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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 505 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 24 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in San Giovanni Teatino, alla via Marco Polo n. 26, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dell'avv. Danila Solinas e dall'avv. Marco Femminella, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ), nato a [...] il 3 Parte_2 C.F._2
giugno 1978 ed ivi residente, alla Strada dei Pantani n. 89, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianna Giannini, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che siano disciplinati consensualmente i rapporti genitoriali con la figlia
[...]
minore nata a [...] il [...], nell'ambito della cessazione della loro relazione Per_1
affettiva.
I ricorrenti hanno premesso di aver intrattenuto una stabile convivenza more uxorio a partire dal gennaio 2011, relazione dalla quale è nata la figlia regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori. La famiglia ha inizialmente fissato la propria residenza a Chieti, in un immobile di proprietà della madre del sig. . Successivamente, nel settembre 2024, la sig.ra Pt_2 Pt_1
ha acquistato una nuova abitazione a San Giovanni Teatino, trasferendosi con la figlia, mentre il sig. , per intervenuta rottura del legame affettivo e impossibilità di proseguire la Pt_2
convivenza, ha deciso di non seguirle nella nuova residenza al rientro da una trasferta lavorativa.
I ricorrenti hanno quindi rappresentato la necessità di regolamentare in modo condiviso le condizioni relative all'affidamento della minore, alla luce della cessazione della convivenza e tenuto conto delle rispettive condizioni personali e lavorative: la sig.ra è docente con Pt_1
contratto a tempo determinato presso istituti scolastici della provincia di Chieti, mentre il sig.
è assunto a tempo indeterminato come meccanico specializzato nel settore petrolifero, Pt_2 impiego che comporta frequenti trasferte sia in Italia che all'estero. La minore al momento Per_1 della proposizione del ricorso, frequenta la classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto
Comprensivo di San Giovanni Teatino e partecipa a due lezioni settimanali di danza presso la scuola Fight Club di Pescara.
Alla luce di tali circostanze, i e hanno chiesto al Tribunale, previo ascolto Pt_1 Pt_2
delle parti ed espletamento degli incombenti di rito, di disporre: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella nuova abitazione di San
Giovanni Teatino;
che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano assunte congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle attitudini e inclinazioni della minore;
la regolamentazione del diritto di visita del padre in funzione delle sue esigenze lavorative, prevedendo la possibilità di trascorrere due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00) e due weekend alternati al mese (dalle 14:00 del sabato alle 20:00 della domenica), con
2 ulteriori previsioni per la ripartizione equa e alternata delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze civili;
che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto intestato alla madre;
che il padre contribuisca per il 50% alle spese straordinarie sostenute per la minore, comprese spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative, purché previamente concordate e documentate;
che la somma percepita dall'INPS a titolo di assegno unico continui ad essere riscossa interamente dalla madre;
che entrambi i genitori prestino sin d'ora reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto della minore, nonché all'inserimento della stessa nel passaporto di ciascuno;
che le parti si impegnino a mantenere un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca, volto a garantire alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
In allegato al ricorso, sono stati prodotti i certificati anagrafici e di residenza, la documentazione reddituale di entrambi i genitori e copia dell'estratto conto del mutuo.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore ER
, nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
3
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 505 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 24 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in San Giovanni Teatino, alla via Marco Polo n. 26, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dell'avv. Danila Solinas e dall'avv. Marco Femminella, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ), nato a [...] il 3 Parte_2 C.F._2
giugno 1978 ed ivi residente, alla Strada dei Pantani n. 89, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianna Giannini, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che siano disciplinati consensualmente i rapporti genitoriali con la figlia
[...]
minore nata a [...] il [...], nell'ambito della cessazione della loro relazione Per_1
affettiva.
I ricorrenti hanno premesso di aver intrattenuto una stabile convivenza more uxorio a partire dal gennaio 2011, relazione dalla quale è nata la figlia regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori. La famiglia ha inizialmente fissato la propria residenza a Chieti, in un immobile di proprietà della madre del sig. . Successivamente, nel settembre 2024, la sig.ra Pt_2 Pt_1
ha acquistato una nuova abitazione a San Giovanni Teatino, trasferendosi con la figlia, mentre il sig. , per intervenuta rottura del legame affettivo e impossibilità di proseguire la Pt_2
convivenza, ha deciso di non seguirle nella nuova residenza al rientro da una trasferta lavorativa.
I ricorrenti hanno quindi rappresentato la necessità di regolamentare in modo condiviso le condizioni relative all'affidamento della minore, alla luce della cessazione della convivenza e tenuto conto delle rispettive condizioni personali e lavorative: la sig.ra è docente con Pt_1
contratto a tempo determinato presso istituti scolastici della provincia di Chieti, mentre il sig.
è assunto a tempo indeterminato come meccanico specializzato nel settore petrolifero, Pt_2 impiego che comporta frequenti trasferte sia in Italia che all'estero. La minore al momento Per_1 della proposizione del ricorso, frequenta la classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto
Comprensivo di San Giovanni Teatino e partecipa a due lezioni settimanali di danza presso la scuola Fight Club di Pescara.
Alla luce di tali circostanze, i e hanno chiesto al Tribunale, previo ascolto Pt_1 Pt_2
delle parti ed espletamento degli incombenti di rito, di disporre: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella nuova abitazione di San
Giovanni Teatino;
che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano assunte congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle attitudini e inclinazioni della minore;
la regolamentazione del diritto di visita del padre in funzione delle sue esigenze lavorative, prevedendo la possibilità di trascorrere due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00) e due weekend alternati al mese (dalle 14:00 del sabato alle 20:00 della domenica), con
2 ulteriori previsioni per la ripartizione equa e alternata delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze civili;
che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto intestato alla madre;
che il padre contribuisca per il 50% alle spese straordinarie sostenute per la minore, comprese spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative, purché previamente concordate e documentate;
che la somma percepita dall'INPS a titolo di assegno unico continui ad essere riscossa interamente dalla madre;
che entrambi i genitori prestino sin d'ora reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto della minore, nonché all'inserimento della stessa nel passaporto di ciascuno;
che le parti si impegnino a mantenere un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca, volto a garantire alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
In allegato al ricorso, sono stati prodotti i certificati anagrafici e di residenza, la documentazione reddituale di entrambi i genitori e copia dell'estratto conto del mutuo.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore ER
, nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
3
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4