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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Stefania Izzi Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Giangiacomo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E;
ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Claudio Fiore e Donatella Di Blasio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Vasto (CH) alla via Pitagora n. 3; resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “IN VIA ISTRUTTORIA - si insiste, si opus sit, per l'ammissione di prova testimoniale a mezzo del teste Tes_1
residente in [...] sul
[...] capitolo “Vero che è disoccupato e vive stabilmente con la madre in
1 via San Michele n. 172/A” ▹ NEL MERITO- assegnarsi, sulla base della sopravvenuta circostanza del trasferimento in via permanente e definitiva del figlio non economicamente Testimone_1 autosufficiente, presso l'abitazione coniugale occupata dalla madre l'immobile sito in Vasto alla via San Michele n. Parte_1
172 oggetto di locazione da parte dell' in favore di Pt_2 CP_1
essendo nello stato di famiglia della stessa - modificare
[...]
l'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza n. 28 del 3.2.25 nella misura di 300 € mensili”.
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta 1) preliminarmente, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la modifica delle statuizioni di separazione non essendo intervenuto un cambiamento della situazione fattuale cristallizzatasi al momento della rimessione della causa di separazione in decisione e per l'effetto 3) rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Vasto alla Via San Michele,
172, in favore della sig.ra 4) assegnare al Sig. Parte_1
la casa coniugale sita in Vasto alla Via San Michele Controparte_1
172, che vi abiterà unitamente al figlio per tutte le Testimone_1 ragioni spiegate;
5) rigettare la domanda di modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. CP_1
in favore della Sig.ra nella misura di €
[...] Parte_1
300,00 mensili per tutte le ragioni spiegate nelle premesse del presente atto;
6) con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2025 – premesso che Parte_1 con sentenza n. 28/2025 il Tribunale di Vasto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di CP_1 corrispondere alla coniuge un assegno di € 100,00, e nulla statuendo in merito all'assegnazione della casa coniugale per assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti - ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, in particolare: 1) l'assegnazione della casa coniugale in conseguenza del fatto che il figlio
[...]
(nato il [...]) avrebbe perso il lavoro, così divenendo Tes_1 economicamente non autosufficiente, e sarebbe tornato a vivere con la madre presso la casa familiare;
2) l'aumento da € 100,00 ad €
300,00 dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore
2 della ricorrente, la quale ora si occuperebbe anche delle esigenze del figlio, con lei convivente.
Con comparsa di risposta del 10/7/2025, si è costituito in giudizio il quale, pur ammettendo la circostanza della Controparte_1 perdita del lavoro del proprio figlio ha affermato Testimone_1 come la stessa, dovuta al coinvolgimento del medesimo in sinistro stradale, sarebbe soltanto temporanea, così come sarebbe del tutto provvisoria la situazione di convivenza con la madre, essendo intenzione del figlio quella di ritrovare al più presto la propria stabilità lavorativa e recuperare l'indipendenza abitativa, risultando, peraltro, piuttosto problematica la convivenza con la madre, la quale non provvederebbe affatto alle esigenze del figlio, il quale, da quando ha fatto rientro nella casa coniugale, avrebbe sempre consumato i pasti a casa del padre. Ha altresì dedotto che il trasferimento del figlio presso la casa coniugale risalirebbe, in ogni caso, al settembre 2024, quando il giudizio di separazione era ancora in corso, non costituendo, pertanto, fatto sopravvenuto legittimante una modifica delle condizioni di separazione. Si è, infine, opposto alla richiesta di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, sia perché la stessa non provvederebbe alle esigenze del figlio, sia perché ella oggi lavorerebbe alle dipendenze del comune di Vasto percependo una retribuzione pari ad € 500,00 mensili. Ha, quindi, concluso, instando per il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di separazione e per l'assegnazione al resistente della casa coniugale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. La domanda tesa ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione è infondata e va, pertanto, respinta.
Invero - in disparte il fatto che rappresenta circostanza non contestata da parte ricorrente quella secondo cui la perdita del lavoro e il trasferimento presso la casa coniugale del figlio
[...]
risalirebbe al settembre 2024, quando era ancora in corso Tes_1 il giudizio di separazione, non costituendo, pertanto, circostanza sopravvenuta legittimante una richiesta di modifica delle condizioni di separazione – il ricorso si palesa, in ogni caso, manifestamente infondato nel merito.
2. Invero, in sede di giudizio di separazione, le parti avevano pacificamente rappresentato di essere genitori di tre figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, di cui il figlio Tes_1
3 di cui oggi si discute, ha compiuto trentasei anni (in quanto nato il [...]); pertanto, pur se le parti non hanno fornito siffatta informazione, è altresì ragionevole presumere che lo stesso avesse raggiunto l'indipendenza economica da anni.
Quindi, giova rimarcare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che il sopravvenuto stato di disoccupazione del figlio maggiorenne che avesse già pacificamente raggiunto l'indipendenza economica non può affatto determinare la reviviscenza dell'obbligo contributivo a carico del genitore non convivente, né conseguentemente determinare il risorgere del presupposto per l'assegnazione della casa familiare al genitore con esso convivente, potendo semmai far sorgere il più ristretto dovere agli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali diverse.
Infatti, “il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare (come nella specie) un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, "la negatività dell'andamento dell'attività") le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno
(Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio - 2004, n. 12477) nel senso - esattamente che il fondamentale diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (il quale lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio appunto dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392)” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 26259 del 2005).
E ancora, “Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato con indirizzo costante, la normativa in materia d'obbligo d'educazione e di mantenimento della prole va interpretata nel senso che l'obbligazione d'assistenza gravante sui genitori si estenda anche
4 oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e, tuttavia, perduri soltanto sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (e pluribus, da ultimo, Cass.
3.4.02 n. 4765, 30.8.99 n. 9109, 8.9.98 n. 8868, 7.5.98 n. 4616, 11.3.98 n.
2670, ma già 11.12.92 n. 13126, 3.7.91 n. 7295, 26.1.90 n. 475,
28.6.88 n. 4373, 10.4.87 n. 3570, 25.5.81 n. 3416, 11.8.77 n. 3709). È, infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se sessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (confr. nel complesso cass.
28.6.88 n. 4373, Cass. 11.8.77 n. 3709 cit.)
Ancora, non può omettersi di considerare come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre i limiti su indicati in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza allontanati dal nucleo familiare od altrimenti resi autosufficienti pur mantenendo la convivenza, si fossero successivamente trovati a versare in situazione tale da dover chiedere anch'essi, in termini legali, il sostegno dei genitori: gli uni, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'ammontare dello stesso, sia della presunzione del diritto con onere della prova delle circostanze negative a carico della controparte;
gli altri, per contro, pur maggiormente meritevoli per aver tentato, sebbene senza fortuna o con esito positivo temporalmente limitato, la via dell'indipendenza economica, si troverebbero a dover invocare la normativa sugli alimenti, 5 deteriore sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'entità dello stesso, sia della prova delle circostanze legittimanti a carico del richiedente secondo le norme comuni.
Premesse le sopra esposte considerazioni di carattere generale, pertanto, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cfr. Cass.
6.4.93 n. 4108, 11.12.92 n. 13126).
In particolare, come si è sopra già accennato, una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto d'un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di particolare favore de qua;
nell'ipotesi, quindi, in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, ed è un diritto che l'alimentando, ricorrendone le condizioni, delle quali è tenuto a fornire la prova, deve azionare jure proprio, in quanto il far valere pretesa siffatta implica valutazioni strettamente personali e morali nell'ambito del rapporto familiare con l'obbligato che nessuna norma, per tal motivo, rimette ai terzi né a questi consente di azionarla in surrogazione (tesi già affermata nella giurisprudenza di merito e confermata da Cass.
5.8.97 n. 7195)”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 2004).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale per sopravvenuta
6 perdita dell'indipendenza economica da parte del figlio
[...]
va recisamente respinta. Tes_1
3. Allo stesso modo, in quanto connessa alla domanda appena esaminata, deve rigettarsi altresì la domanda della ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento disposto a carico del marito e in proprio favore nella misura di € 100,00, motivata sull'assunto che la ricorrente ora dovrebbe occuparsi anche delle esigenze economiche del figlio . Tes_1
Ebbene, risulta logicamente evidente che, se alcun diritto al mantenimento può risorgere in capo al figlio , il quale, Testimone_1 ricorrendone i presupposti, potrebbe al più agire al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti, a maggior ragione il suo sopravvenuto stato di disoccupazione mai potrebbe giustificare un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente, che è fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali (quello di assistenza materiale, sussistente fintanto che il matrimonio non è sciolto) e volto ad assicurare al coniuge
(e non anche ad altri soggetti, pur facenti parte del suo nucleo familiare) il necessario mantenimento in mancanza di “adeguati redditi propri” (art. 156 c.c.).
Peraltro, fermi i principi sopra enunciati, occorre altresì rilevare come il resistente abbia contestato il fatto che la ricorrente stia attualmente provvedendo alle esigenze del figlio il Testimone_1 quale, a detta del resistente, sin dal trasferimento presso la casa familiare, avrebbe cionondimeno consumato tutti i pasti a casa del padre (circostanza che la ricorrente né in sede di memoria integrativa né in udienza ha inteso contestare specificamente).
Va, infine, soggiunto che la ricorrente attualmente lavora alle dipendenze del comune di Vasto, percependo una retribuzione pari ad
€ 500,00 mensili (circostanza allegata dal resistente e non contestata dalla ricorrente e perciò pacifica), sicché ancor meno si giustificherebbe un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va integralmente respinto.
4. Per le medesime ragioni già esplicitate nel secondo paragrafo, va parimenti respinta la domanda proposta dal resistente di assegnazione a sé medesimo della casa coniugale, mancandone, come già visto, i presupposti.
5. La soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda avanzata dal resistente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Elena Faleschini dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Stefania Izzi Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Giangiacomo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E;
ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Claudio Fiore e Donatella Di Blasio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Vasto (CH) alla via Pitagora n. 3; resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “IN VIA ISTRUTTORIA - si insiste, si opus sit, per l'ammissione di prova testimoniale a mezzo del teste Tes_1
residente in [...] sul
[...] capitolo “Vero che è disoccupato e vive stabilmente con la madre in
1 via San Michele n. 172/A” ▹ NEL MERITO- assegnarsi, sulla base della sopravvenuta circostanza del trasferimento in via permanente e definitiva del figlio non economicamente Testimone_1 autosufficiente, presso l'abitazione coniugale occupata dalla madre l'immobile sito in Vasto alla via San Michele n. Parte_1
172 oggetto di locazione da parte dell' in favore di Pt_2 CP_1
essendo nello stato di famiglia della stessa - modificare
[...]
l'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza n. 28 del 3.2.25 nella misura di 300 € mensili”.
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta 1) preliminarmente, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la modifica delle statuizioni di separazione non essendo intervenuto un cambiamento della situazione fattuale cristallizzatasi al momento della rimessione della causa di separazione in decisione e per l'effetto 3) rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Vasto alla Via San Michele,
172, in favore della sig.ra 4) assegnare al Sig. Parte_1
la casa coniugale sita in Vasto alla Via San Michele Controparte_1
172, che vi abiterà unitamente al figlio per tutte le Testimone_1 ragioni spiegate;
5) rigettare la domanda di modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. CP_1
in favore della Sig.ra nella misura di €
[...] Parte_1
300,00 mensili per tutte le ragioni spiegate nelle premesse del presente atto;
6) con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2025 – premesso che Parte_1 con sentenza n. 28/2025 il Tribunale di Vasto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di CP_1 corrispondere alla coniuge un assegno di € 100,00, e nulla statuendo in merito all'assegnazione della casa coniugale per assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti - ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, in particolare: 1) l'assegnazione della casa coniugale in conseguenza del fatto che il figlio
[...]
(nato il [...]) avrebbe perso il lavoro, così divenendo Tes_1 economicamente non autosufficiente, e sarebbe tornato a vivere con la madre presso la casa familiare;
2) l'aumento da € 100,00 ad €
300,00 dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore
2 della ricorrente, la quale ora si occuperebbe anche delle esigenze del figlio, con lei convivente.
Con comparsa di risposta del 10/7/2025, si è costituito in giudizio il quale, pur ammettendo la circostanza della Controparte_1 perdita del lavoro del proprio figlio ha affermato Testimone_1 come la stessa, dovuta al coinvolgimento del medesimo in sinistro stradale, sarebbe soltanto temporanea, così come sarebbe del tutto provvisoria la situazione di convivenza con la madre, essendo intenzione del figlio quella di ritrovare al più presto la propria stabilità lavorativa e recuperare l'indipendenza abitativa, risultando, peraltro, piuttosto problematica la convivenza con la madre, la quale non provvederebbe affatto alle esigenze del figlio, il quale, da quando ha fatto rientro nella casa coniugale, avrebbe sempre consumato i pasti a casa del padre. Ha altresì dedotto che il trasferimento del figlio presso la casa coniugale risalirebbe, in ogni caso, al settembre 2024, quando il giudizio di separazione era ancora in corso, non costituendo, pertanto, fatto sopravvenuto legittimante una modifica delle condizioni di separazione. Si è, infine, opposto alla richiesta di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, sia perché la stessa non provvederebbe alle esigenze del figlio, sia perché ella oggi lavorerebbe alle dipendenze del comune di Vasto percependo una retribuzione pari ad € 500,00 mensili. Ha, quindi, concluso, instando per il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di separazione e per l'assegnazione al resistente della casa coniugale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. La domanda tesa ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione è infondata e va, pertanto, respinta.
Invero - in disparte il fatto che rappresenta circostanza non contestata da parte ricorrente quella secondo cui la perdita del lavoro e il trasferimento presso la casa coniugale del figlio
[...]
risalirebbe al settembre 2024, quando era ancora in corso Tes_1 il giudizio di separazione, non costituendo, pertanto, circostanza sopravvenuta legittimante una richiesta di modifica delle condizioni di separazione – il ricorso si palesa, in ogni caso, manifestamente infondato nel merito.
2. Invero, in sede di giudizio di separazione, le parti avevano pacificamente rappresentato di essere genitori di tre figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, di cui il figlio Tes_1
3 di cui oggi si discute, ha compiuto trentasei anni (in quanto nato il [...]); pertanto, pur se le parti non hanno fornito siffatta informazione, è altresì ragionevole presumere che lo stesso avesse raggiunto l'indipendenza economica da anni.
Quindi, giova rimarcare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che il sopravvenuto stato di disoccupazione del figlio maggiorenne che avesse già pacificamente raggiunto l'indipendenza economica non può affatto determinare la reviviscenza dell'obbligo contributivo a carico del genitore non convivente, né conseguentemente determinare il risorgere del presupposto per l'assegnazione della casa familiare al genitore con esso convivente, potendo semmai far sorgere il più ristretto dovere agli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali diverse.
Infatti, “il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare (come nella specie) un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, "la negatività dell'andamento dell'attività") le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno
(Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio - 2004, n. 12477) nel senso - esattamente che il fondamentale diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (il quale lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio appunto dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392)” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 26259 del 2005).
E ancora, “Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato con indirizzo costante, la normativa in materia d'obbligo d'educazione e di mantenimento della prole va interpretata nel senso che l'obbligazione d'assistenza gravante sui genitori si estenda anche
4 oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e, tuttavia, perduri soltanto sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (e pluribus, da ultimo, Cass.
3.4.02 n. 4765, 30.8.99 n. 9109, 8.9.98 n. 8868, 7.5.98 n. 4616, 11.3.98 n.
2670, ma già 11.12.92 n. 13126, 3.7.91 n. 7295, 26.1.90 n. 475,
28.6.88 n. 4373, 10.4.87 n. 3570, 25.5.81 n. 3416, 11.8.77 n. 3709). È, infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se sessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (confr. nel complesso cass.
28.6.88 n. 4373, Cass. 11.8.77 n. 3709 cit.)
Ancora, non può omettersi di considerare come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre i limiti su indicati in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza allontanati dal nucleo familiare od altrimenti resi autosufficienti pur mantenendo la convivenza, si fossero successivamente trovati a versare in situazione tale da dover chiedere anch'essi, in termini legali, il sostegno dei genitori: gli uni, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'ammontare dello stesso, sia della presunzione del diritto con onere della prova delle circostanze negative a carico della controparte;
gli altri, per contro, pur maggiormente meritevoli per aver tentato, sebbene senza fortuna o con esito positivo temporalmente limitato, la via dell'indipendenza economica, si troverebbero a dover invocare la normativa sugli alimenti, 5 deteriore sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'entità dello stesso, sia della prova delle circostanze legittimanti a carico del richiedente secondo le norme comuni.
Premesse le sopra esposte considerazioni di carattere generale, pertanto, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cfr. Cass.
6.4.93 n. 4108, 11.12.92 n. 13126).
In particolare, come si è sopra già accennato, una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto d'un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di particolare favore de qua;
nell'ipotesi, quindi, in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, ed è un diritto che l'alimentando, ricorrendone le condizioni, delle quali è tenuto a fornire la prova, deve azionare jure proprio, in quanto il far valere pretesa siffatta implica valutazioni strettamente personali e morali nell'ambito del rapporto familiare con l'obbligato che nessuna norma, per tal motivo, rimette ai terzi né a questi consente di azionarla in surrogazione (tesi già affermata nella giurisprudenza di merito e confermata da Cass.
5.8.97 n. 7195)”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 2004).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale per sopravvenuta
6 perdita dell'indipendenza economica da parte del figlio
[...]
va recisamente respinta. Tes_1
3. Allo stesso modo, in quanto connessa alla domanda appena esaminata, deve rigettarsi altresì la domanda della ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento disposto a carico del marito e in proprio favore nella misura di € 100,00, motivata sull'assunto che la ricorrente ora dovrebbe occuparsi anche delle esigenze economiche del figlio . Tes_1
Ebbene, risulta logicamente evidente che, se alcun diritto al mantenimento può risorgere in capo al figlio , il quale, Testimone_1 ricorrendone i presupposti, potrebbe al più agire al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti, a maggior ragione il suo sopravvenuto stato di disoccupazione mai potrebbe giustificare un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente, che è fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali (quello di assistenza materiale, sussistente fintanto che il matrimonio non è sciolto) e volto ad assicurare al coniuge
(e non anche ad altri soggetti, pur facenti parte del suo nucleo familiare) il necessario mantenimento in mancanza di “adeguati redditi propri” (art. 156 c.c.).
Peraltro, fermi i principi sopra enunciati, occorre altresì rilevare come il resistente abbia contestato il fatto che la ricorrente stia attualmente provvedendo alle esigenze del figlio il Testimone_1 quale, a detta del resistente, sin dal trasferimento presso la casa familiare, avrebbe cionondimeno consumato tutti i pasti a casa del padre (circostanza che la ricorrente né in sede di memoria integrativa né in udienza ha inteso contestare specificamente).
Va, infine, soggiunto che la ricorrente attualmente lavora alle dipendenze del comune di Vasto, percependo una retribuzione pari ad
€ 500,00 mensili (circostanza allegata dal resistente e non contestata dalla ricorrente e perciò pacifica), sicché ancor meno si giustificherebbe un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va integralmente respinto.
4. Per le medesime ragioni già esplicitate nel secondo paragrafo, va parimenti respinta la domanda proposta dal resistente di assegnazione a sé medesimo della casa coniugale, mancandone, come già visto, i presupposti.
5. La soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda avanzata dal resistente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Elena Faleschini dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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