Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3941/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Formichella, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.02.2025, parte ricorrente concludeva per la sola declaratoria di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in OL (NA) il 18.09.1993 con il sig. , con atto CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OL (NA) (n.411, parte II, serie A, anno
1993) da cui nascevano due figlie, a OL (NA) il 06.11.1994 e Persona_1 Parte_2
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 03.02.2025.
All'udienza compariva parte ricorrente che chiedeva la sola declaratoria di stato, riportandosi al proprio atto introduttivo.
Il Presidente relatore dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, risultando rituale la notifica a parte resistente, che, seppur non costituita, era presente personalmente in udienza,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che la seguente statuizione ha ad oggetto la mera pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999;
Cass. n. 11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.05.1970 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1 (C.F. , che hanno contratto matrimonio concordatario in OL (NA) il C.F._2
18.09.1993, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OL (NA) (n.411, parte II, serie A, anno 1993);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Sato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 04.02.2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca