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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6125/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario - mutuo
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Parte_1 Parte_2
Feccia, come da procura in atti;
ATTORI
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Florimonte, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/03/2025 , che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/11/2021 Pt_1
e esponevano che in data 30/09/2003 avevano stipulato
[...] Parte_2 un contratto di mutuo ipotecario con la poi incorporata Controparte_2 nella e quest'ultima fusa ed incorporata in Controparte_3 CP_4
, per un importo di euro 78.000,00 da estinguersi mediante il
[...] pagamento di n. 240 rate mensili ad un tasso di interesse annuo nominale pari al 4,80%. Specificamente il contratto prevedeva il predetto tasso di interesse per le prime 24 rate, mentre per le restanti 116 rate i mutuatari, per ogni biennio successivo, avrebbero avuto facoltà di scelta tra tasso fisso o variabile. Aggiungevano che essi attori avevano conferito al dott. Per_1
l'incarico di verificare la regolarità delle condizioni contrattuale
[...] applicate dalla banca e detto ctp aveva rilevato che nel periodo da marzo 2006
a dicembre 2010 erano sono stati applicati interessi anatocistici e tassi di interesse ultralegali o usurari. Il ctp, in particolare, aveva concluso che che i mutuatari, in virtù dell'applicazione dell'interesse semplice, avrebbero dovuto versare alla banca convenuta l'importo di euro 27.840,28 in luogo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 dell'importo effettivamente versato pari ad euro 30.136,73, per cui essi attori avevano diritto alla restituzione della somma di euro 2.296,45 quale importo versato a titolo di maggior costo per applicazione del tasso di interesse composto. Inoltre, il ctp, aveva rilevato il superamento del tasso soglia di usura, avvenuto per un numero di 22 rate, quantificabili in euro 12.431,32.
Per tali motivi chiedevano al giudice di accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la mancata pattuizione e/o comunque l'illegittima applicazione di interessi composti o anatocistici e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di euro
2.296,45, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi da essi attori e comunque espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 c.c. o, in via suppletiva, ex art. 1284 ult. comma c.c.
Costituitasi in giudizio, la contestava la proposta Controparte_1 domanda, per essere il contratto di finanziamento conferme a legge e con taeg inferiore al tasso soglia usurario vigente al momento della stipula.
Contestava, in particolare, l'addebito di interessi anatocistici ed usurari nel periodo che va dal mese di marzo 2006 al mese di dicembre 2010, in relazione al cui pagamento eccepiva comunque la prescrizione decennale, decorrente non dalla chiusura del rapporto, ma dal momento in cui è stato eseguito il pagamento. Riguardo al metodo di ammortamento alla francese e all'asserita applicazione di interessi composti, evidenziava che l'ammortamento a rate costanti “alla francese” utilizzato nel contratto di mutuo non implicava alcuna capitalizzazione degli interessi. Spiegava che il piano ammortamento alla francese è il programma di rimborso rateale di un finanziamento mediante il pagamento di una rata costante composta sia di capitale che di interessi, caratterizzato dalla 'scindibilità' delle scadenze, poiché la incamera, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati sul CP_2 debito residuo alla scadenza precedente, anche quelli maturati sul capitale non ancora scaduto. Riguardo, poi, alla presunta usura sopravvenuta, rielevava che la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con Sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, mettendo fine all'annoso dibattito sviluppatosi all'indomani della introduzione della L. 108/1996, aveva definitivamente statuito che:“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Aggiungeva che le Sezioni Unite, nel ripercorrere i due orientamenti contrapposti sul tema, aveva poi concluso che “debba darsi continuità al primo dei due orientamenti sopra richiamati che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta essendo il Giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 codice penale e 1815 codice civile come modificati dalla Legge 108/1996; interpretazione della quale la Corte
Costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli art. 3.
24, 47 e 77 Cost, con la sentenza 25/02/2002 n.29 e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”. Rilevava che nel mutuo oggetto di giudizio, non risultava pattuito alcun interesse usurario al momento della stipula del contratto, né in epoca successiva. Inoltre, riguardo al tasso di mora, deduceva che il tasso moratorio, come convenuto nel citato contratto, non superava il tasso soglia dell'epoca, anche tenendo conto della separata rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia, pari alla maggiorazione del 2,1% mediamente stabilita per i casi di ritardato pagamento da addizionare al tasso soglia rilevato all'epoca e come chiarito, da ultimo, nella sentenza della Suprema Corte SS.UU. 18.9.2020, n.19597, che aveva pure sottolineato che in caso di superamento del tasso soglia degli interessi moratori, si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Rigettata la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Come è noto a tutti, con la legge 28.02.2001 n. 24, il legislatore, con una interpretazione autentica degli artt. 1815 del codice civile e 644 del codice penale, al primo comma dell'art. l) ha disposto che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, II comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Detta disposizione, ove è indicato il criterio temporale cui ancorare la valutazione dell'usurarietà degli interessi (sia corrispettivi che di mora), ha, come noto, carattere d'interpretazione autentica degli art. 1815 c.c. e 644 c.p.
E' stato quindi messo in risalto quale sia il parametro cui ancorare la valutazione del carattere usurario degli interessi contrattuali: in buona sostanza, occorre sempre guardare al momento in cui gli stessi sono stati
"promessi o comunque convenuti" (ossia alla conclusione del contratto), e non al momento della singola dazione degli interessi da parte del debitore.
Conseguentemente non ha alcuna rilevanza l'usurarietà sopravvenuta. Dello stesso avviso anche la giurisprudenza della Cassazione, costretta a prendere atto della interpretazione autentica fornita dal legislatore sin dalle prime battute (cfr. Cass. 13.12.2002, n. 17813; Cass. 20.03.2003, n. 4380).
In questa direzione, occorre quindi precisare che "ai fìni della determinazione degli interessi usurari, ai sensi del! 'art. 2 della legge l 08196,
i tassi rilevati devono essere aumentati della metà: procedendo in tal senso, per verificare se i tassi di interesse applicati nel caso di specie superino davvero il tasso soglia previsto per le operazioni relative a "mutui a tassi fissi e variabili con garanzia reale” occorre far riferimento al tasso di interesse effettivo globale medio, per il periodo di applicazione 1.7.2003 – 30.9.2003.
Di conseguenza, poiché il tasso effettivo globale medio per le tali operazioni era pari, al momento della stipulazione del contratto, al 4,53 %, nel caso di specie è chiaro che il tasso di interesse applicato (4,80%) non superava il tasso soglia del 6,795 (4,53 + ½). Anche tenendo conto del tasso di mora non vi è superamento del tasso soglia.
Va rilevato che il contratto oggetto di giudizio è un mutuo ipotecario, redatto con le garanzie di legalità e assistenziali del pubblico ufficiale notaio rogante e non risulta viziato da indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, laddove invece il mutuo è determinato e comunque determinabile con criteri e parametri certi. Né l'ISC indicato in contratto, se anche fosse erroneo, determina la nullità del mutuo, atteso che esso non è una condizione contrattuale, ma un indice che serve a valutare la convenienza o meno dell'offerta contrattuale rispetto alle altre rinvenibili sul mercato. In ogni Par caso, l'eventuale difformità della dichiarata in contratto non rappresenta violazione dell'art. 117 T.U.B. né tantomeno può scaturirne la sanzione della Par nullità invocata dall'attore in quanto l' rappresenta un semplice indice di costo e non un vero e proprio tasso applicato, rivestendo una semplice finalità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 informativa che non concorre in alcun modo a determinare e/o variare i tassi di interesse applicati, i quali sono determinati e applicati in base alle condizioni contrattuali e non già in base all'indicatore dell'ISC.
Sul metodo di ammortamento alla francese va ricordato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 15340/2024, lo ha ritenuto legittimo e che non
è necessaria l'indicazione in contratto della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo della rata fissa, quando il contratto indica il numero delle rate da pagare e l'ammontare delle stesse, non essendovi in tal caso alcun dubbio circa la assoluta determinatezza dell'obbligazione restitutoria.
Né è dato parlare di anatocismo, in quanto il mutuo non prevede alcuna clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, né il piano di restituzione
“alla francese” in sè considerato contiene anatocismo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5,201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido gli attori al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.608,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6125/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario - mutuo
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Parte_1 Parte_2
Feccia, come da procura in atti;
ATTORI
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Florimonte, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/03/2025 , che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/11/2021 Pt_1
e esponevano che in data 30/09/2003 avevano stipulato
[...] Parte_2 un contratto di mutuo ipotecario con la poi incorporata Controparte_2 nella e quest'ultima fusa ed incorporata in Controparte_3 CP_4
, per un importo di euro 78.000,00 da estinguersi mediante il
[...] pagamento di n. 240 rate mensili ad un tasso di interesse annuo nominale pari al 4,80%. Specificamente il contratto prevedeva il predetto tasso di interesse per le prime 24 rate, mentre per le restanti 116 rate i mutuatari, per ogni biennio successivo, avrebbero avuto facoltà di scelta tra tasso fisso o variabile. Aggiungevano che essi attori avevano conferito al dott. Per_1
l'incarico di verificare la regolarità delle condizioni contrattuale
[...] applicate dalla banca e detto ctp aveva rilevato che nel periodo da marzo 2006
a dicembre 2010 erano sono stati applicati interessi anatocistici e tassi di interesse ultralegali o usurari. Il ctp, in particolare, aveva concluso che che i mutuatari, in virtù dell'applicazione dell'interesse semplice, avrebbero dovuto versare alla banca convenuta l'importo di euro 27.840,28 in luogo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 dell'importo effettivamente versato pari ad euro 30.136,73, per cui essi attori avevano diritto alla restituzione della somma di euro 2.296,45 quale importo versato a titolo di maggior costo per applicazione del tasso di interesse composto. Inoltre, il ctp, aveva rilevato il superamento del tasso soglia di usura, avvenuto per un numero di 22 rate, quantificabili in euro 12.431,32.
Per tali motivi chiedevano al giudice di accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la mancata pattuizione e/o comunque l'illegittima applicazione di interessi composti o anatocistici e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di euro
2.296,45, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi da essi attori e comunque espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 c.c. o, in via suppletiva, ex art. 1284 ult. comma c.c.
Costituitasi in giudizio, la contestava la proposta Controparte_1 domanda, per essere il contratto di finanziamento conferme a legge e con taeg inferiore al tasso soglia usurario vigente al momento della stipula.
Contestava, in particolare, l'addebito di interessi anatocistici ed usurari nel periodo che va dal mese di marzo 2006 al mese di dicembre 2010, in relazione al cui pagamento eccepiva comunque la prescrizione decennale, decorrente non dalla chiusura del rapporto, ma dal momento in cui è stato eseguito il pagamento. Riguardo al metodo di ammortamento alla francese e all'asserita applicazione di interessi composti, evidenziava che l'ammortamento a rate costanti “alla francese” utilizzato nel contratto di mutuo non implicava alcuna capitalizzazione degli interessi. Spiegava che il piano ammortamento alla francese è il programma di rimborso rateale di un finanziamento mediante il pagamento di una rata costante composta sia di capitale che di interessi, caratterizzato dalla 'scindibilità' delle scadenze, poiché la incamera, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati sul CP_2 debito residuo alla scadenza precedente, anche quelli maturati sul capitale non ancora scaduto. Riguardo, poi, alla presunta usura sopravvenuta, rielevava che la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con Sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, mettendo fine all'annoso dibattito sviluppatosi all'indomani della introduzione della L. 108/1996, aveva definitivamente statuito che:“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Aggiungeva che le Sezioni Unite, nel ripercorrere i due orientamenti contrapposti sul tema, aveva poi concluso che “debba darsi continuità al primo dei due orientamenti sopra richiamati che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta essendo il Giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 codice penale e 1815 codice civile come modificati dalla Legge 108/1996; interpretazione della quale la Corte
Costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli art. 3.
24, 47 e 77 Cost, con la sentenza 25/02/2002 n.29 e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”. Rilevava che nel mutuo oggetto di giudizio, non risultava pattuito alcun interesse usurario al momento della stipula del contratto, né in epoca successiva. Inoltre, riguardo al tasso di mora, deduceva che il tasso moratorio, come convenuto nel citato contratto, non superava il tasso soglia dell'epoca, anche tenendo conto della separata rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia, pari alla maggiorazione del 2,1% mediamente stabilita per i casi di ritardato pagamento da addizionare al tasso soglia rilevato all'epoca e come chiarito, da ultimo, nella sentenza della Suprema Corte SS.UU. 18.9.2020, n.19597, che aveva pure sottolineato che in caso di superamento del tasso soglia degli interessi moratori, si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Rigettata la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Come è noto a tutti, con la legge 28.02.2001 n. 24, il legislatore, con una interpretazione autentica degli artt. 1815 del codice civile e 644 del codice penale, al primo comma dell'art. l) ha disposto che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, II comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Detta disposizione, ove è indicato il criterio temporale cui ancorare la valutazione dell'usurarietà degli interessi (sia corrispettivi che di mora), ha, come noto, carattere d'interpretazione autentica degli art. 1815 c.c. e 644 c.p.
E' stato quindi messo in risalto quale sia il parametro cui ancorare la valutazione del carattere usurario degli interessi contrattuali: in buona sostanza, occorre sempre guardare al momento in cui gli stessi sono stati
"promessi o comunque convenuti" (ossia alla conclusione del contratto), e non al momento della singola dazione degli interessi da parte del debitore.
Conseguentemente non ha alcuna rilevanza l'usurarietà sopravvenuta. Dello stesso avviso anche la giurisprudenza della Cassazione, costretta a prendere atto della interpretazione autentica fornita dal legislatore sin dalle prime battute (cfr. Cass. 13.12.2002, n. 17813; Cass. 20.03.2003, n. 4380).
In questa direzione, occorre quindi precisare che "ai fìni della determinazione degli interessi usurari, ai sensi del! 'art. 2 della legge l 08196,
i tassi rilevati devono essere aumentati della metà: procedendo in tal senso, per verificare se i tassi di interesse applicati nel caso di specie superino davvero il tasso soglia previsto per le operazioni relative a "mutui a tassi fissi e variabili con garanzia reale” occorre far riferimento al tasso di interesse effettivo globale medio, per il periodo di applicazione 1.7.2003 – 30.9.2003.
Di conseguenza, poiché il tasso effettivo globale medio per le tali operazioni era pari, al momento della stipulazione del contratto, al 4,53 %, nel caso di specie è chiaro che il tasso di interesse applicato (4,80%) non superava il tasso soglia del 6,795 (4,53 + ½). Anche tenendo conto del tasso di mora non vi è superamento del tasso soglia.
Va rilevato che il contratto oggetto di giudizio è un mutuo ipotecario, redatto con le garanzie di legalità e assistenziali del pubblico ufficiale notaio rogante e non risulta viziato da indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, laddove invece il mutuo è determinato e comunque determinabile con criteri e parametri certi. Né l'ISC indicato in contratto, se anche fosse erroneo, determina la nullità del mutuo, atteso che esso non è una condizione contrattuale, ma un indice che serve a valutare la convenienza o meno dell'offerta contrattuale rispetto alle altre rinvenibili sul mercato. In ogni Par caso, l'eventuale difformità della dichiarata in contratto non rappresenta violazione dell'art. 117 T.U.B. né tantomeno può scaturirne la sanzione della Par nullità invocata dall'attore in quanto l' rappresenta un semplice indice di costo e non un vero e proprio tasso applicato, rivestendo una semplice finalità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 informativa che non concorre in alcun modo a determinare e/o variare i tassi di interesse applicati, i quali sono determinati e applicati in base alle condizioni contrattuali e non già in base all'indicatore dell'ISC.
Sul metodo di ammortamento alla francese va ricordato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 15340/2024, lo ha ritenuto legittimo e che non
è necessaria l'indicazione in contratto della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo della rata fissa, quando il contratto indica il numero delle rate da pagare e l'ammontare delle stesse, non essendovi in tal caso alcun dubbio circa la assoluta determinatezza dell'obbligazione restitutoria.
Né è dato parlare di anatocismo, in quanto il mutuo non prevede alcuna clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, né il piano di restituzione
“alla francese” in sè considerato contiene anatocismo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5,201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido gli attori al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.608,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5