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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 343/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 [...]
), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti dagli Avv.ti Giampietro e Maddalena Colombini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Tozzi n.10, San Quirico
d'Orcia (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c. Parte_2 Parte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Ordinare al Comune di San Quirico d'Orcia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre riservando per il prosieguo la decisione di un collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre;
2. Assegnare la casa coniugale alla madre che ci vivrà Parte_2 con i propri figli minori e;
Per_1 Per_2
RAPPORTI CON I FIGLI E RELATIVO MANTENIMENTO
Tenuto conto del fatto che la madre lavora come cameriera presso un ristorante in orario tra le ore 18.00 e le ore 22.30 l'intera settimana fatta eccezione del lunedì, mentre il padre lavora come operaio presso una impresa edile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30, la gestione e la regolamentazione del diritto di visita sarà il seguente.
3. Nei giorni lavorativi della madre (dal martedì alla domenica) la sig.ra accompagnerà la figlia alla scuola elementare alle ore Parte_2 Per_1
08.30 ritirandola alle ore 16.30 e si occuperà del figlio;
dalle ore 18.00 Per_2 alle ore 23.00 sarà il padre che si occuperà dei due figli eventualmente anche presso l'abitazione coniugale e provvedendo alla cena e a collocarli a dormire in attesa del rientro della madre.
4. Nei fine settimana alternati;
il padre accoglierà i figli dalle ore 18.00 del venerdì sino alla domenica sera ore 23.00 mentre il week-end di competenza della madre il padre si dovrà in ogni caso occupare dei due figli i giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
5. Tenuto conto delle sopra descritte modalità non è prevista la visita infrasettimanale.
2 6. Durante le vacanze natalizie un genitore terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre oppure dal 28 dicembre al 3 gennaio;
7. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre dal venerdì precedente la Pasqua sino al lunedì dell'angelo; fatti salvi gli impegni lavorativi della madre;
8. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori sino a 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel periodo invernale dopo il sei Gennaio e compatibilmente con le esigenze dei minori gli stessi potranno trascorrere una settimana con la madre tenuto conto delle difficoltà della stessa di ottenere due settimane nel periodo estivo.
9. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
10. Tenuto conto che quotidianamente il padre si occuperà dei minori lo stesso verserà un assegno mensile di euro 100,00 (euro cento/00) per ciascun bambino a titolo di concorso al mantenimento, gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
I versamenti saranno effettuati presso le seguenti coordinata bancarie: Banca
Intesa San Paolo filiale Montalcino IBAN [...].
11. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro
12. Saranno a carico dei genitori il 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i piccoli con obbligo al versamento previa documentazione delle spese relativamente alle attività scolastiche e assistenza sanitaria, a titolo puramente indicativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico.
13. Saranno ripartite sempre al 50% le spese per attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche non coperte dal SSN laddove la spesa sia stata preventivamente concordata tra i genitori.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
3 14. I ricorrenti sono comproprietari dell'abitazione coniugale posta in San
Quirico d'Orcia Vicolo del Vecchietta n. 13/a acquistato in data 30.11.2021 come da contratto allegato (Doc. 3) tramite accensione di mutuo ipotecario con Banca Intesa San Paolo Spa per la durata di anni 30 come da contratto allegato (Doc. 4). Il rateo mensile ammonta ad €. 560,00 che sarà versato in parti uguali alla scadenza. Le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile appena sarà possibile.
15. I ricorrenti hanno acceso un finanziamento con TA S.p.A. della durata di nove anni e un rateo mensile di €. 550,00 che pagheranno in parti uguali.
16. I ricorrenti hanno altresì contratto un finanziamento con ES
Banca S.p.A. della durata di quattro anni e con rateo mensile di €. 175,00 che pagheranno in parti uguali.
17. Il sg. ha acquistato dalla sig.ra l'autovettura marca Pt_1 Parte_2
Nissan modello Qashqai anno 2018 targata FR661KZ.
18. I coniugi sono titolari di conto corrente cointestato acceso presso la banca
Intesa San Paolo Agenzia di Montalcino sul quale attualmente vengono domiciliate anche le utenze della casa coniugale;
detta conto corrente rimarrà cointestato ma sarà utilizzato esclusivamente dalla sig.ra
[...]
mentre il sig. provvederà a versare Parte_2 Parte_1 mensilmente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese gli assegni alimentari per i figli, il rimborso pari al 50% dei canoni del mutuo (€. 280,00 circa) e dei finanziamenti TA (€. 275,00) e ES (€. 87,50) mentre per il rimborso delle spese straordinarie per i figli i coniugi si accorderanno di volta in volta.
Le coordinate IBAN presso le quali effettuare il versamento sono
[...]
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
4 RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(16.05.2018) ed (22.11.2022) e ritenuto che le condizioni Per_1 Per_2 inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi in data 19/01/2019 si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di San Quirico d'Orcia (SI) al n. 1, p. 2, S. B, anno 2019; osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
30/08/1995 a Palermo (PA) e , nata il Parte_2
18/10/1991 a Napoli, che si sono uniti in matrimonio in data 19/01/2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Quirico
d'Orcia (SI) al n. 1, p. 2, S. B, anno 2019 alle condizioni di cui al ricorso;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di San Quirico d'Orcia (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 28/03/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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