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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1814/2020 depositato il 01/07/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Firenze 87 Int 2 76121 Barletta BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 14/01/2020
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVSCO0901600 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta- Andria- Trani propone appello avverso la sentenza n. 51/3/2020 emessa dalla C.T.P. di Bari, Sez. 3 il 16/12/2019 e depositata il 14 gennaio 2020, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di contestazione n. TVSC00901600, con cui l'Ufficio aveva ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 11 del D.Lgs.472/97, per ritenerlo coobbligato in solido, al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, con la ditta
Nominativo_1 per le omissioni accertate nei confronti di quest'ultima.
Contesta l'appellante la motivazione della CTP per la contraddizione da parte dei primi Giudici sia nell'aver ritenuto la sussistenza di indizi sintomatici della fittizia interposizione del Nominativo_1, ma non sufficientemente precisi ed univoci, sia nella valutazione fatta dei suddetti indizi.
Rileva l'appellante che, come emerge dal pvc, allegato nel primo grado di giudizio, la ricostruzione operata dalla Gdf è supportata da numerosi elementi posti a fondamento del proprio atto dall'ufficio impositore che la sentenza ha trascurato di considerare.
Non si è costituito l'appellato.
All'odierna udienza l'appellante si è riportato all'atto di appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come emerge dal pvc, allegato nel primo grado di giudizio, la ricostruzione operata dalla Gdf in ordine al reale ruolo del Resistente_1, è supportata da numerosi elementi ed in particolare: dalle dichiarazioni di Nominativo_1, dalle dichiarazioni rese da terzi soggetti, e da ulteriori elementi quali le indagini finanziarie.
Innanzitutto rilevano le dichiarazioni rese da Nominativo_1 alla Guardia di finanza, in sede di sommarie informazioni, con cui quest'ultimo riferiva di essere stato il titolare della ditta Società_1 dopo aver accettato la proposta fattagli dal Resistente_1 di essere solo l'intestatario della ditta, ma di non aver mai partecipato ad alcuna attività aziendale in quanto chi materialmente operava era Resistente_1 da Luogo_1.
Il Nominativo_1 ha anche spiegato che il suo compito era solo quello di effettuare i versamenti, presso la Banca, dei soldi che gli consegnava Resistente_1, ma di non sapere se il denaro contante, che il Resistente_1 gli consegnava per i versamenti, fosse suo o di qualche altra persona e che tutte le operazioni di importazione del tessuto, comprese le operazioni doganali, erano state sempre curate da Resistente_1.
Il Nominativo_1, quindi, ammetteva di non aver mai eseguito le operazioni di sdoganamento e che il Resistente_1 e tale Nominativo_5 gli avevano detto che della gestione se ne sarebbero occupati solo loro ricevendo, in cambio della formale intestazione, le provvigioni sulle vendite effettuate dal Resistente_1 e dal Nominativo_5.
Le dichiarazioni del Nominativo_1 hanno trovato riscontro in quelle di Nominativo_3 dipendente dell'agenzia doganale Nominativo_4 e figli s.r.l. che, sentita dalla GdF, dichiarava di aver intrattenuto rapporti con la Società_1 di Nominativo_1 ma di non aver mai conosciuto quest'ultimo.
Inoltre lo stesso Nominativo_1, all'atto dell'apertura della verifica, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione amministrativo-contabile, dichiarava infatti di non essere in possesso di alcun documento e che gli unici documenti posseduti erano stati consegnati nell'ambito di una precedente attività della stessa GdF. Il Nominativo_1 precisava, inoltre, di essere stata sentita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani nel corso della suddetta attività di polizia e di aver dichiarato, anche in quell'occasione, che la gestione economico- finanziaria della ditta individuale Società_1. di Nominativo_1 veniva curata da tale Resistente_1.
Anche le indagini bancarie hanno messo in evidenza delle rilevanti incongruenze tra l'entità delle operazioni poste in essere dalla ditta nell'anno 2010 e i redditi dichiarati da Nominativo_1, nella sua qualità di titolare della società, negli anni antecedenti all'apertura della ditta individuale Società_1. Infatti la GdF ha accertato che la ditta individuale Società_1 risultava avere effettuato nei due anni di esercizio dell'attività 35 operazioni di importazione dalla Luogo_2 per un totale di € 1.476.829,13 nonché operazioni di esportazione verso la Luogo_2 per € 3.225,58; mentre nell'anno 2011: 3 operazioni di importazione dalla Luogo_2 per un totale di
€ 196.106,35, quando lo stesso Nominativo_1, nella sua qualità di titolare della società, negli anni antecedenti all'apertura della D.I. Società_1, aveva dichiarato redditi irrisori e in alcuni anni risultava non aver prodotto alcun reddito.
E' evidente quindi che il Nominativo_1 non aveva la capacità finanziaria necessaria per effettuare le operazioni commerciali accertate.
Inoltre dalle risultanze bancarie, effettuate ai sensi dell'art. 47 D. Lgs.231/2007, è emerso che
Nominativo_1 aveva acceso un conto corrente in data 17.02.2010 intestato alla D.I. Società_1., per poi estinguerlo in data 18.05.2011 e che su quel conto erano state eseguite operazioni di versamento per denaro contante ed assegni al fine di effettuare, nell'immediatezza, bonifici bancari verso la Luogo_2.
Ciò quindi riscontra esattamente quanto dichiarato dal Nominativo_1 al G.d.F. sui versamenti in contanti che gli venivano forniti dal Resistente_1.
Infine va evidenziato che lo stesso contribuente non ha contrastato gli innumerevoli elementi posti dall'ufficio a fondamento della sua responsabilità solidale;
ed infatti nel ricorso di primo grado si è limitato a contestare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Nominativo_1, dichiarazioni che invece hanno trovato adeguati e convincenti riscontri.
L'ufficio ha quindi correttamente operato in quanto, in conformità al dettato di cui all'art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 che in materia di sanzioni amministrative tributarie parifica la figura del legale rappresentante e amministratore di società all'amministratore di fatto, sancendo formalmente la diretta responsabilità anche di quest'ultimo.
L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va confermato l'atto di contestazione n. TVSCO09016000/2016 emesso nei confronti di Resistente_1.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale BAT avverso la sentenza della CTP di Bari n. 51/3/2020 ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso di contestazione n. TVSCO09016000 /2016;
-condanna Resistente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (€ 4.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado) oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1814/2020 depositato il 01/07/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Firenze 87 Int 2 76121 Barletta BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 14/01/2020
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVSCO0901600 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta- Andria- Trani propone appello avverso la sentenza n. 51/3/2020 emessa dalla C.T.P. di Bari, Sez. 3 il 16/12/2019 e depositata il 14 gennaio 2020, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di contestazione n. TVSC00901600, con cui l'Ufficio aveva ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 11 del D.Lgs.472/97, per ritenerlo coobbligato in solido, al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, con la ditta
Nominativo_1 per le omissioni accertate nei confronti di quest'ultima.
Contesta l'appellante la motivazione della CTP per la contraddizione da parte dei primi Giudici sia nell'aver ritenuto la sussistenza di indizi sintomatici della fittizia interposizione del Nominativo_1, ma non sufficientemente precisi ed univoci, sia nella valutazione fatta dei suddetti indizi.
Rileva l'appellante che, come emerge dal pvc, allegato nel primo grado di giudizio, la ricostruzione operata dalla Gdf è supportata da numerosi elementi posti a fondamento del proprio atto dall'ufficio impositore che la sentenza ha trascurato di considerare.
Non si è costituito l'appellato.
All'odierna udienza l'appellante si è riportato all'atto di appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come emerge dal pvc, allegato nel primo grado di giudizio, la ricostruzione operata dalla Gdf in ordine al reale ruolo del Resistente_1, è supportata da numerosi elementi ed in particolare: dalle dichiarazioni di Nominativo_1, dalle dichiarazioni rese da terzi soggetti, e da ulteriori elementi quali le indagini finanziarie.
Innanzitutto rilevano le dichiarazioni rese da Nominativo_1 alla Guardia di finanza, in sede di sommarie informazioni, con cui quest'ultimo riferiva di essere stato il titolare della ditta Società_1 dopo aver accettato la proposta fattagli dal Resistente_1 di essere solo l'intestatario della ditta, ma di non aver mai partecipato ad alcuna attività aziendale in quanto chi materialmente operava era Resistente_1 da Luogo_1.
Il Nominativo_1 ha anche spiegato che il suo compito era solo quello di effettuare i versamenti, presso la Banca, dei soldi che gli consegnava Resistente_1, ma di non sapere se il denaro contante, che il Resistente_1 gli consegnava per i versamenti, fosse suo o di qualche altra persona e che tutte le operazioni di importazione del tessuto, comprese le operazioni doganali, erano state sempre curate da Resistente_1.
Il Nominativo_1, quindi, ammetteva di non aver mai eseguito le operazioni di sdoganamento e che il Resistente_1 e tale Nominativo_5 gli avevano detto che della gestione se ne sarebbero occupati solo loro ricevendo, in cambio della formale intestazione, le provvigioni sulle vendite effettuate dal Resistente_1 e dal Nominativo_5.
Le dichiarazioni del Nominativo_1 hanno trovato riscontro in quelle di Nominativo_3 dipendente dell'agenzia doganale Nominativo_4 e figli s.r.l. che, sentita dalla GdF, dichiarava di aver intrattenuto rapporti con la Società_1 di Nominativo_1 ma di non aver mai conosciuto quest'ultimo.
Inoltre lo stesso Nominativo_1, all'atto dell'apertura della verifica, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione amministrativo-contabile, dichiarava infatti di non essere in possesso di alcun documento e che gli unici documenti posseduti erano stati consegnati nell'ambito di una precedente attività della stessa GdF. Il Nominativo_1 precisava, inoltre, di essere stata sentita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani nel corso della suddetta attività di polizia e di aver dichiarato, anche in quell'occasione, che la gestione economico- finanziaria della ditta individuale Società_1. di Nominativo_1 veniva curata da tale Resistente_1.
Anche le indagini bancarie hanno messo in evidenza delle rilevanti incongruenze tra l'entità delle operazioni poste in essere dalla ditta nell'anno 2010 e i redditi dichiarati da Nominativo_1, nella sua qualità di titolare della società, negli anni antecedenti all'apertura della ditta individuale Società_1. Infatti la GdF ha accertato che la ditta individuale Società_1 risultava avere effettuato nei due anni di esercizio dell'attività 35 operazioni di importazione dalla Luogo_2 per un totale di € 1.476.829,13 nonché operazioni di esportazione verso la Luogo_2 per € 3.225,58; mentre nell'anno 2011: 3 operazioni di importazione dalla Luogo_2 per un totale di
€ 196.106,35, quando lo stesso Nominativo_1, nella sua qualità di titolare della società, negli anni antecedenti all'apertura della D.I. Società_1, aveva dichiarato redditi irrisori e in alcuni anni risultava non aver prodotto alcun reddito.
E' evidente quindi che il Nominativo_1 non aveva la capacità finanziaria necessaria per effettuare le operazioni commerciali accertate.
Inoltre dalle risultanze bancarie, effettuate ai sensi dell'art. 47 D. Lgs.231/2007, è emerso che
Nominativo_1 aveva acceso un conto corrente in data 17.02.2010 intestato alla D.I. Società_1., per poi estinguerlo in data 18.05.2011 e che su quel conto erano state eseguite operazioni di versamento per denaro contante ed assegni al fine di effettuare, nell'immediatezza, bonifici bancari verso la Luogo_2.
Ciò quindi riscontra esattamente quanto dichiarato dal Nominativo_1 al G.d.F. sui versamenti in contanti che gli venivano forniti dal Resistente_1.
Infine va evidenziato che lo stesso contribuente non ha contrastato gli innumerevoli elementi posti dall'ufficio a fondamento della sua responsabilità solidale;
ed infatti nel ricorso di primo grado si è limitato a contestare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Nominativo_1, dichiarazioni che invece hanno trovato adeguati e convincenti riscontri.
L'ufficio ha quindi correttamente operato in quanto, in conformità al dettato di cui all'art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 che in materia di sanzioni amministrative tributarie parifica la figura del legale rappresentante e amministratore di società all'amministratore di fatto, sancendo formalmente la diretta responsabilità anche di quest'ultimo.
L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va confermato l'atto di contestazione n. TVSCO09016000/2016 emesso nei confronti di Resistente_1.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale BAT avverso la sentenza della CTP di Bari n. 51/3/2020 ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso di contestazione n. TVSCO09016000 /2016;
-condanna Resistente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (€ 4.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado) oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo