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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.1663/2025 del Tribunale di
LA ( est. Florio) , e promossa da
Parte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in LA, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLANTE contro
( ,rappresentato e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
ID EV, C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in 20148 LA (MI) alla Via Altamura n. 7,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in riforma della pronunzia n. 1663/25, resa dal Tribunale di LA, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 15.05.25, e, notificata il 22.07.25, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere integralmente le domande formulate da in I grado;
Controparte_1
confermare gli avvisi di addebito n. 368 2024 00175407 88 e n. 368 2024 00149847 10 rispettivamente emessi per il pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 ( rata II e III) di pertinenza della ES RC oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge nonché ulteriori sanzioni civili da calcolarsi dal dì dell'emissione degli avvisi al pagamento integrale della sorte contributiva;
accertare come dovuta e condannare l'odierno appellato al pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 ( rata II e III) di pertinenza della ES RC oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge da calcolarsi dal dì del dovuto al pagamento integrale della sorte contributiva ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio oltre sanzioni civili come per legge, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 36820240017540788000, formato il giorno 9 novembre 2024, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 22.086,82 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2018, notificato in data 21 novembre 2024, nonché dell'avviso di addebito n. 36820240014984710000 formato il giorno 24 ottobre 2024, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2023, notificato in data
14 novembre 2024 in quanto relativi a pretese omissioni contributive infondate e non dovute per i motivi in fatto e in diritto indicati nel ricorso di primo grado e nella presente memoria di costituzione in appello, e per gli effetti respingere il proposto appello confermando la sentenza n. 1663/2025 emessa nel giudizio avente RGNL 14470/2024 dal
Tribunale di LA, nella persona del Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Grazia Florio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, revocare e/o annullare e/o sgravare l'avviso di addebito n. 36820240014984710000 formato il giorno 24 ottobre 2024, con cui si intimava all'appellato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2023, notificato in data 14 novembre 2024, in quanto richiesto successivamente al pensionamento del Sig. Controparte_1 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di LA ha accolto il ricorso proposto da per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 36820240017540788000, con cui CP_1 gli era stato intimato il pagamento € 22.086,82 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2018 e, dell' avviso di addebito n. 36820240014984710000 per il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica dovuti per l'anno 2023.
A fondamento dell'opposizione, l'appellato ha contestato la sussistenza dei requisiti stessi per l'iscrizione alla ES RC, sostenendo di non aver mai prestato lavoro abituale e prevalente nella essendosi limitato, quale socio unico, ad Controparte_2
amministrarla.
Il ha sostenuto, altresì, che l'iscrizione a tale gestione era avvenuta per errore CP_1
imputabile allo studio di consulenza che si occupava delle dichiarazioni fiscali.
Infine, rileva di essere pensionato sin dal 2023 e pertanto non in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla ES RC per tale anno.
Il Tribunale dopo avere ricordato il quadro normativo di riferimento, ha statuito che “che i redditi di capitale percepiti dal socio non lavoratore per effetto della sua mera partecipazione al capitale sociale della non debbano essere inclusi nella base CP_2
imponibile contributiva.
La conclusione, ovviamente, è del tutto differente per i soci lavoratori di che CP_2
partecipano al lavora aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
in tal caso non si è in presenza di un mero socio di capitali e quindi il reddito dallo stesso percepito rientra pacificamente nella base contributiva.
Più di recente, la Suprema Corte ha confermato che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).” (Cass. Sent. 21540/2019).
Quanto all'anno 2023, essendo il ricorrente ormai pensionato, ai fini del permanere dell'obbligo contributivo sarebbe stata necessaria la dimostrazione in concreto dello svolgimento, comunque, di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte di circostanza che al contrario non risulta provata dall' non CP_1 Pt_1 avendo l'ente formulato alcuna istanza istruttoria a riguardo.
In ragione di tutte le argomentazioni esposte, va pertanto accertata l'inesistenza del credito portato dagli avvisi di addebito opposti. “.
Avverso detta sentenza ha interposto appello l' ribadendo quanto già esposto in primo Pt_1 grado ovvero che il ha chiesto l'iscrizione alla ES RC con CP_1
decorrenza dal 1.01.14 in ragione della partecipazione, quale socio unico, alla società
[...]
provvedendo a regolari versamenti. CP_2
Il avrebbe inoltre chiesto e ottenuto la liquidazione della pensione di vecchiaia CP_1
nella ES RC con decorrenza dal Marzo 2023 (certificato n. 36663096), oltre che di pensione supplementare nella ES Separata ( certificato n. 01161381) sulla base dell'intera contribuzione maturata dal 1976 al 2023.
Parte appellante ha inoltre esposto che il non avrebbe mai presentato domanda CP_1 di cancellazione dalla ES RC come previsto dall'art 4 L. 1397/60.
Data l'esistenza e permanenza dei presupposti per l'iscrizione del alla ES CP_1
RC per l'anno 2018 in quanto socio che prestava attività lavorativa nell'ambito della e non essendo mero socio di capitale, sussisteva l'obbligo di Controparte_2
versamento della contribuzione eccedente il minimale.
Secondo , in questo caso il socio non è un mero socio di capitale di una s.r.l., ma Pt_1 partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, presupposto per l'iscrizione alla
ES, e quindi il reddito dallo stesso percepito rientra certamente nella base contributiva.
L'appellante non condivide l'impugnata decisione che, pur richiamando pronunzie Pt_1 di legittimità e di merito che, in realtà, confermano l'obbligo di versamento della contribuzione eccedente il minimale per i soci che partecipino al lavoro aziendale in base ai redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, ha accolto le tesi avversarie.
Con memoria del 7 novembre 2025 resiste rilevando che l'iscrizione alla CP_1
ES RC per l'anno 2014 è avvenuta per errore commesso dal consulente fiscale del Sig. il quale, essendo appunto già iscritto alla ES Separata e CP_1 non prestando lavoro personale per non aveva alcun obbligo contributivo in CP_2
tal senso.
Aggiunge inoltre che lo stesso negli anni 2018 era amministratore della società
[...]
e di altre 5 società, nonché socio di altre 7 S.r.l.; nel 2023, era amministratore CP_3
di altre 8 società oltre e socio di altre 8 S.r.l. CP_2
Nel 2023 ,aveva altresì conseguito la pensione di vecchiaia ,ed in astratto non poteva, quindi, svolgere lavoro con caratteri di personalità, prevalenza ed abitualità in favore di alcuna società.
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
^^^^^^^^
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Questa Corte, si è già pronunciata fra le stesse parti su identica fattispecie a quella oggetto di causa, pur se per annualità diverse, con la sentenza n. 50/2025 ( Pres. CP_4
Rel.Sommariva) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c..” Nel caso esaminato, come evidenziato dal primo giudice, assumono valore decisivo le seguenti circostanze, pacifiche e documentali:
- che l'iscrizione alla ES RC a decorrere dal 1.1.2014 non è avvenuta
d'ufficio, ma su richiesta formulata dallo stesso ricorrente, il quale, con la compilazione del c.d. , diretto all' ad integrazione della domanda d'iscrizione della CP_5 Pt_1
nel registro delle imprese, quale suo socio unico, ha barrato la seguente Controparte_2 dichiarazione: “Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla ES speciale degli Pt_1
esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.01.2014” (vd. doc. 2 fascicolo primo grado;
- che, successivamente ricevuta, in data 31.1.2014, a mezzo Pt_1
raccomandata A.R., apposita comunicazione della sua avvenuta iscrizione alla ES
RC a partire dal 17.1.2014 (doc. 4 fascicolo primo grado , per anni non Pt_1
ha mai sollevato contestazioni e, anzi, ha sempre provveduto al versamento della contribuzione fissa dovuta entro il minimale (doc. 5 fascicolo , per poi chiedere ed Pt_1
ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia nella medesima gestione assicurativa con decorrenza dal marzo 2023 (certificato n. 36663096).
Tali circostanze, congiuntamente considerate, sono senz'altro idonee a fondare prova presuntiva dell'esistenza e della permanenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma
203, lett. c), della l. 662/1996 per l'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
il comportamento univoco tenuto dallo stesso assicurato integra, infatti, un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art.
2729 c.c., tale da comportare l'inversione dell'onere della prova e, segnatamente, da spostare a carico dell'obbligato (ossia del ricorrente) l'onere della prova contraria.
In tal senso la stessa Cassazione, invero, ha da tempo avuto modo di chiarire che
“l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi
e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico- giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta
l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).” (così Cass. n.
8651/2010; in senso conforme CdA LA n. 1155/19 Pres Picciau, est. Locorotondo).”.
Nel caso in esame, il si è limitato ad allegare di non aver mai svolto la propria CP_1
attività lavorativa nella e nelle altre molteplici società di cui era socio, Controparte_2
ma di aver agito sempre ed esclusivamente quale amministratore, là dove l'iscrizione alla
ES RC sarebbe stata frutto di un errore del professionista dallo stesso incaricato della predisposizione delle dichiarazioni tributarie.
In relazione a detti assunti, contraddetti dalle risultanze delle produzioni documentali dell' , parte appellata ha chiesto di essere ammessa a prova testimoniale articolando Pt_1
però i relativi capitoli di prova in maniera non adeguatamente circostanziata e non incentrata su fatti obiettivi e specifici, ma basata su mere valutazioni, apprezzamenti soggettivi o qualificazioni giuridiche che spetterebbero al testimone e, in quanto tale, inammissibile.
Inoltre il iscritto, su sua richiesta dal 2014 alla ES RC, solo in CP_1 data 20.07.2023, ha inoltrato richiesta all' di cancellazione dalla predetta ES Pt_1
RC, con effetto retroattivo dal 1.1.2018, per fine attività. Pertanto, trattandosi di una cessazione di attività, l'onere della prova della intervenuta insussistenza delle condizioni di iscrivibilità alla ES RC, incombeva comunque sul che sostiene una diversa realtà rispetto a quella da lui stesso in CP_1
precedenza dichiarata.
Né il pensionamento intervenuto nel 2023 poteva costituire di per sè motivo di cancellazione dalla ES e di cessazione dell'obbligo contributivo.
Ed invero, l'art. 59, comma 15, della legge 449/97 permette ai lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni , di chiedere una riduzione Pt_1 del 50% dei contributi dovuti, con ciò confermando l'ammissibilità dell'iscrizione alla
ES RC del pensionato che svolga attività per la quale è prevista l'iscrizione presso la citata ES.
Anche relativamente a detta annualità l'onere della prova, incombente a carico del non è stato, dallo stesso assolto e, di conseguenza, l'opposizione formulata in CP_1
primo grado non può essere accolta e la sentenza impugnata va dunque riformata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell' , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella Pt_1 misura di €.1.900,00 per il primo grado ed €.2.000,00 per il grado di appello .
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di LA n.1663/2025, respinge le domande formulate da in primo grado. Controparte_1
Condanna al pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa Controparte_1 all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 di pertinenza della ES RC .
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado che liquida in €. 3.900,00.
LA, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
Registro generale Appello Lavoro n.861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.1663/2025 del Tribunale di
LA ( est. Florio) , e promossa da
Parte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in LA, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLANTE contro
( ,rappresentato e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
ID EV, C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in 20148 LA (MI) alla Via Altamura n. 7,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in riforma della pronunzia n. 1663/25, resa dal Tribunale di LA, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 15.05.25, e, notificata il 22.07.25, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere integralmente le domande formulate da in I grado;
Controparte_1
confermare gli avvisi di addebito n. 368 2024 00175407 88 e n. 368 2024 00149847 10 rispettivamente emessi per il pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 ( rata II e III) di pertinenza della ES RC oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge nonché ulteriori sanzioni civili da calcolarsi dal dì dell'emissione degli avvisi al pagamento integrale della sorte contributiva;
accertare come dovuta e condannare l'odierno appellato al pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 ( rata II e III) di pertinenza della ES RC oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge da calcolarsi dal dì del dovuto al pagamento integrale della sorte contributiva ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio oltre sanzioni civili come per legge, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 36820240017540788000, formato il giorno 9 novembre 2024, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 22.086,82 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2018, notificato in data 21 novembre 2024, nonché dell'avviso di addebito n. 36820240014984710000 formato il giorno 24 ottobre 2024, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2023, notificato in data
14 novembre 2024 in quanto relativi a pretese omissioni contributive infondate e non dovute per i motivi in fatto e in diritto indicati nel ricorso di primo grado e nella presente memoria di costituzione in appello, e per gli effetti respingere il proposto appello confermando la sentenza n. 1663/2025 emessa nel giudizio avente RGNL 14470/2024 dal
Tribunale di LA, nella persona del Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Grazia Florio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, revocare e/o annullare e/o sgravare l'avviso di addebito n. 36820240014984710000 formato il giorno 24 ottobre 2024, con cui si intimava all'appellato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2023, notificato in data 14 novembre 2024, in quanto richiesto successivamente al pensionamento del Sig. Controparte_1 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di LA ha accolto il ricorso proposto da per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 36820240017540788000, con cui CP_1 gli era stato intimato il pagamento € 22.086,82 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, dovuti per l'anno 2018 e, dell' avviso di addebito n. 36820240014984710000 per il pagamento dell'importo complessivo di € 1.196,97 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica dovuti per l'anno 2023.
A fondamento dell'opposizione, l'appellato ha contestato la sussistenza dei requisiti stessi per l'iscrizione alla ES RC, sostenendo di non aver mai prestato lavoro abituale e prevalente nella essendosi limitato, quale socio unico, ad Controparte_2
amministrarla.
Il ha sostenuto, altresì, che l'iscrizione a tale gestione era avvenuta per errore CP_1
imputabile allo studio di consulenza che si occupava delle dichiarazioni fiscali.
Infine, rileva di essere pensionato sin dal 2023 e pertanto non in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla ES RC per tale anno.
Il Tribunale dopo avere ricordato il quadro normativo di riferimento, ha statuito che “che i redditi di capitale percepiti dal socio non lavoratore per effetto della sua mera partecipazione al capitale sociale della non debbano essere inclusi nella base CP_2
imponibile contributiva.
La conclusione, ovviamente, è del tutto differente per i soci lavoratori di che CP_2
partecipano al lavora aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
in tal caso non si è in presenza di un mero socio di capitali e quindi il reddito dallo stesso percepito rientra pacificamente nella base contributiva.
Più di recente, la Suprema Corte ha confermato che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).” (Cass. Sent. 21540/2019).
Quanto all'anno 2023, essendo il ricorrente ormai pensionato, ai fini del permanere dell'obbligo contributivo sarebbe stata necessaria la dimostrazione in concreto dello svolgimento, comunque, di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte di circostanza che al contrario non risulta provata dall' non CP_1 Pt_1 avendo l'ente formulato alcuna istanza istruttoria a riguardo.
In ragione di tutte le argomentazioni esposte, va pertanto accertata l'inesistenza del credito portato dagli avvisi di addebito opposti. “.
Avverso detta sentenza ha interposto appello l' ribadendo quanto già esposto in primo Pt_1 grado ovvero che il ha chiesto l'iscrizione alla ES RC con CP_1
decorrenza dal 1.01.14 in ragione della partecipazione, quale socio unico, alla società
[...]
provvedendo a regolari versamenti. CP_2
Il avrebbe inoltre chiesto e ottenuto la liquidazione della pensione di vecchiaia CP_1
nella ES RC con decorrenza dal Marzo 2023 (certificato n. 36663096), oltre che di pensione supplementare nella ES Separata ( certificato n. 01161381) sulla base dell'intera contribuzione maturata dal 1976 al 2023.
Parte appellante ha inoltre esposto che il non avrebbe mai presentato domanda CP_1 di cancellazione dalla ES RC come previsto dall'art 4 L. 1397/60.
Data l'esistenza e permanenza dei presupposti per l'iscrizione del alla ES CP_1
RC per l'anno 2018 in quanto socio che prestava attività lavorativa nell'ambito della e non essendo mero socio di capitale, sussisteva l'obbligo di Controparte_2
versamento della contribuzione eccedente il minimale.
Secondo , in questo caso il socio non è un mero socio di capitale di una s.r.l., ma Pt_1 partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, presupposto per l'iscrizione alla
ES, e quindi il reddito dallo stesso percepito rientra certamente nella base contributiva.
L'appellante non condivide l'impugnata decisione che, pur richiamando pronunzie Pt_1 di legittimità e di merito che, in realtà, confermano l'obbligo di versamento della contribuzione eccedente il minimale per i soci che partecipino al lavoro aziendale in base ai redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, ha accolto le tesi avversarie.
Con memoria del 7 novembre 2025 resiste rilevando che l'iscrizione alla CP_1
ES RC per l'anno 2014 è avvenuta per errore commesso dal consulente fiscale del Sig. il quale, essendo appunto già iscritto alla ES Separata e CP_1 non prestando lavoro personale per non aveva alcun obbligo contributivo in CP_2
tal senso.
Aggiunge inoltre che lo stesso negli anni 2018 era amministratore della società
[...]
e di altre 5 società, nonché socio di altre 7 S.r.l.; nel 2023, era amministratore CP_3
di altre 8 società oltre e socio di altre 8 S.r.l. CP_2
Nel 2023 ,aveva altresì conseguito la pensione di vecchiaia ,ed in astratto non poteva, quindi, svolgere lavoro con caratteri di personalità, prevalenza ed abitualità in favore di alcuna società.
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
^^^^^^^^
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Questa Corte, si è già pronunciata fra le stesse parti su identica fattispecie a quella oggetto di causa, pur se per annualità diverse, con la sentenza n. 50/2025 ( Pres. CP_4
Rel.Sommariva) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c..” Nel caso esaminato, come evidenziato dal primo giudice, assumono valore decisivo le seguenti circostanze, pacifiche e documentali:
- che l'iscrizione alla ES RC a decorrere dal 1.1.2014 non è avvenuta
d'ufficio, ma su richiesta formulata dallo stesso ricorrente, il quale, con la compilazione del c.d. , diretto all' ad integrazione della domanda d'iscrizione della CP_5 Pt_1
nel registro delle imprese, quale suo socio unico, ha barrato la seguente Controparte_2 dichiarazione: “Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla ES speciale degli Pt_1
esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.01.2014” (vd. doc. 2 fascicolo primo grado;
- che, successivamente ricevuta, in data 31.1.2014, a mezzo Pt_1
raccomandata A.R., apposita comunicazione della sua avvenuta iscrizione alla ES
RC a partire dal 17.1.2014 (doc. 4 fascicolo primo grado , per anni non Pt_1
ha mai sollevato contestazioni e, anzi, ha sempre provveduto al versamento della contribuzione fissa dovuta entro il minimale (doc. 5 fascicolo , per poi chiedere ed Pt_1
ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia nella medesima gestione assicurativa con decorrenza dal marzo 2023 (certificato n. 36663096).
Tali circostanze, congiuntamente considerate, sono senz'altro idonee a fondare prova presuntiva dell'esistenza e della permanenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma
203, lett. c), della l. 662/1996 per l'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
il comportamento univoco tenuto dallo stesso assicurato integra, infatti, un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art.
2729 c.c., tale da comportare l'inversione dell'onere della prova e, segnatamente, da spostare a carico dell'obbligato (ossia del ricorrente) l'onere della prova contraria.
In tal senso la stessa Cassazione, invero, ha da tempo avuto modo di chiarire che
“l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi
e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico- giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta
l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).” (così Cass. n.
8651/2010; in senso conforme CdA LA n. 1155/19 Pres Picciau, est. Locorotondo).”.
Nel caso in esame, il si è limitato ad allegare di non aver mai svolto la propria CP_1
attività lavorativa nella e nelle altre molteplici società di cui era socio, Controparte_2
ma di aver agito sempre ed esclusivamente quale amministratore, là dove l'iscrizione alla
ES RC sarebbe stata frutto di un errore del professionista dallo stesso incaricato della predisposizione delle dichiarazioni tributarie.
In relazione a detti assunti, contraddetti dalle risultanze delle produzioni documentali dell' , parte appellata ha chiesto di essere ammessa a prova testimoniale articolando Pt_1
però i relativi capitoli di prova in maniera non adeguatamente circostanziata e non incentrata su fatti obiettivi e specifici, ma basata su mere valutazioni, apprezzamenti soggettivi o qualificazioni giuridiche che spetterebbero al testimone e, in quanto tale, inammissibile.
Inoltre il iscritto, su sua richiesta dal 2014 alla ES RC, solo in CP_1 data 20.07.2023, ha inoltrato richiesta all' di cancellazione dalla predetta ES Pt_1
RC, con effetto retroattivo dal 1.1.2018, per fine attività. Pertanto, trattandosi di una cessazione di attività, l'onere della prova della intervenuta insussistenza delle condizioni di iscrivibilità alla ES RC, incombeva comunque sul che sostiene una diversa realtà rispetto a quella da lui stesso in CP_1
precedenza dichiarata.
Né il pensionamento intervenuto nel 2023 poteva costituire di per sè motivo di cancellazione dalla ES e di cessazione dell'obbligo contributivo.
Ed invero, l'art. 59, comma 15, della legge 449/97 permette ai lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni , di chiedere una riduzione Pt_1 del 50% dei contributi dovuti, con ciò confermando l'ammissibilità dell'iscrizione alla
ES RC del pensionato che svolga attività per la quale è prevista l'iscrizione presso la citata ES.
Anche relativamente a detta annualità l'onere della prova, incombente a carico del non è stato, dallo stesso assolto e, di conseguenza, l'opposizione formulata in CP_1
primo grado non può essere accolta e la sentenza impugnata va dunque riformata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell' , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella Pt_1 misura di €.1.900,00 per il primo grado ed €.2.000,00 per il grado di appello .
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di LA n.1663/2025, respinge le domande formulate da in primo grado. Controparte_1
Condanna al pagamento della contribuzione eccedente il minimale relativa Controparte_1 all'anno 2018 e della contribuzione entro il minimale relativa all'anno 2023 di pertinenza della ES RC .
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado che liquida in €. 3.900,00.
LA, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni