Articolo 7 della Legge 6 luglio 2002, n. 137
Articolo 6Articolo 8
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23 luglio 2002
Art. 7. (Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell' articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri".
Entrata in vigore il 23 luglio 2002
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