Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/1981, n. 4917
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Sentenza 13 agosto 1981

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In tema di invalidita pensionabile, il carattere usurante di una attivita lavorativa, tale da ridurre la capacita di guadagno nella misura prevista dalla legge per la concessione della pensione di invalidita, sussiste, allorche il lavoro richieda uno sforzo eccessivo e doloroso o comporti uno sfruttamento anormale delle energie residue, e quindi una situazione di pericolo per la salute, tale da aggravare le infermita dell'assicurato; detto carattere va accertato in concreto, con riferimento all'entita e alle caratteristiche dell'attivita svolta, nonche all'importanza della infermita o menomazione.*

Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, la infermita o le minorazioni fisio-psichiche preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state gia di per se sufficienti, al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato nella misura prevista dalla legge per la concessione della pensione di invalidita. Fuori di detto caso, tali infermita o minorazioni debbono invece essere valutate qualora per effetto di esse, la capacita di guadagno dello assicurato si sia ulteriormente ridotta, nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilita: sia che la diminuita capacita di guadagno derivi dal semplice aggravarsi delle stesse infermita o minorazioni preesistenti, sia che risulti determinata dal concorso, con le infermita o minorazioni preesistenti, di altre infermita del tutto autonome, sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, che, pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso dalle infermita preesistenti, comportino, tuttavia, in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato, correlato con tutti gli altri elementi di valutazione soggettivi ed oggettivi, una riduzione della capacita di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione di invalidita. ( Conf 2522/80, mass n 406264; ( Conf 837/77, mass n 384450).*

Il limite della riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, stabilito per l'invalidita pensionabile dall'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, opera dalla data di entrata in vigore (20 giugno 1975) di detta legge e non e, pertanto, applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima di tale data. ( Conf 4050/80, mass n 407967; ( Conf 1636/79, mass n 397982; ( Conf 3062/78, mass n 392511).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/1981, n. 4917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4917
    Data del deposito : 13 agosto 1981

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