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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa LA EO in esito all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3215/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Vizzini, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
ONroparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente
Generale pro tempore del suindicato Ing. ONroparte_1
RESISTENTE Persona_1
E
, C.F. in persona del ONroparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale alle liti per atto del Notaio in
Fiumicino dott. del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313. Persona_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 16.6.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di riassumere il giudizio in esito alla declaratoria di incompetenza per territorio resa dal
Tribunale di Palermo Sezione Lavoro in data 3.6.2025 in favore del Giudice del lavoro del
Tribunale di Messina, esponevano di prestare da oltre vent'anni attività di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di operai agricoli, presso i cantieri di lavoro appartenenti al
Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina (articolazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana), in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale.
Lamentavano che, nonostante la maturata anzianità di servizio, non erano mai stati erogati loro gli scatti di anzianità, riconosciuti, al contrario, sia in favore degli impiegati che del personale operaio assunto a tempo indeterminato.
Riferivano che, con lettera inoltrata a mezzo pec in data 29.12.2022, rimasta priva di riscontro, avevano richiesto il pagamento degli scatti di anzianità ex art. 41 del CCNL 2006 o, comunque, dell'indennità professionale di cui all'art. 11 del CIRL 2001.
Assumevano che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, i lavoratori a tempo determinato non potevano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non per ragioni oggettive, insussistenti, a loro dire, nella fattispecie.
Richiamavano le declaratorie contrattuali ed in particolare l'art. 49 del CCNL 2006 per sottolineare che le attività svolte dal personale forestale (impiegato o operaio) sia esso assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato, dipendevano esclusivamente dal livello d'inquadramento posseduto e non dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
2 Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità professionale connessa all'anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL
2017, nella misura massima di sedici scatti prevista dalla contrattazione integrativa regionale, in considerazione dell'anzianità di servizio posseduta, con conseguente condanna dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, al pagamento in loro favore dell'indennità professionale connessa all'anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL 2017, nella misura accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
chiedevano altresì di condannare l' ONroparte_1
a regolarizzare la loro posizione previdenziale, con vittoria
[...] di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Sicilia, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data
16.10.2025, contestava il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE atteso che, a suo dire, la differenza di trattamento in materia di indennità professionale era giustificata da motivazioni oggettive, stante le differenti mansioni espletate dai lavoratori a tempo determinato (LTD) rispetto a quelle svolte dai lavoratori a tempo indeterminato (LTI) ed in considerazione del carattere stagionale e discontinuo dell'attività lavorativa eseguita dai ricorrenti.
Richiamava la clausola n. 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 70/1999, la quale consente agli Stati membri, “previa consultazione delle parti sociali” e alle parti sociali stesse di non applicare l'Accordo Quadro ai rapporti di lavoro che si inseriscono nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale, per sottolineare l'inapplicabilità al caso di specie sia della Direttiva che dell'Accordo Quadro, posto che i rapporti di lavoro oggetto di causa, a suo dire, erano compresi nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale per via del carattere temporaneo e precario dell'attività lavorativa espletata dai ricorrenti.
Assumeva che la natura stagionale ed agricola, la finalità tipicamente assistenziale dei rapporti di lavoro in questione e la diversità delle mansioni volta per volta svolte costituivano fattori
3 ostativi alla richiesta di corresponsione dell'indennità professionale e/o degli scatti di anzianità
e/o di qualsiasi equivalente emolumento legato all'anzianità di servizio, al contrario, riconosciuto solo in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, poiché assunti per soddisfare esigenze stabili e permanenti della pubblica amministrazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Spese vinte.
3.- Con memoria depositata in data 16.10.2025 si costituiva in giudizio anche l' CP_2 riservandosi di esercitare, all'esito del giudizio, l'azione per l'eventuale recupero della contribuzione, ove dovuta e nei limiti della prescrizione avuto riguardo all'epoca di articolazione del rapporto di lavoro ed a quella della notifica del ricorso nei suoi confronti.
4.- L'udienza del 2.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa veniva decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Giova premettere che, in via generale, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n.
2232/2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue che il diritto alla progressione economica, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dagli atti di causa si evince che la lettera di costituzione in mora, notificata all' resistente a mezzo pec in data CP_1
29.12.2022, è stata inviata dalla totalità dei ricorrenti. Essa si configura quale atto interruttivo della prescrizione. Orbene, posto che la notifica si è perfezionata nei confronti dell'Assessorato resistente in data 29.12.2022, risultano prescritte le somme pretese dai ricorrenti a titolo di indennità professionale in relazione al periodo antecedente al 29.12.2017.
6.- Venendo al merito, ai fini della decisione della controversia, occorre richiamare le disposizioni che disciplinano la materia, tra cui viene, anzitutto, in rilievo la L.R. n. 66/1981
4 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Ispettorati Ripartimentali delle
Foreste e dell'Azienda ” la Regione Sicilia, per il triennio ONroparte_3
1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo
a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente
e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale
“per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli ONroparte_4
continuano ad avvalersi degli operai assunti con ONroparte_5 rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18
5 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6.
Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
6 Nella fattispecie, il rapporto di lavoro intercorso tra gli istanti e l'Assessorato resistente rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n.
165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Ad ogni modo, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della Direttiva
1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4 disponendo che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, vietando l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal “solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, già l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – “principio di non discriminazione”
– aveva stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili,
7 intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Orbene, alla luce della clausola 4 del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE si esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C -
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana). Persona_3
Peraltro, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato "comparabili" può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate. Ed invero, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha, a tal proposito, messo in luce che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4; d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord.
22 maggio 2020, n. 9491)
8 Orbene, il principio di non discriminazione contenuto nell'Accordo Quadro - principio di diritto sociale comunitario – non può essere interpretato restrittivamente. Ed invero, la norma non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
In questo quadro il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 va interpretato nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
Esaminando, a questo punto, la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come peraltro sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, giova rilevare che tale clausola è di ostacolo all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato se giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare da uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato. Orbene, nelle disposizioni legislative o collettive nazionali non è possibile ravvisare ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e assunti a mezzo di contratto a tempo indeterminato.
La questione è allora quella di stabilire se, nel caso in esame, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, sia giustificata da “ragioni oggettive”.
Sul punto, non risultano convincenti le argomentazioni spiegate dall' resistente. CP_1
Innanzitutto, privi di pregio si appalesano i rilievi atti a differenziare la posizione degli OTD da quella degli OTI. Ed invero, essi si impuntano essenzialmente sulle diversità delle modalità di assunzione, posto che l'Amministrazione resistente fa presente che gli operai forestali chiamati in servizio sulla base della legge regionale in materia (categoria cui appartengono i ricorrenti), sono assunti con contratto di natura privatistica e nell'ambito di una speciale procedura di reclutamento stagionale e delle finalità perseguite, (al fine di far fronte ad esigenze contingenti e temporalmente limitate, per l'appunto stagionali) dell'Amministrazione, peraltro con finalità prettamente assistenziale, di mantenere i livelli occupazionali (tanto che l'individuazione
9 avviene mediante chiamata numerica di soggetti iscritti nelle liste di collocamento e dunque in stato di disoccupazione).
Inoltre, dalla unicità della disciplina normativa afferente alle due categorie di operai (L.R. n. 16 del 1996, titolo III (prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); e la successiva L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996), si inferisce la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni e delle incombenze affidate agli operai avviati al lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, risolvendosi in una mera affermazione non supportata da riscontri e dunque priva di rilievo quella per cui le mansioni svolte dagli OTD sarebbero ontologicamente distinte e comunque non comparabili con quelle del operai a tempo indeterminato.
Si osserva, in proposito, come la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato “comparabili”, potrebbe essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione volti a contraddistinguere le modalità di lavoro e attinenti alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
al contrario, l' resistente ha per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle CP_1 caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass.
n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Peraltro, le declaratorie contrattuali richiamate dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Orbene, non possono costituire “ragioni oggettive” le modalità di assunzione e una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. La legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede infatti
10 alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impone a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. La prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale assunto a tempo determinato è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe una differenziazione.
Da quanto testé rilevato, discende che la lamentata disparità di trattamento economico, pur poggiando sulla riserva, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, della disciplina contrattuale sugli scatti di anzianità, appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese dalle categorie in esame, OTI e
OTD
6.- Orbene, non si ravvisano ostacoli alla possibilità riconoscere, sia pure ai soli ricorrenti e , gli scatti di anzianità, sub specie di indennità professionale, Parte_1 Parte_5 allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato, posto che, come si evince dalle attestazioni di servizio, i predetti hanno lavorato alle dipendenze dell'
[...]
rispettivamente dal 2006 al ONroparte_1
2025 e dal 1996 al 2002 e dal 2004 al 2021.
Per contro e risultano in servizio con contratto a tempo Parte_4 Parte_2 indeterminato rispettivamente da dal gennaio 2009 al marzo 2019 e dal dicembre 2008 al dicembre 2021 mentre per dal certificato di servizio prodotto Parte_6 dall'Amministrazione non è possibile desumere con certezza le mensilità effettivamente prestate, né la predetta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha fornito elementi utili a tal fine.
7.– In ordine al quantum debeatur, giova rammentare che la contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità e non anche alle giornate effettivamente lavorate. Non è un caso, infatti, che l'indennità richiesta sia corrisposta su base mensile a prescindere dal numero delle giornate effettivamente lavorate, come comprovato dalle buste paga versate in atti riferibili a ON (ai quali l'indennità viene corrisposta anche se gli stessi hanno lavorato pochi giorni e persino se nel mese di riferimento non hanno prestato alcuna giornata effettiva di lavoro).
11 Ed invero, le indennità mensili sono corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”, cioè quelle dal 1996 fino al 2017: cfr. Corte
d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive, tenuto conto degli attestati di servizio in atti nonché della prescrizione quinquennale, l'anzianità di servizio dei ricorrenti in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato rispettivamente sin dal 2006 al 2025 per
[...]
e dal 1996 al 2021 per risulta documentata dagli attestati in atti, con Pt_1 Parte_5 la conseguenza che va ad essi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura massima prevista di € 64 mensili (€ 4 mensili x 16 anni).
Trattandosi di un calcolo agevole appare superfluo disporre c.t.u. contabile, che aumenterebbe i costi del giudizio ritardandone l'esito.
Come si evince dagli atti di causa, avuto riguardo ai periodi lavorativi non coperti da prescrizione, risulta che ha lavorato per 36 mesi con la conseguenza che lo Parte_1 stesso ha diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 2.304,00
(64x36) per il periodo successivo a dicembre 2017 mentre ha lavorato per 19 Parte_5 mesi con la conseguenza che la stessa ha diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 1.216,00 (64x19) nel periodo successivo a dicembre 2017.
L resistente va dunque condannato al pagamento di complessivi € 3.520,00, di cui CP_1
€ 2.304,00 ad ed € 1.216,00 a , oltre interessi legali dal dovuto Parte_1 Parte_5 fino al soddisfo. Per il resto la domanda va rigettata.
9.– I ricorrenti e hanno, inoltre, diritto alla regolarizzazione Parte_1 Parte_5 della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior
12 imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). CP_2
Va accolta la domanda di versamento della contribuzione previdenziale, che è dovuta e non prescritta. Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge n. 335/95, introdotto dal decreto legge n. 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al CP_2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31.12.2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31.12.2015.
Il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31.12.2015 fino al 31.12.2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31.12.2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24.02.2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio
2024, n. 18, ha esteso dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2024. Da ultimo e da ultimo l'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio
2025, n. 15 ha esteso al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera il differimento fino al 31 dicembre 2025. L'Assessorato resistente va altresì condannato al pagamento in favore dell' della relativa contribuzione. CP_2
10. – Nei rapporti tra i ricorrenti e l'Assessorato resistente, il limitato accoglimento delle domande, anche in ragione della parziale prescrizione accertata, giustifica la compensazione di tre quinti delle spese di lite. La restante quota, per la soccombenza principale, si pone a carico dell' ONroparte_1
e si liquida come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura (controversia di lavoro) e del valore della controversia ed applicando i valori
13 tariffari minimi in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Pietro Vizzini, sussistendo le dichiarazioni di rito.
12. – Nei rapporti con l' l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione di CP_2 tre quinti delle spese giudiziali. La restante quota si liquida in favore dell' come da CP_2 dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 con ricorso depositato in data 16.6.2025 nei confronti della
[...]
ONroparte_7
[...]
e dell' , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni
[...] CP_2 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara il diritto di e Parte_1 alla corresponsione dell'indennità professionale mensile legata Parte_5 all'anzianità maturata nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e, per l'effetto, condanna l' ONroparte_1
al pagamento
[...] dell'importo complessivo di € 3.520,00, di cui € 2.304,00 ad ed € Parte_1
1.216,00 a oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Parte_5
- condanna l' ONroparte_1
al versamento in favore
[...] dell' della relativa contribuzione previdenziale;
CP_2
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' ONroparte_1
al pagamento in favore
[...] di parte ricorrente di due quinti delle spese del giudizio, che liquida – già ridotte - in €
14 525,20 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pietro VIZZINI, compensando la restante quota;
- condanna l' ONroparte_1
a rifondere all' due
[...] CP_2 quinti delle spese del giudizio, che si liquidano – già ridotte - in € 524,00, oltre spese generali, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 3 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
LA EO
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