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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/02/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 274/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere rel. 2) dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3) dott. Maria Carla Arena
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell' art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
Palmi n. 707/2020, pubblicata in data 17.11.2020 vertente
TRA
Parte 1 con l'Avv. Giovanni Taccone
- appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Fuochi
Appellato
Controparte_2
Appellate contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, Parte 1 chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione dopo la notifica di svariate cartelle e avvisi per un importo complessivo di € 24.709,10.
Nella contumacia dell' Controparte_2 e resistendo 1,CP , di cui veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo sussistente il litisconsorzio con il concessionario, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla maggior parte dei crediti contributivi, in applicazione dell'art. 4 D.L. 119/208, mentre, con riferimento ai restanti crediti (iscritti a ruolo a partire dal 2011), qualificava la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo e, pur dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire, riteneva quest'ultimo sussistente, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale di prescrizione dopo la notificazione degli atti impositivi ( N. 094 2011 0004276122 000;- N. 394 2012
0000905650 000;- N. 394 2012 0003846167 000, per complessivi € 7.637,58).
Dichiarava interamente compensate le spese tra le parti, motivando tale decisione con l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (sull'interesse ad agire).
Avverso la sentenza propone appello Pt 1 , limitatamente alla disposta compensazione delle spese, deducendo che il contrasto giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado non riguarderebbe il caso in cui - come è avvenuto nella specie il contribuente abbia agito inutilmente prima in sede amministrativa per ottenere lo sgravio della cartella.
Concludeva chiedendo la liquidazione degli onorari del 1° grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna alle spese,
competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, con distrazione.
L'CP 1 ha resistito, mentre l' Controparte_3 e CP 2 sono
state dichiarate contumaci.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita.
Sono state depositate note nel termine del 13.6.2023 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31.1.2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va chiarito che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022
n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un.,
nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né
la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr.
Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n.
69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
- perLa definitività di tale accertamento non può essere intaccata giurisprudenza costante - neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che "Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello.
(Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007). Anche Sez L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008 ha ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo "ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione. L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado.
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione
(principale o incidentale) da parte degli odierni appellati.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado anche per la ritenuta esistenza di un contrasto giurisprudenziale ancora attuale circa la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente nel caso di domanda volta all'accertamento negativo di un credito per il quale si intenda far valere l'intervenuta prescrizione dopo la notifica della cartella, senza che ad essa abbia fatto seguito alcuna minaccia di esecuzione da parte dell'ente creditore.
Sulla questione inerente all'interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo di un credito di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite consultazione dell'estratto di ruolo si è registrato un importante pronunciamento delle SS.UU. nel
2015, con il quale si è chiarito che "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma non costituisca
-
l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. SS.UU. 19704 del 2015).
Successivamente, talune pronunce sono intervenute con alcune precisazioni riguardanti l'ipotesi in cui si intenda far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, coincidente con il caso oggetto di esame.
Al fine di chiarire e delimitare la portata di Cass. SS.UU. 19704 del 2015, con tali sentenze si è evidenziato che “in quel caso si affermava la possibilità per il privato di fare valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta" (Cass. Sez. V-L 5443
del 2019; conforme Cass. 20618/2016).
Questa tutela anticipata, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, si giustifica solo
"quando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa"
Quando invece la notifica sia avvenuta, è possibile far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo quando vi sia almeno una minaccia attuale di atti esecutivi.
Dunque, secondo queste più recenti pronunce, l'interesse ad agire è configurabile quando la cartella non è stata notificata, perché ciò attribuisce alla parte il diritto a una tutela anticipata, mentre non altrettanto può dirsi quando vi sia la prova dell'avvenuta notifica della cartella (o comunque essa non sia contestata), in tal caso non essendo ipotizzabile un interesse ad agire, salvo il caso che vi sia una minaccia di esecuzione.
Tuttavia, le medesime pronunce si sono curate di puntualizzare che l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa.
Segnatamente, è stato specificamente chiarito:
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo ( la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio. (Cass. 26.2.2016
n. 20618)
In termini analoghi si è espressa anche Cass. Sez. V-L 5443 del 2019, la quale osserva che "...l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
Come si vede, la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'intervento delle Sezioni
Unite del 2015 e con la quale si è inteso fare alcune distinzioni tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza per la prima volta del debito contributivo attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, e quella nella quale invece si intende far valere l'estinzione del credito successivamente alla non negata notifica della cartella, ha comunque sempre inteso ravvisare nella possibilità alternativa di ottenere la cancellazione attraverso lo sgravio da parte dell'ente un ostacolo alla configurabilità dell'interesse ad agire attuale, inteso come "...esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
La sentenza del 2016 ha poi esplicitamente chiarito che il contribuente può far ricorso all'azione giudiziaria nel caso di rigetto dell'istanza di sgravio.
In definitiva, al di là delle puntualizzazioni circa le modalità con cui il contribuente
è venuto a conoscenza del credito contributivo nei propri confronti, quanto fin qui illustrato dimostra come la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni,
quantomeno a partire dall'intervento delle SSUU del 2015, non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio.
Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo l'opponente documentato di avere inutilmente esperito la procedura di sgravio in sede amministrativa, ben prima di agire in via giudiziale, situazione nella quale la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto l'interesse ad agire, senza alcun contrasto giurisprudenziale.
Dunque, l'appello deve essere accolto nei confronti degli appellati in solido e dunque anche dell' poiché, a differenza di altre Controparte_3
controversie decise da questa Corte, il primo giudice ha espressamente valutato la questione della sua legittimazione passiva, ritenendo ricorrere litisconsorzio necessario con l'ente impositore, per cui sul punto vi è giudicato, in difetto di gravame.
In continuità con i precedenti di questa Corte in analoghe fattispecie, si considera l'
importo complessivo dichiarato prescritto ( € 7.637,58) in rapporto al valore complessivo originario della causa (€ 24.709,10) per cui si ha compensazione per
2/3 di quanto liquidato nell'intero e condanna al pagamento del residuo terzo.
Le spese di lite sono liquidate applicando per entrambi i gradi il DM n. 147/2022
(poiché l'art. 6 di detto DM prevede che le nuove tariffe «si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" e in caso di riforma la prestazione professionale deve ritenersi completata soltanto con la pronuncia della sentenza d'appello: vedi Cass.z.
6 - L, Ordinanza n. 5456 del 2023) per il primo tab. 4, III scaglione e per l'appello, avuto riguardo all' importo così '
liquidato per le spese processuali del primo grado, la tabella n. 12, I scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte 1 contro Controparte_3
[...] CP 1 e CP_2 vverso la sentenza n. 707/2020 pubblicata il 17.11.2020 '
dal Tribunale di Palmi:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione all'appellante di 1/3 (pari a € 621,00 arrot. ) delle spese del giudizio di primo grado ( liquidate nell' intero in complessivi € 1.863,5), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni
Taccone; 2) condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio di questo grado in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 247,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Taccone
Così deciso, nella camera di consiglio del 31.1.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere rel. 2) dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3) dott. Maria Carla Arena
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell' art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
Palmi n. 707/2020, pubblicata in data 17.11.2020 vertente
TRA
Parte 1 con l'Avv. Giovanni Taccone
- appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Fuochi
Appellato
Controparte_2
Appellate contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, Parte 1 chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione dopo la notifica di svariate cartelle e avvisi per un importo complessivo di € 24.709,10.
Nella contumacia dell' Controparte_2 e resistendo 1,CP , di cui veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo sussistente il litisconsorzio con il concessionario, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla maggior parte dei crediti contributivi, in applicazione dell'art. 4 D.L. 119/208, mentre, con riferimento ai restanti crediti (iscritti a ruolo a partire dal 2011), qualificava la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo e, pur dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire, riteneva quest'ultimo sussistente, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale di prescrizione dopo la notificazione degli atti impositivi ( N. 094 2011 0004276122 000;- N. 394 2012
0000905650 000;- N. 394 2012 0003846167 000, per complessivi € 7.637,58).
Dichiarava interamente compensate le spese tra le parti, motivando tale decisione con l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (sull'interesse ad agire).
Avverso la sentenza propone appello Pt 1 , limitatamente alla disposta compensazione delle spese, deducendo che il contrasto giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado non riguarderebbe il caso in cui - come è avvenuto nella specie il contribuente abbia agito inutilmente prima in sede amministrativa per ottenere lo sgravio della cartella.
Concludeva chiedendo la liquidazione degli onorari del 1° grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna alle spese,
competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, con distrazione.
L'CP 1 ha resistito, mentre l' Controparte_3 e CP 2 sono
state dichiarate contumaci.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita.
Sono state depositate note nel termine del 13.6.2023 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31.1.2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va chiarito che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022
n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un.,
nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né
la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr.
Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n.
69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
- perLa definitività di tale accertamento non può essere intaccata giurisprudenza costante - neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che "Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello.
(Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007). Anche Sez L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008 ha ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo "ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione. L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado.
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione
(principale o incidentale) da parte degli odierni appellati.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado anche per la ritenuta esistenza di un contrasto giurisprudenziale ancora attuale circa la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente nel caso di domanda volta all'accertamento negativo di un credito per il quale si intenda far valere l'intervenuta prescrizione dopo la notifica della cartella, senza che ad essa abbia fatto seguito alcuna minaccia di esecuzione da parte dell'ente creditore.
Sulla questione inerente all'interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo di un credito di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite consultazione dell'estratto di ruolo si è registrato un importante pronunciamento delle SS.UU. nel
2015, con il quale si è chiarito che "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma non costituisca
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l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. SS.UU. 19704 del 2015).
Successivamente, talune pronunce sono intervenute con alcune precisazioni riguardanti l'ipotesi in cui si intenda far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, coincidente con il caso oggetto di esame.
Al fine di chiarire e delimitare la portata di Cass. SS.UU. 19704 del 2015, con tali sentenze si è evidenziato che “in quel caso si affermava la possibilità per il privato di fare valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta" (Cass. Sez. V-L 5443
del 2019; conforme Cass. 20618/2016).
Questa tutela anticipata, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, si giustifica solo
"quando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa"
Quando invece la notifica sia avvenuta, è possibile far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo quando vi sia almeno una minaccia attuale di atti esecutivi.
Dunque, secondo queste più recenti pronunce, l'interesse ad agire è configurabile quando la cartella non è stata notificata, perché ciò attribuisce alla parte il diritto a una tutela anticipata, mentre non altrettanto può dirsi quando vi sia la prova dell'avvenuta notifica della cartella (o comunque essa non sia contestata), in tal caso non essendo ipotizzabile un interesse ad agire, salvo il caso che vi sia una minaccia di esecuzione.
Tuttavia, le medesime pronunce si sono curate di puntualizzare che l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa.
Segnatamente, è stato specificamente chiarito:
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo ( la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio. (Cass. 26.2.2016
n. 20618)
In termini analoghi si è espressa anche Cass. Sez. V-L 5443 del 2019, la quale osserva che "...l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
Come si vede, la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'intervento delle Sezioni
Unite del 2015 e con la quale si è inteso fare alcune distinzioni tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza per la prima volta del debito contributivo attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, e quella nella quale invece si intende far valere l'estinzione del credito successivamente alla non negata notifica della cartella, ha comunque sempre inteso ravvisare nella possibilità alternativa di ottenere la cancellazione attraverso lo sgravio da parte dell'ente un ostacolo alla configurabilità dell'interesse ad agire attuale, inteso come "...esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
La sentenza del 2016 ha poi esplicitamente chiarito che il contribuente può far ricorso all'azione giudiziaria nel caso di rigetto dell'istanza di sgravio.
In definitiva, al di là delle puntualizzazioni circa le modalità con cui il contribuente
è venuto a conoscenza del credito contributivo nei propri confronti, quanto fin qui illustrato dimostra come la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni,
quantomeno a partire dall'intervento delle SSUU del 2015, non abbia mai messo in dubbio la sussistenza di un interesse ad agire in sede giudiziale nell'ipotesi di inutile esperimento della procedura di sgravio.
Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo l'opponente documentato di avere inutilmente esperito la procedura di sgravio in sede amministrativa, ben prima di agire in via giudiziale, situazione nella quale la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto l'interesse ad agire, senza alcun contrasto giurisprudenziale.
Dunque, l'appello deve essere accolto nei confronti degli appellati in solido e dunque anche dell' poiché, a differenza di altre Controparte_3
controversie decise da questa Corte, il primo giudice ha espressamente valutato la questione della sua legittimazione passiva, ritenendo ricorrere litisconsorzio necessario con l'ente impositore, per cui sul punto vi è giudicato, in difetto di gravame.
In continuità con i precedenti di questa Corte in analoghe fattispecie, si considera l'
importo complessivo dichiarato prescritto ( € 7.637,58) in rapporto al valore complessivo originario della causa (€ 24.709,10) per cui si ha compensazione per
2/3 di quanto liquidato nell'intero e condanna al pagamento del residuo terzo.
Le spese di lite sono liquidate applicando per entrambi i gradi il DM n. 147/2022
(poiché l'art. 6 di detto DM prevede che le nuove tariffe «si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" e in caso di riforma la prestazione professionale deve ritenersi completata soltanto con la pronuncia della sentenza d'appello: vedi Cass.z.
6 - L, Ordinanza n. 5456 del 2023) per il primo tab. 4, III scaglione e per l'appello, avuto riguardo all' importo così '
liquidato per le spese processuali del primo grado, la tabella n. 12, I scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte 1 contro Controparte_3
[...] CP 1 e CP_2 vverso la sentenza n. 707/2020 pubblicata il 17.11.2020 '
dal Tribunale di Palmi:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione all'appellante di 1/3 (pari a € 621,00 arrot. ) delle spese del giudizio di primo grado ( liquidate nell' intero in complessivi € 1.863,5), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni
Taccone; 2) condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio di questo grado in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 247,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Taccone
Così deciso, nella camera di consiglio del 31.1.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)