TAR
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00325 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00837/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2024, proposto da SH
UH, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del nulla osta per lavoro subordinato in favore del signor AH
UH N. 00837/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. UH SH ha impugnato il decreto in data
24.07.2024 con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto la sua istanza del 4.12.2023 di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, presentata in favore del lavoratore
AH AD nel settore dell'assistenza familiare nell'ambito della procedura per i flussi di ingresso di cittadini extracomunitari relativa al triennio 2023-2025.
Il provvedimento è motivato come segue: “dallo stato di famiglia agli atti, la S.V. risulta avere un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. il requisito reddituale minimo per l'ottenimento del beneficio richiesto è fissato in euro 27.000. possono concorrere al raggiungimento della soglia reddituale minima solo i redditi provenienti da parenti entro il secondo grado. tale legame di parentela non è stato provato con documentazione idonea”.
A sostegno del ricorso l'interessato deduce un unico motivo, rubricato “errata applicazione delle norme di legge. Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti conseguente anche al difetto di istruttoria (da attribuirsi alla P.A. che ha deliberatamente ignorato le integrazioni documentali fornite da parte ricorrente)”: egli lamenta l'illegittimità del provvedimento qui gravato in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato che lo stesso era in possesso dei requisiti reddituali necessari ad ottenere il titolo richiesto, in quanto derivante dal cumulo del reddito proprio con quello del fratello AD EB, rapporto attestato N. 00837/2024 REG.RIC.
dal certificato di stato di famiglia depositato in giudizio. Ha sostenuto inoltre di aver prodotto, sia tramite CAF sia tramite il proprio legale, tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione ed ha concluso affermando che “è pacifico che in presenza di un reddito superiore ai 27.000 € richiesti e a tutti gli altri requisiti puntualmente documentati, la Prefettura di Brescia non poteva procedere al rigetto della domanda”.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la difesa erariale ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, evidenziando come:
1.- ricevuta la domanda di nulla osta, l'Amministrazione aveva inviato al ricorrente un primo preavviso di rigetto per mancata dimostrazione del requisito reddituale, invitandolo a produrre l'asseverazione di professionista abilitato;
2.- il ricorrente produceva quindi un'asseverazione attestante un reddito di €
45.759,21, tuttavia poi accertato non corrispondente alla dichiarazione dei redditi inviata dal medesimo all'Agenzia delle Entrate, comprovante la percezione di un reddito di € 22.652,16;
3.- la Prefettura trasmetteva dunque un secondo preavviso di rigetto, invitando il ricorrente ad integrare il reddito con quello di familiari conviventi, parenti entro il secondo grado; al chè l'interessato trasmetteva (i) un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di Ospitaletto, senza precisare i legami di parentela richiesti, nonché (ii) copia dei decreti del Tribunale dei Minori di Brescia attestanti l'affidamento del richiedente, AD SH, al sig. Ahmed Alì, asserito soggetto integrante (all. n. 4 resistente).
4.- ritenuta inidonea la documentazione prodotta, la Prefettura gli notificava un terzo preavviso di rigetto, a seguito del quale il ricorrente, per il tramite del difensore, produceva un'asseverazione questa volta riportante il reddito di € 22.652,71, N. 00837/2024 REG.RIC.
chiedendo di valutare ai fini istruttori il solo reddito del sig. AD SH, in quanto ritenuto sufficiente;
5.- notificato il quarto preavviso di diniego, in assenza di ulteriori osservazioni, la
Prefettura emetteva il provvedimento di rigetto qui impugnato.
Infine, l'Amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che il documento indicato dal ricorrente nel gravame come “certificato di stato di famiglia” non è mai stato prodotto in sede procedimentale.
In prossimità dell'udienza di merito, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e documenti.
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, devono essere espunti dal fascicolo processuale la memoria e la documentazione depositate dal ricorrente in data 16.2.2026, in quanto tardive.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto, posto che dalla documentazione versata agli atti di causa risulta che l'interessato non era in possesso del requisito reddituale richiesto al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta.
Come evidenziato nel gravame, la circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023 ha definito i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere il cittadino non appartenente all'Unione europea, fornendo, a tal fine, appositi criteri per specifiche casistiche e settori produttivi. Per il settore dell'assistenza familiare, la suddetta circolare ha stabilito che “con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore
a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito N. 00837/2024 REG.RIC.
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)”.
Nel caso di specie, la Prefettura, facendo applicazione del limite reddituale appena riportato, ha rilevato che il ricorrente, appartenendo ad un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, disponeva di un reddito imponibile per l'anno di riferimento, inferiore ad € 27.000, non avendo provveduto a comprovare nel procedimento il legame di parentela necessario per l'integrazione del reddito con quello di altri componenti il nucleo, ragione per la quale non poteva essere rilasciato il richiesto nulla osta.
Le contestazioni che muove al riguardo il ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate.
Innanzitutto, come accennato in narrativa, va chiarito che il reddito percepito dall'interessato, valutabile ai fini della concessione del nulla osta, risultava pari ad €
22.652,16, come indicato nell'asseverazione del 15.3.2024, prodotta in sede procedimentale. Non può dunque farsi riferimento all'importo reddituale indicato nell'asseverazione depositata dal ricorrente in giudizio, riferita ad un reddito di €
45.759,21, in quanto difforme da quello indicato nella dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate.
In secondo luogo, il ricorrente ha omesso nella sede procedimentale di dare piena e compiuta dimostrazione del legame di parentela tra lui e il sig. AD
EB e di fornire la documentazione relativa al reddito del fratello. Il
“certificato” di stato di famiglia prodotto dal ricorrente - sub doc. 6- è stato prodotto solo in questo giudizio e non è stato tempestivamente sottoposto all'Amministrazione nel corso del procedimento.
Pure a fronte dello specifico rilievo della carenza documentale inerente al legame “di secondo grado” e alla richiesta di allegazione del documento del soggetto integrante contenuti nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cfr. N. 00837/2024 REG.RIC.
atto del 28.3.2024, doc. 2) il ricorrente nulla ha controdedotto sul punto, né ha fornito tempestivamente elementi utili all'Amministrazione per l'approfondimento della pratica.
Ed anzi, successivamente al preavviso di rigetto, lo stesso ricorrente ha persino rinunciato ad avvalersi della facoltà di cumulo reddituale: nelle osservazioni difensive del 29.4.2024 ha infatti rappresentato di disporre di redditi sufficienti per il conseguimento del beneficio “senza l'integrazione con i redditi di un altro soggetto” ed ha espressamente richiesto all'Amministrazione di “valutare la pratica… con il solo reddito del signor UH Shabaz”.
Infine, quanto alla documentazione relativa all'affidamento dello SH allo zio
ME Ali, nominato suo tutore con decreto del giudice tutelare del 27.6.2012, va rilevato che la tutela è venuta meno ex lege al momento del raggiungimento della minore età del ricorrente (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/12/2024, n.34990), ossia nell'anno 2014, con la conseguenza che, al momento di presentazione della domanda di nulla osta, nell'anno 2023, il reddito dello zio, ancorchè convivente, non poteva essere considerato ai fini del cumulo dei redditi, essendo l'integrazione possibile solo per i parenti entro il secondo grado.
Il provvedimento impugnato, pertanto, legittimamente emesso sulla base della documentazione acquisita al procedimento, è esente dalle censure proposte col presente gravame.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 00837/2024 REG.RIC.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO AN BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00325 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00837/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2024, proposto da SH
UH, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del nulla osta per lavoro subordinato in favore del signor AH
UH N. 00837/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. UH SH ha impugnato il decreto in data
24.07.2024 con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto la sua istanza del 4.12.2023 di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, presentata in favore del lavoratore
AH AD nel settore dell'assistenza familiare nell'ambito della procedura per i flussi di ingresso di cittadini extracomunitari relativa al triennio 2023-2025.
Il provvedimento è motivato come segue: “dallo stato di famiglia agli atti, la S.V. risulta avere un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. il requisito reddituale minimo per l'ottenimento del beneficio richiesto è fissato in euro 27.000. possono concorrere al raggiungimento della soglia reddituale minima solo i redditi provenienti da parenti entro il secondo grado. tale legame di parentela non è stato provato con documentazione idonea”.
A sostegno del ricorso l'interessato deduce un unico motivo, rubricato “errata applicazione delle norme di legge. Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti conseguente anche al difetto di istruttoria (da attribuirsi alla P.A. che ha deliberatamente ignorato le integrazioni documentali fornite da parte ricorrente)”: egli lamenta l'illegittimità del provvedimento qui gravato in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato che lo stesso era in possesso dei requisiti reddituali necessari ad ottenere il titolo richiesto, in quanto derivante dal cumulo del reddito proprio con quello del fratello AD EB, rapporto attestato N. 00837/2024 REG.RIC.
dal certificato di stato di famiglia depositato in giudizio. Ha sostenuto inoltre di aver prodotto, sia tramite CAF sia tramite il proprio legale, tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione ed ha concluso affermando che “è pacifico che in presenza di un reddito superiore ai 27.000 € richiesti e a tutti gli altri requisiti puntualmente documentati, la Prefettura di Brescia non poteva procedere al rigetto della domanda”.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la difesa erariale ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, evidenziando come:
1.- ricevuta la domanda di nulla osta, l'Amministrazione aveva inviato al ricorrente un primo preavviso di rigetto per mancata dimostrazione del requisito reddituale, invitandolo a produrre l'asseverazione di professionista abilitato;
2.- il ricorrente produceva quindi un'asseverazione attestante un reddito di €
45.759,21, tuttavia poi accertato non corrispondente alla dichiarazione dei redditi inviata dal medesimo all'Agenzia delle Entrate, comprovante la percezione di un reddito di € 22.652,16;
3.- la Prefettura trasmetteva dunque un secondo preavviso di rigetto, invitando il ricorrente ad integrare il reddito con quello di familiari conviventi, parenti entro il secondo grado; al chè l'interessato trasmetteva (i) un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di Ospitaletto, senza precisare i legami di parentela richiesti, nonché (ii) copia dei decreti del Tribunale dei Minori di Brescia attestanti l'affidamento del richiedente, AD SH, al sig. Ahmed Alì, asserito soggetto integrante (all. n. 4 resistente).
4.- ritenuta inidonea la documentazione prodotta, la Prefettura gli notificava un terzo preavviso di rigetto, a seguito del quale il ricorrente, per il tramite del difensore, produceva un'asseverazione questa volta riportante il reddito di € 22.652,71, N. 00837/2024 REG.RIC.
chiedendo di valutare ai fini istruttori il solo reddito del sig. AD SH, in quanto ritenuto sufficiente;
5.- notificato il quarto preavviso di diniego, in assenza di ulteriori osservazioni, la
Prefettura emetteva il provvedimento di rigetto qui impugnato.
Infine, l'Amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che il documento indicato dal ricorrente nel gravame come “certificato di stato di famiglia” non è mai stato prodotto in sede procedimentale.
In prossimità dell'udienza di merito, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e documenti.
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, devono essere espunti dal fascicolo processuale la memoria e la documentazione depositate dal ricorrente in data 16.2.2026, in quanto tardive.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto, posto che dalla documentazione versata agli atti di causa risulta che l'interessato non era in possesso del requisito reddituale richiesto al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta.
Come evidenziato nel gravame, la circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023 ha definito i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere il cittadino non appartenente all'Unione europea, fornendo, a tal fine, appositi criteri per specifiche casistiche e settori produttivi. Per il settore dell'assistenza familiare, la suddetta circolare ha stabilito che “con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore
a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito N. 00837/2024 REG.RIC.
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)”.
Nel caso di specie, la Prefettura, facendo applicazione del limite reddituale appena riportato, ha rilevato che il ricorrente, appartenendo ad un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, disponeva di un reddito imponibile per l'anno di riferimento, inferiore ad € 27.000, non avendo provveduto a comprovare nel procedimento il legame di parentela necessario per l'integrazione del reddito con quello di altri componenti il nucleo, ragione per la quale non poteva essere rilasciato il richiesto nulla osta.
Le contestazioni che muove al riguardo il ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate.
Innanzitutto, come accennato in narrativa, va chiarito che il reddito percepito dall'interessato, valutabile ai fini della concessione del nulla osta, risultava pari ad €
22.652,16, come indicato nell'asseverazione del 15.3.2024, prodotta in sede procedimentale. Non può dunque farsi riferimento all'importo reddituale indicato nell'asseverazione depositata dal ricorrente in giudizio, riferita ad un reddito di €
45.759,21, in quanto difforme da quello indicato nella dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate.
In secondo luogo, il ricorrente ha omesso nella sede procedimentale di dare piena e compiuta dimostrazione del legame di parentela tra lui e il sig. AD
EB e di fornire la documentazione relativa al reddito del fratello. Il
“certificato” di stato di famiglia prodotto dal ricorrente - sub doc. 6- è stato prodotto solo in questo giudizio e non è stato tempestivamente sottoposto all'Amministrazione nel corso del procedimento.
Pure a fronte dello specifico rilievo della carenza documentale inerente al legame “di secondo grado” e alla richiesta di allegazione del documento del soggetto integrante contenuti nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cfr. N. 00837/2024 REG.RIC.
atto del 28.3.2024, doc. 2) il ricorrente nulla ha controdedotto sul punto, né ha fornito tempestivamente elementi utili all'Amministrazione per l'approfondimento della pratica.
Ed anzi, successivamente al preavviso di rigetto, lo stesso ricorrente ha persino rinunciato ad avvalersi della facoltà di cumulo reddituale: nelle osservazioni difensive del 29.4.2024 ha infatti rappresentato di disporre di redditi sufficienti per il conseguimento del beneficio “senza l'integrazione con i redditi di un altro soggetto” ed ha espressamente richiesto all'Amministrazione di “valutare la pratica… con il solo reddito del signor UH Shabaz”.
Infine, quanto alla documentazione relativa all'affidamento dello SH allo zio
ME Ali, nominato suo tutore con decreto del giudice tutelare del 27.6.2012, va rilevato che la tutela è venuta meno ex lege al momento del raggiungimento della minore età del ricorrente (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/12/2024, n.34990), ossia nell'anno 2014, con la conseguenza che, al momento di presentazione della domanda di nulla osta, nell'anno 2023, il reddito dello zio, ancorchè convivente, non poteva essere considerato ai fini del cumulo dei redditi, essendo l'integrazione possibile solo per i parenti entro il secondo grado.
Il provvedimento impugnato, pertanto, legittimamente emesso sulla base della documentazione acquisita al procedimento, è esente dalle censure proposte col presente gravame.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 00837/2024 REG.RIC.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO AN BR
IL SEGRETARIO