Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2011, n. 19234
CASS
Sentenza 21 settembre 2011

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In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qualora il dipendente abbia impugnato in sede giudiziale il licenziamento, contestando l'avvenuto superamento del periodo, per essere applicabile nel caso di specie il termine cosiddetto lungo in quanto i giorni di malattia erano riferibili allo stesso episodio morboso (art. 11 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata), grava su di lui l'onere di dimostrare l'assunto, depositando idonea documentazione o anche una perizia stragiudiziale che, pur essendo qualificabile come un semplice mezzo di difesa al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato, fa sorgere il potere dovere del giudice di esaminarla, mentre non può ritenersi obbligo del giudice disporre una consulenza di ufficio sulla tipologia della malattia medesima.

Commentario1

  • 1Malattia e Comporto nel C.C.N.L. Gomma Plastica: particolarità
    Irshad Francesca Shaukat Riccaboni · https://www.lavoroediritti.com/ · 12 aprile 2017

    L'Art. 38 della Costituzione in correlazione con l'Art. 2110 c.c. tutelano l'evento di assenza per morbilità, garantendo al lavoratore, la tutela della salute, del posto di lavoro dipendente e della relativa retribuzione, per tutto il periodo previsto dalla Contrattazione Collettiva di riferimento, noto come “Periodo di Comporto”. La nozione di alterazione psicofisica tale da impedire temporaneamente la prestazione lavorativa è stata notevolmente ampliata nel corso del tempo, applicando l'Istituto anche a periodi di terapie salvavita e di carattere oncologico, estendendo la garanzia per l'assenza anche alla tutela familiare grazie ai T.U. Maternità e Paternità 151/2001 e 104/'92. In caso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2011, n. 19234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19234
Data del deposito : 21 settembre 2011

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