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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg12571 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12571 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
ON ON rappresentato C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VASSALLO CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via
Napoli n.143,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FLORIO
FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), via Lavinaio I Tratto n. 70 bis,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso , premesso che contraeva Parte_1
matrimonio civile in Napoli in data 08/07/1988 con la sig.ra e che dalla loro unione nascevano Controparte_1
quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti
( nato il [...], nata il Persona_1 Persona_2
13/12/1990, nato il [...] e Persona_3 Persona_4
nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione del 18.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per poterlo formalizzare.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni
2 sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo e reciproco rispetto.
• 2) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.172, parte I, s., sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12571 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
ON ON rappresentato C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VASSALLO CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via
Napoli n.143,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FLORIO
FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), via Lavinaio I Tratto n. 70 bis,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso , premesso che contraeva Parte_1
matrimonio civile in Napoli in data 08/07/1988 con la sig.ra e che dalla loro unione nascevano Controparte_1
quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti
( nato il [...], nata il Persona_1 Persona_2
13/12/1990, nato il [...] e Persona_3 Persona_4
nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione del 18.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per poterlo formalizzare.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni
2 sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo e reciproco rispetto.
• 2) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.172, parte I, s., sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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