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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 947/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. EPICOCO DAVIDE
- RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore con l'avv. MANNATRIZIO DAVIDE
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo - Parte_1
previ i necessari accertamenti - la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per l'infortunio occorsogli sul lavoro in data 25.11.2022, da quantificarsi in un importo compreso tra 27.737 a 34.629. A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che, mentre lavorava come operaio per la società convenuta, un perforatore alto 120 cm e dal peso di 300/400 kg messo a disposizione dall'azienda gli aveva schiacciato la mano destra;
ciò era avvenuto durante la movimentazione dello strumento, avvenuta senza l'utilizzo del necessario carro-ponte per ragioni di celerità nell'esecuzione delle operazioni.
Ha lamentato la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di sicurezza sullo stesso incombenti, ai sensi dell'art. 2087 c.c. nonché degli artt. 28, 36, 37, 70, 71, 73, 76,
77, 78, 163, 168, 1.0.1. e 3.1.1. all. IV del d.lgs. 81/2008.
Ha prodotto consulenza medica a conferma delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accaduto.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande, negando la sussistenza di profili di colpa alla stessa riconducibili, per quanto accaduto al lavoratore. Ha sostenuto, in particolare, di aver correttamente formato il dipendente sull'utilizzo degli strumenti allo stesso forniti e ha sottolineato come la causa dell'incidente fosse stata invece una sua condotta abnorme.
In via subordinata ha chiesto la riduzione dell'importo oggetto di eventuale condanna, alla luce dell'indennizzo riconosciuto da per i medesimi titoli nonché CP_3 dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, per cause certamente estranee alla propria responsabilità.
Ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata della propria compagnia assicurativa, nei confronti della quale ha proposto domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata di quest'ultima si è associata alle Controparte_2
argomentazioni esposte da nei confronti del ricorrente. Controparte_1
In via subordinata, ha chiesto che la domanda di manleva venisse accolta secondo limiti, condizioni, scoperti, minimi, franchigie e massimali indennizzabili espressamente previsti nella polizza assicurativa sottoscritta dalle parti.
***
Nel corso dell'udienza ex art. 420 c.p.c. il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa, che è stata recepita tra le parti mediante accordo stragiudiziale.
Le stesse hanno dato atto della circostanza all'udienza di discussione, chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, proprio a fronte dell'accordo, peraltro già adempiuto.
2 La domanda deve essere accolta, non residuando più alcun concreto ed attuale interesse in capo ai soggetti processuali della controversia ad una pronuncia nel merito della stessa.
In punto spese, non sussistono ragioni per discostarsi dalla richiesta di compensazione delle stesse, formulata da tutte le parti alla luce dell'accordo già raggiunto ed eseguito, avente ad oggetto anche la regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 28/01/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. EPICOCO DAVIDE
- RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore con l'avv. MANNATRIZIO DAVIDE
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo - Parte_1
previ i necessari accertamenti - la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per l'infortunio occorsogli sul lavoro in data 25.11.2022, da quantificarsi in un importo compreso tra 27.737 a 34.629. A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che, mentre lavorava come operaio per la società convenuta, un perforatore alto 120 cm e dal peso di 300/400 kg messo a disposizione dall'azienda gli aveva schiacciato la mano destra;
ciò era avvenuto durante la movimentazione dello strumento, avvenuta senza l'utilizzo del necessario carro-ponte per ragioni di celerità nell'esecuzione delle operazioni.
Ha lamentato la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di sicurezza sullo stesso incombenti, ai sensi dell'art. 2087 c.c. nonché degli artt. 28, 36, 37, 70, 71, 73, 76,
77, 78, 163, 168, 1.0.1. e 3.1.1. all. IV del d.lgs. 81/2008.
Ha prodotto consulenza medica a conferma delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accaduto.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande, negando la sussistenza di profili di colpa alla stessa riconducibili, per quanto accaduto al lavoratore. Ha sostenuto, in particolare, di aver correttamente formato il dipendente sull'utilizzo degli strumenti allo stesso forniti e ha sottolineato come la causa dell'incidente fosse stata invece una sua condotta abnorme.
In via subordinata ha chiesto la riduzione dell'importo oggetto di eventuale condanna, alla luce dell'indennizzo riconosciuto da per i medesimi titoli nonché CP_3 dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, per cause certamente estranee alla propria responsabilità.
Ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata della propria compagnia assicurativa, nei confronti della quale ha proposto domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata di quest'ultima si è associata alle Controparte_2
argomentazioni esposte da nei confronti del ricorrente. Controparte_1
In via subordinata, ha chiesto che la domanda di manleva venisse accolta secondo limiti, condizioni, scoperti, minimi, franchigie e massimali indennizzabili espressamente previsti nella polizza assicurativa sottoscritta dalle parti.
***
Nel corso dell'udienza ex art. 420 c.p.c. il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa, che è stata recepita tra le parti mediante accordo stragiudiziale.
Le stesse hanno dato atto della circostanza all'udienza di discussione, chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, proprio a fronte dell'accordo, peraltro già adempiuto.
2 La domanda deve essere accolta, non residuando più alcun concreto ed attuale interesse in capo ai soggetti processuali della controversia ad una pronuncia nel merito della stessa.
In punto spese, non sussistono ragioni per discostarsi dalla richiesta di compensazione delle stesse, formulata da tutte le parti alla luce dell'accordo già raggiunto ed eseguito, avente ad oggetto anche la regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 28/01/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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