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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. PP De TU Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4719/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli deliberata il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024 (n. 5966/2021 RG); azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Ruggiero (c.f. ), C.F._2
p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._3
c.f. , Controparte_2 C.F._4
c.f. , Controparte_3 C.F._5
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in qualità di eredi di difesi dall'avv. Patrizia Palazzo (c.f. Persona_1
C.F._6
p.e.c.: Email_2
APPELLATI
E
, c.f. , CP_4 C.F._7
c.f. , CP_5 C.F._8
c.f. , Controparte_6 C.F._9 difesi dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f. ) e dall'avv. Elena C.F._10
RD (c.f. ) C.F._11 domicilio digitale: Email_3 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA CONTUMACE
LA VICENDA PROCESSUALE
Il processo di primo grado è riportato, nell'ordinanza appellata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e CP_1 Controparte_2
in proprio e nella qualità di eredi del sig. Controparte_3 Persona_1 convenivano in giudizio i sig.ri , e Parte_1 Controparte_6 CP_4 CP_5 per sentire revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria) e
[...] quindi rendere inefficaci nei propri confronti l'atto di disposizione del 27/12/2016 trascritto a rogito notarile – Repertorio n. 24188, Raccolta n. 5249 – con cui il sig.
, in regime di separazione dei beni, donava ai propri figli e Parte_1 CP_4
, in comune e in parti uguali, la nuda proprietà di un'unità immobiliare CP_5 sita in Napoli, alla Piazza Gesù Nuovo, n. 33; si domandava anche la revocatoria dello stesso atto per la parte in cui e la di lui moglie Parte_1 Controparte_6 donavano, ciascuno per i propri diritti, ai figli e la nuda CP_4 CP_5 proprietà di un'altra unità immobiliare sita nello stesso fabbricato in Napoli, alla Piazza
Gesù Nuovo, n. 33 e la nuda proprietà di un'unità immobiliare facente parte di un
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile fabbricato sito in Massa Lubrense (Na), via Santa Marisa n. 52. Il tutto con riserva di usufrutto vitalizio e reciproco diritto di accrescimento. La domanda revocatoria di parte attrice si intendeva estesa agli atti di usufrutto vitalizio riservati per se stessi dai coniugi e Pertanto, si domandava a questo Giudice, in accoglimento della Pt_1 CP_6 domanda ex art. 2901 c.c., di ordinare al Conservatore dei RR.II di Napoli di procedere alla trascrizione e annota-zione dell'emananda sentenza.
Tali conclusioni giungevano all'esito della seguente ricostruzione in fatto.
Gli attori e sono rispettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 moglie e figli di , deceduto in data 1^ agosto 2007 a causa di un collasso Persona_1 circolatorio e respiratorio terminale da politrauma da precipitazione accidentale a prevalenza cranica occorsogli in seguito a una caduta da un lucernario posto all'altezza di circa 10 metri durante l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione nell'ambito della costruzione di una struttura polifunzionale a Brindisi.
All'epoca del sinistro mortale, il sig. era dipendente della ditta Cover Persona_1 tech SR, cui erano stati affidati dalla GI SR (appaltatrice) in subappalto i predetti lavori di impermeabilizzazione.
All'esito di tale avvenimento, si instaurava dinanzi al Tribunale di Brindisi un procedimento penale a carico tra gli altri dell'odierno convenuto , in Parte_1 qualità responsabile dei lavori per SO SR (committente).
Il procedimento penale si concludeva con sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, n. 2868/2015, con la quale si riconosceva la responsabilità penale e civile di tutti gli imputati, compreso il sig. . Parte_1
La sentenza di primo grado veniva confermata appello dal Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1371/2017, e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/2019.
All'esito di tali vicende, gli odierni attori si impegnavo nella risoluzione bonaria della controversia, che tuttavia si rivelava infruttuosa e anzi si avvedevano che il sig. Pt_1 aveva provveduto a trasferire mediante donazione ai propri figli la nuda
[...] proprietà dei beni precedentemente citati a mezzo dell'atto notarile de quo stipulato in data 27/12/2016.
A fondamento della propria azione, la parte attrice deduceva in diritto la sussistenza di ognuno dei requisiti individuati dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità della tutela revocatoria ordinaria.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In particolare, la sussistenza del eventus damni risulterebbe dalla sostanziale diminuzione, se non azzeramento totale, della garanzia patrimoniale del responsabile
. Parte_1
Egualmente, anche il profilo del consilium fraudis sarebbe rinvenibile nella consapevolezza del donante di diminuire la propria garanzia patrimoniale attraverso l'atto dispositivo, ben consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni debitorie.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non rileverebbe invece il profilo della consapevolezza del pregiudizio arrecato o della partecipazione al disegno dolosamente preordinato da parte del terzo – che pure non potrebbe escludersi – come da espressa previsione codicistica.
Per tutte queste ragioni, rilevandosi l'indubbio pregiudizio arrecato dal suddetto atto di disposizione alle ragioni creditorie, la parte attrice concludeva come in premessa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale domandava di rigettarsi la Parte_1 domanda per infondatezza della stessa e per la mancanza dei necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In particolar.
- Quanto al requisito oggettivo, che si sostanzia nel pregiudizio arrecato o arrecabile dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), lo stesso sarebbe carente perché non vi sarebbe stata alcuna diminuzione nel patrimonio del convenuto tale da pregiudicare le ragioni del creditore, fermo peraltro che il credito Parte_1 vantato dagli odierni attori nei confronti dello stesso sarebbe, in proprio e nella qualità di eredi del sig. sarebbe stato inesistente al momento della donazione, Persona_1 essendo sorto solo con la sentenza definitiva penale della Cassazione del 2019 e considerato anche che ad oggi ancora pende giudizio civile per la quantificazione del danno.
- Quanto al requisito soggettivo, che si concreta nella consapevolezza del debitore (cd. consilium fraudis) ed eventualmente del terzo (cd. scientia damni) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore mediante l'atto dispositivo, si deduceva l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento tanto in (che al momento della Parte_1 donazione ai propri figli aveva provveduto già al pagamento della provvisionale di euro
50.000,00 in solido con gli altri coimputati e responsabili civili) quanto nei propri figli, la cui conoscenza di tale disegno fraudolento sarebbe del tutto indimostrata e non provabile in maniera presuntiva.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Per queste ragioni, si domandava in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, per la quantificazione del danno e in ogni caso nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio i signori e . I Controparte_6 CP_5 CP_4 convenuti eccepivano:
- l'improcedibilità della domanda per non avere la parte attrice esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione prescritto per legge vertendo la controversia in materia di diritti reali;
- la totale inconsapevolezza dei figli e delle circostanze CP_5 CP_4 pregresse relative al decesso del sig. che secondo la narrazione attorea Persona_1 sarebbero all'origine della decisione dei genitori di operare il trasferimento della nuda proprietà dei predetti immobili, mantenendo per se stessi il solo usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento;
- La circostanza per cui la domanda revocatoria può incidere solo sugli atti posti in essere da e non da quelli fatti da per la propria quota di Parte_1 Controparte_6 nuda proprietà, essendo quest'ultima estranea a ogni ragione debitoria nei confronti degli odierni attori;
- il mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio in ordine ai requisiti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria e anche in ordine alla mancata quantificazione del credito per cui si agisce in revocatoria;
- la mancata prova dell'elemento soggettivo della sig.ra in ordine alla Controparte_6 consapevolezza dei profili di pregiudizio relativi alla costituzione dell'usufrutto a suo vantaggio in conseguenza dell'atto impugnato, considerata la natura onerosa dell'atto;
- infine, in via riconvenzionale trasversale, si domandava che ove fosse revocato anche il predetto usufrutto successivo da parte di in favore della sig.ra si Parte_1 CP_6 procedesse alla revoca anche della costituzione dell'usufrutto successivo a favore di da parte della sig.ra Parte_1 CP_6
In virtù di quanto detto, si concludeva per il rigetto della domanda attorea.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“- dichiara l'inefficacia nei confronti di e CP_1 Controparte_2 [...] dell'atto di donazione stipulato in data 27.12.2016, repertorio n. 24188, CP_3
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Raccolta n. 5249, a rogito del Notaio iscritto presso Collegio Notarile del Persona_2
Distretto di Sorrento, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli – territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 19.01.2017 ai nn. 2778 (generale) e 2287 (particolare);
- dispone trasmettersi la presente sentenza per le annotazioni nei pubblici registri da parte del competente Conservatore, con esonero da responsabilità dello stesso;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 8000,00 oltre iva, cpa e spese generali ed euro 518,00 per spese.”.
ha proposto appello a questa Corte, ne ha argomentato i Parte_1 motivi a sostegno ed ha chiesto:
“A. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, l'inesistenza dei presupposti della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Sigg.ri CP_1
e per carenza del credito all'epoca del rogito Controparte_2 Controparte_3 oggetto di revocatoria;
B. Accertare e Dichiarare, in accoglimento del secondo motivo di appello l'inesistenza dei presupposti della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Sigg.ri CP_1
e per carenza dell'eventus damni e del requisito Controparte_2 Controparte_3 soggettivo;
C. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai
Sigg.ri e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
D. Per l'effetto dei motivi accolti Riformare la parte della sentenza n. 3631/2024 impugnata e Rigettare le domande avverse;
E. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
, e si sono costituiti ed hanno CP_4 CP_5 Controparte_6 concluso:
“affinchè l'On. Corte d'Appello voglia, in integrale riforma della sentenza n. 3631/2024 del Tribunale di Napoli, rigettare la domanda attorea formulata da CP_1
e in forza di tutti i sovraestesi motivi di appello, Controparte_2 Controparte_3 sia quale appello principale che quale appello incidentale.
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In via del tutto subordinata, nel caso di rigetto dell'appello principale e/o dei motivi di appello incidentale, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda riconvenzionale qui esposta come ultimo motivo di appello incidentale e per l'effetto revocare la costituzione di usufrutto realizzata da in favore di Controparte_6 Pt_1
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
e hanno resistito CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'impugnazione ed hanno chiesto:
“1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello interposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 3631/2024 del Tribunale di Napoli, in quanto
[...] inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado.
2) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
3) apportare al dispositivo della sentenza di primo grado l'integrazione/correzione relativa alle trascrizioni dell'atto di donazione effettuate presso la Conservatoria dei RR.
II. di Napoli 1 (ossia che il citato atto l'atto di donazione stipulato in data 27.12.2016, repertorio n. 24188, Raccolta n. 5249, a rogito del Notaio è stato Persona_2 trascritto anche presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 1 in data 20.01.2017 ai nn. 1638
(generale) e 1244 (particolare), ai nn. 1637 (generale) e 1243 (particolare), ai nn. 1636
(generale) e 1242 (particolare).”.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 7.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Con istanza in data 15.9.2025 tutte le parti hanno rappresentato concordemente di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno chiesto:
“A. Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione tra tutte le parti in causa - delle spese del grado di appello;
B. Disporre la cancellazione delle trascrizioni della domanda Giudiziale oggetto del presente procedimento, eseguite con le seguenti formalità:
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IV sezione civile
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Napoli 2 reg. gen.
13998 - reg. part. 10317 del 23.3.2021;
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Napoli 1 reg. gen.
8267 - reg.part. 6054 del 23.3.2021;
C. Per l'effetto di quanto disposto in B, Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità, di effettuare le consequenziali annotazioni /trascrizioni.”.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. n. 16150/2010; Cass. n.
2063/2014).
Nella fattispecie, la Corte deve prendere atto delle concordi conclusioni rassegnate da tutte le parti contendenti e pronunciare in conformità.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di appello restano compensate tra le parti, come da loro tutte richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli deliberata il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024
(n. 5966/2021 RG), così provvede:
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale oggetto del presente procedimento, eseguite con le seguenti formalità:
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare
Napoli 2 reg. gen. 13998 - reg. part. 10317 del 23.3.2021;
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare
Napoli 1 reg. gen. 8267 - reg. part. 6054 del 23.3.2021;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità, di effettuare le consequenziali annotazioni/trascrizioni;
4) dichiara le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
PP De TU
(firma apposta in modalità digitale)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. PP De TU Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4719/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli deliberata il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024 (n. 5966/2021 RG); azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Ruggiero (c.f. ), C.F._2
p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._3
c.f. , Controparte_2 C.F._4
c.f. , Controparte_3 C.F._5
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in qualità di eredi di difesi dall'avv. Patrizia Palazzo (c.f. Persona_1
C.F._6
p.e.c.: Email_2
APPELLATI
E
, c.f. , CP_4 C.F._7
c.f. , CP_5 C.F._8
c.f. , Controparte_6 C.F._9 difesi dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f. ) e dall'avv. Elena C.F._10
RD (c.f. ) C.F._11 domicilio digitale: Email_3 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA CONTUMACE
LA VICENDA PROCESSUALE
Il processo di primo grado è riportato, nell'ordinanza appellata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e CP_1 Controparte_2
in proprio e nella qualità di eredi del sig. Controparte_3 Persona_1 convenivano in giudizio i sig.ri , e Parte_1 Controparte_6 CP_4 CP_5 per sentire revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria) e
[...] quindi rendere inefficaci nei propri confronti l'atto di disposizione del 27/12/2016 trascritto a rogito notarile – Repertorio n. 24188, Raccolta n. 5249 – con cui il sig.
, in regime di separazione dei beni, donava ai propri figli e Parte_1 CP_4
, in comune e in parti uguali, la nuda proprietà di un'unità immobiliare CP_5 sita in Napoli, alla Piazza Gesù Nuovo, n. 33; si domandava anche la revocatoria dello stesso atto per la parte in cui e la di lui moglie Parte_1 Controparte_6 donavano, ciascuno per i propri diritti, ai figli e la nuda CP_4 CP_5 proprietà di un'altra unità immobiliare sita nello stesso fabbricato in Napoli, alla Piazza
Gesù Nuovo, n. 33 e la nuda proprietà di un'unità immobiliare facente parte di un
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IV sezione civile fabbricato sito in Massa Lubrense (Na), via Santa Marisa n. 52. Il tutto con riserva di usufrutto vitalizio e reciproco diritto di accrescimento. La domanda revocatoria di parte attrice si intendeva estesa agli atti di usufrutto vitalizio riservati per se stessi dai coniugi e Pertanto, si domandava a questo Giudice, in accoglimento della Pt_1 CP_6 domanda ex art. 2901 c.c., di ordinare al Conservatore dei RR.II di Napoli di procedere alla trascrizione e annota-zione dell'emananda sentenza.
Tali conclusioni giungevano all'esito della seguente ricostruzione in fatto.
Gli attori e sono rispettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 moglie e figli di , deceduto in data 1^ agosto 2007 a causa di un collasso Persona_1 circolatorio e respiratorio terminale da politrauma da precipitazione accidentale a prevalenza cranica occorsogli in seguito a una caduta da un lucernario posto all'altezza di circa 10 metri durante l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione nell'ambito della costruzione di una struttura polifunzionale a Brindisi.
All'epoca del sinistro mortale, il sig. era dipendente della ditta Cover Persona_1 tech SR, cui erano stati affidati dalla GI SR (appaltatrice) in subappalto i predetti lavori di impermeabilizzazione.
All'esito di tale avvenimento, si instaurava dinanzi al Tribunale di Brindisi un procedimento penale a carico tra gli altri dell'odierno convenuto , in Parte_1 qualità responsabile dei lavori per SO SR (committente).
Il procedimento penale si concludeva con sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, n. 2868/2015, con la quale si riconosceva la responsabilità penale e civile di tutti gli imputati, compreso il sig. . Parte_1
La sentenza di primo grado veniva confermata appello dal Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1371/2017, e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/2019.
All'esito di tali vicende, gli odierni attori si impegnavo nella risoluzione bonaria della controversia, che tuttavia si rivelava infruttuosa e anzi si avvedevano che il sig. Pt_1 aveva provveduto a trasferire mediante donazione ai propri figli la nuda
[...] proprietà dei beni precedentemente citati a mezzo dell'atto notarile de quo stipulato in data 27/12/2016.
A fondamento della propria azione, la parte attrice deduceva in diritto la sussistenza di ognuno dei requisiti individuati dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità della tutela revocatoria ordinaria.
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IV sezione civile
In particolare, la sussistenza del eventus damni risulterebbe dalla sostanziale diminuzione, se non azzeramento totale, della garanzia patrimoniale del responsabile
. Parte_1
Egualmente, anche il profilo del consilium fraudis sarebbe rinvenibile nella consapevolezza del donante di diminuire la propria garanzia patrimoniale attraverso l'atto dispositivo, ben consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni debitorie.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non rileverebbe invece il profilo della consapevolezza del pregiudizio arrecato o della partecipazione al disegno dolosamente preordinato da parte del terzo – che pure non potrebbe escludersi – come da espressa previsione codicistica.
Per tutte queste ragioni, rilevandosi l'indubbio pregiudizio arrecato dal suddetto atto di disposizione alle ragioni creditorie, la parte attrice concludeva come in premessa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale domandava di rigettarsi la Parte_1 domanda per infondatezza della stessa e per la mancanza dei necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In particolar.
- Quanto al requisito oggettivo, che si sostanzia nel pregiudizio arrecato o arrecabile dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), lo stesso sarebbe carente perché non vi sarebbe stata alcuna diminuzione nel patrimonio del convenuto tale da pregiudicare le ragioni del creditore, fermo peraltro che il credito Parte_1 vantato dagli odierni attori nei confronti dello stesso sarebbe, in proprio e nella qualità di eredi del sig. sarebbe stato inesistente al momento della donazione, Persona_1 essendo sorto solo con la sentenza definitiva penale della Cassazione del 2019 e considerato anche che ad oggi ancora pende giudizio civile per la quantificazione del danno.
- Quanto al requisito soggettivo, che si concreta nella consapevolezza del debitore (cd. consilium fraudis) ed eventualmente del terzo (cd. scientia damni) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore mediante l'atto dispositivo, si deduceva l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento tanto in (che al momento della Parte_1 donazione ai propri figli aveva provveduto già al pagamento della provvisionale di euro
50.000,00 in solido con gli altri coimputati e responsabili civili) quanto nei propri figli, la cui conoscenza di tale disegno fraudolento sarebbe del tutto indimostrata e non provabile in maniera presuntiva.
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IV sezione civile
Per queste ragioni, si domandava in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, per la quantificazione del danno e in ogni caso nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio i signori e . I Controparte_6 CP_5 CP_4 convenuti eccepivano:
- l'improcedibilità della domanda per non avere la parte attrice esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione prescritto per legge vertendo la controversia in materia di diritti reali;
- la totale inconsapevolezza dei figli e delle circostanze CP_5 CP_4 pregresse relative al decesso del sig. che secondo la narrazione attorea Persona_1 sarebbero all'origine della decisione dei genitori di operare il trasferimento della nuda proprietà dei predetti immobili, mantenendo per se stessi il solo usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento;
- La circostanza per cui la domanda revocatoria può incidere solo sugli atti posti in essere da e non da quelli fatti da per la propria quota di Parte_1 Controparte_6 nuda proprietà, essendo quest'ultima estranea a ogni ragione debitoria nei confronti degli odierni attori;
- il mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio in ordine ai requisiti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria e anche in ordine alla mancata quantificazione del credito per cui si agisce in revocatoria;
- la mancata prova dell'elemento soggettivo della sig.ra in ordine alla Controparte_6 consapevolezza dei profili di pregiudizio relativi alla costituzione dell'usufrutto a suo vantaggio in conseguenza dell'atto impugnato, considerata la natura onerosa dell'atto;
- infine, in via riconvenzionale trasversale, si domandava che ove fosse revocato anche il predetto usufrutto successivo da parte di in favore della sig.ra si Parte_1 CP_6 procedesse alla revoca anche della costituzione dell'usufrutto successivo a favore di da parte della sig.ra Parte_1 CP_6
In virtù di quanto detto, si concludeva per il rigetto della domanda attorea.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“- dichiara l'inefficacia nei confronti di e CP_1 Controparte_2 [...] dell'atto di donazione stipulato in data 27.12.2016, repertorio n. 24188, CP_3
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Raccolta n. 5249, a rogito del Notaio iscritto presso Collegio Notarile del Persona_2
Distretto di Sorrento, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli – territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2 in data 19.01.2017 ai nn. 2778 (generale) e 2287 (particolare);
- dispone trasmettersi la presente sentenza per le annotazioni nei pubblici registri da parte del competente Conservatore, con esonero da responsabilità dello stesso;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 8000,00 oltre iva, cpa e spese generali ed euro 518,00 per spese.”.
ha proposto appello a questa Corte, ne ha argomentato i Parte_1 motivi a sostegno ed ha chiesto:
“A. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, l'inesistenza dei presupposti della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Sigg.ri CP_1
e per carenza del credito all'epoca del rogito Controparte_2 Controparte_3 oggetto di revocatoria;
B. Accertare e Dichiarare, in accoglimento del secondo motivo di appello l'inesistenza dei presupposti della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Sigg.ri CP_1
e per carenza dell'eventus damni e del requisito Controparte_2 Controparte_3 soggettivo;
C. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai
Sigg.ri e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
D. Per l'effetto dei motivi accolti Riformare la parte della sentenza n. 3631/2024 impugnata e Rigettare le domande avverse;
E. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
, e si sono costituiti ed hanno CP_4 CP_5 Controparte_6 concluso:
“affinchè l'On. Corte d'Appello voglia, in integrale riforma della sentenza n. 3631/2024 del Tribunale di Napoli, rigettare la domanda attorea formulata da CP_1
e in forza di tutti i sovraestesi motivi di appello, Controparte_2 Controparte_3 sia quale appello principale che quale appello incidentale.
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IV sezione civile
In via del tutto subordinata, nel caso di rigetto dell'appello principale e/o dei motivi di appello incidentale, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda riconvenzionale qui esposta come ultimo motivo di appello incidentale e per l'effetto revocare la costituzione di usufrutto realizzata da in favore di Controparte_6 Pt_1
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
e hanno resistito CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'impugnazione ed hanno chiesto:
“1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello interposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 3631/2024 del Tribunale di Napoli, in quanto
[...] inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado.
2) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
3) apportare al dispositivo della sentenza di primo grado l'integrazione/correzione relativa alle trascrizioni dell'atto di donazione effettuate presso la Conservatoria dei RR.
II. di Napoli 1 (ossia che il citato atto l'atto di donazione stipulato in data 27.12.2016, repertorio n. 24188, Raccolta n. 5249, a rogito del Notaio è stato Persona_2 trascritto anche presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 1 in data 20.01.2017 ai nn. 1638
(generale) e 1244 (particolare), ai nn. 1637 (generale) e 1243 (particolare), ai nn. 1636
(generale) e 1242 (particolare).”.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 7.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Con istanza in data 15.9.2025 tutte le parti hanno rappresentato concordemente di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno chiesto:
“A. Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione tra tutte le parti in causa - delle spese del grado di appello;
B. Disporre la cancellazione delle trascrizioni della domanda Giudiziale oggetto del presente procedimento, eseguite con le seguenti formalità:
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Napoli 2 reg. gen.
13998 - reg. part. 10317 del 23.3.2021;
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Napoli 1 reg. gen.
8267 - reg.part. 6054 del 23.3.2021;
C. Per l'effetto di quanto disposto in B, Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità, di effettuare le consequenziali annotazioni /trascrizioni.”.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. n. 16150/2010; Cass. n.
2063/2014).
Nella fattispecie, la Corte deve prendere atto delle concordi conclusioni rassegnate da tutte le parti contendenti e pronunciare in conformità.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di appello restano compensate tra le parti, come da loro tutte richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli deliberata il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024
(n. 5966/2021 RG), così provvede:
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IV sezione civile
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale oggetto del presente procedimento, eseguite con le seguenti formalità:
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare
Napoli 2 reg. gen. 13998 - reg. part. 10317 del 23.3.2021;
- trascrizione domanda giudiziale eseguita presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare
Napoli 1 reg. gen. 8267 - reg. part. 6054 del 23.3.2021;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità, di effettuare le consequenziali annotazioni/trascrizioni;
4) dichiara le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
PP De TU
(firma apposta in modalità digitale)
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