Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00822/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2021, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolosandonà Basket, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato e Giovanni Maturi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Maturi in Venezia Mestre, Corso del Popolo 227/C, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donà di Piave, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della Determinazione dirigenziale del Comune di San Donà di Piave n. 485 dell’1 giugno 2021, pubblicata sull’Albo pretorio on-line a far data dal 3 giugno 2021, recante: “ Annullamento in autotutela dell’avviso di manifestazione di interesse per la concessione in uso e gestione del Palasport Barbazza prot. 20521 del 29/04/2021 ”;
- della Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 29 giugno 2021, pubblicata sull’Albo pretorio on-line a far data dal 30 aprile 2021, recante: “ Approvazione Linee di indirizzo per la gestione del Palasport «G. Barbazza» e dell’area verde antistante (anni sportivi 2021-2031) ”;
- della Determinazione dirigenziale n. 616 del 5 luglio 2021 e dell’allegato Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione in uso e gestione del Palasport Barbazza, impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica, sito in via Unità d’Italia n. 26 e dell’area verde attigua, entrambi pubblicati all’Albo pretorio on-line il 5 luglio 2021;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donà di Piave;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la Giunta è l’organo di indirizzo politico che ha competenza residuale all’interno dell’Amministrazione comunale e che l’area verde inclusa nell’affidamento pare avere carattere sostanzialmente accessorio rispetto all’impianto sportivo;
- che la mancata conclusione del procedimento di scelta del contraente non pare dare luogo all’esercizio di un potere in via di autotutela, tale da richiedere il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, con conseguente puntuale obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863; Cons. Stato, Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 136);
- che parimenti l’annullamento di un atto endoprocedimentale – intervenuto prima della proposta di aggiudicazione - non pare imporre la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 marzo 2020, n. 326; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 marzo 2015 n. 349);
- che eventualmente la lesione del legittimo affidamento del concorrente può trovare ristoro nella responsabilità precontrattuale della P.A., che può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede (Cons. Stato, ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5);
- che la richiesta di un fatturato minimo annuo di Euro 60.00,00 non pare manifestamente illogica e sproporzionata rispetto all’oggetto del contratto;
- che alla luce di tali rilievi non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO