Articolo 6 della Legge 13 luglio 1965, n. 883
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1965
Art. 6.
Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.
Entrata in vigore il 13 agosto 1965