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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2024, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
3075/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3075/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Maria Rossi Mercuri
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Controparte_1 C.F._2
Ansalone
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13 marzo 2023
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 562/2022 emesso dal Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G n. 1444/2022 in data 29.3.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di €
23.250,00 oltre spese processuali, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dal ricorrente in monitorio e disconosciuta la firma apposta in calce al documento recante il riconoscimento del debito posto a fondamento della domanda avversaria, ha domandato:
“In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, per tutti i motivi espressi in narrativa, e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Paola;
2. accertare e dichiarare il disconoscimento/dichiarazione di non conoscere ex artt. 214 c.p.c. operata dalla NO della sottoscrizione asseritamente apposta dal Parte_1
SInor in calce al “riconoscimento di debito” prodotto dalla NO Parte_2 [...]
(allegato n. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
3. accertare e dichiarare il disconoscimento ex art. 2719 c.c. operata dalla NO
[...] circa la conformità all'originale della copia fotostatica di cui al documento Parte_1
“riconoscimento di debito” prodotto dalla NO (allegato n. 2 al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo), per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
In via principale e nel merito:
1. in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alle superiori premesse, assolvendo la SI.ra da ogni pretesa formulata nei suoi confronti e, in Parte_1
ogni caso non concedere la provvisoria esecuzione, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa”.
costituitasi in giudizio, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale ex Controparte_1
adverso sollevata e, proposta istanza di verificazione in conseguenza del disconoscimento proposto da parte opponente, contestate nel merito le difese avversarie, ha domandato:
“ in via preliminare:
a) preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal SI.
[...]
assegnare alle parti termine per la riassunzione della presente procedura Parte_1
dinnanzi al Tribunale territorialmente competente da individuarsi nel Tribunale di Paola, compensando le spese di lite ovvero, in subordine, rinviando la pronuncia sulle spese alla cognizione del diverso Giudice competente;
- in via principale: respingere le domande tutte formulate dall'opponente, poiché infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 562 /2022 (RG n. 1444 /2023) emesso dal Tribunale di Tivoli;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare la SI.ra al pagamento della somma di € 23.250,00 Parte_1
oltre interessi come da domanda, ovvero di ogni altra, maggiore o minore, risultante all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia.
- in ogni caso: mandare completamente assolta la SI.ra condannando parte opponente al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, inclusi i compensi professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Alla prima udienza l'opponente personalmente ha disconosciuto la firma apposta in calce al documento di riconoscimento di debito allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (n. 2) e, sulle conclusioni delle parti, le quali si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con l'atto di citazione in opposizione, dell'adesione di parte convenuta e dell'oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c., secondo cui “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenze del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio comportando la caducazione, per nullità, del decreto, va definito con sentenza e non con ordinanza, non operando in tal caso l'art. 279, comma 1 c.p.c. (Cass. civ. 15579 del 10/06/2019).
3. Quanto alle spese processuali, l'assenza di contestazione in ordine all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposta, la quale, costituendosi, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, determina la compensazione delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, in data 13 marzo 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Maria Bova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3075/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Maria Rossi Mercuri
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Controparte_1 C.F._2
Ansalone
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13 marzo 2023
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 562/2022 emesso dal Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G n. 1444/2022 in data 29.3.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di €
23.250,00 oltre spese processuali, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dal ricorrente in monitorio e disconosciuta la firma apposta in calce al documento recante il riconoscimento del debito posto a fondamento della domanda avversaria, ha domandato:
“In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, per tutti i motivi espressi in narrativa, e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Paola;
2. accertare e dichiarare il disconoscimento/dichiarazione di non conoscere ex artt. 214 c.p.c. operata dalla NO della sottoscrizione asseritamente apposta dal Parte_1
SInor in calce al “riconoscimento di debito” prodotto dalla NO Parte_2 [...]
(allegato n. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
3. accertare e dichiarare il disconoscimento ex art. 2719 c.c. operata dalla NO
[...] circa la conformità all'originale della copia fotostatica di cui al documento Parte_1
“riconoscimento di debito” prodotto dalla NO (allegato n. 2 al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo), per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
In via principale e nel merito:
1. in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alle superiori premesse, assolvendo la SI.ra da ogni pretesa formulata nei suoi confronti e, in Parte_1
ogni caso non concedere la provvisoria esecuzione, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa”.
costituitasi in giudizio, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale ex Controparte_1
adverso sollevata e, proposta istanza di verificazione in conseguenza del disconoscimento proposto da parte opponente, contestate nel merito le difese avversarie, ha domandato:
“ in via preliminare:
a) preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal SI.
[...]
assegnare alle parti termine per la riassunzione della presente procedura Parte_1
dinnanzi al Tribunale territorialmente competente da individuarsi nel Tribunale di Paola, compensando le spese di lite ovvero, in subordine, rinviando la pronuncia sulle spese alla cognizione del diverso Giudice competente;
- in via principale: respingere le domande tutte formulate dall'opponente, poiché infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 562 /2022 (RG n. 1444 /2023) emesso dal Tribunale di Tivoli;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare la SI.ra al pagamento della somma di € 23.250,00 Parte_1
oltre interessi come da domanda, ovvero di ogni altra, maggiore o minore, risultante all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia.
- in ogni caso: mandare completamente assolta la SI.ra condannando parte opponente al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, inclusi i compensi professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Alla prima udienza l'opponente personalmente ha disconosciuto la firma apposta in calce al documento di riconoscimento di debito allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (n. 2) e, sulle conclusioni delle parti, le quali si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con l'atto di citazione in opposizione, dell'adesione di parte convenuta e dell'oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c., secondo cui “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenze del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio comportando la caducazione, per nullità, del decreto, va definito con sentenza e non con ordinanza, non operando in tal caso l'art. 279, comma 1 c.p.c. (Cass. civ. 15579 del 10/06/2019).
3. Quanto alle spese processuali, l'assenza di contestazione in ordine all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposta, la quale, costituendosi, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, determina la compensazione delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, in data 13 marzo 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Maria Bova