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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
LL ER (CF [...]), difeso dall'Avv. MONZA FABIO
ATTORE contro
B CAR SRL (CF 02885390308), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. DAL ZILIO
PAOLO e dall'avv. VEDANI FABIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare: Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza di difetto di conformità del veicolo usato Mitsusbishi KA0T tg. GJ603HN, per i motivi di cui in narrativa, da considerarsi grave e, quindi, per l'effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita del suddetto veicolo intercorso tra il sig. LO TO e B Car Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, quindi, per l'effetto, condannare B Car Srl al pagamento dell'importo di € 26.478,08, così come determinato in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con onere per B Car Srl di procedere al ritiro del veicolo presso il sig. LO, a fronte del passaggio di proprietà, a cura e spese della convenuta;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse ritenere il difetto di conformità grave da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita, accertare dichiarare B Car Srl tenuta al versamento, in favore del sig. LO, dell'importo di € 16.184,07, così come determinato in narrativa e, quindi, per l'effetto, condannare B Car Srl al pagamento dell'importo di € 16.906,48 così come determinato in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta pagina 1 di 5 NEL MERITO: piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, accertato e dichiarato l'adempimento del contratto da parte della B Car srl, respingersi tutte le domande proposte da LO TO nei confronti di B Car Srl - sia quella di risoluzione del contratto per asserito difetto di conformità della vettura MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB targata GJ603HN venduta all'attore sia quella di condanna alla restituzione del prezzo versato al momento dell'acquisto del veicolo oltre che di rifusione costi e/o risarcimento del dan-no per € 26.478,08 od in subordine per € 16.906,48 e/o per € 16.184,07 - in quanto inammissibili ed in ogni caso totalmente infondate sia in fatto che in diritto anche per intervenuta decadenza dell'azione. Spese di lite rifuse.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato LO TO esponeva di avere acquistato dalla società convenuta B Car S.r.l., in data 30.6.2022, un'autovettura Mitsubishi KA0T, targata GJ603HN e con anno di immatricolazione 2018, al prezzo di € 14.500,00. Deduceva l'attore che, immediatamente dopo la consegna del veicolo, questo accusava malfunzionamenti e difetti che venivano denunciati formalmente con pec del 2.8.2022. Poiché la società venditrice non provvedeva all'eliminazione dei difetti, l'attore provvedeva personalmente a fare eseguire alcuni interventi di riparazione con un esborso di € 2.704,84 e, quindi, presentava davanti a questo Tribunale ricorso ex art. 696 bis c.p.c. volto ad accertare i vizi denunciati e a quantificarne il costo di eliminazione. L'attore allegava, pertanto, la relazione di c.t.u. depositata nel predetto procedimento di istruzione preventiva, dalla quale emergeva la sussistenza dei vizi e l'effettiva immatricolazione del veicolo nel 2006 anziché nel 2018 come risultante dai documenti consegnati dalla venditrice. L'attore concludeva chiedendo, in principalità, la risoluzione del contratto per le gravi difformità del veicolo venduto e la condanna della convenuta venditrice alla restituzione del prezzo di vendita e al risarcimento dei danni come segue indicati: “b) € 2.704,84, a titolo di somme corrisposte dal sig. LO per la risoluzione di alcuni vizi e difetti non differibili (sub doc. 8); c) spese legali per il ricorso ex art. 696 bis cpc per € 3.555,46 (doc. 15); d) spese per il proprio CTP per € 507,52 (doc. 16); e) spese per il compenso del CTU per € 2.181,98 (doc. 17); d) spese per deposito del veicolo (di fatto non utilizzabile) per € 933,30 (doc. 18); e) spese di noleggio di mezzo sostitutivo per € 2.094,98 (doc. 19)”. In via subordinata l'attore chiedeva, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione, la sola condanna della convenuta al risarcimento dei danni, così quantificati: a) € 2.071,16 a titolo di riduzione del valore del prezzo del veicolo;
b) € 2.857,24, a titolo di costi quantificati dal CTU per la risoluzione dei vizi e difetti;
c) € 2.704,84, a titolo di somme corrisposte dal sig. LO per la risoluzione di alcuni vizi e difetti non differibili (sub doc. 8); d) spese legali per il ricorso ex art. 696 bis cpc per € 3.555,46 (doc. 15); e) spese per il proprio CTP per € 507,52 (doc. 16); f) spese per il compenso del CTU per € 2.181,98 (doc. 17); g) spese per deposito del veicolo (di fatto non utilizzabile) per € 933,30 (doc. 18); h) spese di noleggio di mezzo sostitutivo per € 2.094,98 (doc. 19); il tutto per un totale di € 16.906,48.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. La convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi del veicolo acquistato, atteso che la pec del 2.8.2022 non poteva ritenersi di denuncia degli stessi e che la successiva pec del 14.9.2022 doveva ritenersi ormai tardiva. Quindi, la convenuta negava la sussistenza dei vizi lamentati invocando gli esiti della c.t.u. e affermando l'agevole riconoscibilità di gran parte degli stessi, da ricollegarsi in realtà al normale stato di usura e alla vetustà del veicolo. Rilevava la convenuta che la c.t.u. non aveva potuto verificare parte dei vizi denunciati in quanto oggetto di interventi riparativi eseguiti dall'acquirente i quali avevano impedito ogni accertamento dei vizi medesimi.
pagina 2 di 5 Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. il giudice istruttore disattendeva le deduzioni istruttorie delle parti con ordinanza del 10.10.2024. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.3.2025.
***
Le domande attoree si fondano sul contratto di compravendita intercorso tra le parti, soggetto alla disciplina di cui al d.lg. n. 206/2005, stante l'incontroversa qualità di consumatore dell'acquirente, odierno attore.
Quest'ultimo fa valere il difetto di conformità al contratto, ai sensi dell'art. 129 d.lg. n. 206/2005 e aziona, in via principale, il rimedio maggiore della risoluzione del contratto, assumendo l'inerzia del venditore nell'eliminazione dei difetti lamentati e la loro gravità e, in via subordinata, il rimedio del solo risarcimento del danno.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa del convenuta è infondata.
Al contratto oggetto di causa, stipulato in data 30.6.2022, si applica la disciplina degli artt. 128 e ss.. d.lg.
n. 206/2005, come novellata dal d.lg. n. 170/2021, le cui norme modificative sono applicabili ai contratti stipulati successivamente al 1°.1.2022 (art. 2).
Tale nuova disciplina ha eliminato la previsione del termine decadenziale prima previsto dall'art. 132,
2° comma, d.lg. n. 206/2005, risultando operante il solo termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla data della consegna del bene. Pertanto, nessuna decadenza impedisce l'esperimento delle azioni intraprese dall'acquirente.
Con riguardo al difetto di conformità relativo all'anno di immatricolazione del veicolo, indicato nel 2008 nelle dichiarazioni rese dalla venditrice al momento della vendita ma risultato essere in realtà il 2006, va osservato che detta obiettiva non conformità del ben consegnato rispetto al contratto non può ritenersi grave al punto da giustificare la risoluzione del contratto, considerato che la maggiore vetustà del veicolo
(2 anni) va rapportata alla vita complessiva dello stesso (14 anni) e che non sono state allegate circostanze tali da evidenziare una minore funzionalità o utilità del veicolo per il solo fatto della sua maggiore anzianità e nemmeno una significativa differenza di quotazione. L'acquirente ha acquistato il veicolo ritenendolo avere già quattordici anni di vita (e con un chilometraggio elevato che non è stato messo in discussione in giudizio) e la circostanza che ne avesse in realtà solo due in più non vale a far ritenere che egli non lo avrebbe acquistato se ne fosse stato al corrente. Il difetto di conformità in questione avrebbe potuto giustificare l'esperimento del diverso rimedio della riduzione del prezzo proporzionale al minor valore del veicolo stesso, ex art. 135 quater 1° comma, d.lg. n. 206/2005, ma non quello della risoluzione, destinato alle ipotesi di difformità grave.
Vanno ora esaminati gli altri difetti lamentati dall'attore e in particolare: 1) Copiosa perdita di olio;
2) Problematiche agli iniettori;
3) Problematiche alla retromarcia che non si inseriva;
4) Problematiche ai freni;
5) Mancato funzionamento del condizionatore;
6) Problematiche alle balestre posteriori;
7)
Sussistenza di ruggine sulla scocca;
8) Problematiche all'impianto elettrico (impossibilità di inserire le frecce e gli abbaglianti, anabbaglianti che rimanevano inseriti e funzionamento continuo del tergicristallo); 9) Presenza di ruggine sul piantone;
10) Problematiche allo sterzo;
11) Problematiche al sistema 4WD (che rimane inserito sul quadro); 12) Problematiche alle sospensioni dell'avantreno; 13)
Problematiche con la terza marcia che fatica ad inserirsi;
14) Presenza di una crepa sul lunotto anteriore in alto a destra;
15) Passaruota anteriori mancanti;
16) Cerniera della portiera anteriore sinistra usurata;
17) Gancio traino non omologato.
Va osservato che, nel presente giudizio, l'acquirente del bene ha l'onere di provare l'esistenza del difetto che rende il bene non conforme (Cass. n. 21084/2022; n. 32514 del 2023). Orbene, l'eliminazione dei pretesi difetti ad opera dell'officina incaricata dall'attore prima che il c.t.u. potesse accertarne l'effettiva esistenza lascia indimostrata l'esistenza dei difetti in questione, non soccorrendo la capitolazione di prova pagina 3 di 5 testimoniale in quanto, sul punto, di carattere valutativo. Né la produzione in giudizio delle relative fatture può sopperire allo scopo, trattandosi di documento fiscale rappresentativo di prestazioni eseguite ma privo di valore probatorio nell'imputazione dei lavori medesimi alla necessità di emenda di difetti.
Non può che procedersi, allora, alla quantificazione del costo di eliminazione dei difetti oggetto di effettivo riscontro da parte del c.t.u. e, precisamente: presenza di ruggine sul telaio sottoscocca e sui longheroni: costo stimato per la ripresa delle suddette zone interessate e successivo trattamento antiruggine bituminoso (manodopera inclusa) = €.200,00+(€.44 x 10h) = €.640,00+IVA22% = €.780,80; presenza di due balestre posteriori differenti: costo stimato per la loro sostituzione (manodopera inclusa)
- (€.190 x 2)+(€.44 x 2h) = €.468,00+IVA22% = €.570,96; mancato funzionamento del condizionatore: costo stimato per la sostituzione delle tubazioni dell'intero circuito (manodopera inclusa) =
€.100,00+(€.44 x 7h) = €.408,00+IVA22% = €.497,76; istallazione di un gancio traino privo di documentazione di omologazione: costo stimato per la istallazione di un gancio traino omologato (manodopera inclusa) = €.300,00 + (€.44 x 2h) = €.388,00+IVA22% = €.473,36; presenza della crepa sul parabrezza ed assenza passaruota anteriore: costo per la sostituzione del parabrezza ed istallazione del passaruota anteriore = (€.310,00+40,00)+(€.44 x 2h) = €.438,00+IVA22% = €.534,36.
Con riguardo a tali difetti, riscontrati dal c.t.u. per mezzo di esame diretto del veicolo e non certo accettabili anche tenendo conto della vetustà del veicolo, il costo di eliminazione assomma a € 2.857,24 e tale somma costituisce voce di danno risarcibile da riconoscere all'attore. Va escluso un ulteriore danno da riduzione del valore del veicolo, attesa l'idoneità delle riparazioni sopra indicate a ripristinare il normale stato d'uso del veicolo stesso.
Nulla è dovuto per gli interventi meccanici fatti eseguire dall'attore, non essendovi prova della loro necessità o congruità tecnica in relazione alla preesistenza di difetti da emendare. Non può sottacersi che nessuna circostanza oggettiva è stata allegata dall'attore per evidenziare, anche solo in via presuntiva, la necessità del ricorso ad un mezzo sostituivo in relazione all'uso previsto e l'omogeneità funzionale e tipologica del veicolo noleggiato rispetto a quello acquistato.
Vanno esclusi i pretesi costi da deposito del veicolo e per noleggio di veicolo sostitutivo, non essendo provato alcun esborso a tale titolo e non bastando a tale scopo l'allegazione di fatture non quietanzate.
Con riguardo alle spese sostenute nella fase di istruzione preventiva svoltasi ex art. 696 bis c.p.c., le stesse devono essere liquidate ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito del presente giudizio di merito
(Cass., n. 28677/2023; n. 9735/2020). Le stesse spese devono essere compensate per un mezzo, tenuto conto della parziale soccombenza della convenuta, chiamata a rispondere della restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.857,24, oltre rivalutazione monetaria istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino ad oggi e interessi legali sulle somme liquidate ad oggi fino al saldo;
compensa per un mezzo le spese di lite;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della restante quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata per il presente giudizio in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e un mezzo delle anticipazioni sostenute (c.u., marche) e, per il procedimento di a.t.p., in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e quota di un mezzo delle anticipazioni (c.u., marche e spese di c.t.p. pari a € 507,52); pone definitivamente le spese di c.t.u. già liquidate a carico della società convenuta per tre quarti e a carico dell'attore per un quarto.
pagina 4 di 5 Busto Arsizio, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
LL ER (CF [...]), difeso dall'Avv. MONZA FABIO
ATTORE contro
B CAR SRL (CF 02885390308), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. DAL ZILIO
PAOLO e dall'avv. VEDANI FABIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare: Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza di difetto di conformità del veicolo usato Mitsusbishi KA0T tg. GJ603HN, per i motivi di cui in narrativa, da considerarsi grave e, quindi, per l'effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita del suddetto veicolo intercorso tra il sig. LO TO e B Car Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, quindi, per l'effetto, condannare B Car Srl al pagamento dell'importo di € 26.478,08, così come determinato in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con onere per B Car Srl di procedere al ritiro del veicolo presso il sig. LO, a fronte del passaggio di proprietà, a cura e spese della convenuta;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse ritenere il difetto di conformità grave da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita, accertare dichiarare B Car Srl tenuta al versamento, in favore del sig. LO, dell'importo di € 16.184,07, così come determinato in narrativa e, quindi, per l'effetto, condannare B Car Srl al pagamento dell'importo di € 16.906,48 così come determinato in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta pagina 1 di 5 NEL MERITO: piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, accertato e dichiarato l'adempimento del contratto da parte della B Car srl, respingersi tutte le domande proposte da LO TO nei confronti di B Car Srl - sia quella di risoluzione del contratto per asserito difetto di conformità della vettura MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB targata GJ603HN venduta all'attore sia quella di condanna alla restituzione del prezzo versato al momento dell'acquisto del veicolo oltre che di rifusione costi e/o risarcimento del dan-no per € 26.478,08 od in subordine per € 16.906,48 e/o per € 16.184,07 - in quanto inammissibili ed in ogni caso totalmente infondate sia in fatto che in diritto anche per intervenuta decadenza dell'azione. Spese di lite rifuse.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato LO TO esponeva di avere acquistato dalla società convenuta B Car S.r.l., in data 30.6.2022, un'autovettura Mitsubishi KA0T, targata GJ603HN e con anno di immatricolazione 2018, al prezzo di € 14.500,00. Deduceva l'attore che, immediatamente dopo la consegna del veicolo, questo accusava malfunzionamenti e difetti che venivano denunciati formalmente con pec del 2.8.2022. Poiché la società venditrice non provvedeva all'eliminazione dei difetti, l'attore provvedeva personalmente a fare eseguire alcuni interventi di riparazione con un esborso di € 2.704,84 e, quindi, presentava davanti a questo Tribunale ricorso ex art. 696 bis c.p.c. volto ad accertare i vizi denunciati e a quantificarne il costo di eliminazione. L'attore allegava, pertanto, la relazione di c.t.u. depositata nel predetto procedimento di istruzione preventiva, dalla quale emergeva la sussistenza dei vizi e l'effettiva immatricolazione del veicolo nel 2006 anziché nel 2018 come risultante dai documenti consegnati dalla venditrice. L'attore concludeva chiedendo, in principalità, la risoluzione del contratto per le gravi difformità del veicolo venduto e la condanna della convenuta venditrice alla restituzione del prezzo di vendita e al risarcimento dei danni come segue indicati: “b) € 2.704,84, a titolo di somme corrisposte dal sig. LO per la risoluzione di alcuni vizi e difetti non differibili (sub doc. 8); c) spese legali per il ricorso ex art. 696 bis cpc per € 3.555,46 (doc. 15); d) spese per il proprio CTP per € 507,52 (doc. 16); e) spese per il compenso del CTU per € 2.181,98 (doc. 17); d) spese per deposito del veicolo (di fatto non utilizzabile) per € 933,30 (doc. 18); e) spese di noleggio di mezzo sostitutivo per € 2.094,98 (doc. 19)”. In via subordinata l'attore chiedeva, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione, la sola condanna della convenuta al risarcimento dei danni, così quantificati: a) € 2.071,16 a titolo di riduzione del valore del prezzo del veicolo;
b) € 2.857,24, a titolo di costi quantificati dal CTU per la risoluzione dei vizi e difetti;
c) € 2.704,84, a titolo di somme corrisposte dal sig. LO per la risoluzione di alcuni vizi e difetti non differibili (sub doc. 8); d) spese legali per il ricorso ex art. 696 bis cpc per € 3.555,46 (doc. 15); e) spese per il proprio CTP per € 507,52 (doc. 16); f) spese per il compenso del CTU per € 2.181,98 (doc. 17); g) spese per deposito del veicolo (di fatto non utilizzabile) per € 933,30 (doc. 18); h) spese di noleggio di mezzo sostitutivo per € 2.094,98 (doc. 19); il tutto per un totale di € 16.906,48.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. La convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi del veicolo acquistato, atteso che la pec del 2.8.2022 non poteva ritenersi di denuncia degli stessi e che la successiva pec del 14.9.2022 doveva ritenersi ormai tardiva. Quindi, la convenuta negava la sussistenza dei vizi lamentati invocando gli esiti della c.t.u. e affermando l'agevole riconoscibilità di gran parte degli stessi, da ricollegarsi in realtà al normale stato di usura e alla vetustà del veicolo. Rilevava la convenuta che la c.t.u. non aveva potuto verificare parte dei vizi denunciati in quanto oggetto di interventi riparativi eseguiti dall'acquirente i quali avevano impedito ogni accertamento dei vizi medesimi.
pagina 2 di 5 Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. il giudice istruttore disattendeva le deduzioni istruttorie delle parti con ordinanza del 10.10.2024. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.3.2025.
***
Le domande attoree si fondano sul contratto di compravendita intercorso tra le parti, soggetto alla disciplina di cui al d.lg. n. 206/2005, stante l'incontroversa qualità di consumatore dell'acquirente, odierno attore.
Quest'ultimo fa valere il difetto di conformità al contratto, ai sensi dell'art. 129 d.lg. n. 206/2005 e aziona, in via principale, il rimedio maggiore della risoluzione del contratto, assumendo l'inerzia del venditore nell'eliminazione dei difetti lamentati e la loro gravità e, in via subordinata, il rimedio del solo risarcimento del danno.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa del convenuta è infondata.
Al contratto oggetto di causa, stipulato in data 30.6.2022, si applica la disciplina degli artt. 128 e ss.. d.lg.
n. 206/2005, come novellata dal d.lg. n. 170/2021, le cui norme modificative sono applicabili ai contratti stipulati successivamente al 1°.1.2022 (art. 2).
Tale nuova disciplina ha eliminato la previsione del termine decadenziale prima previsto dall'art. 132,
2° comma, d.lg. n. 206/2005, risultando operante il solo termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla data della consegna del bene. Pertanto, nessuna decadenza impedisce l'esperimento delle azioni intraprese dall'acquirente.
Con riguardo al difetto di conformità relativo all'anno di immatricolazione del veicolo, indicato nel 2008 nelle dichiarazioni rese dalla venditrice al momento della vendita ma risultato essere in realtà il 2006, va osservato che detta obiettiva non conformità del ben consegnato rispetto al contratto non può ritenersi grave al punto da giustificare la risoluzione del contratto, considerato che la maggiore vetustà del veicolo
(2 anni) va rapportata alla vita complessiva dello stesso (14 anni) e che non sono state allegate circostanze tali da evidenziare una minore funzionalità o utilità del veicolo per il solo fatto della sua maggiore anzianità e nemmeno una significativa differenza di quotazione. L'acquirente ha acquistato il veicolo ritenendolo avere già quattordici anni di vita (e con un chilometraggio elevato che non è stato messo in discussione in giudizio) e la circostanza che ne avesse in realtà solo due in più non vale a far ritenere che egli non lo avrebbe acquistato se ne fosse stato al corrente. Il difetto di conformità in questione avrebbe potuto giustificare l'esperimento del diverso rimedio della riduzione del prezzo proporzionale al minor valore del veicolo stesso, ex art. 135 quater 1° comma, d.lg. n. 206/2005, ma non quello della risoluzione, destinato alle ipotesi di difformità grave.
Vanno ora esaminati gli altri difetti lamentati dall'attore e in particolare: 1) Copiosa perdita di olio;
2) Problematiche agli iniettori;
3) Problematiche alla retromarcia che non si inseriva;
4) Problematiche ai freni;
5) Mancato funzionamento del condizionatore;
6) Problematiche alle balestre posteriori;
7)
Sussistenza di ruggine sulla scocca;
8) Problematiche all'impianto elettrico (impossibilità di inserire le frecce e gli abbaglianti, anabbaglianti che rimanevano inseriti e funzionamento continuo del tergicristallo); 9) Presenza di ruggine sul piantone;
10) Problematiche allo sterzo;
11) Problematiche al sistema 4WD (che rimane inserito sul quadro); 12) Problematiche alle sospensioni dell'avantreno; 13)
Problematiche con la terza marcia che fatica ad inserirsi;
14) Presenza di una crepa sul lunotto anteriore in alto a destra;
15) Passaruota anteriori mancanti;
16) Cerniera della portiera anteriore sinistra usurata;
17) Gancio traino non omologato.
Va osservato che, nel presente giudizio, l'acquirente del bene ha l'onere di provare l'esistenza del difetto che rende il bene non conforme (Cass. n. 21084/2022; n. 32514 del 2023). Orbene, l'eliminazione dei pretesi difetti ad opera dell'officina incaricata dall'attore prima che il c.t.u. potesse accertarne l'effettiva esistenza lascia indimostrata l'esistenza dei difetti in questione, non soccorrendo la capitolazione di prova pagina 3 di 5 testimoniale in quanto, sul punto, di carattere valutativo. Né la produzione in giudizio delle relative fatture può sopperire allo scopo, trattandosi di documento fiscale rappresentativo di prestazioni eseguite ma privo di valore probatorio nell'imputazione dei lavori medesimi alla necessità di emenda di difetti.
Non può che procedersi, allora, alla quantificazione del costo di eliminazione dei difetti oggetto di effettivo riscontro da parte del c.t.u. e, precisamente: presenza di ruggine sul telaio sottoscocca e sui longheroni: costo stimato per la ripresa delle suddette zone interessate e successivo trattamento antiruggine bituminoso (manodopera inclusa) = €.200,00+(€.44 x 10h) = €.640,00+IVA22% = €.780,80; presenza di due balestre posteriori differenti: costo stimato per la loro sostituzione (manodopera inclusa)
- (€.190 x 2)+(€.44 x 2h) = €.468,00+IVA22% = €.570,96; mancato funzionamento del condizionatore: costo stimato per la sostituzione delle tubazioni dell'intero circuito (manodopera inclusa) =
€.100,00+(€.44 x 7h) = €.408,00+IVA22% = €.497,76; istallazione di un gancio traino privo di documentazione di omologazione: costo stimato per la istallazione di un gancio traino omologato (manodopera inclusa) = €.300,00 + (€.44 x 2h) = €.388,00+IVA22% = €.473,36; presenza della crepa sul parabrezza ed assenza passaruota anteriore: costo per la sostituzione del parabrezza ed istallazione del passaruota anteriore = (€.310,00+40,00)+(€.44 x 2h) = €.438,00+IVA22% = €.534,36.
Con riguardo a tali difetti, riscontrati dal c.t.u. per mezzo di esame diretto del veicolo e non certo accettabili anche tenendo conto della vetustà del veicolo, il costo di eliminazione assomma a € 2.857,24 e tale somma costituisce voce di danno risarcibile da riconoscere all'attore. Va escluso un ulteriore danno da riduzione del valore del veicolo, attesa l'idoneità delle riparazioni sopra indicate a ripristinare il normale stato d'uso del veicolo stesso.
Nulla è dovuto per gli interventi meccanici fatti eseguire dall'attore, non essendovi prova della loro necessità o congruità tecnica in relazione alla preesistenza di difetti da emendare. Non può sottacersi che nessuna circostanza oggettiva è stata allegata dall'attore per evidenziare, anche solo in via presuntiva, la necessità del ricorso ad un mezzo sostituivo in relazione all'uso previsto e l'omogeneità funzionale e tipologica del veicolo noleggiato rispetto a quello acquistato.
Vanno esclusi i pretesi costi da deposito del veicolo e per noleggio di veicolo sostitutivo, non essendo provato alcun esborso a tale titolo e non bastando a tale scopo l'allegazione di fatture non quietanzate.
Con riguardo alle spese sostenute nella fase di istruzione preventiva svoltasi ex art. 696 bis c.p.c., le stesse devono essere liquidate ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito del presente giudizio di merito
(Cass., n. 28677/2023; n. 9735/2020). Le stesse spese devono essere compensate per un mezzo, tenuto conto della parziale soccombenza della convenuta, chiamata a rispondere della restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.857,24, oltre rivalutazione monetaria istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino ad oggi e interessi legali sulle somme liquidate ad oggi fino al saldo;
compensa per un mezzo le spese di lite;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della restante quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata per il presente giudizio in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e un mezzo delle anticipazioni sostenute (c.u., marche) e, per il procedimento di a.t.p., in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e quota di un mezzo delle anticipazioni (c.u., marche e spese di c.t.p. pari a € 507,52); pone definitivamente le spese di c.t.u. già liquidate a carico della società convenuta per tre quarti e a carico dell'attore per un quarto.
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Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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