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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 338 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 338/2025 avente ad oggetto: separazione coniugale giudiziale proposta da nato il [...] ad [...] residente VIA BUFFAROLA 11 12050 Parte_1
LL IA rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] ad [...] residente in [...]11 12050 TR
LL IA rappresentata e difesa dall'Avv. GENTA ANNALISA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in via esclusiva alla signora
; TR - assegnare la casa coniugale sita in Arguello, Via Buffarola n.11 (già Via San Michele n. 40) al signo;
Parte_1
- disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
- dichiarare che nulla è dovuto dal padre per il contributo ordinario per i figli, avendo lo stesso già versato quanto dovuto in un'unica soluzione;
- disporre che entrambi i coniugi contribuiranno per i figl nella misura del 50% al Per_1 Per_2 pagamento delle spese straordinarie (meglio descritte nel Protocollo del Tribunale di Asti del
7.07.2017, qui da intendersi richiamato);
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, il 15% rimb. forf. oltre IVA
e CPA come per legge”
Per parte resistente:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati
- pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione coniugale tra i signor TR
, con addebito della separazione al marito per le ragioni espresse in atti, e per l'effetto Parte_1 ordinare al Comune di Arguello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre che i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, siano collocati presso la madre;
- assegnare alla resistente, la casa coniugale sita in Via Buffarola n. 11 in Arguello (CN) con tutto quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e Per_1
o in subordine nella denegata ipotesi di assegnazione della casa al marito, condannare il Per_2 ricorrente al pagamento alla resistente di un contributo per canone di locazione pari ad € 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- condannare il ricorrente al pagamento di un assegno di contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, nella misura di € 500,00 mensili complessivi (250,00 ciascuno), oltre rivalutazione
ISTAT, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle TR spese straordinarie;
- condannare il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento per la resistente nella misura di € 150,00 mensili o nella veriore somma determinata dal Giudicante, oltre rivalutazione
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- condannare il ricorrente a risarcire i danni, nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Giudice, alla signor per responsabilità aggravata, in base all'art. 96 c.p.c. per aver dissimulato TR
i propri redditi e consistenze patrimoniali onde ridurre l'importo dei contributi al mantenimento”.
In assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
--- I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in data Parte_1 TR
12.06.2021, in Arguello (CN), trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Numero 1, Parte 1, Anno 2021.
Dall'unione nascevano i figli (BA 05/01/2003) e (BA, Persona_3 Per_4
09.12.2005) entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 22/02/2025 il Signor chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla Sig.ra TR nonché l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Arguello (CN), Via Buffarola n. 11, di disporre che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento e che entrambi i coniugi provvedano al 50 % alle spese straordinarie per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.05.2025 si costituiva la Sig.ra _1
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva a questo
[...]
Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separatamente nonché con domanda riconvenzionale l'addebito della separazione al Sig. e, altresì il collocamento dei figli presso la madre con CP_2
l'assegnazione a sé della suddetta casa familiare o, in subordine un assegno mensile pari a 500,00
a titolo di canone per un'eventuale locazione, un assegno di mantenimento per i figli pari a 500,00 euro mensili, un assegno di mantenimento per sé pari a 150,00 euro.
All'udienza del 21.07.2025, sentiti i figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, le parti comparendo innanzi al G.I. chiedevano di pronunciare sentenza parziale in punto status riservando all'esito la richiesta di emissione dei provvedimenti urgenti. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto la separazione di fatto perdura da tempo, come da dichiarazione dei coniugi, lasciando presumere che la convivenza sia divenuta ormai intollerabile.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, essendo necessaria, al fine di compiutamente istruire le domande concernenti l'addebito, l'assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento al coniuge, nonché il mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la rimessione della stessa in istruttoria. Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22 u. c. c.p.c., e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sull'addebito della separazione, sull'assegnazione della casa familiare, sull'assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli. Le spese del giudizio.
Atteso che il Tribunale, con la pronuncia sullo status della separazione non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio, respinta ogni diversa istanza, -
- pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto in Arguello (CN) il
12.06.2021 dai coniugi e matrimonio trascritto nei registri Parte_1 TR del medesimo comune Numero 1, Parte 1, Anno 2021;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Arguello di provvedere alle incombenze di legge;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 338/2025 avente ad oggetto: separazione coniugale giudiziale proposta da nato il [...] ad [...] residente VIA BUFFAROLA 11 12050 Parte_1
LL IA rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] ad [...] residente in [...]11 12050 TR
LL IA rappresentata e difesa dall'Avv. GENTA ANNALISA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in via esclusiva alla signora
; TR - assegnare la casa coniugale sita in Arguello, Via Buffarola n.11 (già Via San Michele n. 40) al signo;
Parte_1
- disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
- dichiarare che nulla è dovuto dal padre per il contributo ordinario per i figli, avendo lo stesso già versato quanto dovuto in un'unica soluzione;
- disporre che entrambi i coniugi contribuiranno per i figl nella misura del 50% al Per_1 Per_2 pagamento delle spese straordinarie (meglio descritte nel Protocollo del Tribunale di Asti del
7.07.2017, qui da intendersi richiamato);
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, il 15% rimb. forf. oltre IVA
e CPA come per legge”
Per parte resistente:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati
- pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione coniugale tra i signor TR
, con addebito della separazione al marito per le ragioni espresse in atti, e per l'effetto Parte_1 ordinare al Comune di Arguello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre che i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, siano collocati presso la madre;
- assegnare alla resistente, la casa coniugale sita in Via Buffarola n. 11 in Arguello (CN) con tutto quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e Per_1
o in subordine nella denegata ipotesi di assegnazione della casa al marito, condannare il Per_2 ricorrente al pagamento alla resistente di un contributo per canone di locazione pari ad € 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- condannare il ricorrente al pagamento di un assegno di contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, nella misura di € 500,00 mensili complessivi (250,00 ciascuno), oltre rivalutazione
ISTAT, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle TR spese straordinarie;
- condannare il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento per la resistente nella misura di € 150,00 mensili o nella veriore somma determinata dal Giudicante, oltre rivalutazione
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- condannare il ricorrente a risarcire i danni, nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Giudice, alla signor per responsabilità aggravata, in base all'art. 96 c.p.c. per aver dissimulato TR
i propri redditi e consistenze patrimoniali onde ridurre l'importo dei contributi al mantenimento”.
In assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
--- I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in data Parte_1 TR
12.06.2021, in Arguello (CN), trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Numero 1, Parte 1, Anno 2021.
Dall'unione nascevano i figli (BA 05/01/2003) e (BA, Persona_3 Per_4
09.12.2005) entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 22/02/2025 il Signor chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla Sig.ra TR nonché l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Arguello (CN), Via Buffarola n. 11, di disporre che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento e che entrambi i coniugi provvedano al 50 % alle spese straordinarie per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.05.2025 si costituiva la Sig.ra _1
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva a questo
[...]
Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separatamente nonché con domanda riconvenzionale l'addebito della separazione al Sig. e, altresì il collocamento dei figli presso la madre con CP_2
l'assegnazione a sé della suddetta casa familiare o, in subordine un assegno mensile pari a 500,00
a titolo di canone per un'eventuale locazione, un assegno di mantenimento per i figli pari a 500,00 euro mensili, un assegno di mantenimento per sé pari a 150,00 euro.
All'udienza del 21.07.2025, sentiti i figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, le parti comparendo innanzi al G.I. chiedevano di pronunciare sentenza parziale in punto status riservando all'esito la richiesta di emissione dei provvedimenti urgenti. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto la separazione di fatto perdura da tempo, come da dichiarazione dei coniugi, lasciando presumere che la convivenza sia divenuta ormai intollerabile.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, essendo necessaria, al fine di compiutamente istruire le domande concernenti l'addebito, l'assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento al coniuge, nonché il mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la rimessione della stessa in istruttoria. Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22 u. c. c.p.c., e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sull'addebito della separazione, sull'assegnazione della casa familiare, sull'assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli. Le spese del giudizio.
Atteso che il Tribunale, con la pronuncia sullo status della separazione non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio, respinta ogni diversa istanza, -
- pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto in Arguello (CN) il
12.06.2021 dai coniugi e matrimonio trascritto nei registri Parte_1 TR del medesimo comune Numero 1, Parte 1, Anno 2021;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Arguello di provvedere alle incombenze di legge;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli