Sentenza 12 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 16 ottobre 2024
Decreto presidenziale 29 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03388/2025REG.PROV.COLL.
N. 03789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2024, proposto dal signor AR ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calasetta, non costituito in questa fase di giudizio;
per la correzione dell’errore materiale o, in subordine, la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, n. 8297 del 16 ottobre 2024.
Vista l’istanza di correzione materiale e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione, in relazione a questa fase di giudizio, della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza di questa sezione - n. 8297 del 16 ottobre 2024 - è stato respinto l’appello proposto dal signor AR ZA per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sez. I, n. 106 del 12 febbraio 2024 recante la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per:
i) fare accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza prot. 13379 del 24 ottobre 2022, inoltrata tramite sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) e avente ad oggetto la sanatoria edilizia delle opere realizzate in difformità dalla concessione n. 15 del 23 marzo 2005;
ii) ottenere la condanna delle amministrazioni a provvedere in ordine all’istanza presentata.
2. In data 30 ottobre 2024 il signor ZA ha depositato in segreteria – senza previa notificazione alle controparti – un’istanza per: i) la correzione di un asserito errore materiale; ii) in subordine, la revocazione della sentenza n. 8297 del 16 ottobre 2024.
3. La regione autonoma Sardegna, con memoria del 6 marzo 2025, ha eccepito, sotto plurimi aspetti, l’inammissibilità dell’istanza.
4. Con memoria di replica del 21 marzo 2025 il signor ZA: i) ha genericamente contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso (per errore materiale o revocazione); ii) ha formulato, al dichiarato scopo di impedire la formazione del giudicato, cinque quesiti di interpretazione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
5. In vista dell’udienza di trattazione:
a) il comune di Calasetta e la regione autonoma Sardegna hanno depositato istanza congiunta di discussione da remoto che è stata respinta con decreto presidenziale n. 221 del 20 marzo 2025;
b) l’appellante ha depositato memoria di replica in data 27 marzo 2025;
c) la regione, nella istanza di passaggio in decisione della causa in data 2 aprile 2025, ha eccepito l’inammissibilità per tardività della memoria conclusionale dell’appellante del 21 marzo 2025;
d) il comune di Calasetta ha depositato, in data 5 aprile 2025, istanza di passaggio in decisione, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
6. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. Come fondatamente eccepito dalla regione Sardegna nella memoria del 6 marzo 2025, l’appellante ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale senza provvedere alla previa notifica della medesima alle altre parti del giudizio, in palese violazione dell’art. 288 c.p.c., suscettibile di applicazione anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno sancito dall’art. 39 c.p.a.
9. La necessità di notifica alle altre parti di causa, funzionale a consentire alle stesse l’espressione del consenso o del dissenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 86 comma 1 e 2 c.p.a., è stata ribadita a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 1433 del 2016 e sez. III, ord. n. 4916 del 2013).
10. In difetto di notifica, l’istanza in questione non è, a fortiori , nemmeno suscettibile di valere quale domanda di revocazione, come pretende il ricorrente, in quanto proposta non solo in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.a. (che impongono la notificazione di tutti i mezzi di impugnazione entro termini perentori, brevi o lunghi che siano) ma- del tutto abnormemente- mediante atto depositato nel medesimo giudizio di cognizione in cui è stata resa la sentenza revocanda, anziché con autonomo ricorso (con conseguente elusione anche dell’onere del pagamento contributo unificato: arg. da Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015, § 6.1.1.).
11. In ogni caso, dalle doglianze formulate con l’atto in questione non emerge:
a) né un errore materiale il quale può consistere solo in un lapsus calami , ossia in un errore di rappresentazione grafica, in un’omissione o comunque in un’alterazione involontaria di una parola o di una frase, non certo in un’asseritamente errata valutazione giuridica della vicenda;
b) né un errore revocatorio che viene solo genericamente dedotto dal ricorrente senza esplicitare il vizio rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c.
12. Manifestamente infondata è anche la domanda -articolata in ben cinque quesiti- di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulata con memoria del 21 marzo 2025 atteso che:
i) si correla ad un ricorso inammissibile ed è dunque irrilevante (Corte di giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, C‑561/19, Catania Multiservizi SpA, punto 61, ove si precisa che i giudici di ultima istanza non sono tenuti a sollevare una questione di interpretazione se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite; cfr. Cons Stato sez. IV n. 4403 del 2020, e la giurisprudenza comunitaria e nazionale ivi richiamata, in ordine alla soggezione anche del diritto europeo alle regole del processo amministrativo, stante l’autonomia procedurale degli Stati membri);
ii) non è proponibile in sede revocazione, ma avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio a quo (cfr. Cons Stato, sez. II, sentenza n. 9625 del 2024, relativa a una richiesta di rinvio pregiudiziale proposta inammissibilmente per la prima volta in sede di revocazione, e sentenza n. 5463 del 2024 ove si evidenzia che il dubbio in merito alla compatibilità rispetto al diritto dell’Unione della normativa italiana rilevante non può essere sollevato con mera memoria, insuscettibile di ampliare l’oggetto del giudizio; Corte di giustizia, sez. IX, 7 luglio 2022, C-261/21, F. Hoffmann-La Roche Ltd e altri, la quale ha escluso che i limiti posti dalla normativa nazionale alla possibilità di revocazione violino i principi di equivalenza ed effettività; Corte di giustizia 15 giugno 2023, C-721/21, Eco Advocacy CLG, secondo cui le norme procedurali nazionali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato dai motivi di ricorso sono compatibili con il principio di effettività);
iii) è totalmente generica- non indicando nemmeno le norme del diritto dell’Unione con cui la disciplina nazionale si porrebbe in contrasto-e manca di un carattere transfrontaliero certo, stante il difetto di disposizioni normative europee sicuramente applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e tali da legittimare l’intervento della Corte di giustizia (cfr., Cons. Stato, sez. II n. 9447 del 2024 ove si esclude che la materia dell’edilizia, in quanto afferente al “governo del territorio” dello Stato membro, rientri nella competenza dell’Unione; sez. IV, n. 4311 del 2022; sez. IV, n. 4970 del 2020; Corte di giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17 CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa; sez. VI, 23 novembre 2017, C-486/17 Olympus Italia s.r.l.);
iv) integra abuso del processo e una palese ed inammissibile strumentalizzazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, risolvendosi in un mero tentativo di ritardare la formazione del giudicato sfavorevole (come esplicitamente dichiarato dal ricorrente a pag. 3 della memoria del 21 marzo 2025);
v) è stata formulata in una memoria tardiva, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ed è dunque in radice non esaminabile (sulla necessità che l’istanza di rinvio pregiudiziale sia introdotta ritualmente cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9625 del 204, sez. IV, n. 4311 del 2022).
13. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo a favore della regione autonoma Sardegna, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
14.1. Non si dà luogo, invece, a pronuncia sulle spese con riguardo al comune di Calasetta che non può considerarsi costituito in questa fase, non potendo valere quale memoria l’istanza di passaggio in decisione in quanto tardivamente depositata solo in data 5 aprile 2025.
15. Quanto sopra viene disposto tenuto conto sia del fatto che il collegio ha pronunciato sulla domanda di correzione in sede contenziosa, stante il mancato consenso delle altre parti processuali (Cons. Stato, sez. IV ord. n. 7858 del 2022), sia dell’istanza di revocazione proposta con il medesimo ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore della regione autonoma Sardegna delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e oneri accessori.
Nulla spese con riguardo al comune di Calasetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO