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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2413 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Stabia (NA), il 12.07.1978, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via Dei Mille
n. 39, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Borrelli, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
07.06.1970
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore costituito della ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi “la separazione personale dei coniugi senza nulla richiedere per ciò che concerne gli aspetti patrimoniali avendo la ricorrente rinunciato al mantenimento come da verbale di udienza del 18.12.2024”.
Il P.M. ha concluso in data 23.12.2024 esprimendo parere favorevole alla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 22.05.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale.
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in Boscoreale, in data Controparte_1
18.08.2005 e che dal rapporto con il resistente era nato un figlio, , in Persona_1 data 27.11.2005; precisava, altresì, di essere inoccupata e di aver percepito, per l'anno di imposta
2023, un reddito pari ad euro 11.470,00 dovuto esclusivamente alla corresponsione mensile del reddito di cittadinanza, nonché di aver effettuato, per l'anno 2024, domanda per la concessione dell'assegno di inclusione ma che la stessa era stata respinta;
allegava, infine, di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in profonda crisi negli ultimi anni a causa di indissolubili dissidi e incomprensioni, dovuti anche ai comportamenti violenti posti in essere dal sig. , tali da indurre la sig.ra a CP_1 Parte_1 presentare denuncia – querela a carico del marito per gravi condotte violente ex artt. 572, co. 1 e 2,
582 e 585 c.p..
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo l'obbligo in capo all' di corrisponderle la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Persona_1
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice delegato dal Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi al resistente avvenuta in data Controparte_1
05.09.2024, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del predetto resistente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa all'udienza del 14.04.2025, invitando parte ricorrente a depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso.
Alla predetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, in data 23.12.2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza prima del 18.12.2024, avendo in quella sede la ricorrente dichiarato che i coniugi sono separati di fatto da circa due anni, e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Da ciò si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, nessuna pronuncia va assunta sulla domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente in ricorso, avendovi l'istante espressamente rinunciato all'udienza di prima comparizione del 18.12.2024.
Alla predetta udienza la dichiarava di vivere a Boscoreale unitamente al figlio il quale Parte_1 aveva iniziato a lavorare come apprendista barbiere;
affermava di lavorare facendo da badante a qualche persona anziana su chiamata;
di vivere in una casa in fitto, per un canone di euro 400,00 mensili e di essere aiutata dai suoi genitori, che il marito non aveva mai lavorato e mai contribuito alle spese di casa.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
12.07.1978) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 17, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.05.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2413 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Stabia (NA), il 12.07.1978, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via Dei Mille
n. 39, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Borrelli, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
07.06.1970
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore costituito della ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi “la separazione personale dei coniugi senza nulla richiedere per ciò che concerne gli aspetti patrimoniali avendo la ricorrente rinunciato al mantenimento come da verbale di udienza del 18.12.2024”.
Il P.M. ha concluso in data 23.12.2024 esprimendo parere favorevole alla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 22.05.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale.
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in Boscoreale, in data Controparte_1
18.08.2005 e che dal rapporto con il resistente era nato un figlio, , in Persona_1 data 27.11.2005; precisava, altresì, di essere inoccupata e di aver percepito, per l'anno di imposta
2023, un reddito pari ad euro 11.470,00 dovuto esclusivamente alla corresponsione mensile del reddito di cittadinanza, nonché di aver effettuato, per l'anno 2024, domanda per la concessione dell'assegno di inclusione ma che la stessa era stata respinta;
allegava, infine, di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in profonda crisi negli ultimi anni a causa di indissolubili dissidi e incomprensioni, dovuti anche ai comportamenti violenti posti in essere dal sig. , tali da indurre la sig.ra a CP_1 Parte_1 presentare denuncia – querela a carico del marito per gravi condotte violente ex artt. 572, co. 1 e 2,
582 e 585 c.p..
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo l'obbligo in capo all' di corrisponderle la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Persona_1
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice delegato dal Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi al resistente avvenuta in data Controparte_1
05.09.2024, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del predetto resistente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa all'udienza del 14.04.2025, invitando parte ricorrente a depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso.
Alla predetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, in data 23.12.2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza prima del 18.12.2024, avendo in quella sede la ricorrente dichiarato che i coniugi sono separati di fatto da circa due anni, e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Da ciò si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, nessuna pronuncia va assunta sulla domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente in ricorso, avendovi l'istante espressamente rinunciato all'udienza di prima comparizione del 18.12.2024.
Alla predetta udienza la dichiarava di vivere a Boscoreale unitamente al figlio il quale Parte_1 aveva iniziato a lavorare come apprendista barbiere;
affermava di lavorare facendo da badante a qualche persona anziana su chiamata;
di vivere in una casa in fitto, per un canone di euro 400,00 mensili e di essere aiutata dai suoi genitori, che il marito non aveva mai lavorato e mai contribuito alle spese di casa.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
12.07.1978) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 17, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.05.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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