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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZZ IO, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2165/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006164212000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: - annullare le pretese avanzate con la cartella di pagamento impugnata e meglio identificata in epigrafe, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal contribuente per assenza di materia imponibile, giacché la pretesa si basa su questioni affrontate e definite in sede di accertamento con adesione concluso con l'atto di adesione n. TDYA3T100049/2022 del 17/10/2022 a cui ha fatto seguito il regolare pagamento da parte della società appellante. Si chiede altresì la condanna al rimborso delle somme eventualmente corrisposte a fronte di tale illegittimo atto, ivi comprese quelle relative all'eventuale fase esecutiva nonché la condanna alle spese ex art. 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 92 del codice di procedura civile.
Resistente: 1) dichiarare, per i motivi esposti al punto C), ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti dello sgravio 2024S0335013;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato il 13.6.2024 all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, la società “Ricorrente_1 s.r.l.” ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
030 2024 00061642 12 000, relativa all'anno d'imposta 2020, notificata il 16.4.2024, con cui l'Agenzia delle
Entrate intimava il pagamento di complessivi euro 522.201,62 per Ires ed accessori di legge, a seguito di c.d. controllo automatizzato della dichiarazione “modello redditi 2021”, relativa all'anno di imposta 2020, ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973.
Ha premesso la società ricorrente, a fondamento del ricorso, che: a) a seguito del controllo automatizzato,
l'ufficio impositore le aveva notificato, il 24.10.2023, la comunicazione n. 50622002116, con la quale rilevava il mancato riconoscimento di perdite portate in riduzione del reddito imponibile per euro 1.287.451,00; b) le perdite suddette derivavano da un'operazione di fusione per incorporazione conclusa nel 2018 (segnatamente, la fusione per incorporazione della società Società_1 s.r.l.); c) tuttavia, nella determinazione dell'ammontare delle perdite utilizzabili in compensazione, la società non aveva considerato quanto disposto dall'art. 172, comma 7°, del d.p.r. n. 917/1986, a norma del quale le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. che, nel caso in esame, era pari ad euro 3.650.258, cosicché le perdite utilizzabili in compensazione dall'incorporante non erano di importo pari a euro 4.019.548, bensì ad euro 3.650.258, giacché tale importo, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., era inferiore al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 4.019.548; d) pertanto, considerato quanto già utilizzato in compensazione del reddito imponibile per le annualità 2018 e 2019, nel 2020 la società avrebbe potuto utilizzare in compensazione il residuo delle perdite fino a concorrenza dell'importo di euro 3.650.258 e cioè euro 918.161,00; e) l'Agenzia delle Entrate, con atto n. TDYI1T100248/2022, aveva, quindi, invitato la società al contraddittorio per avviare l'accertamento con adesione relativamente all'esercizio 2020; f) il contraddittorio si era concluso con l'atto di adesione n. TDYA3T100049/2022 del 17.10.2022, con cui, a fronte di perdite scomputabili dal reddito imponibile indicate in dichiarazione per euro 1.287.451,00, erano state riconosciute perdite scomputabili per euro 918.161,00, con un recupero di imponibile di euro 369.290,00, a cui corrispondeva una maggiore imposta IRES di euro 88.630,00; g) quindi, la società aveva versato le somma dovute nei termini di legge.
Premesso questo, la società ricorrente ha lamentato l'insussistenza del credito riportato nella cartella di pagamento impugnata, avendo già pagato tutto quanto dovuto. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare che nulla era dovuto e di condannare l'ufficio impositore alla restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, con il deposito di apposita comparsa, con cui ha sostenuto che: a) con provvedimento di sgravio parziale del 28.6.2024, aveva provveduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, riconoscendo le perdite scomputabili per euro 918.161,00, per come risultava dall'atto di adesione n.TDYA3T100043/2022 del 17.10./2022; b) le residue somme ancora dovute, di converso, nulla avevano a che vedere con le perdite suddette, ma derivavano da acconti dichiarati al rigo
RN22 per € 73.437,00, mai poi risultati come effettivamente versati per il minore importo di € 20.940,00, cosicché risultava un debito per Ires di € 40.746,00 in luogo dell'asserito credito vantato nella dichiarazione presentata pari ad € 20.752,00. Ha concluso per una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (ossia in relazione alle somme per cui era intervenuto il provvedimento di sgravio) e per il rigetto del ricorso nel resto (cfr. le controdeduzioni).
Con memoria illustrativa presentata il 29.10.2024, la società ricorrente ha rilevato che l'importo non oggetto di sgravio e ancora iscritto a ruolo derivava: a) quanto ad euro 9.001,00, quale differenza dell'eccedenza a credito riportata dall'anno precedente;
b) quanto ad euro 52.497,00, quale differenza tra acconti dichiarati e acconti rilevati a seguito dei versamenti eseguiti;
c) tali somme, tuttavia, non risultavano dovute, giacché:
1) relativamente all'eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto dell'ultima dichiarazione integrativa per il 2019, dichiarazione n. 17023641999 - 0000001 del
9/6/2022, laddove l'eccedenza era effettivamente di euro 64.922 e non di 55.921; 2) per quanto riguardava, invece, gli acconti versati per il 2020, dal controllo del cassetto fiscale della società e dal riscontro con i modelli F24, era risultato che la differenza di euro 52.497 (73.437 da dichiarazione - 20.940 da risultanze dell'agenzia) era pari all'importo indicato al primo rigo della sezione erario del modello F24 del 25/8/2020, prot. Telematico 20082518063163972-000001, cosicché il disguido derivava da una errata indicazione, nel modello F24, del codice tributo e dell'anno di riferimento, giacché l'importo di euro 52.496,47 doveva essere imputato al codice tributo 2001 (e non 2003) ed all'anno 2020 (e non 2019).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.11.2024, la Corte ha respinto l'istanza della società ricorrente di inibitoria della efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e, quindi, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di sgravio parziale dell'Agenzia delle Entrate del 28.6.2024, con cui sono state rideterminate le somme dovute dalla società contribuente, è cessata la materia del contendere nella parte corrispondente alle somme oggetto di sgravio.
Con riguardo alle residue somme, non oggetto di sgravio, permane la controversia tra le parti.
L'Agenzia delle Entrate rileva che esse derivano da acconti dichiarati al rigo RN22 per € 73.437,00, mai risultati come effettivamente versati per la minore somma di € 20.940,00, cosicché risulta un debito per Ires di € 40.746,00 in luogo dell'asserito credito vantato nella dichiarazione presentata pari ad € 20.752,00.
Con la memoria illustrativa del 29.10.2024, la società ricorrente non contesta il dato riportato dall'ufficio impositore, ma rileva, in sintesi, che: I) relativamente all'eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione,
l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto dell'ultima dichiarazione integrativa per il 2019, dichiarazione n. 17023641999 - 0000001 del 9/6/2022, laddove l'eccedenza era effettivamente di euro 64.922 e non di
55.921; II) per quanto riguarda, invece, gli acconti versati per il 2020, la differenza di euro 52.497 (73.437 da dichiarazione - 20.940 da risultanze dell'agenzia) è pari all'importo indicato al primo rigo della sezione erario del modello F24 del 25/8/2020, prot. Telematico 20082518063163972-000001, cosicché il disguido deriva da una errata indicazione, nel modello F24, del codice tributo e dell'anno di riferimento, giacché l'importo di euro 52.496,47 doveva essere imputato al codice tributo 2001 (e non 2003) ed all'anno 2020 (e non 2019).
Tuttavia, nessuna delle due circostanze allegate dalla società ricorrente (dichiarazione integrativa per l'anno
2019 con riflessi sull'anno di imposta successivo;
errata indicazione del codice del tributo come causa della differenza riscontrata negli acconti versati per l'anno 2020) risulta documentata.
Il che non consente di prenderle in considerazione, prescindendo da ogni altra questione concernente la loro rilevanza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo alle somme, oggetto del provvedimento di sgravio, mentre il ricorso deve essere rigettato in relazione alle somme residue.
Tenuto conto delle suddette circostanze e del fatto che lo sgravio parziale è intervenuto dopo la costituzione in giudizio della ricorrente, le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi oggetto del provvedimento di sgravio parziale del 16.8.2024 (rectius, 28.6.2024).
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
NI ZU IA SA AR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZZ IO, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2165/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006164212000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: - annullare le pretese avanzate con la cartella di pagamento impugnata e meglio identificata in epigrafe, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal contribuente per assenza di materia imponibile, giacché la pretesa si basa su questioni affrontate e definite in sede di accertamento con adesione concluso con l'atto di adesione n. TDYA3T100049/2022 del 17/10/2022 a cui ha fatto seguito il regolare pagamento da parte della società appellante. Si chiede altresì la condanna al rimborso delle somme eventualmente corrisposte a fronte di tale illegittimo atto, ivi comprese quelle relative all'eventuale fase esecutiva nonché la condanna alle spese ex art. 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 92 del codice di procedura civile.
Resistente: 1) dichiarare, per i motivi esposti al punto C), ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti dello sgravio 2024S0335013;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato il 13.6.2024 all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, la società “Ricorrente_1 s.r.l.” ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
030 2024 00061642 12 000, relativa all'anno d'imposta 2020, notificata il 16.4.2024, con cui l'Agenzia delle
Entrate intimava il pagamento di complessivi euro 522.201,62 per Ires ed accessori di legge, a seguito di c.d. controllo automatizzato della dichiarazione “modello redditi 2021”, relativa all'anno di imposta 2020, ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973.
Ha premesso la società ricorrente, a fondamento del ricorso, che: a) a seguito del controllo automatizzato,
l'ufficio impositore le aveva notificato, il 24.10.2023, la comunicazione n. 50622002116, con la quale rilevava il mancato riconoscimento di perdite portate in riduzione del reddito imponibile per euro 1.287.451,00; b) le perdite suddette derivavano da un'operazione di fusione per incorporazione conclusa nel 2018 (segnatamente, la fusione per incorporazione della società Società_1 s.r.l.); c) tuttavia, nella determinazione dell'ammontare delle perdite utilizzabili in compensazione, la società non aveva considerato quanto disposto dall'art. 172, comma 7°, del d.p.r. n. 917/1986, a norma del quale le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. che, nel caso in esame, era pari ad euro 3.650.258, cosicché le perdite utilizzabili in compensazione dall'incorporante non erano di importo pari a euro 4.019.548, bensì ad euro 3.650.258, giacché tale importo, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., era inferiore al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 4.019.548; d) pertanto, considerato quanto già utilizzato in compensazione del reddito imponibile per le annualità 2018 e 2019, nel 2020 la società avrebbe potuto utilizzare in compensazione il residuo delle perdite fino a concorrenza dell'importo di euro 3.650.258 e cioè euro 918.161,00; e) l'Agenzia delle Entrate, con atto n. TDYI1T100248/2022, aveva, quindi, invitato la società al contraddittorio per avviare l'accertamento con adesione relativamente all'esercizio 2020; f) il contraddittorio si era concluso con l'atto di adesione n. TDYA3T100049/2022 del 17.10.2022, con cui, a fronte di perdite scomputabili dal reddito imponibile indicate in dichiarazione per euro 1.287.451,00, erano state riconosciute perdite scomputabili per euro 918.161,00, con un recupero di imponibile di euro 369.290,00, a cui corrispondeva una maggiore imposta IRES di euro 88.630,00; g) quindi, la società aveva versato le somma dovute nei termini di legge.
Premesso questo, la società ricorrente ha lamentato l'insussistenza del credito riportato nella cartella di pagamento impugnata, avendo già pagato tutto quanto dovuto. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare che nulla era dovuto e di condannare l'ufficio impositore alla restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, con il deposito di apposita comparsa, con cui ha sostenuto che: a) con provvedimento di sgravio parziale del 28.6.2024, aveva provveduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, riconoscendo le perdite scomputabili per euro 918.161,00, per come risultava dall'atto di adesione n.TDYA3T100043/2022 del 17.10./2022; b) le residue somme ancora dovute, di converso, nulla avevano a che vedere con le perdite suddette, ma derivavano da acconti dichiarati al rigo
RN22 per € 73.437,00, mai poi risultati come effettivamente versati per il minore importo di € 20.940,00, cosicché risultava un debito per Ires di € 40.746,00 in luogo dell'asserito credito vantato nella dichiarazione presentata pari ad € 20.752,00. Ha concluso per una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (ossia in relazione alle somme per cui era intervenuto il provvedimento di sgravio) e per il rigetto del ricorso nel resto (cfr. le controdeduzioni).
Con memoria illustrativa presentata il 29.10.2024, la società ricorrente ha rilevato che l'importo non oggetto di sgravio e ancora iscritto a ruolo derivava: a) quanto ad euro 9.001,00, quale differenza dell'eccedenza a credito riportata dall'anno precedente;
b) quanto ad euro 52.497,00, quale differenza tra acconti dichiarati e acconti rilevati a seguito dei versamenti eseguiti;
c) tali somme, tuttavia, non risultavano dovute, giacché:
1) relativamente all'eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto dell'ultima dichiarazione integrativa per il 2019, dichiarazione n. 17023641999 - 0000001 del
9/6/2022, laddove l'eccedenza era effettivamente di euro 64.922 e non di 55.921; 2) per quanto riguardava, invece, gli acconti versati per il 2020, dal controllo del cassetto fiscale della società e dal riscontro con i modelli F24, era risultato che la differenza di euro 52.497 (73.437 da dichiarazione - 20.940 da risultanze dell'agenzia) era pari all'importo indicato al primo rigo della sezione erario del modello F24 del 25/8/2020, prot. Telematico 20082518063163972-000001, cosicché il disguido derivava da una errata indicazione, nel modello F24, del codice tributo e dell'anno di riferimento, giacché l'importo di euro 52.496,47 doveva essere imputato al codice tributo 2001 (e non 2003) ed all'anno 2020 (e non 2019).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.11.2024, la Corte ha respinto l'istanza della società ricorrente di inibitoria della efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e, quindi, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di sgravio parziale dell'Agenzia delle Entrate del 28.6.2024, con cui sono state rideterminate le somme dovute dalla società contribuente, è cessata la materia del contendere nella parte corrispondente alle somme oggetto di sgravio.
Con riguardo alle residue somme, non oggetto di sgravio, permane la controversia tra le parti.
L'Agenzia delle Entrate rileva che esse derivano da acconti dichiarati al rigo RN22 per € 73.437,00, mai risultati come effettivamente versati per la minore somma di € 20.940,00, cosicché risulta un debito per Ires di € 40.746,00 in luogo dell'asserito credito vantato nella dichiarazione presentata pari ad € 20.752,00.
Con la memoria illustrativa del 29.10.2024, la società ricorrente non contesta il dato riportato dall'ufficio impositore, ma rileva, in sintesi, che: I) relativamente all'eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione,
l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto dell'ultima dichiarazione integrativa per il 2019, dichiarazione n. 17023641999 - 0000001 del 9/6/2022, laddove l'eccedenza era effettivamente di euro 64.922 e non di
55.921; II) per quanto riguarda, invece, gli acconti versati per il 2020, la differenza di euro 52.497 (73.437 da dichiarazione - 20.940 da risultanze dell'agenzia) è pari all'importo indicato al primo rigo della sezione erario del modello F24 del 25/8/2020, prot. Telematico 20082518063163972-000001, cosicché il disguido deriva da una errata indicazione, nel modello F24, del codice tributo e dell'anno di riferimento, giacché l'importo di euro 52.496,47 doveva essere imputato al codice tributo 2001 (e non 2003) ed all'anno 2020 (e non 2019).
Tuttavia, nessuna delle due circostanze allegate dalla società ricorrente (dichiarazione integrativa per l'anno
2019 con riflessi sull'anno di imposta successivo;
errata indicazione del codice del tributo come causa della differenza riscontrata negli acconti versati per l'anno 2020) risulta documentata.
Il che non consente di prenderle in considerazione, prescindendo da ogni altra questione concernente la loro rilevanza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo alle somme, oggetto del provvedimento di sgravio, mentre il ricorso deve essere rigettato in relazione alle somme residue.
Tenuto conto delle suddette circostanze e del fatto che lo sgravio parziale è intervenuto dopo la costituzione in giudizio della ricorrente, le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi oggetto del provvedimento di sgravio parziale del 16.8.2024 (rectius, 28.6.2024).
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
NI ZU IA SA AR