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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1542 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 21 agosto 2024, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) ( ) – nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Claudio Mazzoni, presso il cui studio, sito in Roma via Taro n. 35, hanno eletto domicilio, e ( ) rappresentato e Parte_4 C.F._4 difeso anche dall'avv. Simone Pili ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Palaja Di Tocco sito in Catanzaro via Monte Grappa n. 2;
- APPELLANTI =
CONTRO
1 ( ) e Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
( ) rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Vono nello studio del quale, in
Davoli Marina viale Cassiodoro n. 5, hanno eletto domicilio;
- APPELLATE =
E
( rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._7
in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
Salvatore Giunone e Giovanni Russomanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Chiaravalle C.le via A. Martelli n. 68;
- APPELLATO =
NONCHE'
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_4 C.F._8 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francescantonio
Battaglia nel cui studio, sito in Soverato via T. Campanella n. 7, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto di citazione, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione scritta del 05.02.24: “… in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente atto di gravame, previa nomina di una nuova CTU finalizzata al calcolo dell'effettivo valore dell'asse ereditario che tenga, vieppiù, conto del diritto di enfiteusi donato ai Sig.ri ed o, in CP_3 Controparte_4
subordine, disponendo comunque un'integrazione all'elaborato peritale già versato in atti per le determinazioni di cui sopra, e ciò al fine di stabilire il valore effettivo della quota di legittima spettante agli odierni appellanti. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, del doppio grado di giudizio, oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e rimborso del C.U.”; per ed rassegnate nella comparsa di costituzione, Controparte_1 CP_2
alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione scritta del 03.09.24:
“...rigettare integralmente l'appello proposto da e dalle eredi di Parte_5
2 confermando la sentenza n. 820/20 emessa in data 29.06.20 dal Controparte_5
Tribunale civile di Catanzaro nella causa già iscritta al N. 1477/10 R.G.A.C.; Con
Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver tutte anticipate le prime ed ancora non riscossi i secondi”; per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla Controparte_3 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione scritta del 09.09.24: “… In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per i motivi spiegati in compara e comunque per insussistenza dei presupposti di legge;
Nel merito, previo rigetto delle avverse richieste istruttorie, respingere l'avverso Atto di Appello e confermare integralmente la Sentenza di primo grado impugnata n. 820/20, depositata in data
29.06.2020 dal Tribunale Civile di Catanzaro. Con condanna alla refusione di spese
e competenze di giudizio”; per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte Controparte_4 si è riportata nelle note di trattazione scritta del 04.09.24: “… rigettare in quanto inammissibili, improcedibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando integralmente la sentenza n. 820/20 e pubblicata il 29.06.20 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PREMESSA IN FATTO
In primo grado, e , agendo nella qualità di eredi Controparte_5 Parte_4
legittimi del padre deceduto il 7.7.2000, adivano il Tribunale di Persona_2
Catanzaro affinché si dichiarasse aperta la successione ereditaria di costui e, conseguentemente, si procedesse alla divisione dei beni tra loro e i germani , CP_2
, , e alla reintegrazione delle loro quote di Controparte_1 _4 Controparte_3 legittima ove lese per effetto di donazioni disposte in favore di quest'ultimi.
Alla domanda di divisione ereditaria aderivano i convenuti, non senza però contestazioni in ordine alla esatta individuazione dei beni da includere nella massa ereditaria.
La contestazione riguardava, in particolare, taluni fondi che il de cuius aveva ricevuto in enfiteusi, con atto del 03.02.1960, da parte di . Parte_6
3 Il diritto di enfiteusi di cui era titolare il de cuius, insistente sulla sesta parte di essi, era stato da questi donato, con distinti atti datati 1971, e con dispensa da collazione, ad e , i quali, a loro volta, ne erano divenuti assegnatari con _4 Controparte_3
decreto di affrancazione del Pretore di . CP_6
In virtù della apposta clausola di dispensa, i convenuti assegnatari invocavano l'esclusione dei beni dall'imputabilità alla massa e così ordinava pure il Tribunale di
Catanzaro al consulente tecnico incaricato di calcolare la consistenza del compendio ereditario e delle singole quote spettanti a ciascun coerede.
Accertata, con detta consulenza, l'effettiva lesione della quota spettante a CP_5
il Tribunale, con la sentenza n. 820/2020, pubblicata il 29 giugno 2020,
[...]
ordinava ad ed di corrispondere, in suo favore, Controparte_1 CP_2 rispettivamente, la somma di € 20.373,55 e di € 18.292,17.
La decisione veniva impugnata dagli eredi di e da Controparte_5 Parte_4 perché ritenuta ingiusta sotto i seguenti profili: 1) l'avere escluso, dalla massa ereditaria, il valore dei diritti di enfiteusi donati ad e a;
2) _4 Controparte_3
l'avere recepito una consulenza errata non soltanto nell'esito, ma anche nel metodo utilizzato;
3) l'avere reintegrato la sola quota di legittima di e non Controparte_5 anche quella di sebbene parimenti lesa;
4) l'avere riconosciuto, in Parte_4
favore del defunto , gli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito CP_5
della integrazione alla c.t.u. (10.07.2017), anziché dal momento di proposizione della domanda (21.04.2010); 5) l'avere compensato le spese di lite. In considerazione di quanto esposto e lamentato, costoro chiedevano procedersi, inevitabilmente, ad un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'esatto calcolo del valore del patrimonio e delle singole quote.
Si costituivano per chiedere la conferma integrale della sentenza impugnata
[...]
ed , e . Controparte_1 CP_2 _4 Controparte_3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2023, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questa Corte, con la sentenza parziale n. 8/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, si è così pronunciata: «
1. rigetta le eccezioni preliminari;
2. dichiara che il diritto di enfiteusi donato ad e va espunto e vanno esclusi i _4 Controparte_3
fondi oggetto di affrancazione;
3. dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della
4 determinazione della massa ereditaria e delle quote di legittima come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo».
Sostanzialmente, la Corte ha osservato che:
− il valore del diritto di enfiteusi donato ad e nel _4 Controparte_3
1971 non può essere incluso nel patrimonio ereditario in quanto insistente su fondi che, per effetto della affrancazione, sono stati da loro acquistati, a titolo originario, molto tempo prima che il de cuius decedesse;
− la seconda consulenza in atti, seppure effettuata escludendo, dal computo ereditario, il valore di entrambi i diritti menzionati, non può essere recepita a causa dell'utilizzo di un criterio di stima, il valore agricolo medio, dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 181 del 2011.
In ragione di ciò, la Corte ha disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio ai fini dell'esatta determinazione delle quote ereditarie da effettuare avendo riguardo al valore di mercato dei beni ereditari.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Definita, nei termini di cui sopra, la controversia in ordine all'individuazione dei beni ereditari, residua in capo a questa Corte il compito di procedere, in concreto, alla loro divisione materiale, il tutto previa reintegrazione delle quote spettanti agli odierni appellanti laddove effettivamente lese.
Prima di analizzare l'esito della consulenza tecnica disposta nel presente grado di giudizio, è utile ricordare brevemente i principi e le norme in materia di azione di riduzione.
A tale azione ricorre l'erede legittimario pretermesso, ossia colui al quale spetterebbe, per legge, una determinata quota del patrimonio ereditario e, purtuttavia, ne risulti in tutto o in parte privato per effetto e in conseguenza di atti dispositivi del patrimonio compiuti dal de cuius quando era ancora in vita.
Rilevano tanto gli atti compiuti a favore di terzi tanto quelli compiuti a favore di altri legittimari. Ricorre tale seconda ipotesi quando, come nel caso di specie, il
5 legittimario, oltre alla sua quota di riserva – parimenti intangibile –, abbia beneficiato di donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la stessa e tali da superare la quota disponibile.
Per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, occorre procedere alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima attraverso una riunione fittizia del valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, e del valore dei beni donati.
Allorché, all'esito di tale operazione contabile, la legittima risulti effettivamente lesa si imputano all'asse le elargizioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre
– salvo dispensa da collazione – o attraverso la restituzione del bene o, laddove questa non sia possibile, attraverso la corresponsione di una somma di denaro corrispondente al valore del bene medesimo.
A tanto si deve procedere seguendo l'ordine di cui all'art. 553 c.c.
Il consulente tecnico nominato in questo grado ha riscontrato che «non esistono beni relitti, se non quello relativo al terreno in Davoli censito in catasto al foglio di mappa
6 con particella 216, che costituisce una corte di 10 mq, senza reddito e ovviamente senza intestatari. Si tratta di un relitto urbano esterno alla area recintata di Castel
Felluso, privo di rilevanza economica e che di conseguenza può essere trascurato, senza commettere alcun errore, al fine della riunione dei beni relitti» (pag. 29 della relazione).
La riunione fittizia si sostanzia, pertanto, nella sola collazione del donatum.
Ebbene, sulla scorta di siffatte premesse occorre verificare se, tenuto conto di quanto liquidato a favore di in primo grado, il credito da questi vantato nei Controparte_5
confronti dei coeredi a titolo di reintegra della legittima sia maggiore di quello riconosciuto dal Tribunale e se sia fondato l'appello proposto da la Parte_4
cui domanda di riduzione è stata rigettata in primo grado.
Per calcolare il valore dei beni donati, il consulente ha tenuto conto del prezzo di mercato di beni di natura, ubicazione, destinazione e condizione analoghe a quelli del bene stimato, nel caso di beni immobili, e della destinazione urbanistica, nel caso di terreni.
Quanto alla posizione dell'appellante (al quale sono subentrate le Controparte_5
eredi, odierne appellanti), costui è il solo a non avere ricevuto alcunché da parte del de
6 cuius.
Gli altri legittimari, invece, hanno ricevuto, senza dispensa da collazione, quanto di seguito riportato (pag. 61 della relazione):
euro 29.253,96 Parte_4
euro 33.248,40 Controparte_4
euro 32.248,40 Controparte_3
euro 75.147,59 Controparte_1
euro 92.410,88 Controparte_2
Ed in totale euro 263.309,23
Sulla base di quanto riscontrato, il consulente ha calcolato la quota disponibile in €
87.769,74 e la quota di legittima complessiva in € 175.539,49.
Essendo sei i legittimari concorrenti, la quota a ciascuno spettante è pari a €
29.256,58. In considerazione dell'inesistenza di beni relitti nel patrimonio del de cuius
e dell'impossibilità di una collazione in natura, essendo stati, i beni donati, profondamente modificati dai donatari, il c.t.u. nominato dalla Corte, al pari di quello nominato in primo grado, ha optato per la collazione dei beni donati per imputazione, con conseguente divisione operata tramite conguagli in denaro.
L'ausiliario ha, poi, chiarito che, poiché la somma donata, complessivamente, alle coeredi ed è pari a € 167.558,47, si può prelevare da essa Controparte_1 CP_2
l'intera quota spettante al defunto senza con ciò pregiudicare le quote spettanti CP_5
alle stesse.
Ne deriva, quindi, che «i prelevamenti da effettuare da ciascuna delle due sorelle per integrare quanto spettante al coerede vanno ripartiti come di Controparte_5
seguito:
1) 29.256,58 € x 44,84858% = 13.121,16 € (Euro tredicimilacento-ventuno/16) dalla coerede Controparte_1
2) 29.256,58 € x 55,15142% = 16.135,42 € (Euro sedicimilacentotrenta-cinque/42) dalla coerede (pag. 64 della relazione). Controparte_2
Va evidenziato, in primo luogo, che la valutazione del c.t.u. nominato in primo grado diverge da quella del c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio alle cui conclusioni
– sorrette da articolata motivazione, accurata indagine e logica esposizione – la Corte intende aderire pienamente sotto il profilo della stima dei beni all'epoca dell'apertura
7 della successione e, quindi, in merito alla quantificazione della lesione della legittima, come all'epoca riscontrabile, atteso che i successivi conteggi vanno, invece, rivisti alla luce dei principi di seguito esposti.
Va prioritariamente rammentato che, per costante orientamento di legittimità nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, costui ha diritto di conseguire la quota stessa in natura, sicché, qualora tale reintegrazione venga effettuata mediante corresponsione di una somma di danaro, essendo il credito del legittimario non di valuta, ma di valore, deve procedersi all'aestimatio rei con riferimento all'epoca dell'apertura della successione e quindi alla rivalutazione del quantum pecuniario al momento della decisione giudiziale, affinché il danaro costituisca l'esatto equivalente del valore della quota dei beni in natura che gli sarebbe spettata, tenendosi conto, altresì, nel caso di beni fruttiferi, dei "frutti" da lui non percepiti (Cass. SS.UU. n. 1792/95 e n. 2383/92, Cass. n. 7478/2000).
Ebbene, la sentenza di primo grado, nel fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., aveva riconosciuto la rivalutazione dalla morte del de cuius alla data del deposito della relazione: simile statuizione, oltre ad essere astrattamente corretta (in quanto coerente con i principi appena sopra esposti), non è stata fatta oggetto di gravame, sicché la riconoscibilità della rivalutazione sul quantum pecuniario necessario per la reintegra – e valutato con riferimento all'apertura della successione –
è statuizione che deve ritenersi passata in giudicato.
Invece, il c.t.u. nominato dalla Corte, pur avendo correttamente valutato i beni all'epoca della morte del de cuius e stimato, quindi, il valore monetario della lesione a quella data, ha omesso di applicare sulla somma la rivalutazione, sicché, sotto tale profilo, il calcolo finale deve essere corretto.
Proprio ai fini del calcolo finale, occorre anche considerare il motivo di appello afferente alla decorrenza degli interessi. Il motivo, infatti, è fondato, giacché, prevedendone la decorrenza dal momento del deposito dell'integrazione peritale e non dalla domanda, come richiesto, il Tribunale ha negato all'attore il diritto a percepire, per l'arco temporale che va dalla domanda alla pronuncia della sentenza, frutti naturaliter a lui spettanti, costituiti nella fattispecie dagli interessi compensativi sulla somma di danaro liquidata per il titolo predetto.
Tanto chiarito, occorre, tuttavia, considerare che sin dalla loro costituzione le appellate
8 e hanno dedotto di avere già corrisposto Controparte_7 Controparte_2 all'appellante quanto statuito dal Tribunale;
la circostanza non è mai Controparte_5 stata contestata dagli appellanti e il c.t.u., nell'ambito della determinazione contabile del quantum finale dovuto, ha verificato il pagamento, con due distinti titoli
(rispettivamente assegno postale e assegno bancario) esigibili con decorrenza
2.09.2020, di euro 19.142,62 da e di euro 21.243,00 da Controparte_2 [...]
in favore di La circostanza, poi, è Controparte_1 Controparte_5
espressamente confermata dalla difesa degli appellanti nella propria comparsa conclusionale.
Ebbene, considerato che, quanto a , il c.t.u. nominato dal Controparte_1
Tribunale ha stimato la lesione della legittima del in misura inferiore rispetto CP_5
a quella quantificata e già rivalutata dal c.t.u. nominato in primo grado, è evidente che l'appello nei suoi riguardi meriti integrale rigetto, atteso che, prima ancora del gravame, l'appellante ha ottenuto la corresponsione di una somma finanche CP_5
superiore a quella alla quale aveva diritto.
Più in particolare, avendo egli diritto ad un importo pari al valore monetario della lesione stimato alla data di apertura della successione (euro 13.121,16), maggiorato della rivalutazione monetaria da quest'ultima data alla data (10.7.2017) dell'integrazione della c.t.u. di primo grado (i criteri, anche temporali, di conteggio della rivalutazione, infatti, non sono stati fatti oggetto di gravame) e degli interessi al saggio legale di volta in volta vigente sulla somma rivalutata anno per anno dalla data della domanda al deposito della sentenza (con conseguente determinazione complessiva del credito, secondo detto calcolo, in euro 19.088,84), ne consegue che egli, avendo percepito l'importo di euro 21.243,00, ha ottenuto un pagamento maggiore di quanto dovuto.
L'appello spiegato da nei confronti di va, Controparte_5 Controparte_1
dunque, rigettato.
Al contrario, il c.t.u. nominato dalla Corte ha quantificato in maggiore misura, rispetto al c.t.u. nominato dal Tribunale, la lesione della legittima del in conseguenza CP_5 delle donazioni di cui ha beneficiato l'appellata . Proprio la Controparte_2
quantificazione in maggior misura impone un nuovo conteggio (anche con riferimento alle decorrenze) pure della rivalutazione e degli interessi. Anche rispetto a
9 quest'ultima, tuttavia, va considerato l'intervenuto pagamento in data 2.9.2020.
Quindi, tenuto conto dei principi sopra esposti e considerato che il c.t.u. ha stimato il quantum monetario della lesione in euro 16.135,42 alla data di apertura della successione, i risultati del calcolo sono i seguenti: la somma predetta deve essere rivalutata sino alla data di deposito della c.t.u. (9.8.2024), pervenendosi così all'importo di euro 25.381,02. Dalla somma come quantificata va detratto il parziale pagamento, avvenuto il 2.9.2020, dell'importo, all'epoca, di euro 19.142,62, che rivalutato ad oggi, è pari ad euro 22.588,29. Pertanto, il residuo credito vantato dall'appellante è pari ad euro 2.792,73. CP_5
Sulla somma come sopra determinata è, inoltre, dovuto, per il mancato godimento dell'ammontare liquidato, secondo i principi sopra esposti, un ulteriore importo a titolo di interessi compensativi. Tale importo va determinato, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dalla domanda, come richiesto. Ora, poiché le somme liquidate a titolo di reintegra della quota lesa sono state determinate all'attualità (con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti. Nel calcolo, tuttavia, deve tenersi conto della somma corrisposta, il 2.9.2020, talché gli interessi andranno calcolati sulla somma complessiva dalla data della domanda sino alla data del pagamento e sulla somma residua dalla data del pagamento ad oggi.
I risultati del calcolo, sulla scorta dei suindicati parametri, sono i seguenti: la somma complessiva di euro 25.381,02 deve essere devalutata alla data della domanda (aprile
2010), ottenendosi così l'importo di euro 19.690,47; di seguito vanno applicati gli interessi legali di volta in volta vigenti sull'importo rivalutato anno per anno dalla data della domanda alla data del pagamento, pervenendosi così alla somma di euro
2.136,28. Poi, la somma di euro 2.792,73, quale ulteriore credito residuo, deve essere devalutata alla data del pagamento, ottenendosi così l'importo di euro 2.366,72; di seguito vanno applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal pagamento parziale alla data odierna, pervenendosi così all'importo di euro 242,93.
10 Il credito residuo è quindi pari a complessivi euro 5.171,94, di cui euro 2.792,73 quale credito residuo, euro 2.136,28 per interessi graduali maturati sino alla data del pagamento ed euro 242,93 a titolo di interessi sul credito residuo. Su detta somma, poi decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza (data a partire dalla quale il debito di valore – nell'entità determinata all'attualità nel provvedimento giudiziale – diviene debito di valuta) sino al saldo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Controparte_5
confronti di , va disposto che, tenuto conto del pagamento già Controparte_2 eseguito in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata versi all'appellante l'ulteriore somma di euro 5.171,94, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
La domanda va accolta anche nei confronti dell'appellante Parte_4
A differenza di costui ha ricevuto in donazione beni dal valore Controparte_5 complessivo pari a € 29.253,96.
La quota di legittima risulta, quindi, lesa nella misura di € 2,62 (29.256,58 € -
29.253,96 €). Pertanto, per come accertato dal c.t.u., «Il prelevamento da effettuare da ciascuna delle due sorelle e per Controparte_1 Controparte_2
integrare quanto spettante al coerede è come di seguito ripartito: Parte_4
1) 2,62 € x 44,84858% = 1,18 € (Euro uno/18) dalla coerede Controparte_1
[...]
2) 2,62 € x 55,15142% = 1,44 € (Euro uno/44) dalla coerede . Controparte_2
Le somme sono talmente irrisorie da rendere superflua la quantificazione di rivalutazione ed interessi, che potranno essere equitativamente determinate incrementando la somma dovuta da in euro 2,10 e quella Controparte_1
dovuta da in euro 2,50. Controparte_2
Merita accoglimento anche il capo relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado, limitatamente al rapporto processuale tra l'attore (cui sono subentrati i CP_5
suoi eredi) e le convenute e non Controparte_1 Controparte_2
sussistendo ragione per una compensazione, sicché esse, secondo la liquidazione operata in dispositivo (in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione del complessivo decisum), vanno poste a carico delle soccombenti.
11 Analogamente vanno poste a solidale carico delle sorelle le spese di c.t.u., CP_1
come liquidate in primo grado.
Va, invece, confermata la compensazione delle spese di primo grado sia nel rapporto processuale tra e e – atteso Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
che, in difetto di appello incidentale, la statuizione non può essere riformata in senso peggiorativo per gli appellanti, rimasti soccombenti – sia nel rapporto processuale tra l'appellante e le due sorelle, atteso che l'evidente irrisorietà della Parte_4 somma riconosciuta, in riforma della sentenza di primo grado, giustifica l'integrale compensazione di dette spese.
In conclusione, va rigettato l'appello degli eredi di nei confronti di CP_5 [...]
mentre va accolto l'appello spiegato nei confronti di Controparte_1 CP_2
; va accolto anche, nei limiti di cui sopra, il gravame proposto da
[...] Parte_4
nei confronti delle sorelle e .
[...] Controparte_1 CP_2
Infine, non merita accoglimento la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata dalla difesa di , Controparte_4
difettandone i presupposti, sia sotto il profilo della colpa grave, sia sotto il profilo del danno, non essendo stato né dedotto né dimostrato alcun danno che non sia ristorabile attraverso la rifusione delle spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado, essa costituisce il naturale portato logico dell'accoglimento del motivo di gravame relativo alla distribuzione delle spese in primo grado, sicché esse:
- nel rapporto processuale tra gli eredi di e l'appellata Controparte_5 [...]
seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, secondo i criteri previsti nel D.M. 147/2022, scaglione di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (in cui rientra la domanda formulata nell'atto di appello, tenuto conto del valore determinato sulla scorta del decisum contenuto nella sentenza gravata), applicati i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate);
- nel rapporto processuale tra gli appellanti e ciascuno degli appellati _4
e seguono la soccombenza degli appellanti e si
[...] Controparte_3
liquidano come in dispositivo, secondo i criteri previsti nel D.M. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, applicati i parametri minimi
12 (attesa la semplicità delle questioni trattate);
- nel rapporto processuale tra gli appellanti eredi e l'appellata CP_5 CP_2
seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come in dispositivo,
[...]
secondo i criteri previsti nel D.M. 147/2022, scaglione di valore ricompreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 (in cui rientra la causa in ragione del decisum contenuto nella presente sentenza), applicati i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate);
- nel rapporto processuale tra l'appellante e le appellate Parte_4
e vanno integralmente compensate, Controparte_1 Controparte_2 attesa l'irrisorietà della somma riconosciuta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a solidale carico degli eredi di (in ragione della loro soccombenza con Controparte_5 riferimento all'appello spiegato nei confronti di , di Controparte_1
(in ragione della sua soccombenza rispetto al gravame di entrambi Controparte_2
gli appellanti) e di (in ragione della sua soccombenza Controparte_1
rispetto alla domanda formulata da ). Parte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(quali eredi di ) e con atto di citazione notificato Controparte_5 Parte_4
in data 29 ottobre 2020 nei confronti di Controparte_1 CP_2
, e e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_4 Controparte_3
820/2020 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 29 giugno 2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello spiegato dagli eredi di nei confronti di Controparte_5
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo Controparte_2
grado, accerta che la somma dovuta da in favore dei eredi Controparte_2
di , a titolo di reintegra della quota di legittima di Controparte_5 quest'ultimo, è pari ad euro 16.135,42, oltre rivalutazione e interessi legali graduali calcolati come in parte motiva e, per l'effetto, detratto il parziale pagamento eseguito da in attuazione della sentenza di Controparte_2 primo grado, dispone che l'appellata versi in favore degli eredi di CP_5
13 l'ulteriore somma di euro di 5.171,94, già comprensiva di CP_5
rivalutazione e interessi graduali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. accoglie l'appello spiegato da nei confronti di Parte_4 [...]
e e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 Controparte_2
sentenza di primo grado, dispone che versi in Controparte_1
favore di la somma di euro 2,10, già comprensiva di Parte_4
rivalutazione e interessi, a titolo di reintegrazione della quota di legittima a lui spettante, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo e che versi, in favore di , al Controparte_2 Parte_4
medesimo titolo, la somma di euro 2,50, già comprensiva di rivalutazione e interessi graduali, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. condanna in solido e alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione, in favore degli eredi di , delle spese processuali Parte_4
del primo grado, che liquida in euro 3.809,00, per onorari ed euro 348,00 per spese, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
4. pone a solidale carico di e le Controparte_1 Controparte_2
spese della c.t.u. espletata in primo grado;
5. conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
6. rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata da _4
;
[...]
7. condanna in solido gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati e , delle spese processuali del Controparte_4 Controparte_3
presente grado, che liquida, per ciascuno, in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
8. condanna gli eredi di alla rifusione, in favore di Controparte_5 [...]
delle spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1
euro 2.906,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
9. condanna alla rifusione in favore degli eredi di Controparte_2 CP_5
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro
[...]
14 1.458,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
10. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, come liquidate con separato decreto, a solidale carico degli eredi di e delle Controparte_5
appellate e;
Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro del 5.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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