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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
tN. R.G. 607/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Augusto SALUSTRI GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 607/2025 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Leinì, Via Bonis n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmela Marchello (Cf. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti. Parte ammes dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea giusta delibera n. 1308 del 15/07/2024. Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1
) nato ad [...] il [...] e residente in [...] Vitti rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalia Marini (Cf.
ed (Cf. ed elettivamente C.F._4 Parte_2 C.F._5
o st ia Pal atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 24.7.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti Durante lo svolgimento della prima udienza del 16.7.2025, dopo ampia discussione le Parti e i Difensori congiuntamente davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo altresì di poter precisare durante la medesima udienza le conclusioni (Verbale di prima udienza del 16/07/2025). Il GR ha ammesso e le Parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“Il marito versa alla moglie a titolo di mantenimento Euro 600 mensili rivalutabili ex lege annualmente agli indici Istat entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si impegnano a porre in vendita la casa familiare. La moglie si allontanerà appena reperita nuova collocazione abitativa, e comunque entro il 30/10/2025. Fino alla permanenza in casa le spese verranno divise al 50%. Le parti si impegnano a conferire mandato a una agenzia immobiliare entro il 30/9/2025 per porre in vendita la casa familiare. Le parti convengono che ciascun coniuge resterà titolare del proprio conto corrente. Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito, e parte resistente accetta la rinuncia”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 23/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario a Leinì Parte_1 Controparte_1 i Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1970), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie, e maggiorenni ed Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 economicamente autosufficienti. I coniugi sono proprietari dell'immobile sito in Leinì (To), Via Vittime di Bologna n. 27, ove tuttora convivono. Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è costituita parte resistente. In data 16/07/2025 si è svolta la prima udienza durante la quale i coniugi, con l'ausilio dei rispettivi legali, sono addivenuti a un accordo, chiedendo altresì di poter precisare durante la medesima udienza le conclusioni. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del ( incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 24.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Augusto SALUSTRI GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 607/2025 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Leinì, Via Bonis n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmela Marchello (Cf. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti. Parte ammes dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea giusta delibera n. 1308 del 15/07/2024. Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1
) nato ad [...] il [...] e residente in [...] Vitti rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalia Marini (Cf.
ed (Cf. ed elettivamente C.F._4 Parte_2 C.F._5
o st ia Pal atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 24.7.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti Durante lo svolgimento della prima udienza del 16.7.2025, dopo ampia discussione le Parti e i Difensori congiuntamente davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo altresì di poter precisare durante la medesima udienza le conclusioni (Verbale di prima udienza del 16/07/2025). Il GR ha ammesso e le Parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“Il marito versa alla moglie a titolo di mantenimento Euro 600 mensili rivalutabili ex lege annualmente agli indici Istat entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si impegnano a porre in vendita la casa familiare. La moglie si allontanerà appena reperita nuova collocazione abitativa, e comunque entro il 30/10/2025. Fino alla permanenza in casa le spese verranno divise al 50%. Le parti si impegnano a conferire mandato a una agenzia immobiliare entro il 30/9/2025 per porre in vendita la casa familiare. Le parti convengono che ciascun coniuge resterà titolare del proprio conto corrente. Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito, e parte resistente accetta la rinuncia”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 23/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario a Leinì Parte_1 Controparte_1 i Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1970), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie, e maggiorenni ed Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 economicamente autosufficienti. I coniugi sono proprietari dell'immobile sito in Leinì (To), Via Vittime di Bologna n. 27, ove tuttora convivono. Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è costituita parte resistente. In data 16/07/2025 si è svolta la prima udienza durante la quale i coniugi, con l'ausilio dei rispettivi legali, sono addivenuti a un accordo, chiedendo altresì di poter precisare durante la medesima udienza le conclusioni. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del ( incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 24.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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