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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3075/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Eleonora Minoprio appellante e
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace appellata e
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ferdinando Serapiglia appellata e
C.F. ) Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello incidentale dall'avv. Roberto De Nardo litisconsorte, appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6502/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 46617/2017 R.G., pubblicata in data 16.4.202.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio i coniugi e esponendo: Parte_1 Controparte_4
- di essere creditrice della somma di € 572.762,84 in ragione di un contratto di mutuo ipotecario dalla stessa concesso in data 23 dicembre 2013 alla Parte_2 per la somma di € 600.000,00 di cui, dal mese di agosto 2014, è
[...] sopravvenuta la morosità nel rimborso delle rate mensili di ammortamento da parte della mutuataria che, in data 2 ottobre 2015, ha determinato il recesso della banca con contestuale intimazione al pagamento del residuo;
- che il convenuto sig. , oltre ad essere uno dei fideiussori del predetto contratto di mutuo fino Pt_1 alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 1.200.000, è anche socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società mutuataria;
- che in data 3 agosto 2015 il convenuto sig. con atto di “Definizione di rapporti patrimoniali Pt_1 tra coniugi”, a rogito del Notaio (Rep. n. 117.121 – Racc. n. 8789), in esecuzione Persona_1 di verbale di separazione personale tra coniugi dell'11 giugno 2015, omologato il 30 giugno 2015, ha ceduto a titolo gratuito alla coniuge ivi convenuta, sig.ra una cospicua porzione del CP_4 proprio patrimonio immobiliare dettagliatamente indicata in atti;
- che in data 22 gennaio 2016 e 5 maggio 2017 venivano iscritte ipoteche giudiziali sui beni immobili residuati e ancora in proprietà del fideiussore ivi convenuto;
- che la descritta cessione immobiliare costituisce un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito pregiudizievole delle ragioni creditorie della banca, rendendo più difficoltosa e incerta la realizzazione coattiva del credito (eventus damni);
- che nonostante tale trasferimento risulti espressamente giustificato quale “contributo al mantenimento”, esso appare connotato da gratuità come emerge dal verbale di separazione consensuale da cui risulta che i coniugi avevano una capacità reddituale sostanzialmente uguale (pari a € 1.500,00 netti mensili per la sig.ra e a € 2.000,00 per il sig. ), non idonea a CP_4 Pt_1 giustificare il riconoscimento di un contributo al mantenimento;
la natura di atto a titolo gratuito, inoltre, è confermata anche dall'assenza di figli nati nel matrimonio nonché dal fatto che nonostante l'assenza di corrispettivo il cedente si sia fatto carico di tutte le spese notarili, nonché delle imposte e tasse;
- che risulta evidente la scientia damni in capo al fideiussore convenuto, in ragione della cessione contestuale a titolo gratuito della maggior parte dei beni immobili rientranti nel suo patrimonio a fronte della persistenza di un debito garantito di rilevante entità nei confronti della Banca de qua, oltre che della sua veste di socio della debitrice principale, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa. Parimenti evidente è anche la scientia damni della coniuge convenuta, sig.ra che nell'acquisire tale consistente assetto immobiliare non poteva non rappresentarsi CP_4 la portata lesiva di tale cessione per gli interessi di potenziali creditori del cedente, a fortiori alla luce del rapporto di coniugio tra i convenuti;
- che ricorrono, pertanto, i presupposti per l'esperibilità dell'actio pauliana di un atto a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., volta alla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità dell'atto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” sottoscritto in esecuzione del verbale di separazione tra i coniugi convenuti, nella parte relativa al conferimento immobiliare, nei confronti della 3 Controparte_1 Dato quanto premesso e rilevato, la nella qualità indicata, Controparte_1 chiedeva di revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e inopponibile nei suoi confronti il predetto atto nella parte relativa alla cessione dell'assetto immobiliare…”. In data 4.12.2017 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché CP_5 infondate in fatto ed in diritto. All'udienza del 2.5.2018 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_4
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale di Roma, prima sezione civile, in persona del Giudice Filomena Albano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di e ogni altra eccezione, Parte_1 Controparte_4 conclusione e difesa disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara revocato e, per l'effetto, inefficace, relativamente alla
[...]
, società cessionaria del credito dall'attrice/cedente Controparte_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale in atti, Controparte_1 la il contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra Controparte_6 coniugi” sottoscritto il 3 agosto 2015, in esecuzione di verbale di separazione personale dell'11 giugno 2015 omologato dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2015, dai coniugi Parte_1 e a rogito del Notaio di Roma (Repertorio n. 117.121 - Raccolta Controparte_4 Persona_1 n. 8789), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 il 6 agosto 2015, al n. 85520 di Reg. gen., e al n. 63050 di Reg. part., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, il 5 agosto 2015, al n. 22866, serie 1T, nella parte in cui ha ad oggetto la cessione del diritto di proprietà: a) per l'intero, dell'appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 7, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 376, particella 198, sub 11, Via S. Bernadette, n. 57, piano 2, interno 7, z.c. 4, categ. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.820,51; b) per l'intero, del fabbricato sito in Comune di Capalbio (GR), Strada Casaglia, n.17, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 57, sub 3, Strada Casaglia snc, piano T-1, categ. A/7, classe 1, vani 10,5, rendita € 1.030,33; c) per l'intero, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Capalbio (GR), alla Località Casaglia, della superficie catastale di mq. 17.218, censito nel Catasto Terreni del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 5, qualità seminativo, classe 4, are 81, ca 08, R.D. € 12,56, R.A. € 14,66, nonché particella 13, qualità seminativo, classe 4, are 91, ca 10, R.D. € 14,11, R.A. € 16.47; d) la quota di una metà indivisa, del fabbricato ad uso magazzino sito in Comune di Capalbio (GR), Strada Casaglia, snc, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 6, Strada Casaglia snc, piano S1 – T-1, categ. C/2, classe 1, consistenza mq 55, rendita € 82,38; ordina la trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari e ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
condanna a rifondere alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida Parte_1 nella somma di euro 3.800,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In primo luogo occorre preliminarmente riconoscere la legittimazione ad agire della società interveniente ex art. 111 c.p.c. società CP_2 unipersonale, in quanto cessionaria ex artt. 1, 4 e 7.1. della L. 130/'99 di tutti i crediti pecuniari della originaria attrice, tra cui anche il preteso credito nei Controparte_1 confronti degli odierni convenuti, del quale dunque risulta attualmente titolare. L'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta e alla sua conseguente carenza di legittimazione ad agire, fondata sull'omessa prova da parte della stessa, non appare meritevole di accoglimento. La costituzione in giudizio della società CP_2 unipersonale con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco in oggetto risulta pienamente conforme al dettato normativo in materia di cartolarizzazione dei crediti che all'art. 4, comma 1 della L. 130/'99 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), dispone che: «alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione». Come rilevato da gran parte della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020). L'art. 58, comma 2 ,TUB, dunque, richiede solo che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione», senza imporre un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi – senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) – i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020). Orbene nel caso di specie l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta risulta pienamente conforme a detti requisiti, alla luce della clausola di individuazione dei crediti ceduti in esso contenuta secondo cui «i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018». In tale novero rientra pertanto anche il credito in oggetto, in quanto originato da un contratto di mutuo ipotecario della cedente sottoscritto nel 2013. Ad ogni modo poiché la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB ha realizzato una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., occorre sottolineare come essa non determini una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum” (a differenza che nell'ipotesi di successione a titolo universale o dall'ipotesi in cui la stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 4334/2020; Cass. 18775/2017). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro il cedente «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare», indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Considerata, peraltro, la mancata estromissione nel caso di specie della banca cedente, originaria attrice, l'eccezione de qua risulta irrilevante nel giudizio in esame. Tutto ciò premesso l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire della società cessionaria non è suscettibile di accoglimento. Per quanto concerne invece la sussistenza del credito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità avalli da tempo un'interpretazione piuttosto ampia. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, è sufficiente che il Giudice, investito della domanda di revocatoria, accerti incidentalmente la ricorrenza di una mera ragione di credito dell'attore. Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, legittimato all'azione è colui che vanti (anche solo) una ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, viceversa, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che sia stato accertato in sede giudiziale. Per il medesimo, granitico orientamento di legittimità, infatti, è tutelabile in via di actio pauliana anche un credito “litigioso”, in ordine al cui accertamento sussista dunque contenzioso. Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie il credito da revocare, originato da mutuo ipotecario, è stato ampiamente dimostrato per tabulas, e la pendenza di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. in cui tale credito è oggetto di contestazione non incide sul requisito della sussistenza dello stesso ai fini della revocatoria. In relazione al presupposto dell'esistenza del credito, tuttavia, parte convenuta solo a seguito dell'intervento in giudizio della società cessionaria del credito, ben dopo le preclusioni istruttorie, ha sollevato un'ulteriore eccezione relativa alla nullità della fideiussione de qua per contrarietà alla normativa antitrust dovuta alla conformità della stessa allo schema ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 in parte non conforme all'art. 2 della L. 287/'90, “Legge Antitrust”. Tuttavia, anche in presenza di una eccezione in senso lato, la produzione documentale su cui l'eccezione si fonda deve rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario, dovendo pertanto essere presentata entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per «l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali». Come rilevato dalla nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26242 del 2014, infatti, la nullità, anche ai fini del suo rilievo d'ufficio, è necessario che emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti. Nel caso di specie, dunque, poiché la produzione documentale alla base dell'eccezione di nullità (il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005) è stata presentata solo nel novembre 2020, a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa deve essere ritenuta tardiva Per quanto concerne l'atto dispositivo si rileva quanto segue. Occorre anzitutto premettere che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: «L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti» (Cass. 10443/2019). Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. In proposito, nel caso in esame occorre riconoscere la natura gratuita del contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” sottoscritto il 3 agosto 2015 dai coniugi e in esecuzione del verbale di separazione Parte_1 Controparte_4 personale dell'11 giugno 2015, omologato dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2015. La gratuità di tale atto, infatti, discende anzitutto proprio dalle informazioni contenute nel verbale di separazione, da cui emerge che i coniugi, entrambi svolgenti la professione imprenditoriale, avevano un reddito mensile netto pressoché di pari livello (€ 1.500,00 la sig.ra € 2.000,00 il sig. CP_4
) e che dal matrimonio non erano nati figli. È orientamento condiviso, infatti, che l'attribuzione Pt_1 patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015 rv. 635732). Alla luce di tali circostanze, al di là della formula utilizzata dalle parti di “contributo a titolo di mantenimento”, va sottolineato che si tratta di una elargizione una tantum e non di un versamento periodico, quale appunto è l'assegno di mantenimento. Sul punto si osserva, inoltre, come sia ormai orientamento condiviso da questo tribunale che il decreto di omologa di un verbale di separazione contenente un impegno al trasferimento immobiliare non possa costituire né titolo per detto trasferimento, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o revocabilità degli accordi. Ciò premesso, trattandosi di atto a titolo gratuito le condizioni affinché esso possa essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore ex art. 2901 n. 1 c.c. sono: l'eventus damni e la scientia damni. Gli elementi appena evidenziati sono quelli necessari e sufficienti all'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dalla parte attrice, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'unico elemento soggettivo da accertarsi nel caso di revocatoria di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito è quello della consapevolezza del debitore di assottigliare il proprio patrimonio (Cass. 20.10.75 n. 3406). In primo luogo risulta integrato l'elemento oggettivo dell'eventus damni. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 rv. 588696; Cass. 12144/1999 rv. 530823). In ordine alla sussistenza dell'eventus damni possono, dunque, nutrirsi pochi dubbi: trattandosi di un atto a titolo gratuito che ha comportato una rilevante riduzione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio, è evidente la riduzione delle opportunità di soddisfacimento del creditore, rendendo più incerta e/o difficile la soddisfazione del credito e meno capiente il patrimonio da aggredire. Il patrimonio “residuo” del debitore, infatti, non risulta sufficiente a fornire la garanzia patrimoniale pretesa dall'articolo 2740, c.c., essendo peraltro gravato da ipoteche. Non rileva, inoltre, la difesa avanzata da parte convenuta relativa alla presenza di altri quattro fideiussori tenuti in solido nei confronti del creditore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che «qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento» (ex multis, Cass., 8315/2017; Cass. 6486/2011). Alla luce di tali considerazioni risulta, pertanto, certamente provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto di cessione impugnato. Anche con riferimento all'elemento soggettivo della scientia damni in capo al fideiussore convenuto, se ne riscontrano gli estremi integrativi. In particolare, gli atti dispositivi del fideiussore successivi al contratto di finanziamento e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. “scientia damni”). Nel caso di specie è indubbio, in quanto provato per tabulas, che l'atto di disposizione – ovvero il contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” del 3 agosto 2015 sottoscritto in esecuzione del verbale di separazione personale tra coniugi - sia stato compiuto successivamente al sorgere del preteso credito avvenuto nel dicembre 2013. L'elemento soggettivo, data la sua natura, può essere accertato – ed anzi di norma non può che essere accertato – tramite presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601). Tale prova è agevolmente raggiunta, in primo luogo, in considerazione dell'assunto consolidato in giurisprudenza secondo cui «nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”» (Cass., 10430/2005; Cass. 7104/2005; Cass. 6248/1999; Cass. 6676/1998; Cass. 3113/1997). Con l'atto di trasferimento oggetto di revoca, infatti, il convenuto ha ceduto a titolo gratuito alla coniuge, contestualmente, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare. Inoltre, la presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere le ragioni del creditore, per giurisprudenza consolidata, può desumersi da varie circostanze, quali lo status di socio della società debitrice principale e, ove tale status manchi, la sussistenza di un determinato rapporto, anche di stretta parentela e convivenza, tra il fideiussore e l'amministratore della società garantita che si trovi in stato di difficoltà (Cass. 4175/2020). Anche tale presunzione, pertanto, risulta raggiunta nel caso in esame in cui il convenuto sig. , oltre ad essere fideiussore Pt_1 del credito de quo, è anche socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società debitrice. Non può, dunque, dubitarsi della consapevolezza del convenuto, sig. , in ordine al Pt_1 pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbe arrecato alla parte creditrice…”
§ 3 —Con atto di appello contenente quattro motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava, nel merito, di dichiarare il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata in primo grado e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. In data 22.10.2021, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, si costituiva e domandava di accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione Controparte_4 introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti e per l'effetto di dichiarare la nullità del relativo giudizio nonché, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi relativamente ai capitoli indicati nell'appello incidentale. In data 11.11.2021 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_2 poiché infondato in fatto ed in diritto nonché la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto, dell'appello incidentale. La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. La dichiarazione di Controparte_1 contumacia, sinora omessa, va pronunciata in questa sede. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi ai precedenti atti difensivi.
§ 4 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente statuito in ordine alla titolarità del credito ed alla legittimazione passiva in capo a erroneamente affermando che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Controparte_2 dell'avviso di cessione dei crediti prodotta dall'intervenuta emerga con certezza l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio. Invero, da tale documento emergerebbe esclusivamente che la società intervenuta avesse concluso n. 17 contratti di cessione di crediti pecuniari che sarebbero stati specificati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione che, tuttavia, non è mai stato depositato.
Il motivo è infondato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco è regolata dall'art. 58 T.U.B. che si pone come norma derogatoria rispetto alla disciplina del Codice civile in materia di cessione dei crediti e del contratto in quanto consente, in luogo della notificazione dell'avvenuta cessione ai singoli debitori, che risulterebbe eccessivamente gravosa per il cessionario in presenza di una moltitudine di rapporti ceduti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti. Tale forma di pubblicità è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario allorché i crediti ceduti vengano individuati conformemente ad una serie di criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “…In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c…” ( Cass. Civ. n. 4277/2023). Ciò che rileva, pertanto, non risulta essere un'indicazione specifica dei singoli crediti ceduti, essendo sufficiente che i medesimi vengano individuati per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. Nel caso di specie, si legge nella gazzetta ufficiale allegata in atti che acquistava Controparte_2 da una serie di banche, tra cui quella cessionaria del rapporto oggetto del giudizio, tutti i crediti derivanti da “…(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018…” e che
“Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”. La descrizione dei crediti risulta essere sufficientemente specifica e risulta conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, risultando essere stati ceduti i crediti derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra il 1960 ed il 2016, tra cui rientra il credito oggetto della causa originato da un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23 dicembre 2013 tra la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. a.r.l. e la società nonché le garanzie che assistono detto credito, tra cui Parte_2 quella derivante dalla fideiussione prestata da nell'interesse della Parte_1 Parte_2
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale non avrebbe accolto l'eccezione di nullità delle fideiussioni a causa della tardiva produzione in giudizio del documento rappresentato dal provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2005. In primo luogo, l'appellante sostiene che il documento sarebbe stato depositato tempestivamente unitamente alla comparsa conclusionale e che il Giudice di prime cure con provvedimento del 13.7.2020 avrebbe rimesso la causa sul ruolo proprio per consentire l'acquisizione rituale dei documenti concedendo un termine a tal fine. In secondo luogo, continua l'appellante sostenendo che, in ogni caso, la nullità della fideiussione sarebbe stata rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 1421 c.c. Infine, nel merito, assume che la fideiussione prestata fosse conforme al modello di Parte_1 fideiussione ABI giudicato anticoncorrenziale dalla Banca D'Italia con particolare riferimento alla clausola di reviviscenza trasfusa nella lettera A) della fideiussione, alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. di cui lettera B) della fideiussione de quo ed alla clausola di sopravvivenza di cui all'ultimo capoverso della lettera C).
Il motivo è infondato. La nullità parziale del contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie conforme allo schema ABI predisposto nel 2002 deriva dal parere n. 14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che evidenziò la presenza nel detto schema di clausola restrittive della concorrenza poiché suscettibili di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore. In particolare, le clausole considerate nulle risultavano essere: a) la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per 9 qualsiasi altro motivo;
b) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato;
c) la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate. Pur essendo tali clausole effettivamente presenti nel contratto di fideiussione stipulato da Parte_1
deve allo stesso tempo rilevarsi che la nullità di tali disposizioni contrattuali non consente di
[...] dichiarare la nullità dell'intero contratto in ossequio al principio della conservazione del contratto di cui all'art.1419 I comma c.c., che stabilisce che la nullità parziale del contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto (solamente) se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. In proposito, si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 resa a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio.
2.15.1. Va osservato - al riguardo - che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto 30 del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto…”. Resta, pertanto, a carico di chi ha interesse l'onere di dimostrare che la nullità delle clausole indicate comporterebbe l'effetto di invalidare l'intero contratto. Nel caso di specie risulta che l'appellante non abbia assolto a tale onere, essendosi limitato ad indicare la sussistenza delle clausole nulle, senza fornire elementi tali da giustificare la nullità dell'intero contratto. D'altronde, considerato che le clausole nulle sono favorevoli alla banca, non è plausibile che la parte interessata a far valere la nullità dell'intero contratto, ossia il fideiussore, possa dimostrare che non lo avrebbe concluso in mancanza di dette clausole. Atteso quanto sopra deve ritenersi il contratto di fideiussione valido e conseguentemente esistente il relativo rapporto creditorio sottostante.
§ 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato il contratto di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi come atto a titolo gratuito. A tal proposito, l'appellante sostiene che in realtà il contratto avrebbe dovuto essere qualificato come atto a titolo oneroso, atteso che al momento della separazione la non era proprietaria di alcuna CP_4 abitazione e, pertanto, aveva necessità di disporre della casa coniugale unitamente al figlio, mentre risultava proprietario di una pluralità di immobili. Inoltre, il reddito di Parte_1 CP_4 era inferiore al reddito di
[...] Parte_1 Pertanto, i trasferimenti immobiliari indicati nell'accordo di separazione avrebbero riequilibrato la disparità patrimoniale esistente tra i coniugi e ristorato il contributo apportato per circa 20 anni dalla al menage familiare, non rappresentato dalla situazione patrimoniale in essere al momento CP_4 della separazione, oltre a regolare tra i coniugi, a titolo solutorio-compensativo, anche pregressi rapporti di natura economica e patrimoniale collegati alla loro attività imprenditoriale. Infine, tali trasferimenti non avrebbero causato alcun pregiudizio alla banca creditrice del Pt_1 poiché si sarebbe obbligata a corrispondere il prezzo degli immobili tramite accollo Controparte_4 del mutuo.
Il motivo è infondato. In disparte il rilevo sull'assenza di pregiudizio, che verrà esaminato nell'ambito del quarto motivo, riguardante specificamente l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli per il creditore dell'atto impugnato, sulla qualificazione dello stesso come gratuito si osserva quanto segue. Le attribuzioni patrimoniali disposte nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, secondo l'oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio – compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi. Nel caso in esame, la differenza tra i redditi dei due coniugi (€ 1.500,00 € 2.000,00 CP_4 Pt_1 non era tale obbligare l'appellante a sostenere economicamente la moglie per consentirle di conservare il tenore di vita di cui aveva goduto durante il matrimonio;
l'esigenza della di CP_4 continuare ad abitare nella casa coniugale avrebbe potuto essere soddisfatta assegnandole l'immobile o al più concedendole il diritto di abitazione, invece con l'atto impugnato ha trasferito la Pt_1 proprietà alla e quest'ultima il diritto di abitazione al il che palesemente contraddice CP_4 Pt_1 la pretesa finalità di assicurare alla donna la continuità dell'abitazione della casa coniugale. Quanto alla pretesa finalità di “ristorare il contributo apportato per circa 20 anni dalla Signora al menage familiare”, si osserva che i coniugi lavoravano entrambi come imprenditori, per CP_4 cui si presume che non vi fosse tra loro una divisione di compiti così netta da penalizzare la donna sul piano economico e rendere necessario un riequilibrio al momento della separazione. Infine, nessuna prova e nemmeno allegazione specifica è stata fornita dall'appellante circa i
“pregressi rapporti di natura economica e patrimoniale collegati alla loro attività imprenditoriale” che l'atto impugnato avrebbe riequilibrato. Deve affermarsi, pertanto, che il negozio, oltre a non essere giustificato come compensazione di pregressi rapporti tra i coniugi, neppure può essere qualificato come adempimento all'obbligo di mantenimento e, di conseguenza deve essere qualificato come atto a titolo gratuito.
§ 4.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché non risulterebbero sussistenti i requisiti ex art. 2901 c.c.
§ 4.4.1. In relazione al presupposto dell'eventus damni, l'appellante sostiene – come si è detto sopra
– che sugli immobili trasferiti graverebbe un mutuo munito di garanzia ipotecaria il cui debito residuo è stato accollato da che egli sarebbe ancora proprietario di diversi immobili, ossia Controparte_4 un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di Roma, le quote di 1/3 di un fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Subiaco e di ¼ di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Porto San Giorgio. Inoltre, l'appellata godrebbe di una garanzia ipotecaria di € 1.200.000,00 su un complesso edilizio della debitrice principale a cui sarebbe stato attribuito un valore di € 2.413.120,00 e sarebbe titolare di altre quattro garanzie fideiussorie prestate con vincolo di solidarietà con quella prestata dal Pt_1
La censura è infondata. Il terreno edificabile in Comune di Roma ha un valore stimato di € 124.637,00, secondo la perizia di stima allegata dallo stesso di gran lunga inferiore al valore del credito per cui è causa, mentre Pt_1 le altre proprietà immobiliari sono difficilmente liquidabili, essendo poco appetibili sul mercato immobiliare le quote di proprietà indivisa. Peraltro, risulta documentalmente provato dall'appellata che sul terreno in Roma gravano ipoteche giudiziali del complessivo valore di circa € 1.000.000,00, sui due terreni situati in Porto San Giorgio (AP) risultano iscritte ipoteche giudiziali per il complessivo valore di circa € 900.000,00 e sulla quota in comproprietà dell'immobile sito in Subiaco (RM) risultano iscritte ipoteche giudiziali per il complessivo valore di oltre € 1.000.000,00. Le ulteriori garanzie personali e reali di cui beneficia la banca creditrice sono irrilevanti, dato che, ai fini dell'accertamento dell'eventus damni, si deve fare riferimento solo all'incidenza dell'atto impugnato sul patrimonio del debitore alienante/disponente, dato che l'azione revocatoria mira a preservare la garanzia patrimoniale generica del credito specificamente azionato, che nella fattispecie è quello che deriva dalla fideiussione prestata dal Pt_1 Risulta, infine, non corrispondente al vero l'argomentazione relativa ad un preteso accollo del mutuo da parte di atteso che, all'articolo 5 dell'atto di definizione di rapporti tra i coniugi, Controparte_4 si legge chiaramente che sull'appartamento sito in Capalbio grava un'ipoteca a garanzia di un mutuo di euro 261.500,00 che continuerà a gravare esclusivamente su Il fatto che la Parte_1 CP_4 abbia successivamente provveduto, nel proprio interesse, a saldare alcune rate del mutuo che Pt_1 non aveva pagato, come emerge della lettera allegata (doc.1) alla memoria istruttoria del convenuto nel giudizio di primo grado, non è indicativo di alcun accollo. D'altronde, ciò che rileva ai fini dell'accertamento del pregiudizio, è il valore del mutuo residuo in rapporto al valore complessivo dell'immobile, perché è solo dal confronto di tali valori che si può individuare l'interesse della banca a staggire il bene, non dall'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del mutuo. Su tali valori l'appellante è silente, per cui si deve presumere che il valore del mutuo residuo, garantito da ipoteca, non assorba interamente il valore dell'immobile. Deve, quindi, essere applicato al caso di specie il principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “…Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore..” (tra le tante Cass. civ. n. 32595/2022; Cass. civ. n. 16221/2019).
§ 4.4.2. Per quanto concerne la scientia damni, l'appellante assume l'insussistenza della conoscenza effettiva del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, poiché il negozio sarebbe stato concluso per l'adempimento all'obbligazione di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio e, comunque, l'appartamento in Capalbio è gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo interamente a carico dell'acquirente. Ribadisce inoltre che la banca creditrice disponeva di ipoteca gravante sul patrimonio della debitrice principale e di altre quattro fideiussioni. Il motivo è infondato. Sull'effetto pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie della banca si è già detto sopra. Ciò che rileva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al debitore alienante non è l'intenzione lesiva dei diritti del creditore con cui l'atto sia stato compiuto, dato che si tratta di atto successivo al sorgere del credito, e nemmeno la rappresentazione soggettiva che il debitore si sia – infondatamente – fatto circa l'inesistenza di siffatto pregiudizio. Rileva infatti la conoscenza che il debitore aveva della rilevante esposizione debitoria della società debitrice principale, della sua conseguente rilevante esposizione debitoria personale, del fatto che con l'atto in questione egli alienava gli unici beni immobili potenzialmente aggredibili dalla banca con qualche successo.
§ 5 – L'appello incidentale è articolato in un solo motivo, con cui costituitasi in Controparte_4 giudizio il 22.10.2021, censura la sentenza di primo grado poiché la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado sarebbe nulla. In particolare, sostiene l'appellante incidentale, la suddetta notificazione sarebbe stata eseguita presso l'indirizzo un indirizzo di residenza non più attuale a causa dell'avvenuto trasferimento nel novembre 2015. La notificazione ex art. 140 c.p.c. sarebbe, pertanto, avvenuta in un luogo in cui CP_4 non avrebbe avuto alcuna residenza, domicilio o collegamento.
[...] L'appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata alla il 4.5.2021. Quest'ultima CP_4 ha replicato contestando anche la notifica della sentenza, che sarebbe nulla come quella dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado perché eseguita nello stesso luogo, diverso dall'attuale residenza anagrafica.
L'eccezione dell'appellata è fondata e l'appello incidentale va dichiarato inammissibile. L'allegato n.3 alla comparsa di risposta dell'appellata dimostra che in data 4.5.2021 la destinataria ha ritirato presso l'ufficio postale il plico raccomandato contenente la sentenza, come risulta dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata all'atto della consegna e dalla firma che lo precede, attribuibile alla destinataria della notifica, sebbene erroneamente collocata nello spazio riservato alla controfirma dell'ufficiale postale. Dunque le contestazioni riguardanti il luogo della notifica sono superate dalla conoscenza effettiva della stessa, attestata dalla consegna dell'atto alla CP_4 Occorre comunque aggiungere che la notifica della sentenza, a prescindere dal ritiro dell'atto, si è perfezionata, ex art.8 comma 4 L.n.890/1982, il 3.5.2021, con il decorso di dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale, risultando documentati tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, tra cui la comunicazione di avvenuto deposito. Presupposto essenziale di tale forma di notificazione è che l'operatore postale che provvede alla notificazione abbia preventivamente individuato la corrispondenza tra il luogo indicatogli dall'autore della notifica come luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto e il destinatario stesso – di cui altrimenti deve constatare che
“risulta sconosciuto” - e che non sia stato materialmente possibile procedere alla consegna del plico per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art.
7. La relata di notifica della sentenza ai sensi dell'art.8 L.n.890/1982 presso l'indirizzo di Terracina, via Catania 64, dà quindi conto del fatto che l'ufficiale giudiziario notificante abbia individuato l'indirizzo indicatogli come luogo in cui la destinataria era quantomeno domiciliata, pur non potendo eseguire la consegna dell'atto per assenza della stessa e di persone abilitate a riceverlo. L'appellante incidentale, pertanto, tenuta in considerazione la fede privilegiata della relata di notifica, quale atto proveniente da pubblico ufficiale, circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti (art.2700 c.c.) ossia, nello specifico, la constatazione dell'assenza solo temporanea della destinataria all'indirizzo indicatogli, avrebbe dovuto proporre querela di falso contro tale atto, non potendosi limitare a contestarne il contenuto. L'art.334 c.p.c. ammette l'appello incidentale tardivo della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione e di quella chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva”. (Cass.S.U.n.8486/2024). Occorre comunque, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, quale presupposto legittimante la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (Cass. S.U. cit.; Cass.n.10477/2024). Nel caso in esame, la avrebbe potuto solamente beneficiare dell'accoglimento dell'appello CP_4 principale, sicché l'interesse a impugnare che essa poteva avere al momento della notifica della sentenza non è mutato per effetto dell'appello principale, dal che consegue l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c..
§ 6. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 520.000,01 a € 1.000.000,00, applicando nei confronti del i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto Pt_1 minimo svolgimento, quindi in € 22.333,00. Nei confronti della dato il limitato contenuto CP_4 dell'appello e le ragioni meramente processuali della decisione, si applicano i valori minimi per tutte le fasi, per cui i compensi si liquidano in € 13.078,00.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello principale infondato e l'appello incidentale inammissibile, deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_4 contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 6502/2021, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2 le spese processuali che si liquidano in € 22.333,00 oltre spese generali c.a. e iva come per legge;
4. condanna a rifondere in favore di Controparte_4 Controparte_2 le spese processuali che si liquidano in € 13.078,00 oltre spese generali c.a. e
[...] iva come per legge;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 4.7.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3075/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Eleonora Minoprio appellante e
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace appellata e
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ferdinando Serapiglia appellata e
C.F. ) Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello incidentale dall'avv. Roberto De Nardo litisconsorte, appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6502/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 46617/2017 R.G., pubblicata in data 16.4.202.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio i coniugi e esponendo: Parte_1 Controparte_4
- di essere creditrice della somma di € 572.762,84 in ragione di un contratto di mutuo ipotecario dalla stessa concesso in data 23 dicembre 2013 alla Parte_2 per la somma di € 600.000,00 di cui, dal mese di agosto 2014, è
[...] sopravvenuta la morosità nel rimborso delle rate mensili di ammortamento da parte della mutuataria che, in data 2 ottobre 2015, ha determinato il recesso della banca con contestuale intimazione al pagamento del residuo;
- che il convenuto sig. , oltre ad essere uno dei fideiussori del predetto contratto di mutuo fino Pt_1 alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 1.200.000, è anche socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società mutuataria;
- che in data 3 agosto 2015 il convenuto sig. con atto di “Definizione di rapporti patrimoniali Pt_1 tra coniugi”, a rogito del Notaio (Rep. n. 117.121 – Racc. n. 8789), in esecuzione Persona_1 di verbale di separazione personale tra coniugi dell'11 giugno 2015, omologato il 30 giugno 2015, ha ceduto a titolo gratuito alla coniuge ivi convenuta, sig.ra una cospicua porzione del CP_4 proprio patrimonio immobiliare dettagliatamente indicata in atti;
- che in data 22 gennaio 2016 e 5 maggio 2017 venivano iscritte ipoteche giudiziali sui beni immobili residuati e ancora in proprietà del fideiussore ivi convenuto;
- che la descritta cessione immobiliare costituisce un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito pregiudizievole delle ragioni creditorie della banca, rendendo più difficoltosa e incerta la realizzazione coattiva del credito (eventus damni);
- che nonostante tale trasferimento risulti espressamente giustificato quale “contributo al mantenimento”, esso appare connotato da gratuità come emerge dal verbale di separazione consensuale da cui risulta che i coniugi avevano una capacità reddituale sostanzialmente uguale (pari a € 1.500,00 netti mensili per la sig.ra e a € 2.000,00 per il sig. ), non idonea a CP_4 Pt_1 giustificare il riconoscimento di un contributo al mantenimento;
la natura di atto a titolo gratuito, inoltre, è confermata anche dall'assenza di figli nati nel matrimonio nonché dal fatto che nonostante l'assenza di corrispettivo il cedente si sia fatto carico di tutte le spese notarili, nonché delle imposte e tasse;
- che risulta evidente la scientia damni in capo al fideiussore convenuto, in ragione della cessione contestuale a titolo gratuito della maggior parte dei beni immobili rientranti nel suo patrimonio a fronte della persistenza di un debito garantito di rilevante entità nei confronti della Banca de qua, oltre che della sua veste di socio della debitrice principale, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa. Parimenti evidente è anche la scientia damni della coniuge convenuta, sig.ra che nell'acquisire tale consistente assetto immobiliare non poteva non rappresentarsi CP_4 la portata lesiva di tale cessione per gli interessi di potenziali creditori del cedente, a fortiori alla luce del rapporto di coniugio tra i convenuti;
- che ricorrono, pertanto, i presupposti per l'esperibilità dell'actio pauliana di un atto a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., volta alla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità dell'atto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” sottoscritto in esecuzione del verbale di separazione tra i coniugi convenuti, nella parte relativa al conferimento immobiliare, nei confronti della 3 Controparte_1 Dato quanto premesso e rilevato, la nella qualità indicata, Controparte_1 chiedeva di revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e inopponibile nei suoi confronti il predetto atto nella parte relativa alla cessione dell'assetto immobiliare…”. In data 4.12.2017 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché CP_5 infondate in fatto ed in diritto. All'udienza del 2.5.2018 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_4
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale di Roma, prima sezione civile, in persona del Giudice Filomena Albano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di e ogni altra eccezione, Parte_1 Controparte_4 conclusione e difesa disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara revocato e, per l'effetto, inefficace, relativamente alla
[...]
, società cessionaria del credito dall'attrice/cedente Controparte_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale in atti, Controparte_1 la il contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra Controparte_6 coniugi” sottoscritto il 3 agosto 2015, in esecuzione di verbale di separazione personale dell'11 giugno 2015 omologato dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2015, dai coniugi Parte_1 e a rogito del Notaio di Roma (Repertorio n. 117.121 - Raccolta Controparte_4 Persona_1 n. 8789), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 il 6 agosto 2015, al n. 85520 di Reg. gen., e al n. 63050 di Reg. part., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, il 5 agosto 2015, al n. 22866, serie 1T, nella parte in cui ha ad oggetto la cessione del diritto di proprietà: a) per l'intero, dell'appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 7, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 376, particella 198, sub 11, Via S. Bernadette, n. 57, piano 2, interno 7, z.c. 4, categ. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.820,51; b) per l'intero, del fabbricato sito in Comune di Capalbio (GR), Strada Casaglia, n.17, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 57, sub 3, Strada Casaglia snc, piano T-1, categ. A/7, classe 1, vani 10,5, rendita € 1.030,33; c) per l'intero, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Capalbio (GR), alla Località Casaglia, della superficie catastale di mq. 17.218, censito nel Catasto Terreni del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 5, qualità seminativo, classe 4, are 81, ca 08, R.D. € 12,56, R.A. € 14,66, nonché particella 13, qualità seminativo, classe 4, are 91, ca 10, R.D. € 14,11, R.A. € 16.47; d) la quota di una metà indivisa, del fabbricato ad uso magazzino sito in Comune di Capalbio (GR), Strada Casaglia, snc, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Capalbio, al Foglio 13, particella 6, Strada Casaglia snc, piano S1 – T-1, categ. C/2, classe 1, consistenza mq 55, rendita € 82,38; ordina la trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari e ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
condanna a rifondere alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida Parte_1 nella somma di euro 3.800,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In primo luogo occorre preliminarmente riconoscere la legittimazione ad agire della società interveniente ex art. 111 c.p.c. società CP_2 unipersonale, in quanto cessionaria ex artt. 1, 4 e 7.1. della L. 130/'99 di tutti i crediti pecuniari della originaria attrice, tra cui anche il preteso credito nei Controparte_1 confronti degli odierni convenuti, del quale dunque risulta attualmente titolare. L'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta e alla sua conseguente carenza di legittimazione ad agire, fondata sull'omessa prova da parte della stessa, non appare meritevole di accoglimento. La costituzione in giudizio della società CP_2 unipersonale con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco in oggetto risulta pienamente conforme al dettato normativo in materia di cartolarizzazione dei crediti che all'art. 4, comma 1 della L. 130/'99 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), dispone che: «alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione». Come rilevato da gran parte della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020). L'art. 58, comma 2 ,TUB, dunque, richiede solo che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione», senza imporre un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi – senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) – i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020). Orbene nel caso di specie l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta risulta pienamente conforme a detti requisiti, alla luce della clausola di individuazione dei crediti ceduti in esso contenuta secondo cui «i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018». In tale novero rientra pertanto anche il credito in oggetto, in quanto originato da un contratto di mutuo ipotecario della cedente sottoscritto nel 2013. Ad ogni modo poiché la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB ha realizzato una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., occorre sottolineare come essa non determini una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum” (a differenza che nell'ipotesi di successione a titolo universale o dall'ipotesi in cui la stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 4334/2020; Cass. 18775/2017). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro il cedente «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare», indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Considerata, peraltro, la mancata estromissione nel caso di specie della banca cedente, originaria attrice, l'eccezione de qua risulta irrilevante nel giudizio in esame. Tutto ciò premesso l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire della società cessionaria non è suscettibile di accoglimento. Per quanto concerne invece la sussistenza del credito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità avalli da tempo un'interpretazione piuttosto ampia. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, è sufficiente che il Giudice, investito della domanda di revocatoria, accerti incidentalmente la ricorrenza di una mera ragione di credito dell'attore. Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, legittimato all'azione è colui che vanti (anche solo) una ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, viceversa, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che sia stato accertato in sede giudiziale. Per il medesimo, granitico orientamento di legittimità, infatti, è tutelabile in via di actio pauliana anche un credito “litigioso”, in ordine al cui accertamento sussista dunque contenzioso. Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie il credito da revocare, originato da mutuo ipotecario, è stato ampiamente dimostrato per tabulas, e la pendenza di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. in cui tale credito è oggetto di contestazione non incide sul requisito della sussistenza dello stesso ai fini della revocatoria. In relazione al presupposto dell'esistenza del credito, tuttavia, parte convenuta solo a seguito dell'intervento in giudizio della società cessionaria del credito, ben dopo le preclusioni istruttorie, ha sollevato un'ulteriore eccezione relativa alla nullità della fideiussione de qua per contrarietà alla normativa antitrust dovuta alla conformità della stessa allo schema ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 in parte non conforme all'art. 2 della L. 287/'90, “Legge Antitrust”. Tuttavia, anche in presenza di una eccezione in senso lato, la produzione documentale su cui l'eccezione si fonda deve rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario, dovendo pertanto essere presentata entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per «l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali». Come rilevato dalla nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26242 del 2014, infatti, la nullità, anche ai fini del suo rilievo d'ufficio, è necessario che emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti. Nel caso di specie, dunque, poiché la produzione documentale alla base dell'eccezione di nullità (il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005) è stata presentata solo nel novembre 2020, a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa deve essere ritenuta tardiva Per quanto concerne l'atto dispositivo si rileva quanto segue. Occorre anzitutto premettere che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: «L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti» (Cass. 10443/2019). Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. In proposito, nel caso in esame occorre riconoscere la natura gratuita del contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” sottoscritto il 3 agosto 2015 dai coniugi e in esecuzione del verbale di separazione Parte_1 Controparte_4 personale dell'11 giugno 2015, omologato dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2015. La gratuità di tale atto, infatti, discende anzitutto proprio dalle informazioni contenute nel verbale di separazione, da cui emerge che i coniugi, entrambi svolgenti la professione imprenditoriale, avevano un reddito mensile netto pressoché di pari livello (€ 1.500,00 la sig.ra € 2.000,00 il sig. CP_4
) e che dal matrimonio non erano nati figli. È orientamento condiviso, infatti, che l'attribuzione Pt_1 patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015 rv. 635732). Alla luce di tali circostanze, al di là della formula utilizzata dalle parti di “contributo a titolo di mantenimento”, va sottolineato che si tratta di una elargizione una tantum e non di un versamento periodico, quale appunto è l'assegno di mantenimento. Sul punto si osserva, inoltre, come sia ormai orientamento condiviso da questo tribunale che il decreto di omologa di un verbale di separazione contenente un impegno al trasferimento immobiliare non possa costituire né titolo per detto trasferimento, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o revocabilità degli accordi. Ciò premesso, trattandosi di atto a titolo gratuito le condizioni affinché esso possa essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore ex art. 2901 n. 1 c.c. sono: l'eventus damni e la scientia damni. Gli elementi appena evidenziati sono quelli necessari e sufficienti all'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dalla parte attrice, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'unico elemento soggettivo da accertarsi nel caso di revocatoria di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito è quello della consapevolezza del debitore di assottigliare il proprio patrimonio (Cass. 20.10.75 n. 3406). In primo luogo risulta integrato l'elemento oggettivo dell'eventus damni. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 rv. 588696; Cass. 12144/1999 rv. 530823). In ordine alla sussistenza dell'eventus damni possono, dunque, nutrirsi pochi dubbi: trattandosi di un atto a titolo gratuito che ha comportato una rilevante riduzione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio, è evidente la riduzione delle opportunità di soddisfacimento del creditore, rendendo più incerta e/o difficile la soddisfazione del credito e meno capiente il patrimonio da aggredire. Il patrimonio “residuo” del debitore, infatti, non risulta sufficiente a fornire la garanzia patrimoniale pretesa dall'articolo 2740, c.c., essendo peraltro gravato da ipoteche. Non rileva, inoltre, la difesa avanzata da parte convenuta relativa alla presenza di altri quattro fideiussori tenuti in solido nei confronti del creditore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che «qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento» (ex multis, Cass., 8315/2017; Cass. 6486/2011). Alla luce di tali considerazioni risulta, pertanto, certamente provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto di cessione impugnato. Anche con riferimento all'elemento soggettivo della scientia damni in capo al fideiussore convenuto, se ne riscontrano gli estremi integrativi. In particolare, gli atti dispositivi del fideiussore successivi al contratto di finanziamento e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. “scientia damni”). Nel caso di specie è indubbio, in quanto provato per tabulas, che l'atto di disposizione – ovvero il contratto di “Definizione di rapporti patrimoniali tra coniugi” del 3 agosto 2015 sottoscritto in esecuzione del verbale di separazione personale tra coniugi - sia stato compiuto successivamente al sorgere del preteso credito avvenuto nel dicembre 2013. L'elemento soggettivo, data la sua natura, può essere accertato – ed anzi di norma non può che essere accertato – tramite presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601). Tale prova è agevolmente raggiunta, in primo luogo, in considerazione dell'assunto consolidato in giurisprudenza secondo cui «nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”» (Cass., 10430/2005; Cass. 7104/2005; Cass. 6248/1999; Cass. 6676/1998; Cass. 3113/1997). Con l'atto di trasferimento oggetto di revoca, infatti, il convenuto ha ceduto a titolo gratuito alla coniuge, contestualmente, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare. Inoltre, la presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere le ragioni del creditore, per giurisprudenza consolidata, può desumersi da varie circostanze, quali lo status di socio della società debitrice principale e, ove tale status manchi, la sussistenza di un determinato rapporto, anche di stretta parentela e convivenza, tra il fideiussore e l'amministratore della società garantita che si trovi in stato di difficoltà (Cass. 4175/2020). Anche tale presunzione, pertanto, risulta raggiunta nel caso in esame in cui il convenuto sig. , oltre ad essere fideiussore Pt_1 del credito de quo, è anche socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società debitrice. Non può, dunque, dubitarsi della consapevolezza del convenuto, sig. , in ordine al Pt_1 pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbe arrecato alla parte creditrice…”
§ 3 —Con atto di appello contenente quattro motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava, nel merito, di dichiarare il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata in primo grado e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. In data 22.10.2021, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, si costituiva e domandava di accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione Controparte_4 introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti e per l'effetto di dichiarare la nullità del relativo giudizio nonché, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi relativamente ai capitoli indicati nell'appello incidentale. In data 11.11.2021 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_2 poiché infondato in fatto ed in diritto nonché la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto, dell'appello incidentale. La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. La dichiarazione di Controparte_1 contumacia, sinora omessa, va pronunciata in questa sede. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi ai precedenti atti difensivi.
§ 4 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente statuito in ordine alla titolarità del credito ed alla legittimazione passiva in capo a erroneamente affermando che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Controparte_2 dell'avviso di cessione dei crediti prodotta dall'intervenuta emerga con certezza l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio. Invero, da tale documento emergerebbe esclusivamente che la società intervenuta avesse concluso n. 17 contratti di cessione di crediti pecuniari che sarebbero stati specificati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione che, tuttavia, non è mai stato depositato.
Il motivo è infondato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco è regolata dall'art. 58 T.U.B. che si pone come norma derogatoria rispetto alla disciplina del Codice civile in materia di cessione dei crediti e del contratto in quanto consente, in luogo della notificazione dell'avvenuta cessione ai singoli debitori, che risulterebbe eccessivamente gravosa per il cessionario in presenza di una moltitudine di rapporti ceduti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti. Tale forma di pubblicità è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario allorché i crediti ceduti vengano individuati conformemente ad una serie di criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “…In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c…” ( Cass. Civ. n. 4277/2023). Ciò che rileva, pertanto, non risulta essere un'indicazione specifica dei singoli crediti ceduti, essendo sufficiente che i medesimi vengano individuati per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. Nel caso di specie, si legge nella gazzetta ufficiale allegata in atti che acquistava Controparte_2 da una serie di banche, tra cui quella cessionaria del rapporto oggetto del giudizio, tutti i crediti derivanti da “…(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018…” e che
“Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”. La descrizione dei crediti risulta essere sufficientemente specifica e risulta conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, risultando essere stati ceduti i crediti derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra il 1960 ed il 2016, tra cui rientra il credito oggetto della causa originato da un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23 dicembre 2013 tra la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. a.r.l. e la società nonché le garanzie che assistono detto credito, tra cui Parte_2 quella derivante dalla fideiussione prestata da nell'interesse della Parte_1 Parte_2
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale non avrebbe accolto l'eccezione di nullità delle fideiussioni a causa della tardiva produzione in giudizio del documento rappresentato dal provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2005. In primo luogo, l'appellante sostiene che il documento sarebbe stato depositato tempestivamente unitamente alla comparsa conclusionale e che il Giudice di prime cure con provvedimento del 13.7.2020 avrebbe rimesso la causa sul ruolo proprio per consentire l'acquisizione rituale dei documenti concedendo un termine a tal fine. In secondo luogo, continua l'appellante sostenendo che, in ogni caso, la nullità della fideiussione sarebbe stata rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 1421 c.c. Infine, nel merito, assume che la fideiussione prestata fosse conforme al modello di Parte_1 fideiussione ABI giudicato anticoncorrenziale dalla Banca D'Italia con particolare riferimento alla clausola di reviviscenza trasfusa nella lettera A) della fideiussione, alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. di cui lettera B) della fideiussione de quo ed alla clausola di sopravvivenza di cui all'ultimo capoverso della lettera C).
Il motivo è infondato. La nullità parziale del contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie conforme allo schema ABI predisposto nel 2002 deriva dal parere n. 14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che evidenziò la presenza nel detto schema di clausola restrittive della concorrenza poiché suscettibili di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore. In particolare, le clausole considerate nulle risultavano essere: a) la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per 9 qualsiasi altro motivo;
b) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato;
c) la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate. Pur essendo tali clausole effettivamente presenti nel contratto di fideiussione stipulato da Parte_1
deve allo stesso tempo rilevarsi che la nullità di tali disposizioni contrattuali non consente di
[...] dichiarare la nullità dell'intero contratto in ossequio al principio della conservazione del contratto di cui all'art.1419 I comma c.c., che stabilisce che la nullità parziale del contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto (solamente) se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. In proposito, si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 resa a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio.
2.15.1. Va osservato - al riguardo - che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto 30 del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto…”. Resta, pertanto, a carico di chi ha interesse l'onere di dimostrare che la nullità delle clausole indicate comporterebbe l'effetto di invalidare l'intero contratto. Nel caso di specie risulta che l'appellante non abbia assolto a tale onere, essendosi limitato ad indicare la sussistenza delle clausole nulle, senza fornire elementi tali da giustificare la nullità dell'intero contratto. D'altronde, considerato che le clausole nulle sono favorevoli alla banca, non è plausibile che la parte interessata a far valere la nullità dell'intero contratto, ossia il fideiussore, possa dimostrare che non lo avrebbe concluso in mancanza di dette clausole. Atteso quanto sopra deve ritenersi il contratto di fideiussione valido e conseguentemente esistente il relativo rapporto creditorio sottostante.
§ 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato il contratto di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi come atto a titolo gratuito. A tal proposito, l'appellante sostiene che in realtà il contratto avrebbe dovuto essere qualificato come atto a titolo oneroso, atteso che al momento della separazione la non era proprietaria di alcuna CP_4 abitazione e, pertanto, aveva necessità di disporre della casa coniugale unitamente al figlio, mentre risultava proprietario di una pluralità di immobili. Inoltre, il reddito di Parte_1 CP_4 era inferiore al reddito di
[...] Parte_1 Pertanto, i trasferimenti immobiliari indicati nell'accordo di separazione avrebbero riequilibrato la disparità patrimoniale esistente tra i coniugi e ristorato il contributo apportato per circa 20 anni dalla al menage familiare, non rappresentato dalla situazione patrimoniale in essere al momento CP_4 della separazione, oltre a regolare tra i coniugi, a titolo solutorio-compensativo, anche pregressi rapporti di natura economica e patrimoniale collegati alla loro attività imprenditoriale. Infine, tali trasferimenti non avrebbero causato alcun pregiudizio alla banca creditrice del Pt_1 poiché si sarebbe obbligata a corrispondere il prezzo degli immobili tramite accollo Controparte_4 del mutuo.
Il motivo è infondato. In disparte il rilevo sull'assenza di pregiudizio, che verrà esaminato nell'ambito del quarto motivo, riguardante specificamente l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli per il creditore dell'atto impugnato, sulla qualificazione dello stesso come gratuito si osserva quanto segue. Le attribuzioni patrimoniali disposte nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, secondo l'oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio – compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi. Nel caso in esame, la differenza tra i redditi dei due coniugi (€ 1.500,00 € 2.000,00 CP_4 Pt_1 non era tale obbligare l'appellante a sostenere economicamente la moglie per consentirle di conservare il tenore di vita di cui aveva goduto durante il matrimonio;
l'esigenza della di CP_4 continuare ad abitare nella casa coniugale avrebbe potuto essere soddisfatta assegnandole l'immobile o al più concedendole il diritto di abitazione, invece con l'atto impugnato ha trasferito la Pt_1 proprietà alla e quest'ultima il diritto di abitazione al il che palesemente contraddice CP_4 Pt_1 la pretesa finalità di assicurare alla donna la continuità dell'abitazione della casa coniugale. Quanto alla pretesa finalità di “ristorare il contributo apportato per circa 20 anni dalla Signora al menage familiare”, si osserva che i coniugi lavoravano entrambi come imprenditori, per CP_4 cui si presume che non vi fosse tra loro una divisione di compiti così netta da penalizzare la donna sul piano economico e rendere necessario un riequilibrio al momento della separazione. Infine, nessuna prova e nemmeno allegazione specifica è stata fornita dall'appellante circa i
“pregressi rapporti di natura economica e patrimoniale collegati alla loro attività imprenditoriale” che l'atto impugnato avrebbe riequilibrato. Deve affermarsi, pertanto, che il negozio, oltre a non essere giustificato come compensazione di pregressi rapporti tra i coniugi, neppure può essere qualificato come adempimento all'obbligo di mantenimento e, di conseguenza deve essere qualificato come atto a titolo gratuito.
§ 4.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché non risulterebbero sussistenti i requisiti ex art. 2901 c.c.
§ 4.4.1. In relazione al presupposto dell'eventus damni, l'appellante sostiene – come si è detto sopra
– che sugli immobili trasferiti graverebbe un mutuo munito di garanzia ipotecaria il cui debito residuo è stato accollato da che egli sarebbe ancora proprietario di diversi immobili, ossia Controparte_4 un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di Roma, le quote di 1/3 di un fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Subiaco e di ¼ di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Porto San Giorgio. Inoltre, l'appellata godrebbe di una garanzia ipotecaria di € 1.200.000,00 su un complesso edilizio della debitrice principale a cui sarebbe stato attribuito un valore di € 2.413.120,00 e sarebbe titolare di altre quattro garanzie fideiussorie prestate con vincolo di solidarietà con quella prestata dal Pt_1
La censura è infondata. Il terreno edificabile in Comune di Roma ha un valore stimato di € 124.637,00, secondo la perizia di stima allegata dallo stesso di gran lunga inferiore al valore del credito per cui è causa, mentre Pt_1 le altre proprietà immobiliari sono difficilmente liquidabili, essendo poco appetibili sul mercato immobiliare le quote di proprietà indivisa. Peraltro, risulta documentalmente provato dall'appellata che sul terreno in Roma gravano ipoteche giudiziali del complessivo valore di circa € 1.000.000,00, sui due terreni situati in Porto San Giorgio (AP) risultano iscritte ipoteche giudiziali per il complessivo valore di circa € 900.000,00 e sulla quota in comproprietà dell'immobile sito in Subiaco (RM) risultano iscritte ipoteche giudiziali per il complessivo valore di oltre € 1.000.000,00. Le ulteriori garanzie personali e reali di cui beneficia la banca creditrice sono irrilevanti, dato che, ai fini dell'accertamento dell'eventus damni, si deve fare riferimento solo all'incidenza dell'atto impugnato sul patrimonio del debitore alienante/disponente, dato che l'azione revocatoria mira a preservare la garanzia patrimoniale generica del credito specificamente azionato, che nella fattispecie è quello che deriva dalla fideiussione prestata dal Pt_1 Risulta, infine, non corrispondente al vero l'argomentazione relativa ad un preteso accollo del mutuo da parte di atteso che, all'articolo 5 dell'atto di definizione di rapporti tra i coniugi, Controparte_4 si legge chiaramente che sull'appartamento sito in Capalbio grava un'ipoteca a garanzia di un mutuo di euro 261.500,00 che continuerà a gravare esclusivamente su Il fatto che la Parte_1 CP_4 abbia successivamente provveduto, nel proprio interesse, a saldare alcune rate del mutuo che Pt_1 non aveva pagato, come emerge della lettera allegata (doc.1) alla memoria istruttoria del convenuto nel giudizio di primo grado, non è indicativo di alcun accollo. D'altronde, ciò che rileva ai fini dell'accertamento del pregiudizio, è il valore del mutuo residuo in rapporto al valore complessivo dell'immobile, perché è solo dal confronto di tali valori che si può individuare l'interesse della banca a staggire il bene, non dall'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del mutuo. Su tali valori l'appellante è silente, per cui si deve presumere che il valore del mutuo residuo, garantito da ipoteca, non assorba interamente il valore dell'immobile. Deve, quindi, essere applicato al caso di specie il principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “…Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore..” (tra le tante Cass. civ. n. 32595/2022; Cass. civ. n. 16221/2019).
§ 4.4.2. Per quanto concerne la scientia damni, l'appellante assume l'insussistenza della conoscenza effettiva del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, poiché il negozio sarebbe stato concluso per l'adempimento all'obbligazione di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio e, comunque, l'appartamento in Capalbio è gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo interamente a carico dell'acquirente. Ribadisce inoltre che la banca creditrice disponeva di ipoteca gravante sul patrimonio della debitrice principale e di altre quattro fideiussioni. Il motivo è infondato. Sull'effetto pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie della banca si è già detto sopra. Ciò che rileva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al debitore alienante non è l'intenzione lesiva dei diritti del creditore con cui l'atto sia stato compiuto, dato che si tratta di atto successivo al sorgere del credito, e nemmeno la rappresentazione soggettiva che il debitore si sia – infondatamente – fatto circa l'inesistenza di siffatto pregiudizio. Rileva infatti la conoscenza che il debitore aveva della rilevante esposizione debitoria della società debitrice principale, della sua conseguente rilevante esposizione debitoria personale, del fatto che con l'atto in questione egli alienava gli unici beni immobili potenzialmente aggredibili dalla banca con qualche successo.
§ 5 – L'appello incidentale è articolato in un solo motivo, con cui costituitasi in Controparte_4 giudizio il 22.10.2021, censura la sentenza di primo grado poiché la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado sarebbe nulla. In particolare, sostiene l'appellante incidentale, la suddetta notificazione sarebbe stata eseguita presso l'indirizzo un indirizzo di residenza non più attuale a causa dell'avvenuto trasferimento nel novembre 2015. La notificazione ex art. 140 c.p.c. sarebbe, pertanto, avvenuta in un luogo in cui CP_4 non avrebbe avuto alcuna residenza, domicilio o collegamento.
[...] L'appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata alla il 4.5.2021. Quest'ultima CP_4 ha replicato contestando anche la notifica della sentenza, che sarebbe nulla come quella dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado perché eseguita nello stesso luogo, diverso dall'attuale residenza anagrafica.
L'eccezione dell'appellata è fondata e l'appello incidentale va dichiarato inammissibile. L'allegato n.3 alla comparsa di risposta dell'appellata dimostra che in data 4.5.2021 la destinataria ha ritirato presso l'ufficio postale il plico raccomandato contenente la sentenza, come risulta dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata all'atto della consegna e dalla firma che lo precede, attribuibile alla destinataria della notifica, sebbene erroneamente collocata nello spazio riservato alla controfirma dell'ufficiale postale. Dunque le contestazioni riguardanti il luogo della notifica sono superate dalla conoscenza effettiva della stessa, attestata dalla consegna dell'atto alla CP_4 Occorre comunque aggiungere che la notifica della sentenza, a prescindere dal ritiro dell'atto, si è perfezionata, ex art.8 comma 4 L.n.890/1982, il 3.5.2021, con il decorso di dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale, risultando documentati tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, tra cui la comunicazione di avvenuto deposito. Presupposto essenziale di tale forma di notificazione è che l'operatore postale che provvede alla notificazione abbia preventivamente individuato la corrispondenza tra il luogo indicatogli dall'autore della notifica come luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto e il destinatario stesso – di cui altrimenti deve constatare che
“risulta sconosciuto” - e che non sia stato materialmente possibile procedere alla consegna del plico per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art.
7. La relata di notifica della sentenza ai sensi dell'art.8 L.n.890/1982 presso l'indirizzo di Terracina, via Catania 64, dà quindi conto del fatto che l'ufficiale giudiziario notificante abbia individuato l'indirizzo indicatogli come luogo in cui la destinataria era quantomeno domiciliata, pur non potendo eseguire la consegna dell'atto per assenza della stessa e di persone abilitate a riceverlo. L'appellante incidentale, pertanto, tenuta in considerazione la fede privilegiata della relata di notifica, quale atto proveniente da pubblico ufficiale, circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti (art.2700 c.c.) ossia, nello specifico, la constatazione dell'assenza solo temporanea della destinataria all'indirizzo indicatogli, avrebbe dovuto proporre querela di falso contro tale atto, non potendosi limitare a contestarne il contenuto. L'art.334 c.p.c. ammette l'appello incidentale tardivo della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione e di quella chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva”. (Cass.S.U.n.8486/2024). Occorre comunque, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, quale presupposto legittimante la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (Cass. S.U. cit.; Cass.n.10477/2024). Nel caso in esame, la avrebbe potuto solamente beneficiare dell'accoglimento dell'appello CP_4 principale, sicché l'interesse a impugnare che essa poteva avere al momento della notifica della sentenza non è mutato per effetto dell'appello principale, dal che consegue l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c..
§ 6. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 520.000,01 a € 1.000.000,00, applicando nei confronti del i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto Pt_1 minimo svolgimento, quindi in € 22.333,00. Nei confronti della dato il limitato contenuto CP_4 dell'appello e le ragioni meramente processuali della decisione, si applicano i valori minimi per tutte le fasi, per cui i compensi si liquidano in € 13.078,00.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello principale infondato e l'appello incidentale inammissibile, deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_4 contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 6502/2021, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2 le spese processuali che si liquidano in € 22.333,00 oltre spese generali c.a. e iva come per legge;
4. condanna a rifondere in favore di Controparte_4 Controparte_2 le spese processuali che si liquidano in € 13.078,00 oltre spese generali c.a. e
[...] iva come per legge;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 4.7.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo