sentiti i coniugi.
Il ricorrente dichiarava: “non intendo riconciliarmi e confermo la mancata ripresa Parte_1
della convivenza dalla data della separazione. Vivo a Camaiore in provincia di , lavoro in una Pt_1
clinica odontoiatrica e percepisco in media come reddito netto tra i 2.000 e i 2.200 euro al mese comprese tredicesima e quattordicesima mensilità. L'abitazione in cui vivo è di proprietà della mia compagna. La mia compagna lavora come infermiera e fa i turni anche di notte. Con la mia attuale compagna abbiamo avuto una figlia, che non ha ancora compiuto un anno. Mi sono trasferito in
Toscana da circa due anni e mezzo, e già al momento della separazione consensuale mi ero trasferito in Toscana, anche perché già lavoravo là. Vorrei tenere i figli a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
il venerdì sera andrebbero a prenderli i miei genitori, che hanno dichiarato di essere disponibili in tal senso, il venerdì sera i bambini dormirebbero a casa dei miei genitori, la casa dei miei genitori ha due camere da letto. Io finisco di lavorare il venerdì alle ore 18:30; quindi verrei a
Reggio Emilia il sabato mattina a prendere i bambini e li terrei sino alla domenica sera”.
La resistente , di contro, dichiarava: “non intendo riconciliarmi e confermo la mancata Controparte_1
ripresa della convivenza dalla data della separazione. Lavoro come impiegata in uno studio di consulenza del lavoro e prendo in media circa 1.300 euro netti al mese, abito nella casa coniugale, che
è in comproprietà con il ricorrente ed è gravata da mutuo cointestato al 50% ciascuno con rata mensile di 697 euro, quindi pari a 348,50 euro a testa. Sono d'accordo sulle visite dei figli da parte del padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera come proposto dal ricorrente, ma chiedo che il padre tenga i figli qui a Reggio Emilia e non li porti in Toscana, perché qui a Reggio i bambini nei week end hanno le loro esigenze extrascolastiche, quali sport, amici e catechismo”.
Il Giudice relatore, con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione, tenuto conto della distanza geografica esistente tra la residenza dei minori (Reggio Emilia) e quella del padre (Camaiore in provincia di , disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a fine settimana Pt_1
alternati, dal venerdì sera (quando i nonni paterni li sarebbero andati a prelevare) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li avrebbero riportati presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
veniva inoltre recepito l'accordo raggiunto in udienza dalle parti, in base al quale il padre pagina 3 di 10 avrebbe potuto sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore 20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
Venivano per il resto confermate le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 05/04/2022.
All'udienza del 13/11/2024, veniva ascoltato il figlio minore più grande, Persona_4
Infine, all'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 05/04/2022 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fatto che il marito si sia trasferito in provincia di ove ad oggi convive con la nuova compagna da cui ha avuto altra Pt_1
figlia, e come confermato dai coniugi all'udienza di prima comparizione del 19/09/2024 e nelle loro conclusioni, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
3.
Quanto all'affidamento dei tre figli , e che hanno rispettivamente l'età di Per_1 Per_2 Per_3
12, 8 e 5 anni, ritiene il Collegio che debbano essere confermate le condizioni della separazione consensuale che avevano disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
L'affidamento condiviso non può innanzitutto ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori (la madre a Reggio Emilia ed il padre a Camaiore in provincia di
, potendo detta distanza incidere semmai sulla disciplina dei tempi e delle modalità della Pt_1
presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cass. n. 6535/19).
Inoltre, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido (disciplinato dall'art. 337 ter
c.c.), per pacifica giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso potrebbe essere derogata solo laddove tale regime appaia pregiudizievole per i minori.
Nel caso di specie, non risulta comprovata la sussistenza di concrete ragioni che rendano l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli;
manca dunque la prova che l'affidamento condiviso sia per loro pregiudizievole.
pagina 4 di 10 I capitoli di prova reiterati dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni sono palesemente inammissibili, in quanto dedotti in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. e di contenuto generico (si rimanda al foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla in data CP_1
03/02/2025).
Le dichiarazioni rese con riguardo al padre dal figlio più grande in sede di ascolto all'udienza Per_1 del 13/11/2024 (“di noi non chiede praticamente nulla non sa nemmeno cosa facciamo a scuola o negli sport”), non possono di certo comprovare una situazione di assoluto disinteresse del genitore che giustifichi una deroga all'affidamento condiviso. Il minore stesso, alla medesima udienza, ha dichiarato di avere un buon rapporto con il padre. Il padre stesso vede i figli nei week end (di regola, in base al calendario vigente, uno ogni 15 giorni), li sente in video-chiamata, concorre al loro mantenimento.
Deve essere dunque respinta la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla resistente, non ravvisandosi motivi di pregiudizio per i minori, ostativi alla conservazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso. Va tuttavia aggiunta la previsione dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine all'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Deve essere altresì respinta la domanda formulata dalla resistente ex art. 709 ter c.c., atteso che - a prescindere dall'erroneo richiamo normativo (l'art. 709 ter c.c., infatti, risulta abrogato dalla c.d.
Riforma Cartabia e non è applicabile ratione temporis al presente procedimento) - il padre non si è reso responsabile di inadempienze “gravi” che possano giustificare l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori invocati dalla convenuta.
Le parti sono concordi sul collocamento prevalente dei figli presso la madre, alla quale, di conseguenza, rimane assegnata la casa coniugale.
Quanto ai diritti di visita del padre, le conclusioni della resistente (due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì ed un week end ogni 15 giorni) non tengono conto né dell'attuale distanza geografica esistente tra le residenze dei due genitori e degli impegni lavorativi del padre, né della dichiarazione resa in udienza dalla stessa la quale, pur chiedendo che il diritto di visita fosse CP_1 esercitato sul territorio reggiano, si è dichiarata “d'accordo sulle visite dei figli da parte del padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera come proposto dal ricorrente” (verbale d'udienza del 19/09/2024).
Il ricorrente, in merito ai diritti di visita, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori (cfr. verbale d'udienza del 13/02/2025).
Ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano essere confermati.
pagina 5 di 10 Invero, gli incontri tra il padre ed i figli devono tenere conto della distanza esistente tra le rispettive abitazioni e degli orari lavorativi del padre, cosicché i tempi di permanenza dei figli presso il padre possono essere stabiliti a fine settimana alternati, dal venerdì sera (quando i nonni paterni andranno a prelevare i minori) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li riporteranno presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Si prende atto altresì dell'accordo raggiunto dai genitori in udienza sulle videochiamate, e dunque il padre, quando i bambini staranno presso la madre, potrà sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore 20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
4.
Venendo alla questione economica del contributo del padre al mantenimento dei tre figli, si osserva che, in forza delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, omologata in data
05/04/2022, il sia tenuto a versare, a titolo di concorso al loro mantenimento, la somma Parte_1 mensile di € 850,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha concluso chiedendo sul punto la conferma delle condizioni di separazione, domandando una somma mensile di € 900,00 (€ 850 rivalutati all'attualità), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il ricorrente, di contro, ha chiesto una riduzione dell'assegno mensile ad € 600,00, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, occorre procedere all'esame delle condizioni economiche delle parti.
La ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021 e 2022: la prima CP_1 riporta un reddito netto di circa € 1.500,00 al mese per dodici mensilità; la seconda un reddito netto di circa € 1.600,00 al mese per dodici mesi.
Ella è comproprietaria al 50% della casa coniugale, a lei assegnata in quanto collocataria dei figli.
L'immobile è gravato da mutuo, la cui rata mensile, per metà (€ 348,00) è pagata dal ricorrente, e per la restante metà (€ 348,00) dalla resistente.
Il lavora a tempo indeterminato alle dipendenze della Aba Dentale RL, in una clinica Parte_1
odontoiatrica, con mansioni di “coordinatore di clinica” (cfr. contratto di cui al doc. attoreo n. 7); vive con la attuale compagna nell'abitazione di proprietà di quest'ultima (come dallo stesso dichiarato all'udienza del 19/9/2024).
Nei suoi conteggi, il ricorrente pone come dato reddituale di partenza uno stipendio mensile percepito pari ad € 1.645,00; tale stipendio, tuttavia, come da contratto, è per n. 14 mensilità. Essendo l'assegno mensile di mantenimento ripartito su dodici mesi, occorre dunque allineare il dato reddituale alla pagina 6 di 10 ripartizione su dodici mesi. In altri termini, occorre considerare il reddito annuo netto, comprensivo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, e poi dividerlo per dodici mesi, risultando il reddito mensile così determinato ben maggiore di € 1.645,00.
In particolare, se il reddito annuo netto viene suddiviso per dodici mesi, il reddito mensile del ricorrente
è quello da quest'ultimo dichiarato all'udienza del 19/09/2024 : “lavoro in una clinica odontoiatrica e percepisco in media come reddito netto tra i 2.000 e i 2.200 euro al mese comprese tredicesima e quattordicesima mensilità” (verbale d'udienza del 19/09/2024).
Tale ultimo dato trova peraltro riscontro documentale nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022 ( ove è indicato come datore di lavoro sostituto d'imposta proprio la Aba Dentale RL ), la quale riporta un reddito imponibile di € 31.193,00, che detratte l'imposta netta ( - € 5.158 ) e le addizionali regionale e comunale dovute ( - € 515 - € 221 ), corrisponde ad un reddito netto di €
25.299,00, suddiviso per dodici mesi pari ad € 2.108,00 al mese (documento attoreo n. 42).
Emerge da un raffronto delle tre dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente, relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (docc. 41-42-43), che in questo triennio si sia verificato un progressivo incremento reddituale, come reso evidente da un raffronto dei redditi complessivi lordi ivi dichiarati:
2021 2022 2023
Reddito complessivo € 18.250 € 31.538 € 32.976
La separazione consensuale, come si è detto, è stata omologata nell'anno 2022, con decreto del
05/04/2022.
Il ricorrente non ha fornito prova di un sopravvenuto peggioramento dei suoi redditi, rispetto a quelli che, all'epoca della separazione consensuale, lo avevano condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno per il mantenimento dei tre figli pari ad € 850, rivalutabile in base agli indici Istat. Occorre al riguardo tener conto che un impegno economico liberamente assunto dal padre senza che, successivamente, le sue condizioni reddituali siano mutate in pejus, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che i redditi del resistente siano tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento della prole nella misura a suo tempo pattuita.
Già all'epoca della separazione, come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 19/09/2024, quest'ultimo si era traferito in Toscana, ove già lavorava, e già all'epoca della separazione i coniugi avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, e che il marito pagasse la metà del mutuo gravante su tale immobile.
pagina 7 di 10 Quanto agli altri finanziamenti dedotti in atti, non se ne può tener conto, in assenza di prova della loro causale.
Pur vero inoltre che il padre, essendosi trasferito in Toscana (ma questa circostanza già era prevista quando erano stati conclusi gli accordi di separazione), abbia a suo carico gli oneri di viaggio legati all'esercizio del suo diritto di visita dei figli a Reggio Emilia;
di contro, tuttavia, occorre considerare che i tempi di permanenza dei figli presso di lui si sono drasticamente ridotti, vedendo egli i figli, di regola, solo due week end al mese. I tre figli, quindi, sono a carico della madre in via di gran lunga prevalente, e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento della prole.
Il ricorrente, infine, a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento dei tre figli , e ha allegato la nascita della figlia nata in Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5
data 08/11/2023 dalla sua relazione con la attuale compagna (doc. 8 fasc. ricorrente). Controparte_2
Osserva il Collegio che la nascita della figlia dalla nuova compagna non può, di per sé, determinare una automatica riduzione dell'obbligo di provvedere al mantenimento dei primi tre figli, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato, e non di una sua necessità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare la figlia nata dalla sua Parte_1 Per_5
relazione con la attuale compagna , egli era ben consapevole di dover concorrere al Controparte_2
mantenimento dei tre figli nati dal precedente matrimonio mediante corresponsione, alla madre dei minori, dell'assegno periodico stabilito in sede di separazione, sicché la formazione della nuova famiglia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso ricorrente, non può andare a discapito del mantenimento dei suoi primi tre figli.
Peraltro, nel caso in cui, a supporto della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari, la giurisprudenza della Cassazione richiede che il giudice di merito debba verificare se il nuovo nucleo familiare abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner, e se la nuova famiglia sia sorretta economicamente da uno solo o da entrambi i genitori.
Sul punto, osserva il Collegio che il abbia dichiarato all'udienza del 19/09/2024 che la Parte_1
attuale compagna lavori come infermiera, dovendosi quindi escludere che il mantenimento del nuovo nucleo familiare gravi esclusivamente sull'odierno ricorrente.
pagina 8 di 10 Per tutte le suesposte ragioni, tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 337 ter c.c. e della mancata prova di una sopravvenuta riduzione dei redditi del ricorrente rispetto a quelli percepiti all'epoca in cui furono sottoscritte le condizioni della separazione consensuale, va confermato il vigente contributo paterno di mantenimento dei tre figli, cosicché, in accoglimento della domanda della resistente
(“dichiarare il marito tenuto a corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 900,00”), va posto a carico del padre un assegno mensile già rivalutato all'attualità pari ad € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5.
Controversa è infine la sorte dell'assegno unico. Negli accordi di separazione, era previsto che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla Ora questo accordo è venuto meno, posto che, CP_1
nelle sue conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata avanti al Tribunale di Lucca (doc. attoreo n. 18), poi ribadite innanzi all'intestato Tribunale, il ha chiesto di Parte_1
“disporre il riconoscimento – come per Legge - del 50% dell'Assegno Unico per i figli a favore del padre a decorrere dal gennaio 2024”.
La domanda del è fondata, posto che la disciplina legislativa sull'assegno unico prevede che, Parte_1
in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati l'importo debba essere ripartito tra gli stessi al
50% ciascuno, salvo diverso specifico accordo (accordo che, tuttavia, nella specie manca).
6.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattese ed assorbite:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Emilia in data 8 giugno
2013 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Reggio Emilia (Atto n. 51, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 9 di 10 3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera
(quando i nonni paterni andranno a prelevare i minori) sino alla domenica sera quando il padre o i nonni paterni li riporteranno presso l'abitazione della madre, ferma restando la regolamentazione prevista in sede di separazione con riguardo alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
il padre inoltre, quando i bambini staranno presso la madre, potrà sentire i figli in video-chiamata tutti i giorni dalle ore
20:00 in avanti, con durata della videochiamata pari, per ciascuno dei tre figli, a mezz'ora.
5) Assegna la casa coniugale a Controparte_1
6) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il mantenimento dei tre figli , e così come stabilito in sede di separazione Per_1 Per_2 Per_3
consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del 05/04/2022, pari alla somma mensile di €
900,00 già rivalutata alla data odierna (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
7) Dispone che, a decorrere dalla domanda (gennaio 2024), l'assegno unico sia ripartito tra i genitori, come per legge, al 50% ciascuno.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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