Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2024, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della Società Akragas 2018, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento,
del decreto del 19 gennaio 2024, con cui il Questore della Provincia di Agrigento non ha accolto l’stanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di polizia, ai sensi dell’art 68 del TULPS, per fare disputare gli incontri di calcio relativi al campionato di serie D, girone I, stagione agonistica 2023/2024 presso lo Stadio “Esseneto” di Agrigento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che con l’odierno ricorso la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società S.S.D. Akragas 2018 – società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ha chiesto l’annullamento del decreto del 19 gennaio 2024 con cui il Questore della Provincia di Agrigento non ha accolto l’stanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di polizia, ai sensi dell’art 68 del TULPS, per fare disputare gli incontri di calcio della citata squadra relativi al campionato di serie D, girone I, stagione agonistica 2023/2024 presso lo Stadio “Esseneto” di Agrigento;
CONSIDERATO che, con memoria depositata in data 04.11.2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse stante l’avvenuto rilascio, in esecuzione di un provvedimento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dell’autorizzazione alla disputa degli incontri di calcio;
CONSIDERATO che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’avversario ricorso per carenza di interesse originaria, sull’asserito presupposto che l’impugnativa sia stata proposta in data 12.03.2024, ossia in un momento in cui l’autorizzazione era già stata rilasciata dalla Questura con provvedimento del 9.03.2024 emesso in virtù della citata ordinanza del giudice d’appello;
RITENUTO che non possa essere accolta l’eccezione sollevata dall’amministrazione intimata in quanto, agli atti del giudizio, non è stata fornita la prova che l’autorizzazione dell’amministrazione del 9 marzo 2024 sia stata portata a conoscenza della ricorrente prima della notifica dell’odierno ricorso;
RITENUTO che va pronunciata, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito;
RITENUTO che, data la particolarità della vicenda, sussistono ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI LI | SC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.