CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
CO LL EL PRESIDENTE Rel.
NA ME CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 144/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Lilia
IC, ET RS e RI Lo AL per procura generale allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. CO Repetti, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 22.5.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 27.10.2025
FATTI DI CAUSA
ha chiamato in giudizio l' davanti al CP_1 Pt_1
Tribunale di Genova chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di euro 21.685,18, contestatogli dall' con Pt_1
comunicazione del 5.5.2023 per asserita incompatibilità tra l'assegno di invalidità civile percepito e la rendita CP_2
riconosciuta per infortunio sul lavoro;
affermando che le due prestazioni si fondavano su eventi invalidanti distinti, ha chiesto dichiararsi l'insussistenza dell'indebito.
Costituendosi in giudizio l ha contestato il fondamento Pt_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 384/2025, pubblicata il 4.4.2025, il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello l' ; resiste l'appellato. Pt_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 1, co. 43, L. 335/1995 “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale
2
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa”;
- l'incumulabilità si verifica unicamente in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità (v. Cass.
2519/2019);
- la prestazione erogata dall' ha quale presupposto CP_2
una menomazione dell'integrità psicofisica del signor pari al 17% consistente in “una significativa CP_1
limitazione dell'anca”, mentre l'invalidità è stata Pt_1
riconosciuta per una patologia di tipo neurologico: essendo le patologie differenti, non vige il principio del divieto di cumulo.
Con il ricorso in appello, l' deduce che l'appellato era Pt_1
titolare di assegno di inabilità civile (per invalidità del 100%), che è prestazione compatibile con le indennità ; che con CP_2
verbale di accertamento del 7.10.2013 era stato accertato il declassamento dello stato di invalidità civile da totale (100%) a parziale (dal 74% al 99%); che la prestazione di invalidità civile parziale è incumulabile con le prestazioni , dovendosi fare CP_2
3
applicazione non dell'art. 1, co. 43, L. 335/1995, erroneamente applicato dal Tribunale, ma dell'art. 3 della L. 407/1990 (come modificato dall'art. 12 della L. 412/1991), che stabilisce l'incompatibilità tra “le prestazioni pensionistiche erogate dal
” [all'epoca, com'è noto, le prestazioni di Controparte_3
invalidità civile erano erogate dal , mentre Controparte_3
ora sono a carico dell' , n.d.r.] e le “prestazioni a carattere Pt_1
diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio” [tra le quali rientra la rendita di cui è titolare l'appellato, n.d.r.], salva la facoltà CP_2
dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole;
l' rileva di avere chiesto al sig. di Pt_1 CP_1
esercitare l'opzione e che nel 2022 l'opzione è stata esercitata (a favore dell'assegno di invalidità civile), e sostiene che dalla data dall'accertamento della perdita dell'invalidità totale (7.10.2013) fino alla data di esercizio dell'opzione (20.4.2022), la prestazione
è stata percepita indebitamente e deve essere restituita in Pt_1
applicazione dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto, da parte dell' , dell'obbligo di sospendere i Pt_1
pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
L'appello è infondato, sia pure per ragioni diverse da quelle poste a base della sentenza impugnata.
Come correttamente osservato dall'appellato, infatti, la costante giurisprudenza della S.C. afferma che “in tema di indebito assistenziale [come nel caso di specie, trattandosi di indebito su
4
assegno di invalidità civile, n.d.r.] trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. 24180/2022; v. anche Cass. 5606/2023).
Conseguentemente, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, o sanitari o – come in questo caso – per incumulabilità con altra prestazione, abilita alla restituzione solo a far data dalla comunicazione del provvedimento di accertamento dell'erogazione non dovuta, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o, comunque, tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (v., ancora, Cass. 24180/2022).
Nella fattispecie l' pretende di recuperare un pagamento Pt_1
non dovuto eseguito dal 1°.
5.2013 al 30.4.2019 (v. doc. 1
5
appellato), ma nessun indebito può ritenersi maturato prima del
15.4.2022, perché solo in tale data il sig. fu informato CP_1
dall' dell'incompatibilità tra la rendita e l'assegno di Pt_1 CP_2
invalidità civile e della necessità di esercitare l'opzione per una delle due prestazioni (v. doc. 10 ), cosa che egli fece pochi Pt_1
giorni dopo (il 20.4.2022, v. doc. 10 ). Pt_1
In precedenza, l aveva continuato ad erogare all'appellato Pt_1
la prestazione di invalidità civile, asseritamente non dovuta, per quasi nove anni, pur essendo in possesso di tutte le informazioni necessarie a rilevarne l'incumulabilità con la rendita , CP_2
ingenerando un affidamento incolpevole, in capo al percettore in buona fede, circa il suo diritto di ricevere la prestazione assistenziale, che deve essere salvaguardato.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l' a rimborsare all'appellato le spese del presente Pt_1
grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa, con distrazione a favore del difensore;
6
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
CO LL EL
7