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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.70/24 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
generale alle liti, dall'Avv. Roberto Giovannelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Riccardo Rossi;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_2
liti, dall'Avv. Germano Nicolini;
(c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
appellate avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; conclusioni: appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in totale riforma della sentenza n.
425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro … pubblicata il 15.06.2023, disattesa ogni contraria
1 domanda, istanza od eccezione, per le motivazioni esposte in narrativa: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.425/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia lIll.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata e della relativa procedura esecutiva, anche inaudita altera parte, per i gravi motivi descritti in narrativa;
nel merito, instaurato il contraddittorio, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, per le motivazioni esposte in narrativa, annullare la cartella esattoriale impugnata e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. ai Parte_1
Parte_ convenuti in relazione alla stessa;
in via subordinata riconoscere il diritto di verso il Sig.
nei limiti del 20% della metà del debito di cui sia data prova. Con vittoria di Parte_1
spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
“nel merito in via principale: respingere l'appello perché tardivo Controparte_4
ed inammissibile, in quanto notificato oltre il termine per impugnare, e comunque perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante ed inerenti la garanzia fideiussoria afferente il finanziamento ricevuto dalla società Office Division S.r.l., e quindi, qualora fosse accolta la domanda formulata dall'appellante di annullamento della cartella di pagamento per nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata a garanzia di tale finanziamento, a suo tempo erogato dalla si chiede che l'appellata che a Parte_3 Controparte_2 Parte_3
è succeduta, venga condannata a manlevare e tenere indenne il
[...] Parte_4
dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, nonché sia pure condannata al rimborso delle spese di difesa sostenute dallo stesso Parte_5
con vittoria di spese e compensi professionali”;
2 “Piaccia allIll.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione, deduzione reietta o disattesa, per i motivi esposti in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività e dunque l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
, con conseguente conferma della sentenza n. 425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro,
[...]
depositata in cancelleria in data 16 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG n. 1244/2022; nel merito, in via principale: rigettare il gravame proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro, depositata in cancelleria in data 16 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG n. 1244/2022. Con vittoria di spese e compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello e delle eccezioni formulate dalle appellate.
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalle appellate ed incentrate sulla tardiva proposizione del gravame in ragione dell'inosservanza del termine perentorio contemplato dal primo comma dell'art. 327 c.p.c.
L'eccezione, che ha già ricevuto un primo scrutinio critico in sede di delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è fondata.
All'esito della notificazione della cartella esattoriale (non riguardante, peraltro, il pagamento di imposte), ossia di un titolo esecutivo stragiudiziale, ha coerentemente Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 615
c.p.c.
3 Nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, rubricato appunto “opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione ex artt. 615 e 624 c.p.c.” ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si legge quanto segue: “ … il Sig. propone opposizione Parte_1
all' esecuzione intrapresa dall'Agente della Riscossione e , in quanto: i) il credito CP_1
portato dalla cartella impugnata è totalmente incerto ed improvato;
ii) l'esecuzione esattoriale non è consentita e difetta di valido titolo esecutivo;
iii) la fideiussione azionata è nulla o, comunque, scaduta e/o estinta”.
Non vi è, pertanto, alcun dubbio in ordine alla circostanza dell'avvenuta instaurazione di un giudizio di opposizione all'esecuzione e, dunque, della mancata operatività dei termini di sospensione feriale, giusto il disposto di cui all' art. 3 della l. n. 742 del 1969.
Il convincimento non è incrinato dall'avvenuta proposizione, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, di domande volte all'accertamento o all'inefficacia della fideiussione rilasciata da , ovvero della fonte negoziale del credito oggetto della pretesa Parte_1
esecutiva.
Vi è, infatti, che i lamentati profili di nullità, diretti a conseguire la caducazione del titolo stragiudiziale, si configurano come le ragioni su cui si fonda l'opposizione all'esecuzione.
In altri e più compiuti termini, “il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3542 del 13/02/2020)”.
La manca operatività della sospensione feriale dei termini comporta, dunque, la decadenza dalla proposizione del mezzo di impugnazione poiché dalla pubblicazione della sentenza (15.6.2023) alla notificazione dell'atto di appello (15.1.2024) decorre un termine superiore a mesi sei.
II. La fondatezza dell'eccezione preliminare, riguardante un profilo rilevabile anche d'ufficio, assorbe tutti i motivi di impugnazione e conduce di per sé al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
Le difese appellate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
4 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fese studio e per la fase introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.70/24 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
generale alle liti, dall'Avv. Roberto Giovannelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Riccardo Rossi;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_2
liti, dall'Avv. Germano Nicolini;
(c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
appellate avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; conclusioni: appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in totale riforma della sentenza n.
425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro … pubblicata il 15.06.2023, disattesa ogni contraria
1 domanda, istanza od eccezione, per le motivazioni esposte in narrativa: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.425/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia lIll.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata e della relativa procedura esecutiva, anche inaudita altera parte, per i gravi motivi descritti in narrativa;
nel merito, instaurato il contraddittorio, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, per le motivazioni esposte in narrativa, annullare la cartella esattoriale impugnata e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. ai Parte_1
Parte_ convenuti in relazione alla stessa;
in via subordinata riconoscere il diritto di verso il Sig.
nei limiti del 20% della metà del debito di cui sia data prova. Con vittoria di Parte_1
spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
“nel merito in via principale: respingere l'appello perché tardivo Controparte_4
ed inammissibile, in quanto notificato oltre il termine per impugnare, e comunque perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante ed inerenti la garanzia fideiussoria afferente il finanziamento ricevuto dalla società Office Division S.r.l., e quindi, qualora fosse accolta la domanda formulata dall'appellante di annullamento della cartella di pagamento per nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata a garanzia di tale finanziamento, a suo tempo erogato dalla si chiede che l'appellata che a Parte_3 Controparte_2 Parte_3
è succeduta, venga condannata a manlevare e tenere indenne il
[...] Parte_4
dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, nonché sia pure condannata al rimborso delle spese di difesa sostenute dallo stesso Parte_5
con vittoria di spese e compensi professionali”;
2 “Piaccia allIll.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione, deduzione reietta o disattesa, per i motivi esposti in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività e dunque l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
, con conseguente conferma della sentenza n. 425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro,
[...]
depositata in cancelleria in data 16 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG n. 1244/2022; nel merito, in via principale: rigettare il gravame proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 425/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro, depositata in cancelleria in data 16 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG n. 1244/2022. Con vittoria di spese e compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello e delle eccezioni formulate dalle appellate.
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalle appellate ed incentrate sulla tardiva proposizione del gravame in ragione dell'inosservanza del termine perentorio contemplato dal primo comma dell'art. 327 c.p.c.
L'eccezione, che ha già ricevuto un primo scrutinio critico in sede di delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è fondata.
All'esito della notificazione della cartella esattoriale (non riguardante, peraltro, il pagamento di imposte), ossia di un titolo esecutivo stragiudiziale, ha coerentemente Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 615
c.p.c.
3 Nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, rubricato appunto “opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione ex artt. 615 e 624 c.p.c.” ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si legge quanto segue: “ … il Sig. propone opposizione Parte_1
all' esecuzione intrapresa dall'Agente della Riscossione e , in quanto: i) il credito CP_1
portato dalla cartella impugnata è totalmente incerto ed improvato;
ii) l'esecuzione esattoriale non è consentita e difetta di valido titolo esecutivo;
iii) la fideiussione azionata è nulla o, comunque, scaduta e/o estinta”.
Non vi è, pertanto, alcun dubbio in ordine alla circostanza dell'avvenuta instaurazione di un giudizio di opposizione all'esecuzione e, dunque, della mancata operatività dei termini di sospensione feriale, giusto il disposto di cui all' art. 3 della l. n. 742 del 1969.
Il convincimento non è incrinato dall'avvenuta proposizione, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, di domande volte all'accertamento o all'inefficacia della fideiussione rilasciata da , ovvero della fonte negoziale del credito oggetto della pretesa Parte_1
esecutiva.
Vi è, infatti, che i lamentati profili di nullità, diretti a conseguire la caducazione del titolo stragiudiziale, si configurano come le ragioni su cui si fonda l'opposizione all'esecuzione.
In altri e più compiuti termini, “il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3542 del 13/02/2020)”.
La manca operatività della sospensione feriale dei termini comporta, dunque, la decadenza dalla proposizione del mezzo di impugnazione poiché dalla pubblicazione della sentenza (15.6.2023) alla notificazione dell'atto di appello (15.1.2024) decorre un termine superiore a mesi sei.
II. La fondatezza dell'eccezione preliminare, riguardante un profilo rilevabile anche d'ufficio, assorbe tutti i motivi di impugnazione e conduce di per sé al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
Le difese appellate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
4 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fese studio e per la fase introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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