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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 829/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giada Lovisolo del Foro di Roma ( ) con domicilio eletto presso il suo Email_1 studio sito a Rimini (RN) in Via G. Romagnoli n.12
- RICORRENTE -
CONTRO
con Controparte_1 sede in Roma , in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto
RIPETIZIONE DI INDEBITO
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito Parte_1 pensionistico richiesto dall' con nota in data 30/01/2025 pari ad € 3.363,97 CP_1 riferito al periodo 03/10/2021-31/01/2022 a titolo di indebita percezione della indennità di disoccupazione NASPI per non avere la ricorrente presentato la dichiarazione di reddito presunto richiesto dalla messaggio Hermes 3608/2021 essendo stata la stessa iscritta alla Gestione Separata dal 2013 al 2017 come lavoro accessorio-voucher , è meritevole di integrale accoglimento.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
− in data 27\09\2021 la ricorrente (che in passato dal 2013 al 2017 era stata iscritta alla Gestione Separata come lavoro accessorio-voucher) abbia presentato domanda di Naspi in data 27/09/2021 a seguito della cessazione in data 25/09/2021 di un rapporto di lavoro;
− quando la ricorrente ha presentato la domanda di Naspi e durante la fruizione della stessa la non ha avuto alcuna iscrizione come lavoratrice Pt_1 autonoma o parasubordinata e non ha svolto o aveva svolto alcun lavoro autonomo o assimilabile ed in ogni caso di lavoro subordinato per il quale la normativa prevede obbligo di comunicare reddito presunto;
− la normativa vigente di cui al D.Lvo n. 22/2015 prevede la decadenza e la restituzione della NASPI percepita per coloro i quali, dopo avere presentato la domanda di NASPI, svolgono o intraprendono, attività di lavoro autonomo o ad essa assimilabile (parasubordinato, prestazione autonoma occasionale, borsa di studio per dottorato o assegno di ricerca) senza comunicare il reddito presunto di tali attività entro 30 giorni.
Va allora rilevato come :
− il lavoro accessorio-voucher espletato dalla ricorrente quattro anni prima della presentazione della domanda di Naspi avesse natura occasionale , non avendo la mai svolto lavoro autonomo o altro tipo di lavoro assimilabile o Pt_1 collaborazioni continuative;
− la contribuzione accreditata in gestione separata era relativa allo svolgimento di lavoro accessorio ex voucher ( abolito nel 2017 ) introdotto dal Dlgs 276/2003 definito dall' come “ attività lavorative di natura meramente occasionale e CP_1 accessorie non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare ” (cfr. circolare 88/2009 ) ;
; il mero accredito di contribuzione in gestione separata non faccia sorgere in capo alla ricorrente la qualifica di lavoratrice autonoma;
− non esiste alcuna norma che preveda un obbligo generalizzato di comunicazione di reddito presunto per il solo fatto di avere contribuzione accreditata presso la gestione separata;
− il messaggio 3608 - 22/10/2021 avente ad oggetto la dichiarazione del CP_1 reddito presunto per gli iscritti alla gestione separata , nell'elencare le CP_1 circolari emanate in merito nel tempo (n. 94 del 2015 e n. 174 del 2017) specifica che sono obbligati a dichiarare il reddito presunto in quanto risultanti iscritti alla gestione separata i richiedenti la NASPI che svolgono attività lavorativa in forma autonoma , attività di collaborazione coordinata e continuativa o sono titolari di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio e precisa al comma successivo che per tali attività (e solo per tali attività elencate in dettaglio) l'obbligo è previsto anche in caso di attività preesistenti, anche se in assenza di un contratto di collaborazione in vigore e di mancato svolgimento, anche da anni, di tali attività.. CP_ Appare allora singolare che l' non solo invochi una decadenza non prevista da alcuna normativa ma per giunta fondi le sue ragioni sulla applicazione del messaggio 3608 emesso in epoca successiva (22\10\2021) alla presentazione in data 26\09\2021 della domanda NASPI di cui è causa.
Le spese di lite cedono la soccombenza .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 14\07\2025, in contraddittorio con l' , in persona CP_1 del legale rappresentante, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e , accertato che per il periodo dal Parte_1 03/10/2021 al 31/01/2022 ha diritto a percepire da la prestazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI e l'irripetibilità dell'indebito pensionistico richiesto dall' con nota in data 30\01\2025 di importo pari ad CP_1
€ 3.363,97 , condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a Pt_1 le somme già riscosse o trattenute a tale titolo , oltre interessi legali e/o
[...] rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 oltre ad € 43,00 per esborsi , rimborso delle spese generali ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'