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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 P.IVA_1 Difeso dall'Avv. CURALLO STEFANO IGOR
ATTRICE
Contro
– Controparte_1 C.F._1 contumace
CONVENUTO
Ogg.: assicurazione, rivalsa
CONCLUSIONI
Le parti (segnatamente la Difesa di parte attrice) hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.24.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv. CURALLO STEFANO IGOR)
Reiectis adversis. Dichiarare tenuto e condannare il convenuto , C.F. Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], res. San Marzano Oliveto (AT), alla C.F._2 corresponsione di € 6.108,00 a titolo di rivalsa contrattuale, oltre € 709,03 per spese stragiudiziali e di mediazione (rimborso spese generali 15% e accessori come per legge inclusi), e così per un totale di € 6.817,03, salva verior somma accertata in corso di causa o da valutarsi in via equitativa dal Tribunale adito, oltre interessi come per legge e, comunque, dalla proposizione della domanda ex art. 1284, IV
pagina 1 di 4 comma, c.c. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, agisce la compagnia assicurativa per sentire accertare il proprio diritto di Parte_1 rivalsa nei confronti dell'assicurato-convenuto (di cui chiede la condanna), per quanto corrisposto dalla stessa ass.ne-attrice (liquidati € 6.817,03, oltre accessori) al danneggiato to) in Parte_2 seguito al sinistro verificatosi in data 20.6.21: quando il convenuto, in stato di ebbrezza, alla guida del proprio autoveicolo, impattava contro spartitraffico.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per parte convenuta.
Verificato il contraddittorio (disposta rinnovazione della notifica), verificata la condizione di procedibilità (invito in mediazione), ammessa ed esperita la prova orale, all'esito, la causa passava direttamente in decisione, previa concessione degli ordinari termini per il deposito di memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, alla luce degli atti di causa e tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, si riscontra che:
- in data 20.6.21, intorno alle h 6.30, il veicolo Panda (CY673WN) di proprietà di
[...] risulta uscito di carreggiata quindi avere urtato “pesantemente” (sic, relazione CP_1 verbalizzanti Comando Polizia locale di to, doc. n. 2) lo spartitraffico sito in p.zza Parte_2
Garibaldi, intersezione c.so Asti;
- al momento del sinistro, non erano presenti terzi trasportati, quindi rilevati solo danni a cose;
si legge specificamente nella relazione di servizio redatta dall'agente e dall'assistente Tes_1 : “(…) il conducente era in evidente stato confusionale (…) ho prontamente Testimone_2 raggiunto il luogo del sinistro e ho notato che il giovane conducente, già soccorso da altri operatori del mercato, era stato fatto sedere su una sedia. Mi sono avvicinato e ho notato subito il forte alito vinoso, gli occhi lucidi e alle prime ed elementari domande, ho notato difficoltà di espressione (…) ho richiesto (…) al pronto soccorso ospedaliero l'esame del sangue per riscontrare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti. Il giorno successivo ci è giunto il referto analitico virgola che confermava il quadro sintomatico da me accertato, infatti è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2.90 g/l (…) ho invitato il a eleggere CP_1 domicilio e ho provveduto a compiere tutti gli atti necessari ai sensi dell'art. 186, II c.d.s.”;
- sicchè il convenuto è stato sanzionato per la violazione dell'art. 186 cit., in quanto al momento del sinistro, stava guidando con un tasso alcolemico risultato superiore a 0,5 grammi per litro;
- le predette circostanze sono state specificamente confermate in sede di istruttoria, ferma mancata comparizione convenuto, in particolare:
o è stato sentito , assistente di Polizia locale del comune di in Testimone_2 Pt_2 servizio dal 1.1.2019: “Confermo la relazione (…) Lo ricordo questo intervento perché c'era il mercatino dell'antiquariato e gli ambulanti ci hanno chiamato e giunti a piedi abbiamo trovato il signore che era ancora sopra l'auto, aveva l'alito vinoso e difficoltà ad esprimersi, (…) allora gli ambulanti lo hanno fatto accomodare su una sedia e noi lo pagina 2 di 4 abbiamo identificato e confermo che si tratta del convenuto;
abbiamo trattenuto la patente di guida e chiamato l'ambulanza. Preciso che abbiamo trovato la Panda che è proprio quella di cui al doc. n. 1 ss., confermo anche la foto dove si vede la foto del convenuto;
la Panda era a ridosso del palo, abbiamo a mano spostato indietro la Panda, non si poteva guidare l'auto (…) il palo era divelto come da foto (…) confermo che avevamo chiesto l'esito degli esami del sangue e ci hanno mandato il referto col tasso alcolemico fuori norma e allora abbiamo fatto la contestazione ex art. 186 c.d.s. con successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente. Abbiamo poi ripristinato spartitraffico e sedime stradale”;
o inoltre, è stato sentito , liquidatore della dal 2.3.2015: “(…) Testimone_3 Controparte_2 confermo (…) la richiesta danni dal (in particolare, prima le spese per Parte_2 il rifacimento dello spartitraffico e poi i costi di bonifica dai detriti) e confermo anche i versamenti a ns. carico;
preciso che ho seguito la pratica fin dall'inizio (…) ricordo che ho incaricato il perito ns. fiduciario, da cui la valutazione del danno che era già stata depositata e senza contestazioni da parte del (Euro 4.758 oltre Euro 1350 per la Pt_2 sicurezza ambiente)”;
- sicchè, a seguito del sinistro, la compagnia assicurativa, all'esito della propria istruttoria, ha provveduto a corrispondere al (ultimo versamento in data 29.9.21) le somme Pt_2 corrispondenti ai danni occorsi, in particolare, secondo quanto documentato:
o € 4.758,00 per palo di videosorveglianza di proprietà comunale (doc.nn. 3,4);
o € 1.350,00 alla soc. per l'intervento di bonifica e pulizia della Parte_3 strada (doc. nn. 5,6);
o € 709,03 per spese di mediazione;
- nonostante diffida e invito in mediazione, non risultano riscontri da parte convenuta.
Come noto, l'art. 144 del d.lgs. 209/2005 e succ.mod. (cd. codice ass.ni), nel disciplinare l'azione diretta del danneggiato, prevede tra l'altro espressamente che: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Premesso che, in tema di inefficacia della polizza per guida in stato di ebbrezza, la Corte di legittimità insegna tradizionalmente che: “(…) l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull'accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa (…)” (Cass, VI, ord. 16.2.2022, n. 9418). Sicchè l'azione di rivalsa può essere esercitata da parte della compagnia di assicurazione anche a prescindere da giudicato/pregiudizialità rispetto a qualsivoglia giudizio azionato dal danneggiato
(Cass., III, ord. 9.11.20, n. 25087).
In altri termini, l'assicuratore che ha risarcito il danno al terzo danneggiato, ha azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, nei casi in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione in base alle pattuizioni contrattuali documentate.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, la Difesa di parte attrice ha puntualmente depositato il contratto di assicurazione recante la clausola che esclude l'efficacia della polizza, limitando il rischio dell'impresa assicuratrice, appunto, in caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s.; in tal senso, si richiama l'art.
4.1. delle condizioni generali del contratto, clausola denominata “Esclusioni e rivalsa”, in cui si prevede l'inefficacia della copertura assicurativa “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza”, in violazione dell'art. 186 c.d.s.; con la precisazione che: “Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Nella fattispecie, la domanda di rivalsa va accolta, considerati i riscontri documentali (titolo contrattuale, relazione sinistro e rilevamento sanzione per stato di ebbrezza, corresponsione dell'importo versato dalla compagnia a titolo di risarcimento); l'assicuratore ha adempiuto all'onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti l'azione (contratto e clausola legittimante la rivalsa), come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. (Cass.22.2.2024 n. 4756); mentre – fermi gli effetti della mancata comparizione per rendere l'interrogatorio, ex art. 232 c.p.c. - non sono risultati riscontri da parte convenuta (onerata, come di regola, ex art. 1218 c.c., di dimostrare che l'adempimento non era dovuto, che non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non è dipeso da colpa, Cass. 14.3.2014 n. 5952).
In definitiva, parte convenuta va condannata a corrispondere la somma azionata, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Le spese, come di regola seguono la soccombenza;
tenuto conto dei parametri del DM 55/14, considerata l'attività in concreto svolta, la relativa non complessità delle questioni, restano interamente a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di Euro € 6.817,03, oltre interessi dalla notifica della citazione al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimb.forf., i.v.a., c.p.a. .
Asti, 5/3/2025
Il Giudice
Paola Amisano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 P.IVA_1 Difeso dall'Avv. CURALLO STEFANO IGOR
ATTRICE
Contro
– Controparte_1 C.F._1 contumace
CONVENUTO
Ogg.: assicurazione, rivalsa
CONCLUSIONI
Le parti (segnatamente la Difesa di parte attrice) hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.24.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv. CURALLO STEFANO IGOR)
Reiectis adversis. Dichiarare tenuto e condannare il convenuto , C.F. Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], res. San Marzano Oliveto (AT), alla C.F._2 corresponsione di € 6.108,00 a titolo di rivalsa contrattuale, oltre € 709,03 per spese stragiudiziali e di mediazione (rimborso spese generali 15% e accessori come per legge inclusi), e così per un totale di € 6.817,03, salva verior somma accertata in corso di causa o da valutarsi in via equitativa dal Tribunale adito, oltre interessi come per legge e, comunque, dalla proposizione della domanda ex art. 1284, IV
pagina 1 di 4 comma, c.c. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, agisce la compagnia assicurativa per sentire accertare il proprio diritto di Parte_1 rivalsa nei confronti dell'assicurato-convenuto (di cui chiede la condanna), per quanto corrisposto dalla stessa ass.ne-attrice (liquidati € 6.817,03, oltre accessori) al danneggiato to) in Parte_2 seguito al sinistro verificatosi in data 20.6.21: quando il convenuto, in stato di ebbrezza, alla guida del proprio autoveicolo, impattava contro spartitraffico.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per parte convenuta.
Verificato il contraddittorio (disposta rinnovazione della notifica), verificata la condizione di procedibilità (invito in mediazione), ammessa ed esperita la prova orale, all'esito, la causa passava direttamente in decisione, previa concessione degli ordinari termini per il deposito di memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, alla luce degli atti di causa e tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, si riscontra che:
- in data 20.6.21, intorno alle h 6.30, il veicolo Panda (CY673WN) di proprietà di
[...] risulta uscito di carreggiata quindi avere urtato “pesantemente” (sic, relazione CP_1 verbalizzanti Comando Polizia locale di to, doc. n. 2) lo spartitraffico sito in p.zza Parte_2
Garibaldi, intersezione c.so Asti;
- al momento del sinistro, non erano presenti terzi trasportati, quindi rilevati solo danni a cose;
si legge specificamente nella relazione di servizio redatta dall'agente e dall'assistente Tes_1 : “(…) il conducente era in evidente stato confusionale (…) ho prontamente Testimone_2 raggiunto il luogo del sinistro e ho notato che il giovane conducente, già soccorso da altri operatori del mercato, era stato fatto sedere su una sedia. Mi sono avvicinato e ho notato subito il forte alito vinoso, gli occhi lucidi e alle prime ed elementari domande, ho notato difficoltà di espressione (…) ho richiesto (…) al pronto soccorso ospedaliero l'esame del sangue per riscontrare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti. Il giorno successivo ci è giunto il referto analitico virgola che confermava il quadro sintomatico da me accertato, infatti è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2.90 g/l (…) ho invitato il a eleggere CP_1 domicilio e ho provveduto a compiere tutti gli atti necessari ai sensi dell'art. 186, II c.d.s.”;
- sicchè il convenuto è stato sanzionato per la violazione dell'art. 186 cit., in quanto al momento del sinistro, stava guidando con un tasso alcolemico risultato superiore a 0,5 grammi per litro;
- le predette circostanze sono state specificamente confermate in sede di istruttoria, ferma mancata comparizione convenuto, in particolare:
o è stato sentito , assistente di Polizia locale del comune di in Testimone_2 Pt_2 servizio dal 1.1.2019: “Confermo la relazione (…) Lo ricordo questo intervento perché c'era il mercatino dell'antiquariato e gli ambulanti ci hanno chiamato e giunti a piedi abbiamo trovato il signore che era ancora sopra l'auto, aveva l'alito vinoso e difficoltà ad esprimersi, (…) allora gli ambulanti lo hanno fatto accomodare su una sedia e noi lo pagina 2 di 4 abbiamo identificato e confermo che si tratta del convenuto;
abbiamo trattenuto la patente di guida e chiamato l'ambulanza. Preciso che abbiamo trovato la Panda che è proprio quella di cui al doc. n. 1 ss., confermo anche la foto dove si vede la foto del convenuto;
la Panda era a ridosso del palo, abbiamo a mano spostato indietro la Panda, non si poteva guidare l'auto (…) il palo era divelto come da foto (…) confermo che avevamo chiesto l'esito degli esami del sangue e ci hanno mandato il referto col tasso alcolemico fuori norma e allora abbiamo fatto la contestazione ex art. 186 c.d.s. con successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente. Abbiamo poi ripristinato spartitraffico e sedime stradale”;
o inoltre, è stato sentito , liquidatore della dal 2.3.2015: “(…) Testimone_3 Controparte_2 confermo (…) la richiesta danni dal (in particolare, prima le spese per Parte_2 il rifacimento dello spartitraffico e poi i costi di bonifica dai detriti) e confermo anche i versamenti a ns. carico;
preciso che ho seguito la pratica fin dall'inizio (…) ricordo che ho incaricato il perito ns. fiduciario, da cui la valutazione del danno che era già stata depositata e senza contestazioni da parte del (Euro 4.758 oltre Euro 1350 per la Pt_2 sicurezza ambiente)”;
- sicchè, a seguito del sinistro, la compagnia assicurativa, all'esito della propria istruttoria, ha provveduto a corrispondere al (ultimo versamento in data 29.9.21) le somme Pt_2 corrispondenti ai danni occorsi, in particolare, secondo quanto documentato:
o € 4.758,00 per palo di videosorveglianza di proprietà comunale (doc.nn. 3,4);
o € 1.350,00 alla soc. per l'intervento di bonifica e pulizia della Parte_3 strada (doc. nn. 5,6);
o € 709,03 per spese di mediazione;
- nonostante diffida e invito in mediazione, non risultano riscontri da parte convenuta.
Come noto, l'art. 144 del d.lgs. 209/2005 e succ.mod. (cd. codice ass.ni), nel disciplinare l'azione diretta del danneggiato, prevede tra l'altro espressamente che: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Premesso che, in tema di inefficacia della polizza per guida in stato di ebbrezza, la Corte di legittimità insegna tradizionalmente che: “(…) l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull'accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa (…)” (Cass, VI, ord. 16.2.2022, n. 9418). Sicchè l'azione di rivalsa può essere esercitata da parte della compagnia di assicurazione anche a prescindere da giudicato/pregiudizialità rispetto a qualsivoglia giudizio azionato dal danneggiato
(Cass., III, ord. 9.11.20, n. 25087).
In altri termini, l'assicuratore che ha risarcito il danno al terzo danneggiato, ha azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, nei casi in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione in base alle pattuizioni contrattuali documentate.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, la Difesa di parte attrice ha puntualmente depositato il contratto di assicurazione recante la clausola che esclude l'efficacia della polizza, limitando il rischio dell'impresa assicuratrice, appunto, in caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s.; in tal senso, si richiama l'art.
4.1. delle condizioni generali del contratto, clausola denominata “Esclusioni e rivalsa”, in cui si prevede l'inefficacia della copertura assicurativa “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza”, in violazione dell'art. 186 c.d.s.; con la precisazione che: “Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Nella fattispecie, la domanda di rivalsa va accolta, considerati i riscontri documentali (titolo contrattuale, relazione sinistro e rilevamento sanzione per stato di ebbrezza, corresponsione dell'importo versato dalla compagnia a titolo di risarcimento); l'assicuratore ha adempiuto all'onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti l'azione (contratto e clausola legittimante la rivalsa), come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. (Cass.22.2.2024 n. 4756); mentre – fermi gli effetti della mancata comparizione per rendere l'interrogatorio, ex art. 232 c.p.c. - non sono risultati riscontri da parte convenuta (onerata, come di regola, ex art. 1218 c.c., di dimostrare che l'adempimento non era dovuto, che non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non è dipeso da colpa, Cass. 14.3.2014 n. 5952).
In definitiva, parte convenuta va condannata a corrispondere la somma azionata, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Le spese, come di regola seguono la soccombenza;
tenuto conto dei parametri del DM 55/14, considerata l'attività in concreto svolta, la relativa non complessità delle questioni, restano interamente a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di Euro € 6.817,03, oltre interessi dalla notifica della citazione al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimb.forf., i.v.a., c.p.a. .
Asti, 5/3/2025
Il Giudice
Paola Amisano
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