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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
5883/2022 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5883/2022, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di finanziamento
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
CO VE (SA), Corso Vittorio Emanuele n. 36, C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Delli C.F._1
Bovi del Foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in CO VE (SA), Via Fratelli Rosselli n. 155
- Opponente/Attore –
E
Società Unipersonale con sede sociale in Conegliano Controparte_1
(TV) Via Vittorio Alfieri 1, p.iva , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
Frascino del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, Via F. Crispi 1/30 di Salerno
- Opposta/Convenuta –
società a responsabilità limitata con unico socio, con Controparte_2 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, C.F. , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Benevento, Via Pacevecchia n.
14/C
- Successore ex art. 111 c.p.c. –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
07/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.07.2022, Parte_1
ritualmente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1202/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data
06.05.2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.276,86, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi:
1) Improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) vessatorietà delle clausole contrattuali;
4) usurarietà degli interessi di mora.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni avversarie Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nelle more del giudizio, il credito veniva ceduto a che Controparte_2
interveniva nel processo ex art. 111 c.p.c. facendo proprie le difese della cedente.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, il precedente G.U. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, istruita la causa documentalmente, rinviava per la decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. Sulla mediazione obbligatoria
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere disattesa.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
19596/2020, "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta".
Nel caso di specie, la parte opposta ha regolarmente attivato la procedura di mediazione presso l'organismo INFRAMEDIA, che si è conclusa negativamente per mancata partecipazione dell'opponente.
Tale circostanza, lungi dal costituire causa di improcedibilità, deve essere valutata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. quale argomento di prova della mancanza di volontà conciliativa da parte dell'opponente.
2. Sulla prescrizione del credito
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il credito deriva da contratto di finanziamento personale stipulato in data 10.12.2010 per l'importo di € 11.000,00, da rimborsare in 84 rate mensili di € 199,00 ciascuna, con ultima scadenza prevista per dicembre 2017.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di finanziamento il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che "il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".
Nel caso di specie, il termine di prescrizione iniziava a decorrere da dicembre 2017 e si sarebbe compiuto solo nel dicembre 2027.
Inoltre, sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.:
- lettera raccomandata del 19.08.2015 con comunicazione di cessione del credito e messa in mora;
- lettera raccomandata del 22.04.2021 di con intimazione CP_1
di pagamento;
- decreto ingiuntivo notificato in data 27.05.2022.
Tutti questi atti, regolarmente pervenuti nella sfera di conoscibilità del debitore, hanno interrotto validamente la prescrizione.
3. Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali
L'eccezione di vessatorietà è infondata.
Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che il debitore ha sottoscritto specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine.
Per altro verso si evidenzia come le clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori in caso di inadempimento o ritardo sono vessatorie solo se di importo manifestamente eccessivo, e pur distinguendo tra la tutela antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996 e la disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 33 del Codice del Consumo, il rispetto dei limiti legali costituisce un elemento significativo nella valutazione della manifesta eccessività richiesta per la configurazione della vessatorietà, non potendosi ritenere tale la clausola che riconduce espressamente la misura degli interessi moratori nei limiti previsti dalla legge n. 108/1996.
Nel contratto in esame, la clausola sugli interessi di mora prevede un tasso pari a 10 punti percentuali in più del tasso BCE, che al momento della stipula era dell'1%, determinando un tasso di mora dell'11%, ben al di sotto del limite soglia del 16,890% previsto per la categoria dei crediti personali nel trimestre ottobre-dicembre 2010.
4. Sull'usurarietà degli interessi
L'eccezione di usurarietà è altresì generica e infondata.
Come consolidato in giurisprudenza, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di allegare in modo specifico e circostanziato il tipo contrattuale, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto.
L'opponente si è limitato a una contestazione generica senza produrre i decreti ministeriali di riferimento né indicare specificamente i tassi soglia asseritamente violati.
5. Sulla fondatezza del credito
Il credito azionato risulta pienamente provato dalla documentazione prodotta, costituita da:
- contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore;
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.;
- documentazione relativa alle cessioni del credito.
Come pacifico in giurisprudenza, una volta che il creditore abbia documentato il titolo del credito mediante il contratto, l'avvenuta erogazione e l'estratto conto, grava sul debitore l'onere di provare di aver estinto, totalmente o parzialmente, il debito.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già contabilizzati (le prime 10 rate), né ha contestato specificamente l'ammontare del credito.
6. Sulle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. tra le parti originarie e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1701,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di Controparte_1
I mutevoli orientamenti giurisprudenziali in materia inducono il
Tribunale a ritenere non sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Invece, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria comporta, ai sensi dell'art. 12- bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1202/2022 del Tribunale di Salerno.
ON al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. COMPENSA le spese tra e Parte_1 Controparte_2
ON , ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. Parte_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria.
Così deciso in Salerno il 21/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5883/2022, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di finanziamento
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
CO VE (SA), Corso Vittorio Emanuele n. 36, C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Delli C.F._1
Bovi del Foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in CO VE (SA), Via Fratelli Rosselli n. 155
- Opponente/Attore –
E
Società Unipersonale con sede sociale in Conegliano Controparte_1
(TV) Via Vittorio Alfieri 1, p.iva , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
Frascino del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, Via F. Crispi 1/30 di Salerno
- Opposta/Convenuta –
società a responsabilità limitata con unico socio, con Controparte_2 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, C.F. , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Benevento, Via Pacevecchia n.
14/C
- Successore ex art. 111 c.p.c. –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
07/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.07.2022, Parte_1
ritualmente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1202/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data
06.05.2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.276,86, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi:
1) Improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) vessatorietà delle clausole contrattuali;
4) usurarietà degli interessi di mora.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni avversarie Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nelle more del giudizio, il credito veniva ceduto a che Controparte_2
interveniva nel processo ex art. 111 c.p.c. facendo proprie le difese della cedente.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, il precedente G.U. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, istruita la causa documentalmente, rinviava per la decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. Sulla mediazione obbligatoria
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere disattesa.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
19596/2020, "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta".
Nel caso di specie, la parte opposta ha regolarmente attivato la procedura di mediazione presso l'organismo INFRAMEDIA, che si è conclusa negativamente per mancata partecipazione dell'opponente.
Tale circostanza, lungi dal costituire causa di improcedibilità, deve essere valutata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. quale argomento di prova della mancanza di volontà conciliativa da parte dell'opponente.
2. Sulla prescrizione del credito
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il credito deriva da contratto di finanziamento personale stipulato in data 10.12.2010 per l'importo di € 11.000,00, da rimborsare in 84 rate mensili di € 199,00 ciascuna, con ultima scadenza prevista per dicembre 2017.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di finanziamento il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che "il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".
Nel caso di specie, il termine di prescrizione iniziava a decorrere da dicembre 2017 e si sarebbe compiuto solo nel dicembre 2027.
Inoltre, sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.:
- lettera raccomandata del 19.08.2015 con comunicazione di cessione del credito e messa in mora;
- lettera raccomandata del 22.04.2021 di con intimazione CP_1
di pagamento;
- decreto ingiuntivo notificato in data 27.05.2022.
Tutti questi atti, regolarmente pervenuti nella sfera di conoscibilità del debitore, hanno interrotto validamente la prescrizione.
3. Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali
L'eccezione di vessatorietà è infondata.
Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che il debitore ha sottoscritto specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine.
Per altro verso si evidenzia come le clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori in caso di inadempimento o ritardo sono vessatorie solo se di importo manifestamente eccessivo, e pur distinguendo tra la tutela antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996 e la disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 33 del Codice del Consumo, il rispetto dei limiti legali costituisce un elemento significativo nella valutazione della manifesta eccessività richiesta per la configurazione della vessatorietà, non potendosi ritenere tale la clausola che riconduce espressamente la misura degli interessi moratori nei limiti previsti dalla legge n. 108/1996.
Nel contratto in esame, la clausola sugli interessi di mora prevede un tasso pari a 10 punti percentuali in più del tasso BCE, che al momento della stipula era dell'1%, determinando un tasso di mora dell'11%, ben al di sotto del limite soglia del 16,890% previsto per la categoria dei crediti personali nel trimestre ottobre-dicembre 2010.
4. Sull'usurarietà degli interessi
L'eccezione di usurarietà è altresì generica e infondata.
Come consolidato in giurisprudenza, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di allegare in modo specifico e circostanziato il tipo contrattuale, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto.
L'opponente si è limitato a una contestazione generica senza produrre i decreti ministeriali di riferimento né indicare specificamente i tassi soglia asseritamente violati.
5. Sulla fondatezza del credito
Il credito azionato risulta pienamente provato dalla documentazione prodotta, costituita da:
- contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore;
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.;
- documentazione relativa alle cessioni del credito.
Come pacifico in giurisprudenza, una volta che il creditore abbia documentato il titolo del credito mediante il contratto, l'avvenuta erogazione e l'estratto conto, grava sul debitore l'onere di provare di aver estinto, totalmente o parzialmente, il debito.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già contabilizzati (le prime 10 rate), né ha contestato specificamente l'ammontare del credito.
6. Sulle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. tra le parti originarie e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1701,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di Controparte_1
I mutevoli orientamenti giurisprudenziali in materia inducono il
Tribunale a ritenere non sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Invece, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria comporta, ai sensi dell'art. 12- bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1202/2022 del Tribunale di Salerno.
ON al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. COMPENSA le spese tra e Parte_1 Controparte_2
ON , ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. Parte_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria.
Così deciso in Salerno il 21/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti