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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al N. 431 dell'anno 2017 del Registro Generale Affari
Contenziosi (a cui è riunito il procedimento n. 1737/2017 R.G.), vertente
TRA
- (già e Parte_1 Parte_2 CP_1
(C.F. P.IVA ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Grafone (pec:
e Carlo Scofone (pec: Email_1
Email_2
- OPPONENTE -
E
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Guerrieri
(pec: e Lorenzo De Gregoriis (pec: Email_3
Email_4
- ALTRA OPPONENTE -
E
- (C.F./P.IVA , in persona del Presidente della Giunta CP_3 P.IVA_4
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Capano (pec:
Email_5
- OPPOSTA -
§§§
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex r.d. 639/1910
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto in riassunzione ritualmente notificato, la (in seguito Parte_3
anche solo ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha premesso che: Pt_1
- la (di seguito anche solo ) era titolare di una concessione Controparte_2 CP_2
demaniale marittima trentennale, rilasciata dalla per la realizzazione di un CP_3 approdo turistico nel Comune di Monte Sant'Angelo;
- l'atto di concessione prevedeva che la concessionaria corrispondesse un canone annuale, oltre all'imposta regionale correlata;
- il rilascio della predetta concessione era stata assistita da polizza fideiussoria rilasciata dalla
(già a garanzia delle obbligazioni Pt_1 Controparte_4
assunte dalla concessionaria;
- a detta dell'ente pubblico, la si è resa morosa nel pagamento di vari canoni e delle CP_2
correlate imposte regionali;
- quindi, con determina dirigenziale n. 388 del 06.05.2013, la (opposta) ha CP_3
disposto la decadenza della dalla concessione e il recupero coattivo dei canoni CP_2 demaniali e delle imposte regionali evase, per un importo complessivo di € 364.973,21;
- conseguentemente, la ha ingiunto alla e alla il pagamento, CP_3 Pt_1 CP_2
in solido, della complessiva somma di € 376.463,11, a titolo di canoni scaduti e imposte rimaste impagate, oltre accessori di legge;
- la ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Bari (RG n. 3373/2016) avverso la Pt_1
succitata ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910 (prot. n. 1455 del 19.01.2016), emessa dalla;
CP_3
- l'ingiunzione di pagamento è stata opposta anche da radicando separato giudizio CP_2
innanzi sempre al Tribunale di Bari (RG n. 4124/2016);
- il Tribunale di Bari, dopo aver disposto la riunione dei due giudizi, con ordinanza dell'01.12.2016 si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Foggia;
- e hanno dunque riassunto le rispettive cause innanzi al Tribunale di Foggia Pt_1 CP_2
con separati giudizi (R.G. n. 431/2017 e R.G. n. 1737/2017), che successivamente sono stati riuniti nell'ambito del fascicolo più risalente (il n. 431/2017).
Con ordinanza del 30.01.2020 è stato disposto il mutamento del rito in rito ordinario di cognizione e assegnati i termini ex art 183 c.p.c., previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'ingiunzione notificata alle opponenti.
2 Depositate le dette memorie e istruita la causa a mezzo delle sole acquisizioni documentali, dopo una serie di rinvii di ufficio, con ordinanza del 20.02.2025, sulle concluioni delle parti rassegnate in vista dell'udienza cartolare del 23.01.2025, la causa medesima è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
Depositate le memorie conclusive, la causa può essere ora decisa.
§§§
In particolare, quanto alla la stessa nei propri atti ha dedotto l'infondatezza Controparte_5
in fatto e in diritto della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. mancato perfezionamento del vincolo contrattuale di garanzia per la mancata sottoscrizione da parte della della polizza n. M0988379108, con conseguente invalidità/inefficacia CP_3
della stessa;
2. inesigibilità, comunque, della garanzia, per l'inesistenza dei presupposti di attivazione di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), stante la natura “in secondo rischio” dell'impegno assunto dalla ai sensi del detto art. 8, secondo la deducente, per potere Parte_2
escutere la fideiussione non era sufficiente la semplice circostanza dell'asserito inadempimento del debitore principale, poiché le condizioni di polizza porrebbero a carico del creditore garantito l'onere di procurarsi un titolo esecutivo definitivo verso il debitore principale, che identifica anche il momento di debenza della prestazione di garanzia e il parametro per la valutazione quantitativa del danno;
3. inosservanza dell'art. 8 CGA e concorso del fatto colposo del creditore (la CP_3 nella causazione del danno: la ha informato la dell'inadempimento CP_3 Parte_2
della soltanto nel marzo 2013, con la nota prot. n. 0004420, allorché ha comunicato CP_2
l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza dalla concessione;
la condotta della determinerebbe l'applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 1956 CP_3
c.c. (norma di ordine pubblico), per cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza specifica autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
pertanto, la polizza non può essere attivata per le inadempienze non tempestivamente denunciate ex art. 8 delle CGA;
4. erronea quantificazione del canone demaniale e della connessa imposta regionale per non essere stata applicata la riduzione del 50% al canone annuale relativamente al periodo di realizzazione delle opere, come anche successivamente prorogato, con la conseguente errata
3 determinazione anche della imposta regionale che va parametrata al 10% del canone annuale di concessione;
5. “mancato consolidamento” della determina dirigenziale della recante la CP_3
declaratoria di decadenza dalla concessione: la ha impugnato davanti al Giudice CP_2
Amministrativo la determina dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale e il giudizio è (rectius era) pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato
(R.G. n. 10556/2015); in caso di accoglimento del gravame, sarebbe venuta meno la pretesa della e l'ingiunzione di pagamento sarebbe priva del suo necessario presupposto, CP_3
rappresentato dalla determina dirigenziale (rep. n. 388/2013) recante la decadenza dalla concessione;
in ogni caso detta determina non si è consolidata ed essendo sub iudice non può
(poteva) costituire l'atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento intimata dalla CP_3
;
[...]
6. sussiste l'obbligo di deduzione dalle somme dovute dalla alla , ai CP_2 CP_3 sensi dell'art. 9 CGA di quanto da quest'ultima richiesto (ed eventualmente ottenuto) a titolo di risarcimento del danno nel giudizio davanti al G.A. su citato: avendo chiesto la CP_2
nelle conclusioni del ricorso amministrativo avverso la determina dirigenziale di decadenza, il risarcimento per l'ingente importo di € 108.788.790,53, a titolo di danno emergente e lucro cessante, la non avrebbe potuto chiedere la somma richiesta con l'ordinanza CP_3
ingiunzione opposta, prima del definitivo accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto.
Pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento opposta, per tutte le ragioni esposte, la ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in Parte_2
subordine, per la riduzione dell'ingiunzione medesima per quanto di ragione.
§§§
A sua volta, la (attrice in riassunzione nel giudizio R.G. n. 1737/2017 riunito Controparte_2
al presente) ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. infondatezza della pretesa creditoria con riguardo al quantum relativamente ai canoni 2011 e
2012 richiesti erroneamente per intero, in violazione dell'art. 3 della Convenzione, dell'art. 3 co.
2 del D.M. Trasporti n. 343/1998 e dell'art. 3, co. 1, lett. c) del d.l. 400/93; infatti, con provvedimento del 27.10.2011, era stata accordata una proroga sino al dicembre 2012 per l'ultimazione dei lavori, con conseguente diritto della concessionaria di corrispondere sino alla predetta data un canone annuo ridotto del 50%, oltre alla proporzionale riduzione anche dell'imposta regionale correlata;
4 2. “assenza del consolidamento” (all'epoca dell'introduzione del giudizio) dell'atto presupposto, rappresentato dalla determina dirigenziale n. 388/2013 della di decadenza dalla CP_3
concessione demaniale, avendo la appellato innanzi il Consiglio di Stato la sentenza CP_2
n. 860/2015 del TAR Puglia – Bari che ha comunque confermato la suddetta determina dirigenziale di decadenza;
3. successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato, autonoma impugnabilità comunque dell'ordinanza ingiunzione, illegittima per i motivi di cui all'opposizione spiegata in questa sede.
Per l'ipotesi di rigetto dei motivi di annullamento di cui sopra, la ha quindi spiegato CP_2
domanda di condanna della a tenere indenne la stessa dall'ingiunzione opposta e da ogni Pt_1
conseguente richiesta della . CP_3
§§§
Si è costituita altresì la , ente ingiungente, la quale, nel merito, ritenuta le proposte CP_3
opposizioni infondate in fatto e in diritto, ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente conferma del provvedimento opposto.
§§§
Le riunite opposizioni sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
§§§
Preliminarmente, va rilevato che i rapporti intercorsi tra le parti e sottostanti l'ingiunzione qui opposta, si fondano in linea generale su due distinti negozi: (a) la polizza fideiussoria intercorsa tra e avente come beneficiario la e (b) il provvedimento di Pt_1 CP_2 CP_3
concessione demaniale, con annessa convenzione stipulata tra e CP_3 CP_2
mirante a regolare i rapporti tra le parti in fase di esecuzione del rapporto concessorio medesimo.
Pur essendo state riunite, le due opposizioni della e della devono essere Pt_1 CP_2
affrontate separatamente, in quanto processualmente e sostanzialmente distinte, anche per la diversa incidenza sulle rispettive posizioni dei due negozi sopra richiamati.
§§§
Quanto all'opposizione proposta dalla è centrale preliminarmente chiarire Controparte_5
la natura della polizza nello specifico stipulata, ossia se trattasi di garanzia accessoria o di contratto autonomo di garanzia.
Da ciò discende infatti la soluzione da dare alle diverse eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice, fondate anche sul rapporto concessorio, e sulla convenzione annessa, intercorso tra e CP_3 CP_2
Esaminando il contratto di garanzia, si rileva che:
5 - nella sezione “Definizioni”, viene specificato che l'“Assicurato” è il beneficiario della garanzia, che il “Contraente” è l'obbligato a prestare la cauzione, che la “Società” è l'impresa assicuratrice;
- nello schema di contratto predisposto dalla stessa Unipol si identifica quale unico “Contraente” la CP_2
- ed è previsto il pagamento di un premio annuale.
Emergono già due elementi che fanno propendere per la qualificazione quale contratto autonomo di garanzia:
1. nello schema di contratto – predisposto dalla stessa assicurazione - è indicato quale contraente solo la (“È questa una prima, essenziale differenza morfologica rispetto allo schema CP_2
tipico delle convenzioni fideiussorie, che, caratterizzate dalla funzione di garantire un'obbligazione altrui, intercorrono esclusivamente tra il fideiussore e il creditore” - Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, n. 3947);
2. il garante assume l'impegno dietro il pagamento di un corrispettivo (“altra differenza funzionale rispetto alla fideiussione è costituita dall'essere la polizza o assicurazione fideiussoria
"necessariamente onerosa" in quanto assunta dall'assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio (Cass. n. 221/1963), mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito (nel qual caso il contratto, ponendo obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona in forza del disposto dell'art. 1333 c.c.: Cass. n. 9468/1987).” Si veda sempre Cassazione civile sez. un.,
18/02/2010, n. 3947).
Andando nel dettaglio, emerge poi che:
- alla voce “Oneri e obblighi assunti” si legge: “A garanzia del corretto uso del bene e del rispetto di tutti gli obblighi dettati nel provvedimento di atto di concessione di un'area demaniale e di uno specchio acqueo, ubicati nel Comune di Monte Sant'Angelo”;
- mentre, nella sezione “Garanzie” – “Somma garantita”, si legge: “La Società garantisce alle condizioni tutte della presente polizza, a favore dell' e fino alla concorrenza Parte_4 dell'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) corrispondente all'importo della cauzione dovuta dal Contraente, a termini del suddetto contratto - il risarcimento dei danni diretti che derivassero all' stesso dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Parte_4
Contraente con il contratto suindicato”.
Dunque, a fronte del pagamento di un premio, la ha assunto l'impegno di pagare un Pt_1
determinato importo alla quale beneficiaria, onde garantirla nel caso di CP_3
inadempimento della prestazione a lei dovuta dal contraente CP_2
6 Dal tenore letterale del contratto, non è revocabile in dubbio che le parti abbiano posto in essere una fideiussio indemnitatis che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, costituisce una fattispecie di contratto autonomo di garanzia, in cui la funzione del negozio è quella di sostituire la traditio del denaro, tipica della cauzione, con l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui all'art. 1957 c.c.
A tanto la Suprema Corte giunge analizzando la causa sottesa alla fideiussio indemnitatis: “la funzione di garanzia viene a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con
l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento): viene irredimibilmente vulnerato, in tal guisa, proprio quel meccanismo della solidarietà che attribuisce al creditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere
l'adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile. Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo).” (ancora
Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, n. 3947).
Nel lungo percorso argomentativo seguito nella succitata sentenza, che ripercorre i numerosi arresti di legittimità che si sono avuti, la Suprema Corte non manca di precisare che l'accertamento del carattere dell'accessorietà o meno del contratto di garanzia non vada risolto a seconda del rinvenimento nel contratto stesso di determinate clausole quali “a semplice richiesta”
o “a prima richiesta” che, seppure possono aiutare nell'interpretazione, non hanno quella valenza dirimente che invece va riconosciuta solo alla causa del negozio giuridico.
Infatti, è solo guardando alla causa che l'interprete, anche in presenza di prestazioni omogenee, potrà accertare o meno il carattere autonomo del negozio di garanzia (“mentre nella fideiussione
è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale - per cui il fideiussore è un "vicario" del debitore -, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante - sia perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perchè non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore
7 insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (Cassazione civile sez. un.,
18/02/2010, n. 3947 e, in senso conforme, Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n. 32402).
Dunque, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, come nelle obbligazioni solidali in genere, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ora, nel caso in esame, è di tutta evidenza che con la stipula della polizza in questione la Pt_1 non si è impegnata a garantire l'esatto adempimento del debitore principale, non si è affiancata cioè al debitore principale per garantirne la prestazione principale, consistente nell'esatto adempimento di tutti gli oneri e obblighi scaturenti dal contratto di concessione, ma, come detto in polizza, la si è impegnata a corrispondere al beneficiario (la , in caso Pt_1 CP_3
di inadempimento del debitore principale, una somma di denaro predeterminata, costituente quel
“risarcimento (forfettario) dei danni” che dovessero derivare dal mancato adempimento dell'obbligazione principale.
Dunque, appurato che la polizza in questione integra gli estremi di un contratto autonomo di garanzia, corollario di tanto è che il garante dovrà adempiere alla prestazione indennitaria richiesta dal creditore illico et immediate, ossia senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, si “assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sì che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista: analogamente alla garanzia cauzionale, dunque, viene attribuito al creditore un potere di autotutela, potendo egli incamerare la somma in caso di inadempimento dell'obbligazione, svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale (Così Cass., Sez. U. n. 3497 del 2010).” (Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n. 32402
e, in senso conforme, Cassazione civile sez. II, 17/06/2022, n. 19693).
Ne deriva che nel presente giudizio non possono trovare accoglimento tutti i motivi di opposizione proposti dalla afferenti sia al rapporto di valuta (debitore-creditore) sia al Pt_1
rapporto di provvista (debitore-garante) e, in particolare, essendo l'art. 1956 c.c. proprio del meccanismo fideiussorio, lo stesso non è comunque applicabile nel caso di specie (ancora Cass.
SS.UU. 3947/2010 già cit.).
8 La ha tuttavia specificamente eccepito anche il mancato perfezionamento del vincolo Pt_1
contrattuale inerente alla polizza, per non essere stata la stessa sottoscritta anche dal beneficiario.
La fondatezza di detto motivo di opposizione, a differenza degli altri, deve essere vagliata partitamente perché, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel contratto autonomo di garanzia, il garante non ha alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista, a eccezione però dell'inesistenza stessa del rapporto garantito, della nullità del contratto-base derivante da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e della proponibilità della c.d. excepito doli generalis (vedi la medesima giurisprudenza sopra citata).
Il motivo di opposizione è tuttavia infondato e va anch'esso rigettato.
Infatti, a parte che la ha dedotto l'avvenuta sottoscrizione del contratto, trattandosi di CP_3
contratto autonomo di garanzia, lo stesso è concluso secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in seno al quale, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale, non è dunque necessaria la partecipazione del terzo beneficiario.
Infatti: "La polizza fideiussoria è, sotto il profilo genetico, un negozio stipulato dall'appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (così, ex aliis, Cass. n. 11261/2005); il terzo non è parte, nè in senso sostanziale nè in senso formale, del rapporto, e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante, sicchè la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411
c.c., comma 3 (Cass. n. 23708/2008 e n. 13661/1992)” (ancora SS.UU. 18/02/2010, n. 3947).
Pertanto, il vicolo contrattuale tra il contraente e la si è CP_2 Controparte_6
regolarmente perfezionato a beneficio della , anche senza la sottoscrizione di CP_3
quest'ultima.
In definitiva, l'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Controparte_5
§§§
Quanto all'opposizione proposta invece da occorre in premessa evidenziare Controparte_2
che “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato,
9 assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111
Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.” (Cassazione civile sez. III,
08/04/2021, n.9381).
Ciò premesso, nel caso di specie, la P.A. opposta, attrice in senso sostanziale, ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mentre la convenuta in senso CP_2
sostanziale, non ha dimostrato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Infatti, a prescindere dalla ricostruzione e implicazioni in linea teorica generale della figura della concessione-contratto di un bene demaniale, comunque può farsi applicazione del principio per cui, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito [in particolare] dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12 ottobre 2018, n. 25584).
Nello specifico, la ha documentato che: CP_3
- con contratto del 03.12.2008, registrato il 09.12.2008, concedeva in concessione, alla CP_2
per la durata di 30 anni, un'area demaniale e uno specchio d'acqua ubicati nel Comune di
[...]
Monte Sant'Angelo, allo scopo di realizzare un approdo turistico;
- è stato pattuito all'uopo un canone complessivo di € 3.699.155,61 da versarsi in rate annuali e anticipate;
- le parti hanno previsto che per il periodo di realizzazione delle opere, stimato in 24 mesi, il canone da corrispondere sarebbe stato calcolato applicando una riduzione del 50% sul canone
10 intero previsto per il periodo di effettiva utilizzazione, come specificatamente determinato all'art. 3 del contratto;
- il concessionario avrebbe dovuto anche corrispondere l'imposta regionale, pari al 10% del canone annuale di concessione (v. art. 4 del contratto);
- la si è resa inadempiente nel pagamento dei canoni annui 2011 e 2012, del canone CP_2
annuo 2013 (dall'01.01.2023 al 03.05.2013), della imposta regionale relativa alle annualità 2009,
2011, 2012 e 2013 (giusta determina n. 388 del 6 maggio 2013).
Parte opponente, per converso, ha contestato la morosità addebitatale sul presupposto che, avendo il RUP del contratto d'area concesso una proroga sino al dicembre 2012 per l'ultimazione dei lavori, la concessionaria avrebbe avuto il diritto di corrispondere, sino alla predetta data, un canone annuo ridotto del 50% e dunque illegittimamente i canoni 2011 e 2012 sono stati invece richiesti per intero, in violazione, sia dell'art. 3 del contratto di concessione, che dell'art. 3, co. 2 del D.M. Trasporti n. 343/1998, richiamato nello stesso contratto, così come l'imposta regionale correlata e parametrata proporzionalmente al canone nella misura del 10% dello stesso.
Il motivo di opposizione addotto dall'opponente è tuttavia infondato, in quanto l'inadempimento della allegato dalla Regione opposta, è risultato confermato a seguito del giudicato CP_2
esterno formatosi nelle more del presente giudizio sulla legittimità del provvedimento di decadenza a suo tempo emesso dalla Regione.
Infatti, all'udienza del 23.01.2020, la ha provveduto a depositare la sentenza del CP_3
Consiglio di Stato n. 3521/2017, a seguito della quale, con l'integrale conferma della sentenza del TAR Puglia-Bari Sezione III, n. 860/2015, è ormai coperta dal giudicato l'accertamento dell'inadempimento della alla base della (legittima) decadenza dalla concessione CP_2
pronunciata dall'ente pubblico e, quindi, dell'ingiunzione qui gravata.
Risultano quindi infondate, sia la pretesa alla riduzione dei canoni, che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla concessionaria contro la concedente in quel giudizio.
È opportuno, pertanto, brevemente ripercorrere la vicenda processuale come riassunta nella succitata sentenza del Consiglio di Stato:
- “La concessionaria chiedeva una proroga di 12 mesi, in quanto il ritardo dell'esecuzione dell'opera sarebbe stato dovuto a violente mareggiate e avverse condizioni meteo-marine nell'ottobre 2009 e nel febbraio 2011”;
- “tale richiesta era accolta dal RUP del Contratto d'area, il quale concedeva la proroga richiesta con atto del 27.10.2011”;
- “Tuttavia il Comune di Sant'Angelo [...] negava la proroga del permesso di costruire”;
11 - “Seguiva, con atto dirigenziale n. 388 del 6.5.2013, la pronuncia di decadenza dalla concessione demaniale [..] per mancato pagamento dei canoni e dell'imposta regionale relativi agli anni 2011 e 2012, che l'interessata impugnava dinanzi al Tar Bari, sostenendo sempre di averne regolarmente corrisposto i ratei nella misura dovuta, anche in relazione alla relativa invocata riduzione del 50%”;
- “Con la sentenza appellata n. 860 del 15.06.2015, il Tar Bari ha respinto il ricorso, affermando che le cause di sospensione dei lavori “per gli eventi di forza maggiore addotti dalla società tali non erano” [..] e che “la concessionaria non ha pagato, per le annualità in contestazione, alcuna cifra a titolo di canone, sicchè, anche in ipotesi di riduzione, comunque, la mancata corresponsione della rata (sia pure in misura ridotta) non avrebbe che potuto condurre alla decadenza pronunciata”;
- “Con l'appello in esame viene riproposta la censura di violazione dell'art.3, c. 1, lett. c) D.L.
n. 400/1993 cit., non condividendosi che l'applicazione della norma, ai fini della riduzione dell'importo dei canoni, debba considerarsi necessariamente subordinata al preventivo collaudo delle opere oggetto di concessione”;
- “Il motivo è infondato in quanto, la disposizione invocata condiziona la possibilità di riduzione del canone al “previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona” degli
“eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione” accertamento che nella specie non risulta essere stato preventivamente accordato dalla competente autorità marittima”;
- “Né può considerarsi riconducibile al richiesto preventivo accertamento, [..] la decisione del
RUP del Contratto d'area di concedere [..] una proroga di dodici mesi [..]. In ogni caso il provvedimento del RUP non può essere equiparato ad accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona, e ciò sia per le particolari finalità cui la decisione era rivolta, sia per essere questa stata espressa da un'autorità diversa da quelle indicate dalla norma invocata. [..]
Del resto è più che evidente che la riduzione del canone per i motivi invocati dalla ricorrente [..] avrebbe dovuto essere vagliata dall'autorità amministrativa, secondo le modalità indicate dalle disposizioni richiamate”.
Concludendo:
- la , con atto dirigenziale n. 388 del 06.05.2013, ha disposto (legittimamente) la CP_3
decadenza dalla concessione demaniale della per inadempimento della stessa Controparte_2
consistito nel mancato pagamento dei canoni annui 2011 e 2012, del canone annuo 2013
12 (dall'0101.2013 al 03.05.2013), della imposta regionale relativa alle annualità 2009, 2011, 2012
e 2013;
- la ha impugnato la suddetta determina innanzi al TAR Bari che, con sentenza n. CP_2
860/2015, ha rigettato il ricorso;
- non risultando mai stata sospesa, a quanto consta, la connaturata esecutività del provvedimento amministrativo di decadenza, una volta appellata la sentenza, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3521/2017, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado;
- in definitiva quindi, da un lato, l'inadempimento della allegato dalla CP_2 CP_3
, alla base dell'ordinanza impugnata, risulta provato, così come la correttezza della somma
[...]
conseguentemente ingiunta;
- dall'altro, risulta confermato il diritto della Regione opposta, che non è mai venuto meno nel corso delle impugnazioni proposte dagli ingiunti, ad avviare il procedimento di accertamento e riscossione a mezzo dell'ordinanza ex r.d. 639/1910.
È appena il caso di evidenziare che la valenza di giudicato esterno della sentenza del Consiglio di Stato n. 3521/2017 non è compromessa dalla circostanza che la copia versata in atti dall'opposta sia sprovvista dell'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.: infatti, da un lato, la detta sentenza, secondo le regole che presiedono alla giurisdizione amministrativa, poteva essere impugnata solo per motivi attinenti alla giurisdizione e, dall'altro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "La certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno." (Cassazione civile sez. III,
19/02/2025, n. 4410); nel caso in esame, fin dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., depositata il 02.03.2020, ha espressamente ammesso comunque che la sentenza de qua è CP_2
passata in giudicato.
Contrariamente poi a quanto asserito dalla medesima società, il detto giudicato spiega i suoi effetti, stante la scelta della medesima società di incardinare il detto giudizio davanti al G.A., definitivamente pronunciatosi su tutti gli aspetti riferiti alla legittimità del provvedimento di
13 decadenza e sulle somme conseguentemente dovute, e vista la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze qui spiegate avverso il rapporto sottostante l'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Anche l'opposizione della in definitiva va integralmente rigettata. CP_2
§§§
Consegue da quanto sopra che l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere dichiarata legittima ed efficace.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, al punto medio, stante anche la prossimità del credito al valore medio dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da (denominazione attuale) e da Parte_1 [...] avverso l'ingiunzione n. 1455 emessa dalla il 19.01.2016, ogni altra CP_2 CP_3
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente le opposizioni riunite e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento impugnata;
2. condanna le società opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 22.457,00 per CP_3
onorari, oltre rimb.forf. (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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