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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIMATOLA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Santa Lucia nr. 15
ATTORE OPPONENTE contro
OC (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dall'avv. CAMPORA GIULIO e dall'avv. STROPPARO ALBERTO e con domicilio eletto presso i rispettivi domicili digitali
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Mandato – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE: che On.le Tribunale voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 1 di 7 PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA: affinché Codesto On.le Tribunale
Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto qui ancora rileva, con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 312/2024 (R.G. 4977/2022) emesso da questo Tribunale il
01.03.24 formulando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare:
1) Sospendere, con ordinanza emessa inaudita altera parte, stante la sussistenza dei gravi motivi, date le rilevanti ed apprezzabili ragioni sopra esposte, e delle eccezioni sollevate, la fondatezza dei motivi di opposizione, la sussistenza del “fumus boni juris” e la sussitenza del “periculum in mora”, la esecutività del decreto ingiuntivo - n. 312/2024 (rg. 4977/2022) - emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024 in favore dello
[...]
ed in danno del si . Controparte_3 Parte_1
In Rito
2) In via principale, accogliere la presente opposizione e la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o processuale dello
[...]
per i motivi suesposti nel presente atto sub C Controparte_3
revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo - n. 312/2024 (rg. 4977/2022) -
emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024.
pagina 2 di 7 3) In via principale, accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando il difetto di rappresentanza processuale e per l'effetto la nullità
della procura ad litem e del decreto ingiuntivo per i motivi esposti sub D del presente atto revocando e ponendo nel nulla, per l'effetto, il decreto monitorio
- n. 312/2024 (rg. 4977/2022) - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06
marzo 2024.
4) In via preliminare in rito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni sub 2 e 3, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Napoli e/o quello di Udine per i motivi esposti sub E del presente atto, emettendo gli opportuni provvedimenti conseguenziali.
Nel merito
5) Accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando, in via riconvenzionale, la nullità delle clausole della determinazione del compenso ed quella che dispone il saggio degli interessi moratori (artt 1, 4 contratti 04 luglio
2018 e artt. 1, 3 contratto 6 dicembre 2019) per violazione del Codice
Deontologico Forense e del Codice del Consumo per tutti i motivi esposti sub F
del presente atto) revocando, per l'effetto, il decreto monitorio nr. 312/2024
(rg. 4977/2022) - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024
ovvero in via del tutto subordinata riducendo la somma eventualmente dovuta.
6) Accogliere la presente opposizione per infondatezza della pretesa creditoria per tutti i motivi esposti nel presente atto ivi compreso quelli sub G
ed H revocando, per l'effetto, il decreto monitorio nr. 312/2024 (rg. 4977/2022)
pagina 3 di 7 - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024 ovvero, in via del tutto subordinata, riducendo la somma eventualmente dovuta
7) Con vittoria di spese, compenso spese generali ed accessori di legge. “
I.
1. Si costituiva in giudizio per l'udienza di sospensione lo studio convenuto (d'ora in avanti ”) concludendo come segue: “rigettare CP_1
l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 312/2024,
emanato in data 1.3.2024 e dichiarato esecutivo in data 19.7.2024 entro l'R.G.
4977/2022, stante l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.; in ogni caso stante l'assenza di qualsivoglia grave motivo ex art. 649
c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
II. Con ordinanza del 10.03.25 il g.i. confermava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 87.333,66 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2022 come da decreto ingiuntivo, invitando le parti a valutare una soluzione conciliativa della lite sulla base di tale importo.
III. Si costituiva nel procedimento principale lo formulando CP_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In rito
Acclarare l'inammissibilità dell'opposizione a d.i. in quanto tardivo, non potendo il ricorrente beneficiare dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
stante il difetto dei presupposti, per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito:
pagina 4 di 7 rigettare l'avversa opposizione ex art. 650 c.p.c. in quanto inammissibile e/o infondata per tutti i motivi di cui in narrativa, con conferma integrale del
DI n. 312/2024 – RG 4977/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06
marzo 2024;
Condannare, in ogni caso, il Sig. (C.F.: Parte_1 [...]
), al pagamento della somma di euro 111.325,02 – o al diverso C.F._2
maggiore o minore importo ritenuto di giustizia – oltre agli interessi ex art. 5
D.lgs. n. 231/2002 dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta di pagamento del 14 aprile 2020 o, in subordine ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso a quella dell'effettivo integrale saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
IV. All'esito di rinvio pendenti trattative le parti formulavano conclusioni conformi per l'udienza cartolare del 15.07.25 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo raggiunto una intesa transattiva e il giudice tratteneva la causa in decisione.
V. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta,
ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la pagina 5 di 7 parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, avendo le stesse raggiunto una intesa transattiva che ha fatto venir meno ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIMATOLA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Santa Lucia nr. 15
ATTORE OPPONENTE contro
OC (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dall'avv. CAMPORA GIULIO e dall'avv. STROPPARO ALBERTO e con domicilio eletto presso i rispettivi domicili digitali
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Mandato – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE: che On.le Tribunale voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 1 di 7 PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA: affinché Codesto On.le Tribunale
Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto qui ancora rileva, con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 312/2024 (R.G. 4977/2022) emesso da questo Tribunale il
01.03.24 formulando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare:
1) Sospendere, con ordinanza emessa inaudita altera parte, stante la sussistenza dei gravi motivi, date le rilevanti ed apprezzabili ragioni sopra esposte, e delle eccezioni sollevate, la fondatezza dei motivi di opposizione, la sussistenza del “fumus boni juris” e la sussitenza del “periculum in mora”, la esecutività del decreto ingiuntivo - n. 312/2024 (rg. 4977/2022) - emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024 in favore dello
[...]
ed in danno del si . Controparte_3 Parte_1
In Rito
2) In via principale, accogliere la presente opposizione e la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o processuale dello
[...]
per i motivi suesposti nel presente atto sub C Controparte_3
revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo - n. 312/2024 (rg. 4977/2022) -
emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024.
pagina 2 di 7 3) In via principale, accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando il difetto di rappresentanza processuale e per l'effetto la nullità
della procura ad litem e del decreto ingiuntivo per i motivi esposti sub D del presente atto revocando e ponendo nel nulla, per l'effetto, il decreto monitorio
- n. 312/2024 (rg. 4977/2022) - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06
marzo 2024.
4) In via preliminare in rito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni sub 2 e 3, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Napoli e/o quello di Udine per i motivi esposti sub E del presente atto, emettendo gli opportuni provvedimenti conseguenziali.
Nel merito
5) Accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando, in via riconvenzionale, la nullità delle clausole della determinazione del compenso ed quella che dispone il saggio degli interessi moratori (artt 1, 4 contratti 04 luglio
2018 e artt. 1, 3 contratto 6 dicembre 2019) per violazione del Codice
Deontologico Forense e del Codice del Consumo per tutti i motivi esposti sub F
del presente atto) revocando, per l'effetto, il decreto monitorio nr. 312/2024
(rg. 4977/2022) - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024
ovvero in via del tutto subordinata riducendo la somma eventualmente dovuta.
6) Accogliere la presente opposizione per infondatezza della pretesa creditoria per tutti i motivi esposti nel presente atto ivi compreso quelli sub G
ed H revocando, per l'effetto, il decreto monitorio nr. 312/2024 (rg. 4977/2022)
pagina 3 di 7 - emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06 marzo 2024 ovvero, in via del tutto subordinata, riducendo la somma eventualmente dovuta
7) Con vittoria di spese, compenso spese generali ed accessori di legge. “
I.
1. Si costituiva in giudizio per l'udienza di sospensione lo studio convenuto (d'ora in avanti ”) concludendo come segue: “rigettare CP_1
l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 312/2024,
emanato in data 1.3.2024 e dichiarato esecutivo in data 19.7.2024 entro l'R.G.
4977/2022, stante l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.; in ogni caso stante l'assenza di qualsivoglia grave motivo ex art. 649
c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
II. Con ordinanza del 10.03.25 il g.i. confermava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 87.333,66 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2022 come da decreto ingiuntivo, invitando le parti a valutare una soluzione conciliativa della lite sulla base di tale importo.
III. Si costituiva nel procedimento principale lo formulando CP_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In rito
Acclarare l'inammissibilità dell'opposizione a d.i. in quanto tardivo, non potendo il ricorrente beneficiare dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
stante il difetto dei presupposti, per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito:
pagina 4 di 7 rigettare l'avversa opposizione ex art. 650 c.p.c. in quanto inammissibile e/o infondata per tutti i motivi di cui in narrativa, con conferma integrale del
DI n. 312/2024 – RG 4977/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 01/06
marzo 2024;
Condannare, in ogni caso, il Sig. (C.F.: Parte_1 [...]
), al pagamento della somma di euro 111.325,02 – o al diverso C.F._2
maggiore o minore importo ritenuto di giustizia – oltre agli interessi ex art. 5
D.lgs. n. 231/2002 dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta di pagamento del 14 aprile 2020 o, in subordine ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso a quella dell'effettivo integrale saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
IV. All'esito di rinvio pendenti trattative le parti formulavano conclusioni conformi per l'udienza cartolare del 15.07.25 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo raggiunto una intesa transattiva e il giudice tratteneva la causa in decisione.
V. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta,
ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la pagina 5 di 7 parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, avendo le stesse raggiunto una intesa transattiva che ha fatto venir meno ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Gabriele Conti
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