Sentenza 9 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 19 marzo 2015
Rigetto
Sentenza breve 28 settembre 2015
Parere interlocutorio 28 ottobre 2015
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2016
Parere interlocutorio 13 aprile 2018
Parere interlocutorio 30 giugno 2022
Parere interlocutorio 27 dicembre 2022
Sentenza 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Decreto presidenziale 25 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
La cogenerazione è tecnicamente definibile come processo di produzione simultanea di energia elettrica e di energia calorica, con la conseguenza che, quando ciò non avviene, non si ha processo cogenerativo, con dispersione dell'energia calorica non recuperata nell'ambiente, che è causa, oltretutto, di inquinamento.... Consiglio di stato, sez. v, sentenza 6 ottobre – 20 novembre 2015, n. 5298 presidente caringella – estensore atzeni fatto e diritto 1. con ricorso al tribunale amministrativo dell'emilia romagna, sede di bologna, rubricato al n. 344/2003, i signori nicoletta manzo, mattia buscarini per fratelli buscarini s.n... La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità …
Leggi di più… - 2. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Il T.A.R. Lazio esclude l'esercitabilità dell'obiezione di coscienza all'interno dei consultori pubblici in relazione alla prescrizione di anticoncezionali ed al rilascio di certificati, garantendo il diritto all'autodeterminazione delle donne (T.A.R. Lazio, sez. IIIQ, sent. 2 agosto 2016, n. 8990) Con la sentenza in epigrafe il Collegio del T.A.R. Lazio ha respinto i ricorsi del c.d. “movimento per la vita” contro la delibera con cui la Regione imponeva ai consultori pubblici di garantire le prescrizioni di anticoncezionali e i certificati di gravidanza per ottenere l'eventuale interruzione in ospedale, escludendo che gli operatori possano esercitare in …
Leggi di più… - 4. Redazione - Pagina 303https://dirittifondamentali.it/
Autore: Redazione Il Consiglio di Stato si esprime sulla regolarità delle firme dell'accettazione delle candidature (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 maggio 2016, n. 2104) La controversia sottoposta al giudizio della Sezione III del Consiglio di Stato riguarda l'ammissione alla competizione elettorale di tre candidati, e in particolare la regolarità dell'autenticazione delle firme dell'accettazione della candidatura; Le suddette autenticazioni non indicano in alcun modo come sia stato identificato il firmatario. Il collegio di Palazzo Spada ha ritenuto che “tali atti […] La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis, l. 241/1990) non implica una …
Leggi di più… - 5. anno 2016https://dirittifondamentali.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02312/2026REG.PROV.COLL.
N. 06699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6699 del 2025, proposto dal Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Sabrina Maria Licciardo, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;
contro
EN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Spennacchio, Fabio Todarello, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
della ditta ED s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 2760 del 24 luglio 2025, emessa per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano n. 24 del 9 gennaio 2015 nei giudizi riuniti r.g. nn. 1103/2008 e 557/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4504/2015 con le quali – quanto alla sentenza di primo grado – sono stati accolti dal Tar i citati ricorsi proposti dalla ditta Milano NT UL s.p.a., fusa per incorporazione nella ditta EN s.p.a., con effetto dal 30 giugno 2023 e - in relazione alla sentenza d’appello - è stato respinto il ricorso in appello del Comune di Milano r.g. n. 5051 del 2015, all’esito dei quali giudizi il Comune di Milano è stato condannato a risarcire per equivalente il danno a EN s.p.a. derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati, al pagamento delle spese di giudizio oltre agli accessori e alla restituzione del contributo unificato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle ditte EN PA e ED s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. EM OR;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimenti del 6 marzo 2008 e diffida notificata in data 1° febbraio 2010, che sono stati annullati dal giudice amministrativo (sent. Tar n. 24/2015 e Cons. Stato n. 4504/2015) perché illegittimi, il Comune di Milano ha disposto a carico della società NT UL (ora EN s.p.a.) la rimozione, lo smaltimento di rifiuti, la recinzione, l’adozione di idonee misure di preclusione e la guardiania di una vasta area alla stessa ceduta dal Comune e occupata abusivamente da soggetti terzi da un lungo lasso di tempo.
2. La società ha proposto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza che ha disposto il risarcimento dopo 9 anni e quindi entro il termine di prescrizione previsto dall’art. 114 primo comma c.p.a.
3. Con sentenza non definitiva n. 1951 del 5 dicembre 2024 il T.a.r. per la Lombardia ha accolto il ricorso in ottemperanza di EN s.p.a. e ha nominato il Commissario ad acta nella persona del Rettore del Politecnico di Milano, al fine di valutare “tutta la inerente documentazione fornita dalle parti di causa che abbia una data certa e sia con un alto grado di probabilità e ragionevolmente riferibile, oltre che strettamente pertinente, alla vicenda oggetto di causa e il cui contenuto non risulti infirmato da altra documentazione avente la medesima efficacia probatoria (ad esempio, nel caso in cui dovesse emergere che uno stesso intervento risulta essere stato effettuato più volte). Le parti di causa saranno tenute a trasmettere al Commissario ad acta ex novo tutta la documentazione che ritengono rilevante ai fini della quantificazione dei danni entro quaranta (40) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, non rilevando quella depositata nel presente giudizio o in quelli precedenti. Entro i successivi quaranta (40) giorni, il Commissario ad acta in contraddittorio con le parti, i loro tecnici e difensori di fiducia, previo esperimento di un tentativo di conciliazione, procederà all’esame della documentazione e alla quantificazione dei danni.”
4. Il Commissario ad acta ha quantificato il danno per equivalente spettante a EN s.p.a. in misura complessivamente pari a euro 775.047,87 (pag. 15 della Relazione finale del Commissario).
5. Con la sentenza di ottemperanza del T.a.r. per la Lombardia, Milano, n. 2760 del 2025, il giudice di primo grado si è pronunciato sull’ottemperanza a seguito della Relazione del Commissario ad acta affermando quanto segue:
a) il Comune, come stabilito nel punto 5 del diritto della sentenza n. 3481/2024, ha corrisposto alla parte ricorrente le spese liquidate nel giudizio di appello concluso con la sentenza n. 4504/2015 (ossia euro 5.000,00, oltre accessori di legge), come attestato dalla documentazione versata in giudizio in data 25 giugno 2025 dall’Avvocatura comunale (all. 16 e 17 del Comune);
b) non si può prescindere, stante la sua efficacia vincolante, da quanto stabilito attraverso la sentenza non definitiva n. 3481/2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto da EN s.p.a. ed è stato nominato un Commissario ad acta , al fine di procedere all’esatta quantificazione del danno conseguente alla condanna del Comune di Milano pronunciata attraverso il ricorso al meccanismo delineato dall’art. 34, comma 4, c.p.a. con la sentenza n. 24 del 2015, che è stata confermata integralmente dal Consiglio di Stato, V, n. 4504/2015;
c) le conclusioni raggiunte dal Commissario ad acta “ sono condivise dal Collegio, in quanto supportate da congrua e adeguata motivazione e fondate su elementi di prova (diretti e indiretti) assolutamente coerenti tra di essi” ;
d) la Relazione del Commissario ad acta , depositata in giudizio in data 23 aprile 2025, non è stata oggetto di formale reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. e tuttavia i rilievi formulati da entrambe le difese, a prescindere dalla mancata proposizione di formale reclamo, non sono meritevoli di accoglimento;
e) il ricorso deve essere definitivamente accolto, con conseguente condanna del Comune di Milano al pagamento nei confronti della ricorrente EN S.p.A. della somma complessiva di euro 775.047,87, a titolo di risarcimento del danno, cui devono aggiungersi gli interessi legali a far data dal 1° aprile 2025 e fino all’effettivo soddisfo;
f) il Comune di Milano va condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 in favore della ricorrente, oltre oneri e spese generali; le spese vanno compensate nei confronti della controinteressata ED s.p.a. e dell’A.T.S. della Città Metropolitana; va disposta la rifusione del contributo unificato in favore della società ricorrente e a carico del Comune di Milano;
g) il pagamento del compenso del Commissario ad acta deve andare a carico del Comune di Milano e sarà liquidato con separato provvedimento.
6. Con l’appello in esame il Comune di Milano contesta in base a tre fondamentali ordini di argomentazioni l’ammontare del risarcimento del danno (pag. 19 appello) a cui il Commissario è pervenuto:
I. le conclusioni del Commissario ad acta non apparterrebbero al giudizio di ottemperanza, ma si presterebbero ad essere considerate come un completamento del giudizio di cognizione, reso necessario dalla inattività della società e dalla tardiva proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
II. contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non era onere del Comune di Milano proporre reclamo avverso la Relazione del Commissario ex art. 114, comma 6, né appello avverso la sentenza non definitiva;
III. il Tar si sarebbe erroneamente “appiattito” sul contenuto della Relazione e sulle conclusioni del Commissario ad acta ;
IV. le conclusioni del Commissario in merito alle spese sostenute per la rimozione e smaltimento dei rifiuti sarebbero erronee e non provate poiché la società non ha depositato i FIR (formulari relativi alla identificazione dei rifiuti), che sarebbero imprescindibili per comprendere la qualità e la quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento, ma lo stesso Commissario ha basato le proprie valutazioni esclusivamente su due fatture (la n. 266 del 5 maggio 2008 e la n. 302 del 31 maggio 2008 emesse dalla Società Lucchini Artoni doc. n. 10 e doc. n. 11 fascicolo appello) nelle quali l’importo dello smaltimento dei rifiuti ammonta genericamente e rispettivamente ad euro 307.088,25 su un importo totale della fattura di euro 370.089,65 e ad euro 55.402,76 su un importo totale della fattura di euro 65.342,76, senza alcuna ulteriore specifica);
V. il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il lasso di tempo fatto trascorrere dalla Società creditrice, e poi dalla sua dante causa, prima di notificare le sentenze e proporre ricorso per la quantificazione del danno, non integrasse una colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
VI. il T.a.r. Lombardia avrebbe violato l’art. 2935 c.c. sul calcolo della rivalutazione degli interessi e l’art. 34 comma 4 c.p.a.
VII. il primo giudice avrebbe attribuito natura decisoria alla relazione del Commissario, nella parte in cui ha ritenuto corretto applicare la rivalutazione periodica sulle somme impiegate dalla dante causa della ricorrente per eseguire i provvedimenti comunali, poi annullati, dalla data indicata dal Commissario, ossia al 31 marzo 2025, mentre avrebbe dovuto essere dalla data del 28 settembre 2015, in cui è avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza del Tar n. 24 del 2015, che ha riconosciuto il diritto della Società Milano NT UL al risarcimento.
7. La società EN si è costituita in giudizio e ha opposto una serie di argomentazioni ai motivi riproposti dall’appellante.
In particolare, l’appellata eccepisce che avverso la suddetta pronuncia non definitiva n. 3481 del 5 dicembre 2024, il Comune non ha proposto appello e non ha avanzato riserva di appello ex art. 103 c.p.a., per cui la stessa deve ritenersi passata in giudicato e non più impugnabile. Inoltre, in ottemperanza alla pronuncia del TAR, l’appellata EN ha inviato al Commissario tutta la documentazione rilevante in proprio possesso, peraltro anche depositandola, il 14 gennaio 2025, agli atti del giudizio di I grado mentre nessuna documentazione veniva offerta, invece, dal Comune.
Il Commissario ad acta ha altresì intrapreso un tentativo di conciliazione che non è andato a buon fine.
Il Commissario ha redatto una prima bozza della propria relazione ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, poi trasmessa alle parti per l’esposizione di eventuali osservazioni il 10 aprile 2025, effettivamente presentate da ambo le parti. Infine, la Relazione definitiva, che includeva anche le controdeduzioni del Commissario alle osservazioni delle Parti, veniva depositata nel giudizio di I grado il 23 aprile 2025.
7.1. L’Amministrazione comunale non presentava reclamo avverso la suddetta Relazione definitiva, come consentito dall’art. 114, co. 6 c.p.a., ma si limitava, invece, a contestare la Relazione definitiva del Commissario con la propria memoria depositata in giudizio in data 30 giugno 2025 di cui EN s.p.a. ha eccepito la inammissibilità per tardività in quanto depositata alle ore 19:30, quindi ben oltre il termine delle ore 12:00 del giorno di scadenza. L’amministrazione deve pertanto essere ritenuta decaduta da qualsiasi contestazione circa il contenuto della Relazione definitiva del Commissario, depositata nel giudizio di I grado il 23 aprile 2025, non avendo proposto reclamo avverso la Relazione definitiva del Commissario. Tale circostanza è stata peraltro rilevata dalla stessa pronuncia impugnata (cfr. punto 5) e tale profilo non è stato specificamente censurato dalla controparte.
7.2. L’appellata ha eccepito la inammissibilità del quarto motivo d’appello (cfr. pag. 36 memoria 9 settembre 2025) da un lato, in quanto tardivo rispetto all’accertamento sull’an del risarcimento del danno già coperto da cosa giudicata, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2015; dall’altro, in quanto costituente nuovo motivo in appello, in violazione dell’art. 101 c.p.a., trattandosi di deduzione mai svolta dalla difesa comunale nel giudizio di primo grado.
7.2. L’appellata argomenta in relazione alla infondatezza nel merito dell’appello.
7.3. La società ED s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria di stile del 9 settembre 2025.
8. Alla camera di consiglio delll’11 settembre 2025 il Comune di Milano ha rinunciato all’istanza cautelare come da verbale.
9. In vista della camera di consiglio fissata per la decisione di merito della causa, il Comune di Milano e EN s.p.a. hanno depositato memorie e memorie di replica.
10. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato.
Preliminarmente il Collegio rileva che sulla sentenza di primo grado che ha annullato i provvedimenti impugnati e ha previsto ex art. 34 c.p.a. i criteri per calcolare il risarcimento del danno si è formato il giudicato.
Il primo giudice ha in particolare affermato che sussistono i presupposti della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., atteso che il pregiudizio patrimoniale lamentato dalla ricorrente è eziologicamente riconducibile alle determinazioni amministrative impugnate, che, essendo illegittime nei termini dianzi esposti, hanno cagionato una lesione antigiuridica nella sfera patrimoniale della ricorrente, lesione riconducibile, come evidenziato, a colpa dell’amministrazione.(…).
Rispetto alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di fare applicazione del meccanismo delineato dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo – ove si prevede che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti” - individuando i seguenti criteri direttivi:
a) il Comune di Milano dovrà risarcire per equivalente il danno derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
b) il parametro economico di riferimento è individuato nelle spese che la società ricorrente documenterà di avere sostenuto per l’esecuzione delle ordinanze gravate;
c) la quantificazione del pregiudizio dovrà essere effettuata nel contraddittorio tra le parti e a tale fine la ricorrente ha l’onere di produrre la documentazione giustificativa delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi;
d) le somme determinate a titolo risarcitorio devono essere rivalutate, trattandosi di un debito di valore da illecito extracontrattuale e sulle somme così rivalutate sono calcolati gli interessi legali fino al momento del saldo.”
11.1. Il giudicato si è formato sulla menzionata sentenza a seguito del rigetto dell’appello, con la sentenza n. 4504 del 2015, da parte di questo Consiglio di Stato, che, segnatamente, sul capo relativo al risarcimento del danno ha affermato “ gli assunti del Comune di Milano sono insussistenti e giuridicamente inidonei a contestare la fondatezza della domanda risarcitoria dell’amministrazione, correttamente riconosciuta dal T.a.r., sussistendo i presupposti sia dell’illegittimità della condotta dell’amministrazione sia dell’ingiustizia del danno ed essendo del tutto irrilevanti dal punto di vista giuridico le difficoltà economiche del Comune ”.
Non vi è dubbio che non può essere rimesso in discussione il giudicato relativo alla spettanza del risarcimento del danno e ai criteri per determinarlo. Invero, lo stesso appellante, a pag. 19 dell’atto di appello, (motivo n. 2) afferma che non intende escludere il risarcimento del danno in favore della società Milano NT UL, ma ne contesta l’ammontare come determinato nella sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo dell’appello in esame l’appellante sostiene che la sentenza del T.a.r. n. 2760/2025 sarebbe emessa in violazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e dell’art. 112 c.p.a. giacché la sentenza di cognizione del 2015 andrebbe integrata con la determinazione della condanna pecuniaria sicché il Giudice di primo grado avrebbe errato “nel ritenere e dichiarare che il ricorso sia stato proposto per l’ottemperanza – ai sensi dell’art. 112 c.p.a. – della sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 24/2015” poiché la fattispecie dell’art. 34, comma 4, c.p.a. integrerebbe una forma di “ottemperanza anomala” mista a cognizione: le conclusioni a cui è pervenuto il Commissario ad acta non apparterrebbero al giudizio di ottemperanza ma si presterebbero ad essere considerate come un completamento del giudizio di cognizione.
2.1. Il motivo è infondato poiché in relazione al capo della sentenza relativo alla determinazione del quantum del risarcimento si è formato – come detto – il giudicato e ai sensi dell’art. 34, comma 4, richiamato dall’appellante, è previsto che “Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti”.
La determinazione della somma dovuta pertanto appartiene alla fase dell’ottemperanza senza che possa essere introdotto un giudizio misto, di cognizione ed ottemperanza insieme, attraverso l’appello della sentenza di ottemperanza di primo grado che censura la relazione del Commissario ad acta .
3. Invero, in relazione agli atti del Commissario ad acta è previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. l’istituto del reclamo, da depositarsi nel termine di sessanta giorni, previa notifica ai contro interessati.
Come è stato correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata, nel caso in esame la Relazione del Commissario ad acta , depositata in giudizio in data 23 aprile 2025, non è stata oggetto di formale reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. né da parte del Comune né da parte della società.
4. Con il secondo motivo d’appello il Comune si duole della violazione degli artt. 2043, 2697 comma 1, 1223, 2056 c.c. nonché della violazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e della legge 28 dicembre 1995 n. 549 in tema di FIR.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con quella della sentenza n. 24/2015 “che aveva invece ritenuto di non poter giungere ad una esatta quantificazione del danno, tanto è vero che faceva ricorso allo strumento di cui all'art 34 comma 4 c.p.a., altrimenti avrebbe proceduto allora, esso stesso, alla determinazione del quantum del risarcimento, visto che le due fatture, ancora oggi in contestazione, erano già state prodotte in quel giudizio RG 1103/2008”.
In particolare, non sarebbero documentati i reali costi di sgombero e di smaltimento dei rifiuti poiché le uniche due fatture depositate (la n. 266 del 5 maggio 2008 e la n. 302 del 31 maggio 2008 emesse dalla Società Lucchini Artoni doc. n. 10 e doc. n. 11 fascicolo appello) sarebbero insufficienti a documentare i costi effettivi sostenuti e mancando i FIR sarebbe impossibile individuare, anche solamente in modo probabilistico, la provenienza del materiale, presumibilmente smaltito in discarica, dall’area oggetto del giudizio.
4.1. Il motivo è infondato.
E’ necessario rilevare che essendo il presente giudizio in ottemperanza rispetto alla sentenza di cognizione e alla sentenza non definitiva n. 3481/2024, che ha dettato i criteri risarcitori ex art. 34 c.p.a., è rispetto ad esse che dev’essere valutata la legittimità dell’ottemperanza. La Relazione del Commissario ad acta come più sopra riferito avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo per cui in questa sede può essere tutt’al più effettuata una valutazione circa la valutazione della stessa da parte del giudice di primo grado in rapporto con la sentenza non definitiva che ha stabilito i criteri.
In particolare nella decisione n. 3481 del 2024, è stato chiesto al Commissario di “valutare tutta la inerente documentazione fornita dalle parti di causa che abbia una data certa e sia con un alto grado di probabilità e ragionevolmente riferibile, oltre che strettamente pertinente, alla vicenda oggetto di causa e il cui contenuto non risulti infirmato da altra documentazione avente la medesima efficacia probatoria (ad esempio, nel caso in cui dovesse emergere che uno stesso intervento risulta essere stato effettuato più volte). Le parti di causa saranno tenute a trasmettere al Commissario ad acta ex novo tutta la documentazione che ritengono rilevante ai fini della quantificazione dei danni entro quaranta (40) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, non rilevando quella depositata nel presente giudizio o in quelli precedenti” (punto 4 del diritto).
Ciò che è stato effettuato dal Commissario risulta in linea con quanto è stato disposto dai criteri dettati dal giudice ex art. 34 comma 4 c.p.a. vale a dire “ valutare tutta la inerente documentazione fornita dalle parti di causa che abbia una data certa e sia con un alto grado di probabilità e ragionevolmente riferibile, oltre che strettamente pertinente, alla vicenda oggetto di causa e il cui contenuto non risulti infirmato da altra documentazione avente la medesima efficacia probatoria (ad esempio, nel caso in cui dovesse emergere che uno stesso intervento risulta essere stato effettuato più volte).” (Sent. n. 3481/2024).
La verifica circa la pertinenza degli interventi, l’associabilità dei costi sostenuti ai pagamenti effettuati, la non duplicazione dei costi, la ragionevolezza dei costi in relazione all’entità dei lavori eseguiti, è stata effettuata alle pagg. 3 e 4 della Relazione.
Circa la necessarietà dei FIR per poter stabilire se i rifiuti sono stati correttamente smaltiti e i relativi costi, nel sottolineare che la presenza dei predetti formulari sarebbe stata quanto mai auspicabile, è evidente che la sentenza che ha dettato i criteri per l’ottemperanza è partita dal presupposto di fatto della mancanza di documentazione in grado di consentire una valutazione rigorosa e certa di quantità e tipologia (e successivamente costi) dei rifiuti rimossi, ivi compresi i F.I.R. - Formulari di identificazione dei rifiuti, sicché la nomina del Commissario si è resa necessaria proprio per pervenire ad una valutazione almeno probabilisticamente corretta dei costi effettivamente sostenuti.
5. Con il terzo motivo, l’appellante si duole per il fatto che il T.a.r. per la Lombardia avrebbe errato nel ritenere che il lasso di tempo fatto trascorrere dalla Società creditrice, e poi dalla sua dante causa, prima di notificare le sentenze e proporre ricorso per la quantificazione del danno, non integrasse una colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
In punto di fatto si evidenzia che la sequenza del contenzioso, articolata nella sentenza del 2015 del Tar, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione V n. 4504/2015, ha visto la società notificare al Comune nell’anno 2023 le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e inviare il 5 febbraio 2024 l’atto di diffida e messa in mora al Comune.
Il 30 luglio 2024 la società (nel frattempo divenuta per fusione società EN s.p.a.) ha proposto ricorso per l’ottemperanza della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, n. 24/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4504/2015.
Nella sentenza non definitiva n. 3481/2004 si rileva che “nessun rilievo può assumere il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza di condanna rispetto alla data in cui è stata formulata dalla ricorrente l’intimazione di pagamento al Comune (ovvero il 5 febbraio 2024: all. 5 al ricorso), essendo comunque la predetta richiesta anteriore al termine di prescrizione decennale. Neppure risultano invocabili il principio di leale collaborazione tra l’Amministrazione e il privato e il criterio di buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ. applicabile ai rapporti obbligatori, poiché nessuna delle parti di causa ha avviato un serio (e tempestivo) confronto per addivenire a una soluzione concordata nel rispetto della sentenza n. 24/2015” (punto 3 del diritto).
La censura volta ad una riduzione della quantificazione risarcitoria è infondata per le motivazioni indicate nella sentenza sopra citata a cui si deve aggiungere la considerazione circa il fallito tentativo di conciliazione da parte del Commissario ad acta (pag. 2 della Relazione), elemento sintomatico della non volontà di entrambe le parti di addivenire ad una soluzione transattiva o quanto meno di mediazione sul quantum .
6. Con il quarto motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado lamentando una erronea valutazione dei fatti e della documentazione prodotta e la conseguente violazione dell’art. 63 c.p.a. poiché “non è mai stata attestata dai Vigili o dalla ASL alcuna compiuta esecuzione di quanto richiesto alla Società Milano NT UL, semmai emerge al contrario che la rimozione delle baracche e degli alloggi di fortuna è avvenuta ad opera della Società Amsa”.
6.1. Il motivo è inammissibile.
In accoglimento delle eccezioni sollevate dall’appellata, deve essere rilevata la tardività del motivo rispetto all’accertamento sull’ an del risarcimento del danno già coperto dal passaggio in giudicato della sentenza n. 24 del 2015 per quanto più sopra argomentato nonché l’inammissibilità ex art. 101 c.p.a. poiché si tratta di motivi introdotto soltanto nel giudizio d’appello anche se proponibile fin dal primo grado di giudizio.
7. Con il quinto motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe violato l’art. 2935 c.c. sul calcolo della rivalutazione degli interessi e l’art. 34, comma 4, c.p.a.
L’appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell’appellata la rivalutazione delle somme dovute a titolo di risarcimento sino alla data di deposito della Relazione del Commissario e gli interessi, sulle somme così rivalutate, sino alla data di effettivo soddisfo poiché così facendo avrebbe attribuito natura decisoria alla Relazione del Commissario ad acta .
7.1. Il motivo è inammissibile e comunque fondato.
In primo luogo è inammissibile perché l’appellante avrebbe dovuto proporre reclamo avverso la Relazione del Commissario ad acta e in particolare nei confronti del § 5.1. “Rivalutazione”.
In secondo luogo, anche volendo ammettersi che l’appellante abbia inteso censurare il recepimento da parte della sentenza di primo grado, del criterio previsto dal Commissario, il motivo è infondato poiché risulta ragionevole quanto stabilito, in un’ottica sostanzialistica, dalla sentenza impugnata ossia che “La predetta obbligazione (originariamente) di valore, una volta determinato l’ammontare del risarcimento all’attualità, nella specie alla data indicata dal Commissario, ossia al 31 marzo 2025, si è convertita in debito di valuta, sul quale decorrono gli ordinari interessi legali fino al saldo definitivo (cfr. Consiglio di Stato, IV, 19 maggio 2025, n. 4260, che richiama Cass. civ., I, 20 aprile 2023, n. 10634).”
8. Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, l’appello deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giuste ragioni in considerazione della particolarità della vicenda in esame.
9.1. Il compenso del Commissario ad acta , posto dalla sentenza di primo grado a carico dell’appellante, è liquidato dal Giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Manda al giudice di primo grado per la liquidazione del compenso al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
EM OR, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM OR | CE LA |
IL SEGRETARIO