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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2859/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2859/2025, promossa con ricorso depositato il 09/07/2025 da:
1) Parte_1
nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Contrada Salvini 2 con l'Avv. RA MA Masera del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato ad Atri (TE) il 14.11.1973 cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Rabazzi del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 12 giugno 2004
(anno 2004 n. 74 Parte II Serie A), separati consensualmente con verbale in data 16.10.2019 omologato con decreto del 12.11.2019 depositato il 12.11.2019; con i seguenti figli:
cittadina italiana, maggiorenne, nata a [...] il [...], Persona_1
cittadina italiana, maggiorenne, nata a [...] il [...], Persona_2
cittadino italiano, minorenne, nato a [...] il [...]. Persona_3
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e a Varese in data 12.06.2004 e ordinare agli Ufficiali di Stato Pt_2 Parte_1
Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare in Cocquio SA
(VA), Contrada Salvini, 2, assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne e quale punto di riferimento abitativo anche per MA RA che vive per ora in modo stabile presso la casa materna e per la figlia che studia a Milano, ma rientra Per_1
frequentemente presso la casa materna.
3) Il padre vedrà le figlie maggiorenni e MA RA prendendo accordi direttamente Per_1
con le medesime e, salvo diversi e migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore di quattordici anni: Per_3
- tutte le settimane, almeno un giorno a settimana ed un weekend ogni 2 compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, da concordarsi di settimana in settimana;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, per la durata di 10/14 giorni da concordarsi di volta in volta;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici, compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, da concordarsi di volta in volta;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (indice base marzo 2025, prima rivalutazione marzo
2026) sino al termine del percorso di studi universitari o di specializzazione dei figli ovvero, qualora uno o più figli decidessero di non intraprendere gli studi universitari, sino al ventiquattresimo anno d'età di ciascuno.
5) Il padre, in aggiunta all'assegno di mantenimento di cui alla condizione n. 4 che precede e che continuerà a versare per intero alla madre anche qualora uno o più figli lasciassero la casa materna per ragioni di studio, corrisponderà in via diretta a ciascun figlio che lascerà la casa pagina 2 di 6 materna l'importo mensile di € 200,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sino al termine del percorso di studi universitari o di specializzazione di ciascun figlio ovvero, qualora uno o più figli decidessero di non intraprendere gli studi universitari, sino al ventiquattresimo anno d'età. Lo stesso importo di
Euro 200,00 viene corrisposto dalla madre seguendo le medesime modalità e tempistiche.
6) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei figli, come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1° febbraio 2018, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto 'c' sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., anche in via transattiva, il signor si impegna a trasferire alla signora a titolo gratuito, a Pt_2 Pt_1
causa del divorzio e quale dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota di piena proprietà di
½ dell'immobile in Cocquio SA (VA), Contrada Innocente Salvini n. 2, adibito a casa familiare e già assegnato alla signora censito al Catasto Fabbricati della Provincia di Pt_1
Varese al foglio TR/3, particella 1202, sub 501, Piano T-1-2, categoria A/7, classe 05, vani 8.5, rendita Euro 834,08, nonché la propria quota di piena proprietà di ½ dei terreni in Cocquio
SA (VA), censiti al Catasto Terreni della Provincia di Varese, comune di Cocquio
SA (VA), Sez. B, al foglio 9, particella 512, qualità bosco ceduo, classe 03, ha-are-ca pagina 4 di 6 1790, reddito dominicale Euro 0,92, reddito agrario 0,37, e al foglio 9, particella 658, qualità semin arbor, classe 02, ha-are-ca 900, reddito dominicale Euro 5,35, reddito agrario 3,02, e al foglio 9, particella 2016, qualità prato, classe 04, ha-are-ca 10, reddito dominicale Euro 0,03, reddito agrario 0,03, e al foglio 9, particella 2199, qualità bosco ceduo, classe 02, ha-are-ca
1480, reddito dominicale Euro 1,91, reddito agrario 0,38, e al foglio 9, particella 3459, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 110, reddito dominicale Euro 0,71, reddito agrario 0,54, e al foglio
9, particella 3460, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 1150, reddito dominicale Euro 7,42, reddito agrario 5,64, nonché la propria quota di piena proprietà di ¼ dei terreni in Cocquio
SA (VA), censiti al Catasto Terreni della Provincia di Varese, comune di Cocquio
SA (VA), Sez. B, al foglio 9, particella 1137, qualità seminativo, classe 01, ha-are-ca
1080, reddito dominicale Euro 6,41, reddito agrario 3,90, e al foglio 9, particella 2403, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 3030, reddito dominicale Euro 19,56, reddito agrario 14,87. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla signora e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi Pt_1
altro costo connesso al trasferimento che precede sarà a carico della stessa quale acquirente dell'immobile, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
La signora ichiara di accettare il trasferimento a titolo gratuito, in favore della stessa, Pt_1
della quota pari a ½ della piena proprietà della casa familiare in Cocquio SA (VA),
Contrada Salvini, 2 nonché dei terreni in Cocquio SA (VA), da parte del signor Pt_2
sia a titolo di dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div sia a definitiva e completa tacitazione di ogni pregresso debito maturato dal signor nei confronti della medesima in relazione Pt_2
al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli come previste nel provvedimento di omologa della separazione e di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti del signor salvo quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli alle condizioni Pt_2
n. 4, 5 e 6 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per qualsivoglia titolo e ragione personale e per ogni posizione e/o vertenza antecedente alla sottoscrizione del ricorso, che si intenderà in tal modo definitivamente soddisfatta e definita tra le parti.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto del figlio minorenne.
pagina 5 di 6 9) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui al punto n. 7 delle citate conclusioni risulti congrua ed equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5 c. 6 l.div.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
12.06.2004 in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2004, n. 74, Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2859/2025, promossa con ricorso depositato il 09/07/2025 da:
1) Parte_1
nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Contrada Salvini 2 con l'Avv. RA MA Masera del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato ad Atri (TE) il 14.11.1973 cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Rabazzi del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 12 giugno 2004
(anno 2004 n. 74 Parte II Serie A), separati consensualmente con verbale in data 16.10.2019 omologato con decreto del 12.11.2019 depositato il 12.11.2019; con i seguenti figli:
cittadina italiana, maggiorenne, nata a [...] il [...], Persona_1
cittadina italiana, maggiorenne, nata a [...] il [...], Persona_2
cittadino italiano, minorenne, nato a [...] il [...]. Persona_3
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e a Varese in data 12.06.2004 e ordinare agli Ufficiali di Stato Pt_2 Parte_1
Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare in Cocquio SA
(VA), Contrada Salvini, 2, assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne e quale punto di riferimento abitativo anche per MA RA che vive per ora in modo stabile presso la casa materna e per la figlia che studia a Milano, ma rientra Per_1
frequentemente presso la casa materna.
3) Il padre vedrà le figlie maggiorenni e MA RA prendendo accordi direttamente Per_1
con le medesime e, salvo diversi e migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore di quattordici anni: Per_3
- tutte le settimane, almeno un giorno a settimana ed un weekend ogni 2 compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, da concordarsi di settimana in settimana;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, per la durata di 10/14 giorni da concordarsi di volta in volta;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici, compatibilmente con il lavoro ed il domicilio del padre, da concordarsi di volta in volta;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (indice base marzo 2025, prima rivalutazione marzo
2026) sino al termine del percorso di studi universitari o di specializzazione dei figli ovvero, qualora uno o più figli decidessero di non intraprendere gli studi universitari, sino al ventiquattresimo anno d'età di ciascuno.
5) Il padre, in aggiunta all'assegno di mantenimento di cui alla condizione n. 4 che precede e che continuerà a versare per intero alla madre anche qualora uno o più figli lasciassero la casa materna per ragioni di studio, corrisponderà in via diretta a ciascun figlio che lascerà la casa pagina 2 di 6 materna l'importo mensile di € 200,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sino al termine del percorso di studi universitari o di specializzazione di ciascun figlio ovvero, qualora uno o più figli decidessero di non intraprendere gli studi universitari, sino al ventiquattresimo anno d'età. Lo stesso importo di
Euro 200,00 viene corrisposto dalla madre seguendo le medesime modalità e tempistiche.
6) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei figli, come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1° febbraio 2018, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto 'c' sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., anche in via transattiva, il signor si impegna a trasferire alla signora a titolo gratuito, a Pt_2 Pt_1
causa del divorzio e quale dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota di piena proprietà di
½ dell'immobile in Cocquio SA (VA), Contrada Innocente Salvini n. 2, adibito a casa familiare e già assegnato alla signora censito al Catasto Fabbricati della Provincia di Pt_1
Varese al foglio TR/3, particella 1202, sub 501, Piano T-1-2, categoria A/7, classe 05, vani 8.5, rendita Euro 834,08, nonché la propria quota di piena proprietà di ½ dei terreni in Cocquio
SA (VA), censiti al Catasto Terreni della Provincia di Varese, comune di Cocquio
SA (VA), Sez. B, al foglio 9, particella 512, qualità bosco ceduo, classe 03, ha-are-ca pagina 4 di 6 1790, reddito dominicale Euro 0,92, reddito agrario 0,37, e al foglio 9, particella 658, qualità semin arbor, classe 02, ha-are-ca 900, reddito dominicale Euro 5,35, reddito agrario 3,02, e al foglio 9, particella 2016, qualità prato, classe 04, ha-are-ca 10, reddito dominicale Euro 0,03, reddito agrario 0,03, e al foglio 9, particella 2199, qualità bosco ceduo, classe 02, ha-are-ca
1480, reddito dominicale Euro 1,91, reddito agrario 0,38, e al foglio 9, particella 3459, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 110, reddito dominicale Euro 0,71, reddito agrario 0,54, e al foglio
9, particella 3460, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 1150, reddito dominicale Euro 7,42, reddito agrario 5,64, nonché la propria quota di piena proprietà di ¼ dei terreni in Cocquio
SA (VA), censiti al Catasto Terreni della Provincia di Varese, comune di Cocquio
SA (VA), Sez. B, al foglio 9, particella 1137, qualità seminativo, classe 01, ha-are-ca
1080, reddito dominicale Euro 6,41, reddito agrario 3,90, e al foglio 9, particella 2403, qualità vigneto, classe 02, ha-are-ca 3030, reddito dominicale Euro 19,56, reddito agrario 14,87. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla signora e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi Pt_1
altro costo connesso al trasferimento che precede sarà a carico della stessa quale acquirente dell'immobile, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
La signora ichiara di accettare il trasferimento a titolo gratuito, in favore della stessa, Pt_1
della quota pari a ½ della piena proprietà della casa familiare in Cocquio SA (VA),
Contrada Salvini, 2 nonché dei terreni in Cocquio SA (VA), da parte del signor Pt_2
sia a titolo di dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div sia a definitiva e completa tacitazione di ogni pregresso debito maturato dal signor nei confronti della medesima in relazione Pt_2
al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli come previste nel provvedimento di omologa della separazione e di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti del signor salvo quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli alle condizioni Pt_2
n. 4, 5 e 6 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per qualsivoglia titolo e ragione personale e per ogni posizione e/o vertenza antecedente alla sottoscrizione del ricorso, che si intenderà in tal modo definitivamente soddisfatta e definita tra le parti.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto del figlio minorenne.
pagina 5 di 6 9) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui al punto n. 7 delle citate conclusioni risulti congrua ed equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5 c. 6 l.div.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
12.06.2004 in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2004, n. 74, Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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