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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 359 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Letizia Manuale
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Sergio Russo, Francesco Scozzafava e Matteo Russo
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2023 esponeva: Parte_1
che era stato dipendente della - che gestisce due sale gioco OL ubicate nel territorio di CP_1
EA e di Nettuno - dal 15.06.2022 al 27.10.2022, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (con scadenza prevista al 15.09.2023) con mansioni di operatore di sala scommesse ed inquadramento nel V Livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Minori;
che era stato licenziato per giusta causa con lettera del 27.10.2022 (per aver fatto credito ad un cliente in violazione delle disposizioni aziendali così determinando un ammanco di cassa);
che il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni superiori sussumibili nel IV livello del
CCNL;
che aveva svolto lavoro straordinario e festivo;
tanto esposto, chiedeva la condanna della al pagamento, in proprio favore, del risarcimento del CP_1
danno da licenziamento illegittimo, nonché della somma di €.22.233,86 a titolo di differenze salariali.
2. Resisteva la convenuta, la quale avanzava domanda riconvenzionale per sentir condannare il ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.26.000,00, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'azienda, consistito in un ammanco di cassa, cui era conseguito il blocco della piattaforma e la chiusura dell'Agenzia di EA viale Tor San ZO per due giorni.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 117/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025,
così statuiva:
<<
1. Dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1
dalla società con lettera del 27.10.2022 e di condanna della società al conseguente
[...] CP_1
risarcimento del danno.
2. Dichiara in parte inammissibile ed in parte infondata la domanda di pagamento del credito retributivo proposta da che viene, quindi, rigettata. Parte_1
3. Accerta la responsabilità di in relazione al danno patrimoniale subito dalla società Parte_1 CP_1
come conseguenza diretta della condotta del lavoratore, e condanna il medesimo a
[...] Parte_1
corrispondere alla società la somma di € 23.000,00 a titolo risarcitorio. CP_1
4. Condanna a rimborsare alla società resistente le spese processuali liquidate in complessivi Parte_1
€ 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
licenziamento in via stragiudiziale entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta),
ed entro il successivo termine di 180 giorni di depositare il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale
competente, con la precisazione che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il secondo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso decorre dalla data di spedizione dell'impugnazione stragiudiziale, cioè dall'invio della lettera di impugnazione del licenziamento.
Nel caso in esame dai documenti in atti risulta per tabulas che la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento è stata spedita in data 24.11.2022 (doc 3 ter allegato alla memoria di costituzione della società
resistente) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in via telematica presso la
Cancelleria di questo Tribunale in data 24.05.2023 ore 19,02, quindi oltre il termine dei 180 giorni, in scadenza il 23.05.2023.
Alla decadenza dall'azione di impugnazione del licenziamento consegue l'inammissibilità/inefficacia della domanda di declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus del datore di lavoro e la correlata domanda di risarcimento del danno>>;
<
rivendicato dal sull'assunto di avere svolto mansioni superiori sussumibili nel IV Livello del CCNL… Pt_1
il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”>>;
< una prima volta in data 13.09.2021 CP_1
con contratto di apprendistato della durata di tre anni -per svolgere le mansioni di operatore sala scommesse addetto cedule- e che il contratto veniva risolto di comune intesa il successivo 13.10.2021 e sostituito con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) che ha avuto durata dicembre 2021 al 13 giugno 2022.
Il 15.06.2022 veniva, quindi, assunto con il contratto a termine oggetto del presente giudizio con la qualifica di personale esercente di sala scommesse di cui al V livello del CCNL pubblici esercizi minori e orario a tempo pieno (su turni) e sede di lavoro presso l'agenzia di ardea viale Tor San ZO>>;
<
di considerare che scontano inevitabili profili di inattendibilità soggettiva - quanto a in virtù Controparte_2
dello stretto rapporto di parentela con il ricorrente di cui è il padre;
quanto a per l'avere in Persona_1
corso analogo giudizio promosso contro l'odierna convenuta nonché per essere coimputato con il Pt_1
nel medesimo procedimento penale avente ad oggetto i fatti di causa-, hanno reso dichiarazioni insufficienti a suffragare l'assunto attoreo>>;
<
atti risultano elaborati solo in relazione al superiore IV livello e che il procuratore del ricorrente non propone alcuna domanda subordinata avente come petitum il pagamento di differenze retributive maturate con riferimento all'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore. A ciò si aggiunga che, nonostante il ricorso sia privo di qualsivoglia specifica deduzione relativa allo svolgimento di mansioni superiori e/o dell'esistenza di crediti retributivi nei precedenti periodi di lavoro a tempo determinato e intermittente intercorsi tra il e la i conteggi risultano elaborati dal maggio 2021 al novembre 2022 Pt_1 CP_1
(?), per cui la domanda di pagamento relativa al periodo maggio 2021-14 giugno 2022 è in ogni caso inammissibile. In conclusione la domanda di pagamento del credito retributivo di €.22.233,86 è risultata in parte inammissibile e in parte infondata e va quindi rigettata>>;
<
la società sostiene, in particolare, che il 24.09.2022 il ricorrente ha occultato al responsabile dell'agenzia,
CP_
, e al personale di direzione, e la presenza di un ammanco di cassa Persona_2 Controparte_4
di € 23.940,75 maturato durante il turno del collega , nonché ha consentito allo stesso cliente Persona_1
di effettuare, in violazione di tutte le disposizioni aziendali, innumerevoli le giocate a credito, Parte_2
limitandosi ad annotare su un foglio il numero delle scommesse e degli importi da pagare, così causando,
durante il proprio turno di lavoro, un ulteriore ammanco di cassa pari ad €.21.239,14. Inoltre, secondo la prospettazione della società resistente, il per tre volte ha chiamato per ottenere Pt_1 Persona_2
lo sblocco del conto per superamento del plafond giornaliero di € 5.000,00 (così da consentire al cliente di continuare a giocare senza pagare il corrispettivo delle scommesse), rassicurando al contempo il Per_2
che tutto procedeva regolarmente in quanto il cliente stava pagando regolarmente gli importi delle scommesse e i soldi di tutte le precedenti giocate erano presenti in cassa>>;
<
confessorie rese dal nel giudizio n. 6323/2022 RG, appare fondata la domanda riconvenzionale Pt_1
proposta dalla convenuta in quanto , nell'espletamento delle mansioni assegnategli dalla Parte_1
società datrice di lavoro si è reso responsabile di una condotta intenzionale, o comunque CP_1
connotata da colpa grave, che, ponendosi in palese violazione delle direttive di lavoro e delle disposizioni aziendali ricevute, ha cagionato alla società un danno patrimoniale.
Con riferimento alla quantificazione del danno, osserva il giudicante che dai documenti in atti prodotti dalla convenuta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio risulta che l'ammanco di cassa registratosi durante il turno del ricorrente è stato pari ad € 21.239,14. È stato, altresì, accertato che a causa del predetto ammanco di cassa, che si è sommato a quello della mattina che la società imputa al dipendente la CP_5
piattaforma OL è stata bloccata e l' è stata chiusa per due giorni. A parere del giudicante, CP_6 pertanto, va condannato a risarcire alla resistente il danno patrimoniale pari alla somma di Parte_1
€.23.000,00>>.
5. Con ricorso del 25 febbraio 2025 il interponeva appello. Pt_1
La società appellata resisteva.
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “erronea applicazione dell'art. 2103 c.c, art. 2697 c.c. e del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società datrice di lavoro”.
Deduce la parte:
<
ampia dimostrazione dell'attività effettivamente svolta all'interno della sala giochi, che non consisteva unicamente nell'accoglienza degli avventori, nella registrazione dei clienti e nel fornire assistenza e supporto,
come più volte ribadito dalla difesa del lavoratore nei propri atti difensivi>>;
< con la qualifica di personale esercente di sala scommesse. Tale mansione Pt_1
implica: l'utilizzo della piattaforma operativa agent di OL per la gestione delle giocate;
emissione /
annullamento incasso/pagamento dei ticket delle scommesse operate dai clienti, gestione del cliente,
compilazione scheda anagrafica, riprogrammazione ricarica ed inserimento dei contanti nella macchine da gioco>>;
< è stato assunto e confermate sia dal Giudice che dalla difesa della società Pt_1
non sono inquadrabili nel livello quinto del CCNL.>>. CP_1
Richiama l'appellante la deposizione dei testi e Persona_1 Controparte_2
7. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e documentali e mancata valutazione delle prove testimoniali di parte ricorrente ai sensi dell'art. 116 cpc”.
Assume il Pt_1 <
della pretesa avanzata nei confronti della società sono stati ritenuti inattendibili soltanto per le CP_1
circostanze confermate a favore del lavoratore.
Ma è ancor più grave che la Dott.ssa abbia evidenziato l'inattendibilità soggettiva del teste Per_3 CP_2
in quanto padre del ricorrente ma nulla abbia eccepito in merito alla figura di figlia
[...] Controparte_4
del legale rapp.te della società NI srl SS IN nonché dipendente della società stessa>>;
< in questo caso è stata Testimone_1
evidenziato l'interesse del testimone nella causa ma lo stesso non si è detto del testimone Persona_2
che, in qualità di attuale dipendente della società resistente ha reso dichiarazioni evidentemente contraddittorie>>;
8. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “errata applicazione degli artt 116 , 228 , 230 cpc con riferimento al mancato espletamento dell'interrogatorio formale del . Pt_1
Sostiene l'appellante:
<
dell'interrogatorio formale del Pt_1
Il Giudice non ha mai ammesso tale mezzo di prova, ritenendolo in udienza, ininfluente, nonostante la difesa del abbia agevolato l'ascolto del ricorrente presente in aula. Pt_1
Tuttavia lo stesso giudice, pur di fronte all'opposizione della difesa del ammetteva il deposito nel Pt_1
fascicolo della società resistente datrice di lavoro, il verbale di udienza riportante le dichiarazioni testimoniali rese dall'appellante nel giudizio civile promosso da contro la società Persona_1 CP_1
L'illegittimità delle valutazioni riportate in sentenza nasce dalla convinzione del giudice che la testimonianza del abbia un valore confessorio (pagina 13 di 13 della sentenza). Peccato che il giudice abbia Pt_1
calpestato il combinato disposto di cui all'art. 228 e 230 cpc., poiché se lo scopo del giudice fosse stato quello di tendere ad una confessione giudiziale del lavoratore (art. 228 cpc) avrebbe dovuto espletare l'interrogatorio formale richiesto secondo le modalità di cui all'art 230 cpc>>.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta “violazione del principio di non contestazione art 115 cpc”.
Censura l'appellante la declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento relativa al periodo maggio 2021-14 giugno 2022, opponendo quanto segue:
<
sono stati effettuati dal marzo 2021 sino al mese di novembre 2022. Il periodo lavorativo considerato nel prospetto non è stato contestato dal datore di lavoro tanto che nella memoria di costituzione indica in maniera dettagliata le fasi in cui si è articolato il rapporto di lavoro tra il e la società . È lo Pt_1 CP_1
stesso giudice alla pagina 7 di 13 della sentenza a riportare i vari periodi di lavoro. Indubbiamente vi è stato un errore nelle premesse dell'atto introduttivo, errore però superato sia dalla mancata contestazione della resistente e sia dalla valutazione operata dallo stesso giudice>>.
10. Con il quinto motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
A parere del < Pt_1
in cassa per dimostrare che il abbia procurato un danno alla . Infatti in quello stesso giorno Pt_1 CP_1
l'appellante ha chiamato più volte sia che per chiedere lo sblocco del Controparte_4 Persona_2
plafond>>.
Inoltre, soggiunge l'appellante, < , testimone della resistente, in realtà Per_2
non fa che confermare l'ipotesi di estraneità del . Parte_1
11. Prima di esaminare i vari motivi di gravame, è opportuno riportare le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado.
, padre del ricorrente Controparte_2
“…Confermo che mio figlio è sempre stato l'unico presente presso la sala gioco di EA Tor San ZO per tutta la durata dell'apertura al pubblico;
lavorava infatti o dalle 9- 16 o dalle 16 alle 23. So per averlo appreso da mio figlio che si era lamentato con il datore i lavoro di essere l'unico presente in turno in quanto l'ambiente era pericoloso in quanto frequentato anche da tossicodipendenti e ubriachi. Mi ha anche riferisco che più di una volta, sono dovuti intervenite i carabinieri di EA per sedare le liti. Sulla parte destra della sala opposto all'ingresso, era presente una parte chiusa a vetri con una porta blindata dove erano presenti i computer e erano presenti le postazioni degli operatori. E' vero e ciò mi consta personalmente, che quanto era in turno pomeridiano- serale aveva anche il compito di conteggiare l'incasso della giornata. Infatti, quando svolgeva queste operazioni mi recavo presso la sala giochi poiché aveva paura che potesse succedere qualcosa. Preciso
che la chiusura di cassa veniva eseguita con il locale chiuso, purtuttavia per chiudere il locale doveva recarsi all'esterno e avevo timore che in questo frangente qualcuno potesse fargli del male. Il timore mi era sorte vedendo la tipologia dei clienti che frequentavano la sala scommesse, in quanto qualcuno di loro si mostrava restio ad uscire all'orario di chiusura. Preciso che le ore 23 era l'orario di chiusura al pubblico, ma poiché mio figlio doveva occuparsi della chiusura della cassa, oltre che delle pulizie, si tratteneva di norma per almeno un'altra ora. Lavorava 6 giorni a settimana su 7 con un giorno di riposo a rotazione. Per quanto mi risulta, le domeniche e i giorni festivi in qui lavorava non veniva retribuito con la maggiorazione dovuta. Preciso che quando mio figlio lavorava nel turno pomeridiano, mi recavo presso la sala giochi all'incirca 2-3 volte alla settimana e se l'ambiente non mi sembrava sicuro, mi trattenevo anche dopo la chiusura, mentre lui eseguiva le altre operazione, altrimenti andavo via anche io…”
, figlia del legale rappresentante della Controparte_4 CP_1
“…Ho lavorato alle dipendenze della società amministrata da mio padre da settembre 2011 fino a maggio
2023 come dipendente addetta alla raccolta delle scommesse. Confermo che il 24.9.2022 che il ricorrente era in turno pomeridiano presso la sala scommessa di EA e non avvisava né mio padre, né me, né , Per_2
che come me aveva un ruolo di responsabile, di un ammanco di cassa di oltre 23.000 euro maturato nel turno della mattina in cui era presente un altro operatore. Della circostanza se ne è avveduto , in quanto il Per_2
ricorrente lo aveva chiamato per chiedere la ricarica del conto -gioco che presupponeva l'avvenuto incasso dell'intero plafond, mentre invece si è accertato che non tutto il denaro era presente in cassa. È vero che nella stessa giornata il ricorrente ha consentito allo stesso giocatore della mattina Badr, di eseguire ulteriori giocate nel pomeriggio sempre senza incassare i soldi scommessi. La sera stessa intorno alle 18 quanto io,
mio padre e ci siamo recati ad EA abbiamo trovato un foglio su cui erano annotate tutte le giocate Per_2
eseguite dal cliente sia la mattina che il pomeriggio. È vero che nel pomeriggio ha chiesto più volte lo Pt_2
sblocco del conto benché come ho detto non avesse incassato gli importi delle giocate. È vero che almeno in una delle ultime telefonate a cui ho assistito personalmente, ha chiesto al ricorrente se avesse Per_2
incassato i soldi delle scommesse in quanto non era consentito che i clienti giocassero a credito, e che lui conferma di aver incassato le somme. Come ho detto prima alle ore 18 ci siamo recati presso l'agenzia di
EA in quanto la rifiutava la ricarica chiedendo che ci si recasse sul posto per verificare gli incassi. Pt_3
Come ho detto in quest'ultima occasione abbiamo avuto modo di verificare che il cliente aveva giocato Pt_2
a credito tutta la giornata e quindi non era presente in cassa la somma di oltre 45.000 di cui oltre 21.000 nel turno del ricorrente. È vero che il mancato incasso della suddetta somma ha impedito alla società di CP_1
versare alla gold bet e per tale ragione la gold bet ha chiuso la piattaforma per i giorni 25 e 26 settembre
2022. È vero che quanto in conseguenza di quanto verificatosi la Golb bet ha ridotto il plafond da 5000 a 1000
euro e ciò ha determinato un danno economico della nirvana, a cui viene riconosciuta un provvigione sulle somme incassate. È vero che la società ha dovuto risarcire alla Golb bet la somma di oltre 45.000 euro. Il Badr
è straniero credo dell'est e viene anche chiamato e il 24 settembre 2022 non è la prima volta che si Per_4
recava a giocare per delle scommesso nei giorni precedenti non abbiamo ricevuto mai ammanchi. Anzi, mi risulta che nei giorni precedenti mi risulta che abbia incassato in quanto ha vinto le scommesse. Non sono in grado di dire se anche nei giorni precedente ha giocato a credito in quanto come ho detto ha sempre vinto e non risultavano ammanchi. Ricordo di avere inviato io stesso un messaggio audio whatsapp nella chat di gruppo del lavoro in cui precisavo di non far giocare a credito il cliente in quanto movimentava grosse Pt_2
somme di denaro. Sapevano che quel giorno uno dei giocatori era ” Per_5
Persona_1
“…ho in corso una causa contro la società per l'illegittimità del licenziamento nonché per differenze retributive per il periodo di tirocinio. È vero che presso la sala giochi di EA, era in turno un solo operatore,
uno di mattina e uno di pomeriggio, perciò il ricorrente era sempre da solo sia nel turno della mattine che in quello del pomeriggio. L'orario del turno della mattina era dalle 10 alle 17 anche se bisognava arrivare circa
20 minuti prima e quello pomeridiano andava della 17 alle 23. Sei giorni a settimana con un turno di riposo a rotazione. Sia io che il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni, emettere le ricevute delle giocate, pagare i vincitori e controllare la sala in quanto una parte della sala è adibita a sala slot. Pertanto se c'erano clienti che effettuavano giocate eravamo occupavamo il box a vetri chiuso la porta blindata in qui erano presenti i pc , se invece non c'erano scommettitori o si creavamo problemi, controllavamo anche la parte delle solo machine. Sia la sera che durante la giornata, ci occupavamo anche delle pulizie del locale che consistevano nello spazzare il pavimento, pulire i banchi su cui si sono le postazioni dei giocatori, pulire anche le slot, i bagni nonché il box dove c'erano le nostre postazioni. La sera dopo la chiusura, queste operazioni occupavano circa 30-40 minuti. È vero che più volte sia il ricorrente che io avevamo fatto presente al datore di lavoro, che era rischioso stare da soli anche durante il giorno in quanto la sala giochi è ubicata in una zona poca raccomandabile ed era frequentata da gente poco raccomandabile. Avevamo chiesto in particolare se era possibile assumere una persona come vigilante, ma c'è stato risposto che non era possibile. Più di una volta sono intervenuto i carabinieri anche durante il mio turno di lavoro, proprio a causa del tipo di clientela che era conosciuta anche dalle forze dell'ordine. Come ho detto è vero quanto mi si legge al capitolo 3. È vero che il ricorrente quanto era di turno pomeridiano - serale dopo la chiusura doveva chiudere al cassa utilizzando il sistema operativo in uso all'agenzia, quindi prelevava i soldi dalla cassa, li riponeva in una busta che veniva chiusa nella cassaforte. È vero che quando il ricorrente lavorava la domenica o nei giorni festivi veniva pagato con la normale paga oraria. È vero che il cliente era conosciuto con il nome È Pt_2 Per_4
vero che il cliente anche nei giorni precedenti al 2 settembre aveva effettuato giocate pesanti ossia Pt_2
aveva investito ingenti somme di denaro. L'esistenza di questo giocatore era note anche al l.r. alla figlia e al responsabile . Era considerato anche un cliente perché investiva Controparte_4 Persona_2
somme di denaro maggiori rispetto al cliente medio. Confermo che il 24 settembre il cliente era stato Pt_2
autorizzato a giocare a credito da ma non anche nei giorni precedenti. Quel giorno infatti la mattina Per_2
quando io ero di turno, dopo un po' che aveva iniziato a giocare si erano verificati problemi di linea per Pt_2
cui non vedeva gli eventi sul display, poiché si lamentava ho chiamato e hanno parlato fra di loro. Mi Per_2
risulta che nel corso di questa conversazione lo abbia anche autorizzato giocare a credito. Quella Per_2 mattina quindi ha pagato le scommesse con le somme vinte il giorno dei precedenti che quindi sono stata scalate dal suo credito, quando poi ha pareggiato il credito con il debito, ha continuato a giocare senza pagare. Non ero presente alle telefonata intercorso il pomeriggio tra e , ma presumo che abbia Pt_1 Per_2
dato la stessa autorizzazione al cliente A fine del mio turno non ho comunicato a , il totale delle Pt_2 Per_2
scommesse non pagate da Per quanto a mia conoscenza dopo i fatti del 24 settembre l'agenzia è Per_4
rimasta chiusa una mezza giornata. Non era prassi aziendale comunicare a fine turno l'importo del denaro presente in cassa…”
Persona_2
“…Sono dipendente della dal 2011-2012 come addetto agli ordini di controllo, per cui la postazione CP_1
è ubicata presso la sede della società a Nettuno per cui controllo quanto succede presso le sale di EA e
Nettuno, o a mezzo telefono e whatsapp o utilizzando il terminale, in quest'ultimo caso solo per le somme incassate. Io lavoro o di mattina o di pomeriggio, secondo turni, e vengo contattato spesso dagli operatori delle due sale per svariate problematiche che si creano durante l'apertura al pubblico. Il ricorrente il 24
settembre 2022 alle ore 17.00 quando ha iniziato il turno di lavoro, non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 nel turno di mattina. Non mi risulta che lo abbia comunicato neanche al legale rappresentante o a L'ammanco di cassa era facilmente riscontrabile, poiché è Controparte_4
obbligo dell'operatore verificare che la somma registrata come incassata corrisponda a quella presente nel cassetto. Ricordo che dalle 17 in poi del 24 settembre mi ha chiamato 3-4 volte affinché chiedessi alla Gold
bet di riaccreditare il plafond i 5.000 euro sul conto- gioco, ma in nessuna di queste occasioni mi ha riferito che il cliente o meglio conosciuto come stava giocando a credito, ossia non versava l'importo Pt_2 Per_4
della scommessa all'atto della giocata. Ciononostante nel terminale, la somma risultava incassata. È vero che alle ore 18 circa, io la vale e l.r ci siamo recati alla sala di Tor San ZO in quanto le giocate erano CP_4
state di importo elevato per cui in cassa avrebbe dovuto essere presente una somma superiori a 40mila euro,
per cui potevamo prelevare la somma ed eseguire un bonifico alla Gold bet. Quando siamo giunti sul posto il cliente badr non era più presente e non erano presenti gli incassi delle sue giocate, ma abbiamo unicamente rinvenuto un foglio in cui erano annotate le scommesse eseguite del Badr si dalla mattina del 24 settembre con gli importi delle singole giocate. E' vero che nel corso delle telefonate di cui ho detto su mia domanda riferiva che stava tutto apposto in particolare che “i soldi stanno qua”. È vero che una o due volte a settimana,
se necessario, svolgo anche le mansioni di raccoglitore delle scommesse ad EA, ed ho raccolto le scommesse anche del sig e anche presso la sala di Nettuno, ma l'ho mai autorizzato a giocare a credito Pt_2
né mi risulta che lo abbiano fatto altri. Confermo che il 24 settembre nessuno ha autorizzato il cliente a giocare quasi dieci ore a credito. E' vero che a causa dell'accaduto, la Gold bet ha chiuso l'Agenzia di Tor san
ZO per due giorni e ha ridotto il plafond da 5000 a 1000 euro per cui era necessario richiedere continue autorizzazioni. È vero che qualche giorno prima aveva invitato un messaggio vocale sul Controparte_4
WhatsApp (all. 6 della memoria) sulla chat di lavoro in cui raccomandava di non far giocare a credito il sig.
Confermo che il messaggio audio che mi viene fatto ascoltare è quello invita da qualche Pt_2 CP_4
giorno prima del 24 settembre 2022. Confermo che le volte in cui ho lavorato presso la sede di san ZO
nel pomeriggio, eseguivo le chiusure di cassa. Confermo che il 24 settembre, quando ha finito Persona_1
il turno di lavoro non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 euro.
Confermo che il messaggio vocale che ho ascoltato prima era stato inviato da sul gruppo Parte_4
WhatsApp denominato “gruppo lavoro Tor San ZO”. Il sig. era un cliente conosciuto per la mole Pt_2
delle giocate e per gli importi per cui ha ritenuto di dover nuovamente precisare che le scommesse CP_4
dovevano essere pagate anticipatamente. Prima di questa circostanza non si erano mai verificati ammanchi di cassa con riferimento alle giocate del cliente Confermo che nelle telefonate intercorse il 24 Pt_2
settembre con il non ha chiesto di autorizzare a giocare a credito, non ricordo se mi ha fatto Pt_1 Pt_2
parlare direttamente con il Badr. In particolare, non è vero che lui mi comunicato che la situazione stava sfuggendo di mano perché voleva continuare di giocare a credito e che io gli ho detto di prendere tempo Pt_2
perché saremmo arrivati sul posto. L'accesso al registratore di cassa è consentito solo all'operatore che stava in cassa…”
Persona_6
“…Sono stato dipendente della per circa 6/7 anni dal 2017 in poi anche se non ricorso con CP_1
esattezza la data di assunzione. Il giorno 24/09/2022 lavoravo presso la sede di Nettuno come addetto alle scommesse. Confermo che il pomeriggio del 24 settembre avrei dovuto lavorare dalle 22,00 in poi ma ad un certo punto mi ha chiesto di anticipare il turno perché doveva recarsi insieme a OS IN Persona_2
presso la sede di . Quando mi sono recato al lavoro ho appreso che il aveva chiesto Persona_7 Pt_1
più volte il cd sblocco del conto e poiché l'ultima volta la richiesta veniva rifiutata il Sig. SS Controparte_4
IN e lasciavano la sede di Nettuno e si recavano presso quella di Tor San ZO per Persona_2
capire cosa fosse successo. Successivamente mi hanno informato per telefono che dovevo trattenersi al lavoro oltre l'orario perché presso la sede di Tor San ZO si era verificato un ammanco di cassa per 40mila
euro di cui 20mila durante il turno della mattina e 20mila durante quello del pomeriggio. È vero che la OL
a causa del mancato incasso delle giocate ha bloccato il conto della per 2/3 giorni. È vero che dopo CP_1
lo sblocco del conto per circa 10 giorni la OL ha concesso alla un plafond di 1.000,00 giorno. So CP_1
che la ha rimborsato l'ammanco alla OL a rate…” CP_1
12. Il primo motivo è infondato.
Come riporta il Tribunale, appartengono al V livello del CCNL di categoria “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè (a mero titolo esemplificativo): - tablotista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante,
self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione ....
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari,
sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda -altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di agenzia di scommesse, “è inquadrato nel V livello l'addetto alle scommesse, ossia colui che è addetto a ricevere e al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica/informatica, ossia il cd sportellista”.
È inquadrato nel superiore IV livello il referente di sala ossia il referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa;
ovvero l'addetto quote ossia colui che predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.
Ora, riguardo alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, la deposizione di (che pure Controparte_2
va valutata con particolare rigore, visto il rapporto di parentela intercorrente tra le parti) è poco significativa,
sia perché in gran parte de relato, sia perché il teste ha solo evidenziato che il figlio si occupava della chiusura della cassa.
Ma delle funzioni richiamate dal IV livello non v'è traccia nella deposizione, mentre le mansioni di cassiere sono tipiche, secondo la generale declaratoria del V livello, del lavoratore con V livello.
Il ha dichiarato che il ricorrente emetteva le ricevute delle giocate, pagava i vincitori e controllava la Per_1
sala, ma l'addetto alla ricezione e al pagamento delle giocate è inquadrato dal CCNL nel V livello.
E “il controllo della sala” appare assimilabile ai compiti propri dell'addetto alla sicurezza, il quale è annoverato tra i lavoratori del V livello.
Il ha aggiunto che “sia la sera che durante la giornata, ci occupavamo anche delle pulizie”: Per_1
incombenze che, di certo, non sono tra quelle tipiche del lavoratore del IV livello.
In definitiva, rammentato che devesi tenere conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, non può dirsi provato, sulla base delle deposizioni evocate dall'appellante, che costui abbia svolto mansioni, ordinariamente e prevalentemente, del superiore livello IV.
13. Il secondo motivo è inconferente.
Posto che già sulla base delle deposizioni di la domanda di riconoscimento Controparte_2 Persona_1
del superiore livello IV è infondata, a nulla rileva il supposto, ingiustificato, maggior affidamento che il
Tribunale avrebbe attribuito agli altri testi (le cui dichiarazioni non hanno apportato alcun favorevole contributo alla tesi attorea).
14. il terzo motivo è infondato. Come è noto, la funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione giudiziale della controparte in un processo civile, cioè di ottenere dichiarazioni che ammettano fatti sfavorevoli all'interrogato.
Della mancata ammissione dell'interrogatorio, pertanto, poteva dolersi la e non il il quale CP_1 Pt_1
non poteva certo trarre elementi di prova a suo vantaggio dalle risposte che avrebbe reso all'interrogatorio a lui inizialmente deferito.
Quanto alle dichiarazioni rese dal nel giudizio n. 6323/2022 RG (che il Tribunale ha valorizzato nella Pt_1
valutazione della domanda riconvenzionale) si rinvia ogni considerazione in sede di esame dell'ultimo motivo di gravame.
15. Il quarto motivo è infondato.
Il ricorrente ha allegato, con l'atto introduttivo, di essere stato assunto a tempo determinato con decorrenza dal 15 giugno 2022 (come da contratto del 13 giugno 2022 agli atti) e di essere stato (illegittimamente)
licenziato in data 27 ottobre 2022; ha, quindi, reclamato le differenze retributive maturate.
Poiché dell'esistenza di un precedente rapporto non v'è alcuna menzione nel ricorso, è evidente che la domanda di pagamento doveva (e deve) intendersi riferita al periodo 15 giugno – 27 ottobre 2022.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di differenze salariali riferita, in base ai conteggi allegati al ricorso, ad un periodo (maggio 2021-14 giugno 2022) antecedente ed estraneo a quello oggetto della domanda.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che il Tribunale, con statuizione non specificamente censurata (e, quindi,
coperta da giudicato interno), ha espressamente statuito che “quanto all'eventuale svolgimento lavoro straordinario/festivo non retribuito, va precisato che i conteggi in atti risultano elaborati solo in relazione al superiore IV livello e che il procuratore del ricorrente non propone alcuna domanda subordinata avente come petitum il pagamento di differenze retributive maturate con riferimento all'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore”. Ne consegue che ove si ritenesse non inammissibile la richiesta di differenze retributive per il periodo maggio
2021-14 giugno 2022, non potrebbe che affermarsi l'infondatezza, nel merito, di tale richiesta.
16. Il quinto motivo è infondato.
La contestazione elevata a carico del ha trovato conferma nella deposizione dei testi Pt_1 Controparte_4
(“Confermo che il 24.9.2022 il ricorrente era in turno pomeridiano presso la sala scommessa di EA e non avvisava né mio padre, né me, né , che come me aveva un ruolo di responsabile, di un ammanco di Per_2
cassa di oltre 23.000 euro maturato nel turno della mattina in cui era presente un altro operatore. Della
circostanza se ne è avveduto , in quanto il ricorrente lo aveva chiamato per chiedere la ricarica del Per_2
conto -gioco che presupponeva l'avvenuto incasso dell'intero plafond, mentre invece si è accertato che non tutto il denaro era presente in cassa. È vero che nella stessa giornata il ricorrente ha consentito allo stesso giocatore della mattina di eseguire ulteriori giocate nel pomeriggio sempre senza incassare i soldi Pt_2
scommessi) e (“Il ricorrente il 24 settembre 2022 alle ore 17.00 quando ha iniziato il turno Persona_2
di lavoro, non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 nel turno di mattina.
Non mi risulta che lo abbia comunicato neanche al legale rappresentante o a L'ammanco di Controparte_4
cassa era facilmente riscontrabile, poiché è obbligo dell'operatore verificare che la somma registrata come incassata corrisponda a quella presente nel cassetto. Ricordo che dalle 17 in poi del 24 settembre mi ha chiamato 3-4 volte affinché chiedessi alla Gold bet di riaccreditare il plafond i 5.000 euro sul conto- gioco, ma in nessuna di queste occasioni mi ha riferito che il cliente o meglio conosciuto come stava Pt_2 Per_4
giocando a credito, ossia non versava l'importo della scommessa all'atto della giocata. Ciononostante nel terminale, la somma risultava incassata”).
A differenza di quanto opinato dall'appellante, la deposizione del non è affatto generica. Per_2
Il fatto che il teste sia dipendente della non è motivo di inattendibilità. CP_1
E poiché la deposizione del non differisce da quella resa dalla non v'è motivo di dubitare Per_2 CP_4
neanche dell'attendibilità di quest'ultima. Un ulteriore elemento di conferma è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal teste (“Quando Persona_6
mi sono recato al lavoro ho appreso che il aveva chiesto più volte il cd sblocco del conto e poiché Pt_1
l'ultima volta la richiesta veniva rifiutata il Sig. SS IN e lasciavano la Controparte_4 Persona_2
sede di Nettuno e si recavano presso quella di Tor San ZO per capire cosa fosse successo.
Successivamente mi hanno informato per telefono che dovevo trattenersi al lavoro oltre l'orario perché
presso la sede di Tor San ZO si era verificato un ammanco di cassa per 40mila euro di cui 20mila durante il turno della mattina e 20mila durante quello del pomeriggio”).
In conclusione, la fondatezza degli addebiti emerge chiara dall'esame delle suddette deposizioni,
nient'affatto scalfite dalle generiche dichiarazioni rese da (“Mi risulta che nel corso di questa Persona_1
conversazione lo abbia anche autorizzato giocare a credito. Quella mattina quindi ha pagato le Per_2
scommesse con le somme vinte il giorno dei precedenti che quindi sono stata scalate dal suo credito, quando poi ha pareggiato il credito con il debito, ha continuato a giocare senza pagare. Non ero presente alle telefonata intercorso il pomeriggio tra e , ma presumo che abbia dato la stessa autorizzazione Pt_1 Per_2
al cliente ), atteso che il teste ha riferito circostanze non personalmente verificate e non si sa bene Pt_2
come apprese (“mi risulta”, “presumo”).
Solo ad abundantiam il Tribunale ha rilevato che quanto già inequivocamente emerso dall'espletata prova per testi – e di per sé sufficiente per accogliere la domanda riconvenzionale - trovava ulteriore conferma in quanto dichiarato dallo stesso nel giudizio n. 6323/2022 RG (“A domanda dell'avv. Scozzafava: vero Pt_1
che al momento del cambio turno era già presente un ammanco di 23000,00 euro e perché né né lei Per_1
avete effettuato una segnalazione alla Direzione della società? Vero che mancavano 23000,00. Il cambio turno è avvenuto in pochi minuti. Non abbiamo fatto una segnalazione alla direzione perché aveva detto Pt_2
che avrebbe pagato a breve e io gli ho dato fiducia sulla parola”).
E al di là del valore confessorio o meno di tali dichiarazioni, tutt'altro che irragionevolmente il Tribunale ne ha tenuto conto, poiché il non ha negato di aver reso quelle dichiarazioni né ha spiegato le specifiche Pt_1
ragioni per le quali non corrisponderebbero al vero. Ma, in ogni caso, come già detto, bastavano le deposizioni raccolte nel corso del giudizio per affermare la fondatezza della domanda riconvenzionale.
17. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025, da nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 22 gennaio 2025. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 359 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Letizia Manuale
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Sergio Russo, Francesco Scozzafava e Matteo Russo
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2023 esponeva: Parte_1
che era stato dipendente della - che gestisce due sale gioco OL ubicate nel territorio di CP_1
EA e di Nettuno - dal 15.06.2022 al 27.10.2022, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (con scadenza prevista al 15.09.2023) con mansioni di operatore di sala scommesse ed inquadramento nel V Livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Minori;
che era stato licenziato per giusta causa con lettera del 27.10.2022 (per aver fatto credito ad un cliente in violazione delle disposizioni aziendali così determinando un ammanco di cassa);
che il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni superiori sussumibili nel IV livello del
CCNL;
che aveva svolto lavoro straordinario e festivo;
tanto esposto, chiedeva la condanna della al pagamento, in proprio favore, del risarcimento del CP_1
danno da licenziamento illegittimo, nonché della somma di €.22.233,86 a titolo di differenze salariali.
2. Resisteva la convenuta, la quale avanzava domanda riconvenzionale per sentir condannare il ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.26.000,00, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'azienda, consistito in un ammanco di cassa, cui era conseguito il blocco della piattaforma e la chiusura dell'Agenzia di EA viale Tor San ZO per due giorni.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 117/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025,
così statuiva:
<<
1. Dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1
dalla società con lettera del 27.10.2022 e di condanna della società al conseguente
[...] CP_1
risarcimento del danno.
2. Dichiara in parte inammissibile ed in parte infondata la domanda di pagamento del credito retributivo proposta da che viene, quindi, rigettata. Parte_1
3. Accerta la responsabilità di in relazione al danno patrimoniale subito dalla società Parte_1 CP_1
come conseguenza diretta della condotta del lavoratore, e condanna il medesimo a
[...] Parte_1
corrispondere alla società la somma di € 23.000,00 a titolo risarcitorio. CP_1
4. Condanna a rimborsare alla società resistente le spese processuali liquidate in complessivi Parte_1
€ 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
licenziamento in via stragiudiziale entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta),
ed entro il successivo termine di 180 giorni di depositare il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale
competente, con la precisazione che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il secondo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso decorre dalla data di spedizione dell'impugnazione stragiudiziale, cioè dall'invio della lettera di impugnazione del licenziamento.
Nel caso in esame dai documenti in atti risulta per tabulas che la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento è stata spedita in data 24.11.2022 (doc 3 ter allegato alla memoria di costituzione della società
resistente) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in via telematica presso la
Cancelleria di questo Tribunale in data 24.05.2023 ore 19,02, quindi oltre il termine dei 180 giorni, in scadenza il 23.05.2023.
Alla decadenza dall'azione di impugnazione del licenziamento consegue l'inammissibilità/inefficacia della domanda di declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus del datore di lavoro e la correlata domanda di risarcimento del danno>>;
<
rivendicato dal sull'assunto di avere svolto mansioni superiori sussumibili nel IV Livello del CCNL… Pt_1
il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”>>;
< una prima volta in data 13.09.2021 CP_1
con contratto di apprendistato della durata di tre anni -per svolgere le mansioni di operatore sala scommesse addetto cedule- e che il contratto veniva risolto di comune intesa il successivo 13.10.2021 e sostituito con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) che ha avuto durata dicembre 2021 al 13 giugno 2022.
Il 15.06.2022 veniva, quindi, assunto con il contratto a termine oggetto del presente giudizio con la qualifica di personale esercente di sala scommesse di cui al V livello del CCNL pubblici esercizi minori e orario a tempo pieno (su turni) e sede di lavoro presso l'agenzia di ardea viale Tor San ZO>>;
<
di considerare che scontano inevitabili profili di inattendibilità soggettiva - quanto a in virtù Controparte_2
dello stretto rapporto di parentela con il ricorrente di cui è il padre;
quanto a per l'avere in Persona_1
corso analogo giudizio promosso contro l'odierna convenuta nonché per essere coimputato con il Pt_1
nel medesimo procedimento penale avente ad oggetto i fatti di causa-, hanno reso dichiarazioni insufficienti a suffragare l'assunto attoreo>>;
<
atti risultano elaborati solo in relazione al superiore IV livello e che il procuratore del ricorrente non propone alcuna domanda subordinata avente come petitum il pagamento di differenze retributive maturate con riferimento all'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore. A ciò si aggiunga che, nonostante il ricorso sia privo di qualsivoglia specifica deduzione relativa allo svolgimento di mansioni superiori e/o dell'esistenza di crediti retributivi nei precedenti periodi di lavoro a tempo determinato e intermittente intercorsi tra il e la i conteggi risultano elaborati dal maggio 2021 al novembre 2022 Pt_1 CP_1
(?), per cui la domanda di pagamento relativa al periodo maggio 2021-14 giugno 2022 è in ogni caso inammissibile. In conclusione la domanda di pagamento del credito retributivo di €.22.233,86 è risultata in parte inammissibile e in parte infondata e va quindi rigettata>>;
<
la società sostiene, in particolare, che il 24.09.2022 il ricorrente ha occultato al responsabile dell'agenzia,
CP_
, e al personale di direzione, e la presenza di un ammanco di cassa Persona_2 Controparte_4
di € 23.940,75 maturato durante il turno del collega , nonché ha consentito allo stesso cliente Persona_1
di effettuare, in violazione di tutte le disposizioni aziendali, innumerevoli le giocate a credito, Parte_2
limitandosi ad annotare su un foglio il numero delle scommesse e degli importi da pagare, così causando,
durante il proprio turno di lavoro, un ulteriore ammanco di cassa pari ad €.21.239,14. Inoltre, secondo la prospettazione della società resistente, il per tre volte ha chiamato per ottenere Pt_1 Persona_2
lo sblocco del conto per superamento del plafond giornaliero di € 5.000,00 (così da consentire al cliente di continuare a giocare senza pagare il corrispettivo delle scommesse), rassicurando al contempo il Per_2
che tutto procedeva regolarmente in quanto il cliente stava pagando regolarmente gli importi delle scommesse e i soldi di tutte le precedenti giocate erano presenti in cassa>>;
<
confessorie rese dal nel giudizio n. 6323/2022 RG, appare fondata la domanda riconvenzionale Pt_1
proposta dalla convenuta in quanto , nell'espletamento delle mansioni assegnategli dalla Parte_1
società datrice di lavoro si è reso responsabile di una condotta intenzionale, o comunque CP_1
connotata da colpa grave, che, ponendosi in palese violazione delle direttive di lavoro e delle disposizioni aziendali ricevute, ha cagionato alla società un danno patrimoniale.
Con riferimento alla quantificazione del danno, osserva il giudicante che dai documenti in atti prodotti dalla convenuta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio risulta che l'ammanco di cassa registratosi durante il turno del ricorrente è stato pari ad € 21.239,14. È stato, altresì, accertato che a causa del predetto ammanco di cassa, che si è sommato a quello della mattina che la società imputa al dipendente la CP_5
piattaforma OL è stata bloccata e l' è stata chiusa per due giorni. A parere del giudicante, CP_6 pertanto, va condannato a risarcire alla resistente il danno patrimoniale pari alla somma di Parte_1
€.23.000,00>>.
5. Con ricorso del 25 febbraio 2025 il interponeva appello. Pt_1
La società appellata resisteva.
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “erronea applicazione dell'art. 2103 c.c, art. 2697 c.c. e del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società datrice di lavoro”.
Deduce la parte:
<
ampia dimostrazione dell'attività effettivamente svolta all'interno della sala giochi, che non consisteva unicamente nell'accoglienza degli avventori, nella registrazione dei clienti e nel fornire assistenza e supporto,
come più volte ribadito dalla difesa del lavoratore nei propri atti difensivi>>;
< con la qualifica di personale esercente di sala scommesse. Tale mansione Pt_1
implica: l'utilizzo della piattaforma operativa agent di OL per la gestione delle giocate;
emissione /
annullamento incasso/pagamento dei ticket delle scommesse operate dai clienti, gestione del cliente,
compilazione scheda anagrafica, riprogrammazione ricarica ed inserimento dei contanti nella macchine da gioco>>;
< è stato assunto e confermate sia dal Giudice che dalla difesa della società Pt_1
non sono inquadrabili nel livello quinto del CCNL.>>. CP_1
Richiama l'appellante la deposizione dei testi e Persona_1 Controparte_2
7. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e documentali e mancata valutazione delle prove testimoniali di parte ricorrente ai sensi dell'art. 116 cpc”.
Assume il Pt_1 <
della pretesa avanzata nei confronti della società sono stati ritenuti inattendibili soltanto per le CP_1
circostanze confermate a favore del lavoratore.
Ma è ancor più grave che la Dott.ssa abbia evidenziato l'inattendibilità soggettiva del teste Per_3 CP_2
in quanto padre del ricorrente ma nulla abbia eccepito in merito alla figura di figlia
[...] Controparte_4
del legale rapp.te della società NI srl SS IN nonché dipendente della società stessa>>;
< in questo caso è stata Testimone_1
evidenziato l'interesse del testimone nella causa ma lo stesso non si è detto del testimone Persona_2
che, in qualità di attuale dipendente della società resistente ha reso dichiarazioni evidentemente contraddittorie>>;
8. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “errata applicazione degli artt 116 , 228 , 230 cpc con riferimento al mancato espletamento dell'interrogatorio formale del . Pt_1
Sostiene l'appellante:
<
dell'interrogatorio formale del Pt_1
Il Giudice non ha mai ammesso tale mezzo di prova, ritenendolo in udienza, ininfluente, nonostante la difesa del abbia agevolato l'ascolto del ricorrente presente in aula. Pt_1
Tuttavia lo stesso giudice, pur di fronte all'opposizione della difesa del ammetteva il deposito nel Pt_1
fascicolo della società resistente datrice di lavoro, il verbale di udienza riportante le dichiarazioni testimoniali rese dall'appellante nel giudizio civile promosso da contro la società Persona_1 CP_1
L'illegittimità delle valutazioni riportate in sentenza nasce dalla convinzione del giudice che la testimonianza del abbia un valore confessorio (pagina 13 di 13 della sentenza). Peccato che il giudice abbia Pt_1
calpestato il combinato disposto di cui all'art. 228 e 230 cpc., poiché se lo scopo del giudice fosse stato quello di tendere ad una confessione giudiziale del lavoratore (art. 228 cpc) avrebbe dovuto espletare l'interrogatorio formale richiesto secondo le modalità di cui all'art 230 cpc>>.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta “violazione del principio di non contestazione art 115 cpc”.
Censura l'appellante la declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento relativa al periodo maggio 2021-14 giugno 2022, opponendo quanto segue:
<
sono stati effettuati dal marzo 2021 sino al mese di novembre 2022. Il periodo lavorativo considerato nel prospetto non è stato contestato dal datore di lavoro tanto che nella memoria di costituzione indica in maniera dettagliata le fasi in cui si è articolato il rapporto di lavoro tra il e la società . È lo Pt_1 CP_1
stesso giudice alla pagina 7 di 13 della sentenza a riportare i vari periodi di lavoro. Indubbiamente vi è stato un errore nelle premesse dell'atto introduttivo, errore però superato sia dalla mancata contestazione della resistente e sia dalla valutazione operata dallo stesso giudice>>.
10. Con il quinto motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
A parere del < Pt_1
in cassa per dimostrare che il abbia procurato un danno alla . Infatti in quello stesso giorno Pt_1 CP_1
l'appellante ha chiamato più volte sia che per chiedere lo sblocco del Controparte_4 Persona_2
plafond>>.
Inoltre, soggiunge l'appellante, < , testimone della resistente, in realtà Per_2
non fa che confermare l'ipotesi di estraneità del . Parte_1
11. Prima di esaminare i vari motivi di gravame, è opportuno riportare le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado.
, padre del ricorrente Controparte_2
“…Confermo che mio figlio è sempre stato l'unico presente presso la sala gioco di EA Tor San ZO per tutta la durata dell'apertura al pubblico;
lavorava infatti o dalle 9- 16 o dalle 16 alle 23. So per averlo appreso da mio figlio che si era lamentato con il datore i lavoro di essere l'unico presente in turno in quanto l'ambiente era pericoloso in quanto frequentato anche da tossicodipendenti e ubriachi. Mi ha anche riferisco che più di una volta, sono dovuti intervenite i carabinieri di EA per sedare le liti. Sulla parte destra della sala opposto all'ingresso, era presente una parte chiusa a vetri con una porta blindata dove erano presenti i computer e erano presenti le postazioni degli operatori. E' vero e ciò mi consta personalmente, che quanto era in turno pomeridiano- serale aveva anche il compito di conteggiare l'incasso della giornata. Infatti, quando svolgeva queste operazioni mi recavo presso la sala giochi poiché aveva paura che potesse succedere qualcosa. Preciso
che la chiusura di cassa veniva eseguita con il locale chiuso, purtuttavia per chiudere il locale doveva recarsi all'esterno e avevo timore che in questo frangente qualcuno potesse fargli del male. Il timore mi era sorte vedendo la tipologia dei clienti che frequentavano la sala scommesse, in quanto qualcuno di loro si mostrava restio ad uscire all'orario di chiusura. Preciso che le ore 23 era l'orario di chiusura al pubblico, ma poiché mio figlio doveva occuparsi della chiusura della cassa, oltre che delle pulizie, si tratteneva di norma per almeno un'altra ora. Lavorava 6 giorni a settimana su 7 con un giorno di riposo a rotazione. Per quanto mi risulta, le domeniche e i giorni festivi in qui lavorava non veniva retribuito con la maggiorazione dovuta. Preciso che quando mio figlio lavorava nel turno pomeridiano, mi recavo presso la sala giochi all'incirca 2-3 volte alla settimana e se l'ambiente non mi sembrava sicuro, mi trattenevo anche dopo la chiusura, mentre lui eseguiva le altre operazione, altrimenti andavo via anche io…”
, figlia del legale rappresentante della Controparte_4 CP_1
“…Ho lavorato alle dipendenze della società amministrata da mio padre da settembre 2011 fino a maggio
2023 come dipendente addetta alla raccolta delle scommesse. Confermo che il 24.9.2022 che il ricorrente era in turno pomeridiano presso la sala scommessa di EA e non avvisava né mio padre, né me, né , Per_2
che come me aveva un ruolo di responsabile, di un ammanco di cassa di oltre 23.000 euro maturato nel turno della mattina in cui era presente un altro operatore. Della circostanza se ne è avveduto , in quanto il Per_2
ricorrente lo aveva chiamato per chiedere la ricarica del conto -gioco che presupponeva l'avvenuto incasso dell'intero plafond, mentre invece si è accertato che non tutto il denaro era presente in cassa. È vero che nella stessa giornata il ricorrente ha consentito allo stesso giocatore della mattina Badr, di eseguire ulteriori giocate nel pomeriggio sempre senza incassare i soldi scommessi. La sera stessa intorno alle 18 quanto io,
mio padre e ci siamo recati ad EA abbiamo trovato un foglio su cui erano annotate tutte le giocate Per_2
eseguite dal cliente sia la mattina che il pomeriggio. È vero che nel pomeriggio ha chiesto più volte lo Pt_2
sblocco del conto benché come ho detto non avesse incassato gli importi delle giocate. È vero che almeno in una delle ultime telefonate a cui ho assistito personalmente, ha chiesto al ricorrente se avesse Per_2
incassato i soldi delle scommesse in quanto non era consentito che i clienti giocassero a credito, e che lui conferma di aver incassato le somme. Come ho detto prima alle ore 18 ci siamo recati presso l'agenzia di
EA in quanto la rifiutava la ricarica chiedendo che ci si recasse sul posto per verificare gli incassi. Pt_3
Come ho detto in quest'ultima occasione abbiamo avuto modo di verificare che il cliente aveva giocato Pt_2
a credito tutta la giornata e quindi non era presente in cassa la somma di oltre 45.000 di cui oltre 21.000 nel turno del ricorrente. È vero che il mancato incasso della suddetta somma ha impedito alla società di CP_1
versare alla gold bet e per tale ragione la gold bet ha chiuso la piattaforma per i giorni 25 e 26 settembre
2022. È vero che quanto in conseguenza di quanto verificatosi la Golb bet ha ridotto il plafond da 5000 a 1000
euro e ciò ha determinato un danno economico della nirvana, a cui viene riconosciuta un provvigione sulle somme incassate. È vero che la società ha dovuto risarcire alla Golb bet la somma di oltre 45.000 euro. Il Badr
è straniero credo dell'est e viene anche chiamato e il 24 settembre 2022 non è la prima volta che si Per_4
recava a giocare per delle scommesso nei giorni precedenti non abbiamo ricevuto mai ammanchi. Anzi, mi risulta che nei giorni precedenti mi risulta che abbia incassato in quanto ha vinto le scommesse. Non sono in grado di dire se anche nei giorni precedente ha giocato a credito in quanto come ho detto ha sempre vinto e non risultavano ammanchi. Ricordo di avere inviato io stesso un messaggio audio whatsapp nella chat di gruppo del lavoro in cui precisavo di non far giocare a credito il cliente in quanto movimentava grosse Pt_2
somme di denaro. Sapevano che quel giorno uno dei giocatori era ” Per_5
Persona_1
“…ho in corso una causa contro la società per l'illegittimità del licenziamento nonché per differenze retributive per il periodo di tirocinio. È vero che presso la sala giochi di EA, era in turno un solo operatore,
uno di mattina e uno di pomeriggio, perciò il ricorrente era sempre da solo sia nel turno della mattine che in quello del pomeriggio. L'orario del turno della mattina era dalle 10 alle 17 anche se bisognava arrivare circa
20 minuti prima e quello pomeridiano andava della 17 alle 23. Sei giorni a settimana con un turno di riposo a rotazione. Sia io che il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni, emettere le ricevute delle giocate, pagare i vincitori e controllare la sala in quanto una parte della sala è adibita a sala slot. Pertanto se c'erano clienti che effettuavano giocate eravamo occupavamo il box a vetri chiuso la porta blindata in qui erano presenti i pc , se invece non c'erano scommettitori o si creavamo problemi, controllavamo anche la parte delle solo machine. Sia la sera che durante la giornata, ci occupavamo anche delle pulizie del locale che consistevano nello spazzare il pavimento, pulire i banchi su cui si sono le postazioni dei giocatori, pulire anche le slot, i bagni nonché il box dove c'erano le nostre postazioni. La sera dopo la chiusura, queste operazioni occupavano circa 30-40 minuti. È vero che più volte sia il ricorrente che io avevamo fatto presente al datore di lavoro, che era rischioso stare da soli anche durante il giorno in quanto la sala giochi è ubicata in una zona poca raccomandabile ed era frequentata da gente poco raccomandabile. Avevamo chiesto in particolare se era possibile assumere una persona come vigilante, ma c'è stato risposto che non era possibile. Più di una volta sono intervenuto i carabinieri anche durante il mio turno di lavoro, proprio a causa del tipo di clientela che era conosciuta anche dalle forze dell'ordine. Come ho detto è vero quanto mi si legge al capitolo 3. È vero che il ricorrente quanto era di turno pomeridiano - serale dopo la chiusura doveva chiudere al cassa utilizzando il sistema operativo in uso all'agenzia, quindi prelevava i soldi dalla cassa, li riponeva in una busta che veniva chiusa nella cassaforte. È vero che quando il ricorrente lavorava la domenica o nei giorni festivi veniva pagato con la normale paga oraria. È vero che il cliente era conosciuto con il nome È Pt_2 Per_4
vero che il cliente anche nei giorni precedenti al 2 settembre aveva effettuato giocate pesanti ossia Pt_2
aveva investito ingenti somme di denaro. L'esistenza di questo giocatore era note anche al l.r. alla figlia e al responsabile . Era considerato anche un cliente perché investiva Controparte_4 Persona_2
somme di denaro maggiori rispetto al cliente medio. Confermo che il 24 settembre il cliente era stato Pt_2
autorizzato a giocare a credito da ma non anche nei giorni precedenti. Quel giorno infatti la mattina Per_2
quando io ero di turno, dopo un po' che aveva iniziato a giocare si erano verificati problemi di linea per Pt_2
cui non vedeva gli eventi sul display, poiché si lamentava ho chiamato e hanno parlato fra di loro. Mi Per_2
risulta che nel corso di questa conversazione lo abbia anche autorizzato giocare a credito. Quella Per_2 mattina quindi ha pagato le scommesse con le somme vinte il giorno dei precedenti che quindi sono stata scalate dal suo credito, quando poi ha pareggiato il credito con il debito, ha continuato a giocare senza pagare. Non ero presente alle telefonata intercorso il pomeriggio tra e , ma presumo che abbia Pt_1 Per_2
dato la stessa autorizzazione al cliente A fine del mio turno non ho comunicato a , il totale delle Pt_2 Per_2
scommesse non pagate da Per quanto a mia conoscenza dopo i fatti del 24 settembre l'agenzia è Per_4
rimasta chiusa una mezza giornata. Non era prassi aziendale comunicare a fine turno l'importo del denaro presente in cassa…”
Persona_2
“…Sono dipendente della dal 2011-2012 come addetto agli ordini di controllo, per cui la postazione CP_1
è ubicata presso la sede della società a Nettuno per cui controllo quanto succede presso le sale di EA e
Nettuno, o a mezzo telefono e whatsapp o utilizzando il terminale, in quest'ultimo caso solo per le somme incassate. Io lavoro o di mattina o di pomeriggio, secondo turni, e vengo contattato spesso dagli operatori delle due sale per svariate problematiche che si creano durante l'apertura al pubblico. Il ricorrente il 24
settembre 2022 alle ore 17.00 quando ha iniziato il turno di lavoro, non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 nel turno di mattina. Non mi risulta che lo abbia comunicato neanche al legale rappresentante o a L'ammanco di cassa era facilmente riscontrabile, poiché è Controparte_4
obbligo dell'operatore verificare che la somma registrata come incassata corrisponda a quella presente nel cassetto. Ricordo che dalle 17 in poi del 24 settembre mi ha chiamato 3-4 volte affinché chiedessi alla Gold
bet di riaccreditare il plafond i 5.000 euro sul conto- gioco, ma in nessuna di queste occasioni mi ha riferito che il cliente o meglio conosciuto come stava giocando a credito, ossia non versava l'importo Pt_2 Per_4
della scommessa all'atto della giocata. Ciononostante nel terminale, la somma risultava incassata. È vero che alle ore 18 circa, io la vale e l.r ci siamo recati alla sala di Tor San ZO in quanto le giocate erano CP_4
state di importo elevato per cui in cassa avrebbe dovuto essere presente una somma superiori a 40mila euro,
per cui potevamo prelevare la somma ed eseguire un bonifico alla Gold bet. Quando siamo giunti sul posto il cliente badr non era più presente e non erano presenti gli incassi delle sue giocate, ma abbiamo unicamente rinvenuto un foglio in cui erano annotate le scommesse eseguite del Badr si dalla mattina del 24 settembre con gli importi delle singole giocate. E' vero che nel corso delle telefonate di cui ho detto su mia domanda riferiva che stava tutto apposto in particolare che “i soldi stanno qua”. È vero che una o due volte a settimana,
se necessario, svolgo anche le mansioni di raccoglitore delle scommesse ad EA, ed ho raccolto le scommesse anche del sig e anche presso la sala di Nettuno, ma l'ho mai autorizzato a giocare a credito Pt_2
né mi risulta che lo abbiano fatto altri. Confermo che il 24 settembre nessuno ha autorizzato il cliente a giocare quasi dieci ore a credito. E' vero che a causa dell'accaduto, la Gold bet ha chiuso l'Agenzia di Tor san
ZO per due giorni e ha ridotto il plafond da 5000 a 1000 euro per cui era necessario richiedere continue autorizzazioni. È vero che qualche giorno prima aveva invitato un messaggio vocale sul Controparte_4
WhatsApp (all. 6 della memoria) sulla chat di lavoro in cui raccomandava di non far giocare a credito il sig.
Confermo che il messaggio audio che mi viene fatto ascoltare è quello invita da qualche Pt_2 CP_4
giorno prima del 24 settembre 2022. Confermo che le volte in cui ho lavorato presso la sede di san ZO
nel pomeriggio, eseguivo le chiusure di cassa. Confermo che il 24 settembre, quando ha finito Persona_1
il turno di lavoro non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 euro.
Confermo che il messaggio vocale che ho ascoltato prima era stato inviato da sul gruppo Parte_4
WhatsApp denominato “gruppo lavoro Tor San ZO”. Il sig. era un cliente conosciuto per la mole Pt_2
delle giocate e per gli importi per cui ha ritenuto di dover nuovamente precisare che le scommesse CP_4
dovevano essere pagate anticipatamente. Prima di questa circostanza non si erano mai verificati ammanchi di cassa con riferimento alle giocate del cliente Confermo che nelle telefonate intercorse il 24 Pt_2
settembre con il non ha chiesto di autorizzare a giocare a credito, non ricordo se mi ha fatto Pt_1 Pt_2
parlare direttamente con il Badr. In particolare, non è vero che lui mi comunicato che la situazione stava sfuggendo di mano perché voleva continuare di giocare a credito e che io gli ho detto di prendere tempo Pt_2
perché saremmo arrivati sul posto. L'accesso al registratore di cassa è consentito solo all'operatore che stava in cassa…”
Persona_6
“…Sono stato dipendente della per circa 6/7 anni dal 2017 in poi anche se non ricorso con CP_1
esattezza la data di assunzione. Il giorno 24/09/2022 lavoravo presso la sede di Nettuno come addetto alle scommesse. Confermo che il pomeriggio del 24 settembre avrei dovuto lavorare dalle 22,00 in poi ma ad un certo punto mi ha chiesto di anticipare il turno perché doveva recarsi insieme a OS IN Persona_2
presso la sede di . Quando mi sono recato al lavoro ho appreso che il aveva chiesto Persona_7 Pt_1
più volte il cd sblocco del conto e poiché l'ultima volta la richiesta veniva rifiutata il Sig. SS Controparte_4
IN e lasciavano la sede di Nettuno e si recavano presso quella di Tor San ZO per Persona_2
capire cosa fosse successo. Successivamente mi hanno informato per telefono che dovevo trattenersi al lavoro oltre l'orario perché presso la sede di Tor San ZO si era verificato un ammanco di cassa per 40mila
euro di cui 20mila durante il turno della mattina e 20mila durante quello del pomeriggio. È vero che la OL
a causa del mancato incasso delle giocate ha bloccato il conto della per 2/3 giorni. È vero che dopo CP_1
lo sblocco del conto per circa 10 giorni la OL ha concesso alla un plafond di 1.000,00 giorno. So CP_1
che la ha rimborsato l'ammanco alla OL a rate…” CP_1
12. Il primo motivo è infondato.
Come riporta il Tribunale, appartengono al V livello del CCNL di categoria “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè (a mero titolo esemplificativo): - tablotista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante,
self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione ....
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari,
sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda -altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di agenzia di scommesse, “è inquadrato nel V livello l'addetto alle scommesse, ossia colui che è addetto a ricevere e al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica/informatica, ossia il cd sportellista”.
È inquadrato nel superiore IV livello il referente di sala ossia il referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa;
ovvero l'addetto quote ossia colui che predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.
Ora, riguardo alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, la deposizione di (che pure Controparte_2
va valutata con particolare rigore, visto il rapporto di parentela intercorrente tra le parti) è poco significativa,
sia perché in gran parte de relato, sia perché il teste ha solo evidenziato che il figlio si occupava della chiusura della cassa.
Ma delle funzioni richiamate dal IV livello non v'è traccia nella deposizione, mentre le mansioni di cassiere sono tipiche, secondo la generale declaratoria del V livello, del lavoratore con V livello.
Il ha dichiarato che il ricorrente emetteva le ricevute delle giocate, pagava i vincitori e controllava la Per_1
sala, ma l'addetto alla ricezione e al pagamento delle giocate è inquadrato dal CCNL nel V livello.
E “il controllo della sala” appare assimilabile ai compiti propri dell'addetto alla sicurezza, il quale è annoverato tra i lavoratori del V livello.
Il ha aggiunto che “sia la sera che durante la giornata, ci occupavamo anche delle pulizie”: Per_1
incombenze che, di certo, non sono tra quelle tipiche del lavoratore del IV livello.
In definitiva, rammentato che devesi tenere conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, non può dirsi provato, sulla base delle deposizioni evocate dall'appellante, che costui abbia svolto mansioni, ordinariamente e prevalentemente, del superiore livello IV.
13. Il secondo motivo è inconferente.
Posto che già sulla base delle deposizioni di la domanda di riconoscimento Controparte_2 Persona_1
del superiore livello IV è infondata, a nulla rileva il supposto, ingiustificato, maggior affidamento che il
Tribunale avrebbe attribuito agli altri testi (le cui dichiarazioni non hanno apportato alcun favorevole contributo alla tesi attorea).
14. il terzo motivo è infondato. Come è noto, la funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione giudiziale della controparte in un processo civile, cioè di ottenere dichiarazioni che ammettano fatti sfavorevoli all'interrogato.
Della mancata ammissione dell'interrogatorio, pertanto, poteva dolersi la e non il il quale CP_1 Pt_1
non poteva certo trarre elementi di prova a suo vantaggio dalle risposte che avrebbe reso all'interrogatorio a lui inizialmente deferito.
Quanto alle dichiarazioni rese dal nel giudizio n. 6323/2022 RG (che il Tribunale ha valorizzato nella Pt_1
valutazione della domanda riconvenzionale) si rinvia ogni considerazione in sede di esame dell'ultimo motivo di gravame.
15. Il quarto motivo è infondato.
Il ricorrente ha allegato, con l'atto introduttivo, di essere stato assunto a tempo determinato con decorrenza dal 15 giugno 2022 (come da contratto del 13 giugno 2022 agli atti) e di essere stato (illegittimamente)
licenziato in data 27 ottobre 2022; ha, quindi, reclamato le differenze retributive maturate.
Poiché dell'esistenza di un precedente rapporto non v'è alcuna menzione nel ricorso, è evidente che la domanda di pagamento doveva (e deve) intendersi riferita al periodo 15 giugno – 27 ottobre 2022.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di differenze salariali riferita, in base ai conteggi allegati al ricorso, ad un periodo (maggio 2021-14 giugno 2022) antecedente ed estraneo a quello oggetto della domanda.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che il Tribunale, con statuizione non specificamente censurata (e, quindi,
coperta da giudicato interno), ha espressamente statuito che “quanto all'eventuale svolgimento lavoro straordinario/festivo non retribuito, va precisato che i conteggi in atti risultano elaborati solo in relazione al superiore IV livello e che il procuratore del ricorrente non propone alcuna domanda subordinata avente come petitum il pagamento di differenze retributive maturate con riferimento all'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore”. Ne consegue che ove si ritenesse non inammissibile la richiesta di differenze retributive per il periodo maggio
2021-14 giugno 2022, non potrebbe che affermarsi l'infondatezza, nel merito, di tale richiesta.
16. Il quinto motivo è infondato.
La contestazione elevata a carico del ha trovato conferma nella deposizione dei testi Pt_1 Controparte_4
(“Confermo che il 24.9.2022 il ricorrente era in turno pomeridiano presso la sala scommessa di EA e non avvisava né mio padre, né me, né , che come me aveva un ruolo di responsabile, di un ammanco di Per_2
cassa di oltre 23.000 euro maturato nel turno della mattina in cui era presente un altro operatore. Della
circostanza se ne è avveduto , in quanto il ricorrente lo aveva chiamato per chiedere la ricarica del Per_2
conto -gioco che presupponeva l'avvenuto incasso dell'intero plafond, mentre invece si è accertato che non tutto il denaro era presente in cassa. È vero che nella stessa giornata il ricorrente ha consentito allo stesso giocatore della mattina di eseguire ulteriori giocate nel pomeriggio sempre senza incassare i soldi Pt_2
scommessi) e (“Il ricorrente il 24 settembre 2022 alle ore 17.00 quando ha iniziato il turno Persona_2
di lavoro, non mi ha comunicato che si era verificato un ammanco di cassa di oltre 23.000 nel turno di mattina.
Non mi risulta che lo abbia comunicato neanche al legale rappresentante o a L'ammanco di Controparte_4
cassa era facilmente riscontrabile, poiché è obbligo dell'operatore verificare che la somma registrata come incassata corrisponda a quella presente nel cassetto. Ricordo che dalle 17 in poi del 24 settembre mi ha chiamato 3-4 volte affinché chiedessi alla Gold bet di riaccreditare il plafond i 5.000 euro sul conto- gioco, ma in nessuna di queste occasioni mi ha riferito che il cliente o meglio conosciuto come stava Pt_2 Per_4
giocando a credito, ossia non versava l'importo della scommessa all'atto della giocata. Ciononostante nel terminale, la somma risultava incassata”).
A differenza di quanto opinato dall'appellante, la deposizione del non è affatto generica. Per_2
Il fatto che il teste sia dipendente della non è motivo di inattendibilità. CP_1
E poiché la deposizione del non differisce da quella resa dalla non v'è motivo di dubitare Per_2 CP_4
neanche dell'attendibilità di quest'ultima. Un ulteriore elemento di conferma è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal teste (“Quando Persona_6
mi sono recato al lavoro ho appreso che il aveva chiesto più volte il cd sblocco del conto e poiché Pt_1
l'ultima volta la richiesta veniva rifiutata il Sig. SS IN e lasciavano la Controparte_4 Persona_2
sede di Nettuno e si recavano presso quella di Tor San ZO per capire cosa fosse successo.
Successivamente mi hanno informato per telefono che dovevo trattenersi al lavoro oltre l'orario perché
presso la sede di Tor San ZO si era verificato un ammanco di cassa per 40mila euro di cui 20mila durante il turno della mattina e 20mila durante quello del pomeriggio”).
In conclusione, la fondatezza degli addebiti emerge chiara dall'esame delle suddette deposizioni,
nient'affatto scalfite dalle generiche dichiarazioni rese da (“Mi risulta che nel corso di questa Persona_1
conversazione lo abbia anche autorizzato giocare a credito. Quella mattina quindi ha pagato le Per_2
scommesse con le somme vinte il giorno dei precedenti che quindi sono stata scalate dal suo credito, quando poi ha pareggiato il credito con il debito, ha continuato a giocare senza pagare. Non ero presente alle telefonata intercorso il pomeriggio tra e , ma presumo che abbia dato la stessa autorizzazione Pt_1 Per_2
al cliente ), atteso che il teste ha riferito circostanze non personalmente verificate e non si sa bene Pt_2
come apprese (“mi risulta”, “presumo”).
Solo ad abundantiam il Tribunale ha rilevato che quanto già inequivocamente emerso dall'espletata prova per testi – e di per sé sufficiente per accogliere la domanda riconvenzionale - trovava ulteriore conferma in quanto dichiarato dallo stesso nel giudizio n. 6323/2022 RG (“A domanda dell'avv. Scozzafava: vero Pt_1
che al momento del cambio turno era già presente un ammanco di 23000,00 euro e perché né né lei Per_1
avete effettuato una segnalazione alla Direzione della società? Vero che mancavano 23000,00. Il cambio turno è avvenuto in pochi minuti. Non abbiamo fatto una segnalazione alla direzione perché aveva detto Pt_2
che avrebbe pagato a breve e io gli ho dato fiducia sulla parola”).
E al di là del valore confessorio o meno di tali dichiarazioni, tutt'altro che irragionevolmente il Tribunale ne ha tenuto conto, poiché il non ha negato di aver reso quelle dichiarazioni né ha spiegato le specifiche Pt_1
ragioni per le quali non corrisponderebbero al vero. Ma, in ogni caso, come già detto, bastavano le deposizioni raccolte nel corso del giudizio per affermare la fondatezza della domanda riconvenzionale.
17. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025, da nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 22 gennaio 2025. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis