Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 62
CCONTI
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    La Corte ha preso atto dell'assenza di un valido atto di parifica, sottolineando che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. La dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell'amministrazione è un elemento imprescindibile per il deposito e l'esame giudiziale.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, il convenuto non possiede più la qualità di agente contabile ex lege, né può considerarsi tale di fatto, non avendo la disponibilità dei beni oggetto del conto giudiziale (partecipazioni societarie) nel senso presupposto dalla normativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 62
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo