Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Decreto cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 16/02/2026, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02972/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12948 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di “non idoneità” espresso in data 01.10.2025 nel concorso per l’ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026.
- e degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; ed in particolare del Giudizio di “non idoneità” espresso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento di TI (RM) in data 04.09.25; e della Determina che ha formalizzato l’esclusione del ricorrente, mai notificata o altrimenti conosciuta dallo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SE SO;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito. Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza lo dichiarava non idoneo al reclutamento in quanto affetto da “ allergia alimentare prick test accertata, in fase asintomatica di cui al titolo V lettera b) dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo così strutturato: “ Eccesso di potere per erronea valutazione da parte delle due sottocommissioni concorsuali dell’asserita allergia alimentare poiché effettuata sulla base di prick test, i quali, tuttalpiù, avrebbero dovuto essere indicativi di una semplice sensibilizzazione agli specifici alimenti (doc. 6). Eccesso di potere per evidente travisamento dei fatti e per conseguente difetto di idonea motivazione in ordine alla ritenuta causa di esclusione concorsuale, in realtà insussistente (doc. 9). Eccesso di potere per accertata erroneità degli avversati Giudizi di inidoneità espressi dalle preposte sottocommissioni concorsuali e della connessa Determina adottata dalla convenuta A. militare, che hanno comportato la illegittima esclusione del ricorrente dal concorso de quo (doc. nn. 6 e 9). Eccesso di potere per illegittimità derivata degli atti successivi del concorso. Difetto di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta ”;
3. Resistono in giudizio il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza del 19 novembre 2025, n. 20928, il Collegio, ravvisata l’opportunità di approfondimento istruttorio, stante la documentazione prodotta dalla parte, ha disposto verificazione affidando l’incarico al Collegio Medico Legale della Difesa, al fine di accertare la sussistenza della contestata causa di inidoneità del ricorrente.
La suddetta verificazione, il cui referto veniva depositato agli atti in data 2 febbraio 2026, si concludeva con esito positivo per il ricorrente che veniva dichiarato idoneo al reclutamento.
5. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il Collegio, ritenuti sussistenti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Premette il ricorrente di aver partecipato al concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026 e di aver superato le prove scritte, fisiche ed attitudinali.
In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, e successivamente in sede di visita di revisione, in data 1 ottobre 2025, veniva giudicato non idoneo a causa del riscontro di una “ allergia alimentare prick test accertata, in fase asintomatica di cui al titolo V lettera b) dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”, giudizio che si poneva in contrasto con le risultanze degli esami strumentali effettuati privatamente dal ricorrente i quali attestavano l’assenza dell’allergia riscontrata dalla Commissione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, atteso l’esito positivo della verificazione disposta dal Tribunale ed espletata dal Collegio Medico Legale della Difesa.
L’organo verificatore, all’esito degli accertamenti specialistici ha infatti smentito il giudizio della Commissione concorsuale, affermando testualmente: “ che si estrinseca a livello clinico sotto forma di oculorinite stagionale controllata con l’assunzione al bisogno di antistaminici orali e laboratoristicamente su elevati valori di IgE associati a manifestazioni cliniche lievi. I test di provocazione orali condotti con gli alimenti risultati sensibilizzanti al prick test (pesca, nocciola e arachide), ai quali il soggetto si è sottoposto presso la struttura sanitaria pubblica di residenza, sono risultati negativi. Il quadro derivante dai richiamati dati clinici, anamnestici e testologici appare indicativo di una sensibilizzazione a sostanze inalanti e alimenti in soggetto con oculorinite stagionale”.
Conclusivamente, il verificatore ha accertato che “ Il Sig. -OMISSIS- è affetto da sensibilizzazione a sostanze inalanti e alimenti in soggetto con oculorinite alica stagionale, in assenza di elementi clinici, anamnestici o testologici che consentano una diagnosi di allergia. Non sussiste, pertanto, la condizione sottesa al giudizio di non idoneità espresso in sede concorsuale ”.
In conclusione, atteso l’esito positivo della verificazione, il ricorso deve essere accolto, sotto il profilo assorbente della acclarata insussistenza della causa di inidoneità opposta al ricorrente, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo definitivamente a carico dell’Amministrazione resistente anche le spese di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione le spese della verificazione, liquidate nella misura di 400,00 euro, richiesta dal Collegio Medico Legale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
SE SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE SO | ES LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.