Decreto cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 18/03/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 12 gennaio 2022, a mezzo del quale l'ANAC ha proceduto all'iscrizione dell'odierno ricorrente nel casellario informatico, area B, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla delibera n. 721 del 29 luglio 2020;
- di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con dichiarazione resa in udienza, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO