Sentenza breve 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/11/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento,
previa concessione di misure cautelari,
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015,
nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza e di disporre l’accesso al sistema di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. MP De AZ e udito il difensore di parte resistente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – dopo aver formalizzato una domanda di protezione internazionale il 30 giugno 2025 – presentava istanza il 1° luglio 2025 per l’ammissione al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.
L’Amministrazione restava inerte e, di conseguenza, il ricorrente presentava ricorso con cui chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio serbato nonché di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere sull’istanza, accordando le tutele previste dal d.lgs. n. 142 del 2015.
2. L’Amministrazione intimata depositava in giudizio il provvedimento prot. n. 86432 dell’8 agosto 2025, con cui aveva disposto l’applicazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, il quale per effetto di ciò chiedeva la cessazione della materia del contendere.
3. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per lo scrutinio dell’istanza cautelare, la causa passava in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
4. L’applicazione delle misure di accoglienza, disposte in favore del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo quanto prefigurato dall’art. 34, comma 5, c.p.a..
5. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto 12 agosto 2025 n. 93 della competente commissione, comporta che l’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
6. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato in data 1° settembre 2025 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
7. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € 1.500,00 richiesta del difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
MP De AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MP De AZ | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.