Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
IC MARINARO Presidente RA TARGIA Consigliere– relatore Michael GROSSMANN Referendario nel giudizio iscritto al n. 2586 del registro di segreteria sul conto giudiziale delle azioni della società partecipata Ecocenter della COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, per l’esercizio 2023, reso dal Presidente della Comunità dott. Robert Alexander Steger;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere RA RG, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer e il Segretario generale della Comunità comprensoriale Valle Pusteria, dott. Christof Preindl;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 29/2025 il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l’esercizio 2023, dal Presidente della Comunità dott. Robert Alexander Steger ed iscritto al n. 2586 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso ai fini di una pronuncia in ordine alla procedibilità.
Al riguardo, osservava che nell’esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto.
Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, “occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione” e quelle “di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019) e che nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto “consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’Ente” (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023, in senso conforme anche sez. giur. Piemonte, sent. ord. n. 22 del 2022). Ha ricordato, in ultimo, che questa Sezione (sent. 3 del 2025) ha avuto modo di precisare che, in assenza di nomina di delegati, sarà il Sindaco del Comune, avendone la disponibilità giuridica, tenuto alla presentazione del conto giudiziale, corredato da una dettagliata relazione sulla gestione.
3. Con apposita relazione esplicativa il Presidente della Comunità comprensoriale si impegnava, per il futuro, a compilare i conti di gestione dei titoli azionari inserendo le partecipazioni in tutte le società possedute e a presentare nella prossima seduta del Consiglio per l’approvazione la documentazione integrativa. Faceva presente, poi, di aver allegato i conti di gestione dei titoli azionari 2021-2023, individuando il Presidente come consegnatario e di aver allegato ai conti un prospetto di raccordo, relativamente a tutte le partecipazioni detenute, nel quale il valore nominale delle partecipazioni è rettificato coi dati calcolati in base al criterio del patrimonio netto.
4. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi irregolare il conto in esame.
In particolare, faceva presente, che doveva considerarsi irregolare l’avvenuta esposizione del valore delle partecipazioni “secondo il criterio nominale, anziché secondo quello patrimoniale o, in alternativa, secondo il criterio recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20 per cento (Sentenze n. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e n. 84, 85 del 13/10/2025). Tale criterio prevede la valorizzazione al costo di acquisto, rettificato in funzione delle perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio.” Faceva presente al fine che entrambi i criteri mirano a “rappresentare il valore effettivo e dinamico della partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, che non può essere identificato con il valore statico iniziale, corrispondente alla quota di capitale sociale sottoscritto e versato”.
Con successiva memoria osservava, poi, che le criticità segnalate non potevano ritenersi superate dal successivo deposito di documenti da parte della Comunità, che comunque non farebbe venir meno la dichiarazione di improcedibilità del conto originariamente depositato. Ha fatto presente, inoltre, che il nuovo conto non sarebbe stato né parificato né approvato.
5. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di doversi esprimere sulla rilevanza del nuovo conto giudiziale prodotto in giudizio dalla Comunità comprensoriale unitamente alla memoria di costituzione. Al riguardo, la Sezione, pur prendendo favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è immediatamente attivata per sanare le criticità riscontrate, deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere in questa sede un diverso conto presentato successivamente, peraltro, non parificato e non approvato.
6. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla regolarità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari nel quale il valore delle partecipazioni è espresso facendo riferimento al valore nominale.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, il conto giudiziale dovrà riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
Entrambi i criteri, previsti dal principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 4 2011, n. 118, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, risultano conformi a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2024.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni della Comunità comprensoriale Valle Pusteria, reso, per l’esercizio 2023, dal Presidente della Comunità dott. Robert Alexander Steger.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe. Dichiara esente da addebiti l’agente contabile.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il presidente
RA RG IC IN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il giorno
27/11/2025 Il Funzionario VA De GR
(firm ato digitalmente)