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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8720/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8720/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Grasso, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1554/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 5 pertanto “… accertare e/o dichiarare che lo stato patologico del sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della connotazione dello
[...]
stato di invalido con un grado di invalidità uguale o superiore al 75%, con ogni conseguenza di legge in ordine al riconoscimento dei connessi benefici siccome richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 14.04.2023, ovvero da quella data che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare in esito all'accertamento stesso ed all'esame della documentazione prodotta”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 30 ottobre 2024
e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza,
e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 settembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “cardiopatia ipertensiva, BCO, OSAS in trattamento con CPAP. Obesità severa con BMI-=43” attribuendo a ciascuna patologia i codici tabellari meglio indicati nella relazione e concludendo “in riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali
d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992 l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano la condizione per considerare, il sig. , invalido, con riduzione della Parte_1 capacità lavorativa al 75%”, specificando quanto alla decorrenza dell'accertamento “… non avendo riscontrato altra documentazione recente, depositata dopo la visita della commissione medica, del 19-10-2023, in particolare l' aggiornamento del piano terapeutico, con eventuali controlli diagnostici per verifica lo stato di saluti di eventuali aggravamenti, il periodo di decorrenza della incapacità lavorativa al 75% si considera dalla data del 12-
06-2024, in cui il c.t.u alla visita obiettiva, ha verificato e notato, il perdurare dello stato di obesità severa che aggrava e complica la capacità cardio-respiratoria. Tenendo conto che con adeguato trattamento dietetico, il soggetto può ricavare beneficio a livello cardio- respiratorio riducendo stato di obesità, il ricontrollo può essere eseguito nel mese di luglio
2026”.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Grave obesità (BMI 44) con complicanze artrosiche in soggetto con BPCO associata a Sindrome delle apnee notturne (OSAS) in trattamento CPAP e cardiopatia
pagina 3 di 5 ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA”, ritenendo “
2. Tale complesso invalidante rende
- in atto - il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale 75%;
3. La decorrenza
è da far risalire all'epoca della domanda amministrativa;
4. Opportuna revisione del caso nel mese di Febbraio 2027”
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, almeno con riguardo alla percentuale di invalidità riscontrata, ancorché con decorrenza e revisione suggerite diverse.
Il ricorso pertanto deve essere accolto sol parzialmente con riguardo al riconoscimento dell'invalidità nella misura percentuale del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel mese di febbraio 2027.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso con riguardo al solo assegno mensile.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Grasso.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente invalido nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione suggerita a febbraio 2027;
pagina 4 di 5 CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 1932, 00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Grasso, compensando la restante quota;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8720/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Grasso, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1554/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 5 pertanto “… accertare e/o dichiarare che lo stato patologico del sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della connotazione dello
[...]
stato di invalido con un grado di invalidità uguale o superiore al 75%, con ogni conseguenza di legge in ordine al riconoscimento dei connessi benefici siccome richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 14.04.2023, ovvero da quella data che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare in esito all'accertamento stesso ed all'esame della documentazione prodotta”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 30 ottobre 2024
e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza,
e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 settembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “cardiopatia ipertensiva, BCO, OSAS in trattamento con CPAP. Obesità severa con BMI-=43” attribuendo a ciascuna patologia i codici tabellari meglio indicati nella relazione e concludendo “in riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali
d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992 l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano la condizione per considerare, il sig. , invalido, con riduzione della Parte_1 capacità lavorativa al 75%”, specificando quanto alla decorrenza dell'accertamento “… non avendo riscontrato altra documentazione recente, depositata dopo la visita della commissione medica, del 19-10-2023, in particolare l' aggiornamento del piano terapeutico, con eventuali controlli diagnostici per verifica lo stato di saluti di eventuali aggravamenti, il periodo di decorrenza della incapacità lavorativa al 75% si considera dalla data del 12-
06-2024, in cui il c.t.u alla visita obiettiva, ha verificato e notato, il perdurare dello stato di obesità severa che aggrava e complica la capacità cardio-respiratoria. Tenendo conto che con adeguato trattamento dietetico, il soggetto può ricavare beneficio a livello cardio- respiratorio riducendo stato di obesità, il ricontrollo può essere eseguito nel mese di luglio
2026”.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Grave obesità (BMI 44) con complicanze artrosiche in soggetto con BPCO associata a Sindrome delle apnee notturne (OSAS) in trattamento CPAP e cardiopatia
pagina 3 di 5 ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA”, ritenendo “
2. Tale complesso invalidante rende
- in atto - il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale 75%;
3. La decorrenza
è da far risalire all'epoca della domanda amministrativa;
4. Opportuna revisione del caso nel mese di Febbraio 2027”
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, almeno con riguardo alla percentuale di invalidità riscontrata, ancorché con decorrenza e revisione suggerite diverse.
Il ricorso pertanto deve essere accolto sol parzialmente con riguardo al riconoscimento dell'invalidità nella misura percentuale del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel mese di febbraio 2027.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso con riguardo al solo assegno mensile.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Grasso.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente invalido nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione suggerita a febbraio 2027;
pagina 4 di 5 CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 1932, 00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Grasso, compensando la restante quota;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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